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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00534 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01069/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato FA TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Questura Salerno, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio
Emanuele, 58;
per l'annullamento
PER ANNULLAMENTO
1) Del decreto della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno – Area I – N. 01069/2025 REG.RIC.
Dirigente in posizione di Staff-Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale – Prot. Interno n. -OMISSIS- del 09.04.2025, notificato il 10.04.2025 dalla
Legione Carabinieri Campania – Stazione di -OMISSIS-;
2) Del decreto del Questore della Provincia di Salerno, Cat. 6F/P.A.S./2025 prot.n.
-OMISSIS- del 15.04.2025, notificato il 16.04.2025 dalla Legione Carabinieri
Campania
– Stazione di -OMISSIS- (doc.2), con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Salerno in data 06.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Questura Salerno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Salvatore
AC e uditi per le parti i difensori TO FA;
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente ha avversato con il ricorso in esame il decreto prefettizio prot. n.
-OMISSIS- del 09.04.2025 e quello questorile cat. 6F/P.A.S./2025 prot. n. -OMISSIS- adottato in data 15.04.2025, recanti rispettivamente il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente e la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto segnati dai profili di illegittimità denunziati con gli articolati motivi di ricorso esposti a sostegno del proposto ricorso.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione affermando l'infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso viene ritenuto per la decisione. N. 01069/2025 REG.RIC.
Giova ricordare, in punto di fatto, che la questione trae origine dalla querela per reato di minaccia ex art. 612 c.p., sporta nei confronti dell'odierno ricorrente dai sigg.ri -
OMISSIS- e -OMISSIS-, suoi vicini di casa. In particolare, questi ultimi rappresentavano di subire da tempo aggressioni verbali, talvolta confluite in offese e, spesso, in minacce di morte.
In data 28.01.2025, la Legione Carabinieri Campania – Stazione di -OMISSIS- provvedeva al sequestro cautelare delle armi ex art. 39, co. 2 T.U.L.P.S. presso l'abitazione del ricorrente, dandone immediata comunicazione alla Questura di
Salerno.
In data 03.02.2025, la Questura di Salerno comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento accertativo per la revoca della licenza di porto di fucile a uso caccia. In data 13.02.2025, il ricorrente produceva memoria insistendo sulla doverosità della conservazione della licenza, valorizzando in particolare l'intervenuta remissione della querela da parte dei -OMISSIS-.
Quindi, in data 09.04.2025, la Prefettura di Salerno adottava decreto prot. n. -
OMISSIS- mediante il quale vietava al -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni e successivamente, in data 15.04.2025, veniva adottato il provvedimento cat.
6F/P.A.S./2025 prot. n. -OMISSIS- del 15.04.2025 dalla Questura di Salerno, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Occorre premettere che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso da parte di un cittadino di un'arma o l'utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell'utilizzo dell'arma,
l'Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio N. 01069/2025 REG.RIC.
2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di
Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”, osservando, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli
e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43
T.U.L.P.S.) e alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma,
T.U.L.P.S.).
I parametri appena richiamati delineano la cornice normativa di inquadramento della fattispecie in esame; in particolare l'art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che
“il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d'armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano quindi un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne.
Tale valutazione costituisce espressione dell'ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura N. 01069/2025 REG.RIC.
prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d'armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Più in particolare, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez.
III, 3 settembre 2025, n. 7176).
Nell'esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità (ex multis,
Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Tale esegesi è peraltro N. 01069/2025 REG.RIC.
confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'articolo 39, R.D. n. 773 del
1931, laddove, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. -OMISSIS-; id. 20 marzo
2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell'articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un'analisi della personalità dell'interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell'esistenza di condotte
“rimproverabili” dell'interessato” (cfr. Tar Salerno n. 287/2026).
Con riguardo a quanto più specificamente afferente il profilo del contraddittorio procedimentale, vale ricordare che, per consolidata giurisprudenza, “Il provvedimento prefettizio ex art. 39 R.D. n. 773/1931 - TULPS - statuente il divieto di detenzione di armi rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può esser omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Esso, in quanto rimedio finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi.” (TAR., Salerno , sez. I , 11/11/2024 , n. 2134). Nella specie, N. 01069/2025 REG.RIC.
peraltro l'Amministrazione ha provveduto in data 03.02.2025 a comunicare l'avvio del procedimento avendo la Questura rappresentato le ragioni cautelative per le quali era giunta a simile determinazione legandola, di fatto, alla scelta condotta dai
Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-di provvedere a sequestro preventivo delle armi regolarmente in possesso del -OMISSIS-. In ogni caso, il ricorrente ha prodotto in data 13.02.2025 memorie difensive, a prescindere dal fatto che il relativo contenuto non è risultato idoneo a incidere sull'esito finale del procedimento.
Quanto poi al decreto questorile, basti osservare che esso costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi (essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto inaffidabile); in tal senso è stato affermato che “l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi [….] Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta [….] la revoca della licenza di porto d'armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi, trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto al divieto di detenere armi [….]” ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio
2022, n.1831) e che “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43
T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi” (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154).
Tanto premesso, è agevole rilevare che la vicenda in esame testimonia oggettivamente di uno stato di conflittualità venutosi a creare tra le parti, connesso a rapporti N. 01069/2025 REG.RIC.
di vicinato e pertanto a circostanze costantemente presenti alla quotidianità del ricorrente.
Tale conflittualità, al di là del ruolo assunto dal ricorrente medesimo, appare di per sé sufficiente, per la sua specificità, a fondare un provvedimento della specie, posto che la detenzione di armi ben potrebbe agevolare eventuali condotte reattive, con esiti imprevedibili.
L'accertata conflittualità in ambito extra familiare costituisce infatti valido motivo per legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo del provvedimento, la cui funzione è appunto quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione nella disponibilità di armi; posto che i conflitti di vicinato tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, non appare né illogica né irragionevole la scelta dell'Amministrazione di non lasciare al ricorrente la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. sul punto anche TAR
Campania - Napoli, Sez. V, 19 gennaio 2024, n. 501 e Tar Salerno, n. 179/2026).
Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia,
Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, anche a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio
2024, n. 934: “la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione”; T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. IV, 6 ottobre 2023, n. 2969: “il requisito dell'affidabilità, in una materia N. 01069/2025 REG.RIC.
delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate”).
A ciò si aggiunga che la rimessione della querela, pur se priva di procedibilità il procedimento penale, non cancella il dato storico su cui l'amministrazione è chiamata a fondare il giudizio di affidabilità nell'uso e detenzione delle armi (cfr. Tar Salerno
n. 803/2023). In caso contrario, si sottrarrebbe all'amministrazione ogni autonomo potere di accertamento su fatti rilevanti ai fini di un esauriente esame sull'affidabilità del soggetto e ciò unicamente per ragioni di carattere processuale e come tali, del tutto distinte rispetto alle finalità amministrative di pubblica sicurezza, tese a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso. Né può ritenersi che la remissione della querela testimonierebbe che attualmente non sarebbero in atto situazioni di conflittualità nel contesto di cui è questione.”Infatti, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata
a svolgere in relazione all'affidabilità di un soggetto circa la detenzione e l'uso delle armi ha carattere necessariamente cautelare e preventivo e come tale prescinde dalla mera considerazione della situazione in atto per proiettarsi nel futuro, alla luce dei comportamenti pregressi posti in essere dall'interessato” (così, T.A.R. Abruzzo, sez.
I – L'Aquila, n. 72/2025).
Del resto, se è vero, come riconosce la difesa erariale, che la resistente
Amministrazione ha tratto indici di non affidabilità del ricorrente nella detenzione e nell'uso delle armi anche dalla denuncia sporta a suo carico dai vicini -OMISSIS-, è altrettanto vero cheappare inconfutabile, in quanto riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, il clima di esasperata tensione che caratterizza tali rapporti di vicinato, per come accertato anche dai verbalizzanti. Costituisce, infatti, un dato oggettivo la sussistenza di una situazione di esasperata e perdurante conflittualità fra l'odierno N. 01069/2025 REG.RIC.
ricorrente, i vicini e i rispettivi nuclei familiari, caratterizzata da “condotte ascrivibili al 'cattivo rapporto di vicinato'”. Non è in gioco l'accertamento delle rispettive responsabilità, ma la sufficienza dell'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. E sotto questo profilo non appare utile la contrapposizione di una propria diversa ricostruzione dei fatti.
Ne consegue la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, anche alla luce dell'ampia discrezionalità che caratterizza l'adozione dei provvedimenti inibitori in materia di armi e di pubblica sicurezza.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01069/2025 REG.RIC.
Salvatore AC, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00534 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01069/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato FA TO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Questura Salerno, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio
Emanuele, 58;
per l'annullamento
PER ANNULLAMENTO
1) Del decreto della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno – Area I – N. 01069/2025 REG.RIC.
Dirigente in posizione di Staff-Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della legalità territoriale – Prot. Interno n. -OMISSIS- del 09.04.2025, notificato il 10.04.2025 dalla
Legione Carabinieri Campania – Stazione di -OMISSIS-;
2) Del decreto del Questore della Provincia di Salerno, Cat. 6F/P.A.S./2025 prot.n.
-OMISSIS- del 15.04.2025, notificato il 16.04.2025 dalla Legione Carabinieri
Campania
– Stazione di -OMISSIS- (doc.2), con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciata dalla Questura di Salerno in data 06.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Questura Salerno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Salvatore
AC e uditi per le parti i difensori TO FA;
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente ha avversato con il ricorso in esame il decreto prefettizio prot. n.
-OMISSIS- del 09.04.2025 e quello questorile cat. 6F/P.A.S./2025 prot. n. -OMISSIS- adottato in data 15.04.2025, recanti rispettivamente il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente e la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto segnati dai profili di illegittimità denunziati con gli articolati motivi di ricorso esposti a sostegno del proposto ricorso.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione affermando l'infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso viene ritenuto per la decisione. N. 01069/2025 REG.RIC.
Giova ricordare, in punto di fatto, che la questione trae origine dalla querela per reato di minaccia ex art. 612 c.p., sporta nei confronti dell'odierno ricorrente dai sigg.ri -
OMISSIS- e -OMISSIS-, suoi vicini di casa. In particolare, questi ultimi rappresentavano di subire da tempo aggressioni verbali, talvolta confluite in offese e, spesso, in minacce di morte.
In data 28.01.2025, la Legione Carabinieri Campania – Stazione di -OMISSIS- provvedeva al sequestro cautelare delle armi ex art. 39, co. 2 T.U.L.P.S. presso l'abitazione del ricorrente, dandone immediata comunicazione alla Questura di
Salerno.
In data 03.02.2025, la Questura di Salerno comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento accertativo per la revoca della licenza di porto di fucile a uso caccia. In data 13.02.2025, il ricorrente produceva memoria insistendo sulla doverosità della conservazione della licenza, valorizzando in particolare l'intervenuta remissione della querela da parte dei -OMISSIS-.
Quindi, in data 09.04.2025, la Prefettura di Salerno adottava decreto prot. n. -
OMISSIS- mediante il quale vietava al -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni e successivamente, in data 15.04.2025, veniva adottato il provvedimento cat.
6F/P.A.S./2025 prot. n. -OMISSIS- del 15.04.2025 dalla Questura di Salerno, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Occorre premettere che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso da parte di un cittadino di un'arma o l'utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell'utilizzo dell'arma,
l'Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio N. 01069/2025 REG.RIC.
2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di
Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”, osservando, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli
e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43
T.U.L.P.S.) e alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma,
T.U.L.P.S.).
I parametri appena richiamati delineano la cornice normativa di inquadramento della fattispecie in esame; in particolare l'art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che
“il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d'armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano quindi un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne.
Tale valutazione costituisce espressione dell'ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura N. 01069/2025 REG.RIC.
prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d'armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Più in particolare, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez.
III, 3 settembre 2025, n. 7176).
Nell'esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità (ex multis,
Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Tale esegesi è peraltro N. 01069/2025 REG.RIC.
confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'articolo 39, R.D. n. 773 del
1931, laddove, nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. -OMISSIS-; id. 20 marzo
2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell'articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un'analisi della personalità dell'interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell'esistenza di condotte
“rimproverabili” dell'interessato” (cfr. Tar Salerno n. 287/2026).
Con riguardo a quanto più specificamente afferente il profilo del contraddittorio procedimentale, vale ricordare che, per consolidata giurisprudenza, “Il provvedimento prefettizio ex art. 39 R.D. n. 773/1931 - TULPS - statuente il divieto di detenzione di armi rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può esser omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Esso, in quanto rimedio finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi.” (TAR., Salerno , sez. I , 11/11/2024 , n. 2134). Nella specie, N. 01069/2025 REG.RIC.
peraltro l'Amministrazione ha provveduto in data 03.02.2025 a comunicare l'avvio del procedimento avendo la Questura rappresentato le ragioni cautelative per le quali era giunta a simile determinazione legandola, di fatto, alla scelta condotta dai
Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-di provvedere a sequestro preventivo delle armi regolarmente in possesso del -OMISSIS-. In ogni caso, il ricorrente ha prodotto in data 13.02.2025 memorie difensive, a prescindere dal fatto che il relativo contenuto non è risultato idoneo a incidere sull'esito finale del procedimento.
Quanto poi al decreto questorile, basti osservare che esso costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi (essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle perché ritenuto inaffidabile); in tal senso è stato affermato che “l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi [….] Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta [….] la revoca della licenza di porto d'armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi, trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto al divieto di detenere armi [….]” ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio
2022, n.1831) e che “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43
T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi” (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154).
Tanto premesso, è agevole rilevare che la vicenda in esame testimonia oggettivamente di uno stato di conflittualità venutosi a creare tra le parti, connesso a rapporti N. 01069/2025 REG.RIC.
di vicinato e pertanto a circostanze costantemente presenti alla quotidianità del ricorrente.
Tale conflittualità, al di là del ruolo assunto dal ricorrente medesimo, appare di per sé sufficiente, per la sua specificità, a fondare un provvedimento della specie, posto che la detenzione di armi ben potrebbe agevolare eventuali condotte reattive, con esiti imprevedibili.
L'accertata conflittualità in ambito extra familiare costituisce infatti valido motivo per legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo del provvedimento, la cui funzione è appunto quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione nella disponibilità di armi; posto che i conflitti di vicinato tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, non appare né illogica né irragionevole la scelta dell'Amministrazione di non lasciare al ricorrente la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. sul punto anche TAR
Campania - Napoli, Sez. V, 19 gennaio 2024, n. 501 e Tar Salerno, n. 179/2026).
Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia,
Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, anche a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio
2024, n. 934: “la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione”; T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. IV, 6 ottobre 2023, n. 2969: “il requisito dell'affidabilità, in una materia N. 01069/2025 REG.RIC.
delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate”).
A ciò si aggiunga che la rimessione della querela, pur se priva di procedibilità il procedimento penale, non cancella il dato storico su cui l'amministrazione è chiamata a fondare il giudizio di affidabilità nell'uso e detenzione delle armi (cfr. Tar Salerno
n. 803/2023). In caso contrario, si sottrarrebbe all'amministrazione ogni autonomo potere di accertamento su fatti rilevanti ai fini di un esauriente esame sull'affidabilità del soggetto e ciò unicamente per ragioni di carattere processuale e come tali, del tutto distinte rispetto alle finalità amministrative di pubblica sicurezza, tese a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso. Né può ritenersi che la remissione della querela testimonierebbe che attualmente non sarebbero in atto situazioni di conflittualità nel contesto di cui è questione.”Infatti, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata
a svolgere in relazione all'affidabilità di un soggetto circa la detenzione e l'uso delle armi ha carattere necessariamente cautelare e preventivo e come tale prescinde dalla mera considerazione della situazione in atto per proiettarsi nel futuro, alla luce dei comportamenti pregressi posti in essere dall'interessato” (così, T.A.R. Abruzzo, sez.
I – L'Aquila, n. 72/2025).
Del resto, se è vero, come riconosce la difesa erariale, che la resistente
Amministrazione ha tratto indici di non affidabilità del ricorrente nella detenzione e nell'uso delle armi anche dalla denuncia sporta a suo carico dai vicini -OMISSIS-, è altrettanto vero cheappare inconfutabile, in quanto riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, il clima di esasperata tensione che caratterizza tali rapporti di vicinato, per come accertato anche dai verbalizzanti. Costituisce, infatti, un dato oggettivo la sussistenza di una situazione di esasperata e perdurante conflittualità fra l'odierno N. 01069/2025 REG.RIC.
ricorrente, i vicini e i rispettivi nuclei familiari, caratterizzata da “condotte ascrivibili al 'cattivo rapporto di vicinato'”. Non è in gioco l'accertamento delle rispettive responsabilità, ma la sufficienza dell'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. E sotto questo profilo non appare utile la contrapposizione di una propria diversa ricostruzione dei fatti.
Ne consegue la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, anche alla luce dell'ampia discrezionalità che caratterizza l'adozione dei provvedimenti inibitori in materia di armi e di pubblica sicurezza.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01069/2025 REG.RIC.
Salvatore AC, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.