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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11647 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazio- ne di testamento, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ( ), elett.te dom.ti in Napoli alla Via presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. RUSSO PAOLO ( ) dal quale sono rappr.ti e difesi in C.F._4 virtù di procura in atti;
ATTORI
E
, nata a [...], il giorno 22.11.1996, C.F. , Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il giorno 26.06.1992, C.F. , Controparte_2 C.F._6 [...]
nato a [...], il giorno 23.04.1993, C.F. e CP_3 C.F._7 [...] nato a [...], il giorno 04.01.1996, c.f. elettivamente CP_4 C.F._8 domiciliati in Napoli alla via Pietro Castellino, 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Greco, da cui sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in C.F._9 atti - comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 0815603682 ov- vero all'indirizzo di posta elettronica certificata,
[...]
Email_1
CONVENUTI
NONCHE'
, CP_5 C.F._10 Controparte_6 C.F._11
Controparte_7 C.F._12 Parte_2 C.F._2 domiciliati come in atti;
CONVENUTI Contumaci
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 15.9.2025, le parti costituite concludevano riportandosi ai pro- pri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sul- la G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice, ha chiesto accertare la falsi- tà della scheda contenente le disposizioni testamentarie, rinvenuta da , Controparte_2 datata 3.9.2020 e pubblicata il 19.11.2020 dal notaio dr. di cui al rep. Persona_1
n°31188 racc.n°13231 con conseguente declaratoria di nullità dello stesso;
vinte le di spese di lite.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio i convenuti , , Controparte_1 CP_2
e , i quali hanno dichiarato di non aver interesse a resistere in giudi- CP_2 CP_4 CP_ zio, in virtù del provvedimento di confisca disposto dall sul testamento olografo da- tato 03.09.2020, pubblicato il 19.11.2020 dal notaio dr. di cui al rep. 3 188, Persona_1 racc. 13231 accertato, medio tempore, in sede penale, come falso;
hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, preso atto delle circostanze eccezionali che avevano portato alla spiacevole situazione, in alcun modo riconducili all'operato dei convenuti e in alcun modo conoscibili dagli stessi, procedere alla com- pensazione integrale delle spese di lite.
Non si costituivano in giudizio, sia pur regolarmente citati (cfr. cartoline postali di ricevi- mento allegate al fascicolo di parte attrice), , , e CP_5 CP_6 CP_2 [...]
che vanno in questa sede dichiarati contumaci. Per_2
Trattato il giudizio, alla udienza cartolare del 15.9.2025 la causa è stata riservata in deci- sione con concessione alle parti dei termini di cu all'articolo 190 cpc.
I fatti di causa possono essere riassunti come segue: in data 12.09.2020 decedeva il sig.
, nato a [...], il giorno 12.01.1951; a seguito del predetto Persona_3 decesso, veniva aperta successione mortis causa da , in virtù di testa- Parte_1 mento pubblico per notar rep 2600, racc. 1840, redatto in data Persona_4
01.09.2020; il detto testamento prevedeva l'istituzione di erede universale della Pt_1
, instituendo altresì legati in favore di e;
in da-
[...] Parte_2 Parte_3 ta 19.11.2020, ( , pubblicava altro testamento olo- Controparte_2 C.F._7 grafo per notar , rep. 3118, racc. 13231, datato 03.09.2020, che prevedeva Persona_1 diverse disposizioni ereditarie, differenti da quelle indicate nel testamento per atto pub- blico del 01.09.2020; nell'ultimo testamento venivano individuati quali eredi tutti i nipoti di ed in particolare i figli di i figli di Persona_3 Persona_5 Per_6 sini ed anche i figli di avverso la pubblicazione del testamento olografo Parte_1 del 03.09.2020, gli odierni attori sporgevano querela per accertare “la falsità del testa- mento olografo presentato per la sua pubblicazione da , nato a [...] il Controparte_2
23 aprile 1993 ed ivi residente a[...], chiedendo la giusta punizione del responsabile o dei responsabili per tutti i reati che saranno ravvisati dai fotti esposti”;
2
successivamente veniva notificato l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio;
nelle more la Procura di Napoli, a seguito delle disposte indagini ed espletata CTU grafo- logica, accertava che il testamento olografo impugnato era apocrifo e ne disponeva il sequestro.
La presente controversia ha ad oggetto quindi l'impugnativa del testamento olografo di con data 3.9.2020, pubblicato per notar , rep. Persona_3 Persona_1
3118, racc. 13231.
E' noto che ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'ef- ficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato te- stamento, di provarne l'autenticità.
È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requi- sito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscri- zione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferi- bilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 18616/2017).
La validità del testamento olografo esige quindi, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad esclu- derla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, an- che se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013). La legge pre- scrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inap- plicabile il principio "utile per inutile non vitiatur" che contrasterebbe con la duplice fun- zione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'auto- grafia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa sia stata scritta dal terzo du- rante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (cfr. Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12458; Cass., Sez. II, 10 luglio 1991, 7636).
Inoltre, "la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volon- tà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità
3
dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testa- mento olografo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017).
Ebbene, dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testa- mento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. civ, sez. VI, sent. 24749/2019).
Nel caso di specie, dunque, del tutto conformemente al suddetto orientamento giuri- sprudenziale, parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento olografo redat- to in data 3.9.2020 e pubblicato in data 19.11.2020 per firma e scrittura apocrifa, pro- ponendo quindi un'azione di accertamento negativo della provenienza dell'atto e della sottoscrizione dall'apparente testatore . Persona_3
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'apocrifia del testamento olografo oggetto di impugnazione
Inducono a tali conclusioni, in particolare, le risultanze della C.T.U. grafologica, a firma della dr.ssa fatta eseguire dal Pubblico Ministero in sede penale;
il tecnico Persona_7 nominato dalla Procura ha così concluso il suo esame: “da quanto osservato e valutato
… dall'analisi dei confronti esperiti, le qualitative costanti di valore che investono la scheda olografa indagata non possono essere ricondotte alla variabilità grafiche proprie e residue del sig. ; pertanto l'olografo in esame datato Persona_3
3.9.2020 è apocrifo”.
Giova ricordare, in tema, il granitico orientamento della Suprema Corte circa la possibili- tà di utilizzare in sede di giudizio civile le prove acquisite nel procedimento penale, compatibilmente con il dovuto rispetto al prevalente principio del contraddittorio. In particolare, la Suprema Corte “ha ripetutamente affermato che nell'ordinamento pro- cessuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convin- cimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove … della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motiva- zione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smen- tite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, rav- visare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si in- staura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI, sent. n. 2947 dell'1 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale
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prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le moda- lità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (si trattava, nel caso di specie, dell'avvenuta produzione nel processo civile di una con- sulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel processo penale).
Alcuna contestazione, nel merito, alle risultanze della CTU è stata fatta dai convenuti che anzi, sin dalla loro costituzione hanno dichiarato di non opporsi alle risultanze della perizia espletata in sede penale.
La C.T.U. grafologica fatta eseguire dal Pubblico Ministero, pertanto, non lascia dubbi sulla falsità del testamento oggetto del presente giudizio.
Risulta agli atti di causa che il PM ha chiesto al GIP l'archiviazione e la confisca del te- stamento (deposito attori 9 maggio 2024) ma non risulta il provvedimento del GIP che accoglie e dispone la confisca (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.); tanto giustifica l'interesse alla presente pronuncia ma incide per quanto di seguito si dirà sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Alla luce quindi delle risultanze istruttorie deve essere senz'altro affermata la nullità del testamento olografo oggetto di impugnazione, per difetto del requisito dell'autografia, ai sensi dell'art. 606, comma primo, cod. civ.
Le spese di lite, in considerazione del corretto comportamento sostanziale e processuale dei convenuti, che sin dall'atto della loro costituzione hanno dichiarato di non opporsi alle risultanze della CTU espletata in sede penale, sostenendo che la formulata proposta di archiviazione li scagionava anche da ogni dubbio sull'inconsapevolezza dell'autore di detta falsità, possono essere interamente compensate tra le parti;
ed invero richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato a seguito della sentenza della Corte costitu- zionale n. 77/2018, che consente la compensazione totale o parziale delle spese anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
considerato che
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accoglimento anche parziale di una domanda non integra automaticamente soccombenza reciproca, ma può giustificare la compensazione delle spese in presenza di ulteriori elementi, quali la natura della controversia e la complessi- tà delle questioni trattate (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2023, n. 35766); ritenuto che nel caso di specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella peculiarità della vicenda, attinente a rapporti familiari, e nell'esigenza di evitare un ulteriore aggravamento del conflitto tra le parti, conforme- mente ai principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui la compensazione è legit- tima quando sussista una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso o al- tre analoghe ragioni (Cass., Sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1035; Cass., Sez. VI-3, ord. 8 marzo 2024, n. 6424), il collegio ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione co- sì provvede:
1) dichiara la contumacia di , , e;
CP_5 CP_6 CP_2 Pt_2
5
2) dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo di Persona_8
con data 3.9.2020, pubblicato in data 19.11.2020 per notar ,
[...] Persona_1 rep. 3118, racc. 13231;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli 10.12.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazio- ne di testamento, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ( ), elett.te dom.ti in Napoli alla Via presso lo Parte_3 C.F._3 studio dell'Avv. RUSSO PAOLO ( ) dal quale sono rappr.ti e difesi in C.F._4 virtù di procura in atti;
ATTORI
E
, nata a [...], il giorno 22.11.1996, C.F. , Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il giorno 26.06.1992, C.F. , Controparte_2 C.F._6 [...]
nato a [...], il giorno 23.04.1993, C.F. e CP_3 C.F._7 [...] nato a [...], il giorno 04.01.1996, c.f. elettivamente CP_4 C.F._8 domiciliati in Napoli alla via Pietro Castellino, 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Greco, da cui sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in C.F._9 atti - comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 0815603682 ov- vero all'indirizzo di posta elettronica certificata,
[...]
Email_1
CONVENUTI
NONCHE'
, CP_5 C.F._10 Controparte_6 C.F._11
Controparte_7 C.F._12 Parte_2 C.F._2 domiciliati come in atti;
CONVENUTI Contumaci
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 15.9.2025, le parti costituite concludevano riportandosi ai pro- pri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sul- la G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice, ha chiesto accertare la falsi- tà della scheda contenente le disposizioni testamentarie, rinvenuta da , Controparte_2 datata 3.9.2020 e pubblicata il 19.11.2020 dal notaio dr. di cui al rep. Persona_1
n°31188 racc.n°13231 con conseguente declaratoria di nullità dello stesso;
vinte le di spese di lite.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio i convenuti , , Controparte_1 CP_2
e , i quali hanno dichiarato di non aver interesse a resistere in giudi- CP_2 CP_4 CP_ zio, in virtù del provvedimento di confisca disposto dall sul testamento olografo da- tato 03.09.2020, pubblicato il 19.11.2020 dal notaio dr. di cui al rep. 3 188, Persona_1 racc. 13231 accertato, medio tempore, in sede penale, come falso;
hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, preso atto delle circostanze eccezionali che avevano portato alla spiacevole situazione, in alcun modo riconducili all'operato dei convenuti e in alcun modo conoscibili dagli stessi, procedere alla com- pensazione integrale delle spese di lite.
Non si costituivano in giudizio, sia pur regolarmente citati (cfr. cartoline postali di ricevi- mento allegate al fascicolo di parte attrice), , , e CP_5 CP_6 CP_2 [...]
che vanno in questa sede dichiarati contumaci. Per_2
Trattato il giudizio, alla udienza cartolare del 15.9.2025 la causa è stata riservata in deci- sione con concessione alle parti dei termini di cu all'articolo 190 cpc.
I fatti di causa possono essere riassunti come segue: in data 12.09.2020 decedeva il sig.
, nato a [...], il giorno 12.01.1951; a seguito del predetto Persona_3 decesso, veniva aperta successione mortis causa da , in virtù di testa- Parte_1 mento pubblico per notar rep 2600, racc. 1840, redatto in data Persona_4
01.09.2020; il detto testamento prevedeva l'istituzione di erede universale della Pt_1
, instituendo altresì legati in favore di e;
in da-
[...] Parte_2 Parte_3 ta 19.11.2020, ( , pubblicava altro testamento olo- Controparte_2 C.F._7 grafo per notar , rep. 3118, racc. 13231, datato 03.09.2020, che prevedeva Persona_1 diverse disposizioni ereditarie, differenti da quelle indicate nel testamento per atto pub- blico del 01.09.2020; nell'ultimo testamento venivano individuati quali eredi tutti i nipoti di ed in particolare i figli di i figli di Persona_3 Persona_5 Per_6 sini ed anche i figli di avverso la pubblicazione del testamento olografo Parte_1 del 03.09.2020, gli odierni attori sporgevano querela per accertare “la falsità del testa- mento olografo presentato per la sua pubblicazione da , nato a [...] il Controparte_2
23 aprile 1993 ed ivi residente a[...], chiedendo la giusta punizione del responsabile o dei responsabili per tutti i reati che saranno ravvisati dai fotti esposti”;
2
successivamente veniva notificato l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio;
nelle more la Procura di Napoli, a seguito delle disposte indagini ed espletata CTU grafo- logica, accertava che il testamento olografo impugnato era apocrifo e ne disponeva il sequestro.
La presente controversia ha ad oggetto quindi l'impugnativa del testamento olografo di con data 3.9.2020, pubblicato per notar , rep. Persona_3 Persona_1
3118, racc. 13231.
E' noto che ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore;
la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualificata, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'ef- ficacia probatoria, spettando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato te- stamento, di provarne l'autenticità.
È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requi- sito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscri- zione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferi- bilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 18616/2017).
La validità del testamento olografo esige quindi, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad esclu- derla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, an- che se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013). La legge pre- scrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inap- plicabile il principio "utile per inutile non vitiatur" che contrasterebbe con la duplice fun- zione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'auto- grafia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa sia stata scritta dal terzo du- rante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (cfr. Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12458; Cass., Sez. II, 10 luglio 1991, 7636).
Inoltre, "la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volon- tà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità
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dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testa- mento olografo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017).
Ebbene, dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testa- mento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. civ, sez. VI, sent. 24749/2019).
Nel caso di specie, dunque, del tutto conformemente al suddetto orientamento giuri- sprudenziale, parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento olografo redat- to in data 3.9.2020 e pubblicato in data 19.11.2020 per firma e scrittura apocrifa, pro- ponendo quindi un'azione di accertamento negativo della provenienza dell'atto e della sottoscrizione dall'apparente testatore . Persona_3
Le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'apocrifia del testamento olografo oggetto di impugnazione
Inducono a tali conclusioni, in particolare, le risultanze della C.T.U. grafologica, a firma della dr.ssa fatta eseguire dal Pubblico Ministero in sede penale;
il tecnico Persona_7 nominato dalla Procura ha così concluso il suo esame: “da quanto osservato e valutato
… dall'analisi dei confronti esperiti, le qualitative costanti di valore che investono la scheda olografa indagata non possono essere ricondotte alla variabilità grafiche proprie e residue del sig. ; pertanto l'olografo in esame datato Persona_3
3.9.2020 è apocrifo”.
Giova ricordare, in tema, il granitico orientamento della Suprema Corte circa la possibili- tà di utilizzare in sede di giudizio civile le prove acquisite nel procedimento penale, compatibilmente con il dovuto rispetto al prevalente principio del contraddittorio. In particolare, la Suprema Corte “ha ripetutamente affermato che nell'ordinamento pro- cessuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convin- cimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove … della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motiva- zione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smen- tite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, rav- visare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si in- staura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI, sent. n. 2947 dell'1 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale
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prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le moda- lità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (si trattava, nel caso di specie, dell'avvenuta produzione nel processo civile di una con- sulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel processo penale).
Alcuna contestazione, nel merito, alle risultanze della CTU è stata fatta dai convenuti che anzi, sin dalla loro costituzione hanno dichiarato di non opporsi alle risultanze della perizia espletata in sede penale.
La C.T.U. grafologica fatta eseguire dal Pubblico Ministero, pertanto, non lascia dubbi sulla falsità del testamento oggetto del presente giudizio.
Risulta agli atti di causa che il PM ha chiesto al GIP l'archiviazione e la confisca del te- stamento (deposito attori 9 maggio 2024) ma non risulta il provvedimento del GIP che accoglie e dispone la confisca (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.); tanto giustifica l'interesse alla presente pronuncia ma incide per quanto di seguito si dirà sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Alla luce quindi delle risultanze istruttorie deve essere senz'altro affermata la nullità del testamento olografo oggetto di impugnazione, per difetto del requisito dell'autografia, ai sensi dell'art. 606, comma primo, cod. civ.
Le spese di lite, in considerazione del corretto comportamento sostanziale e processuale dei convenuti, che sin dall'atto della loro costituzione hanno dichiarato di non opporsi alle risultanze della CTU espletata in sede penale, sostenendo che la formulata proposta di archiviazione li scagionava anche da ogni dubbio sull'inconsapevolezza dell'autore di detta falsità, possono essere interamente compensate tra le parti;
ed invero richiamato l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato a seguito della sentenza della Corte costitu- zionale n. 77/2018, che consente la compensazione totale o parziale delle spese anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
considerato che
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accoglimento anche parziale di una domanda non integra automaticamente soccombenza reciproca, ma può giustificare la compensazione delle spese in presenza di ulteriori elementi, quali la natura della controversia e la complessi- tà delle questioni trattate (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. III, 21 dicembre 2023, n. 35766); ritenuto che nel caso di specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nella peculiarità della vicenda, attinente a rapporti familiari, e nell'esigenza di evitare un ulteriore aggravamento del conflitto tra le parti, conforme- mente ai principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui la compensazione è legit- tima quando sussista una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso o al- tre analoghe ragioni (Cass., Sez. III, ord. 16 gennaio 2025, n. 1035; Cass., Sez. VI-3, ord. 8 marzo 2024, n. 6424), il collegio ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione co- sì provvede:
1) dichiara la contumacia di , , e;
CP_5 CP_6 CP_2 Pt_2
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2) dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo di Persona_8
con data 3.9.2020, pubblicato in data 19.11.2020 per notar ,
[...] Persona_1 rep. 3118, racc. 13231;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli 10.12.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
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