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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'LA Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1028/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO C.DE Parte_1 C.F._1
MICHETTI 80 TERAMO presso lo studio dell'avv. GALASSI EUGENIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Avv. TE DE EN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PARINI - PALAZZ. E - INT.3 64021 GIULIANOVA presso lo studio dell'avv. CRISTOFARI
FULVIA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, in accoglimento di questo gravame, annullare e riformare la sentenza n°
1443/2025 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Milano (G.I.: Dott.ssa Nicotra), pubblicata mediante deposito il 20/2/2025 e notificata il 26/2/2025, in quanto detta decisione è da considerarsi erronea ed infondata per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede;
il tutto perciò in accoglimento delle conclusioni di causa brassegnate in primo grado dalla parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi del giudizio
Per TE DE EN
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti Conclusioni
In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per Parte_2 violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, condannare esso appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato Avv. Dante De ED;
Nel merito, in via principale
2) Confermata integralmente la sentenza n. 1443/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
19.02.2025 e notificata in data 26.02.205, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_2 poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e condannare il predetto appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato Avv. Dante De ED.
In subordine
3) accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio nell'interesse dell'Avv. Dante De
ED, così come precisate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 27.11.2024”. Sin d'ora dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate che dovessero essere formulate da parte appellate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Milano l'avv. Dante De ED, chiedendo accertarsi la responsabilità professionale del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della condotta inadempiente del legale.
pagina 2 di 7 In particolare l'attore assumeva di avere svolto, quale amministratore unico della società CP_1 attività di distribuzione e rivendita della pasticceria surgelata a marchio “Tre Marie” per conto della
Successivamente, tra il 2014 e il 2015, la aveva più volte modificato Controparte_2 CP_2 le condizioni contrattuali del rapporto, che poi si era concluso in data 20 novembre 2015, allorché la aveva comunicato alla società la propria volontà di risolvere il contratto. In CP_2 CP_1 seguito, la società dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze per l'importo di € 69.037,09, aveva presentato ricorso per sentire dichiarare il fallimento della
CP_1
L'attore sosteneva quindi di aver conferito mandato, a seguito dei fatti descritti, all'avv. De ED, per proporre opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e per formulare azione risarcitoria ex art. 9
L. 192/1998.
Lamentava parte attrice che il legale, tuttavia, non aveva dato seguito al mandato ricevuto, il che aveva comportato l'impossibilità di conseguire il risarcimento richiesto.
Ciò premesso, chiedeva la liquidazione dei danni subiti nella misura di € 700.000,00, in conformità alla richiesta formulata in sede prefallimentare dallo stesso convenuto o, comunque, nella diversa somma da determinarsi in via equitativa.
L'avv. De ED si costituiva in giudizio negando di aver ricevuto incarico da parte dell'attore per agire giudizialmente nei confronti di CP_2
In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti dell'abuso di dipendenza economica e il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'attività professionale svolta.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale respingeva la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 12.351,35 oltre oneri accessori.
In particolare, il Giudice di prime cure, pur ritenendo provato il conferimento dell'incarico all'avv. De
ED, osservava che parte attrice non aveva offerto prova della sussistenza del danno lamentato e del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta del convenuto, in quanto: (i) il danno allegato era relativo alla società soggetto giuridico distinto rispetto al suo amministratore;
(ii) l'attore non CP_1 aveva allegato la sussistenza di specifici pregiudizi personali;
(iii) non aveva provato il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, non avendo fornito elementi idonei ad apprezzare la pagina 3 di 7 sussistenza di concrete e ragionevoli probabilità di accoglimento dell'azione giudiziaria, che l'avv. De
ED avrebbe omesso di avviare.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente del professionista e l'evento di danno, assumendo che l'azione per abuso di dipendenza economica, che l'attore intendeva proporre, presentava margini di plausibilità, avendo la società posto in essere condotte abusive ai danni della Controparte_2 CP_1 consistenti “nell'improvvisa esclusione per quest'ultima – operante in regime monopolio-dipendente – del diritto di esclusiva, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed infine nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto” (così pag. 7 atto d'appello).
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver escluso la sussistenza di un danno risarcibile nei suoi confronti.
Ritiene invece che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – anche il socio può far valere i danni prodotti immediatamente nella propria sfera giuridico-patrimoniale, quali, ad esempio, il danno all'onore oppure all'immagine, ovvero il danno derivante da una riduzione del c.d. “merito creditizio”.
Sulla base di tali motivi sostiene che debba essere riconosciuta la responsabilità del professionista, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per perdita di chance.
L'avv. De ED si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e contestando in ogni caso il gravame nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
In relazione alle doglianze svolte si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata …. ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno
è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante
pagina 4 di 7 ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (così da ultimo Cass. pronuncia n. 24007/2024).
Occorre dunque verificare, ai fini della prova del nesso causale, se la domanda sarebbe stata, con un giudizio probabilistico da svolgersi ex ante, accoglibile.
Orbene, nel caso di specie l'odierno appellante non ha provato che un'eventuale azione per abuso di dipendenza economica nei confronti della avrebbe avuto, secondo la regola del più Controparte_2 probabile che non, esito favorevole: l'attore infatti nel giudizio di primo grado si è limitato genericamente a sostenere che la avrebbe approfittato “della dipendenza economica di CP_2 per indurla ad accettare condizioni contrattuali sempre più gravose, sino ad arrivare nel CP_1
2015 a privarla della situazione di tranquillità economica che aveva costruito nel corso degli anni” senza offrire alcun elemento di prova circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 9 della L. n°
192/1998.
In particolare, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione diretta a provare le modalità con cui si sarebbe svolto il rapporto contrattuale con la società, né ha indicato i dati da cui avrebbe potuto desumersi l'asserita condotta abusiva di CP_2
La palese infondatezza dell'azione giudiziaria che il intendeva proporre nei confronti di Parte_1 emerge del resto dalla circostanza – ben evidenziata dal giudice di prime cure – che lo CP_2 stesso giudice delegato del Fallimento Alamar, previa acquisizione di parere legale, aveva negato al curatore l'autorizzazione ad esperire azione risarcitoria ex art. 9 L. 192/1998 nei confronti della
(così pec del 6 marzo 2020 con la quale il curatore fallimentare comunicava a CP_2 [...] il parere negativo espresso dal giudice delegato), dal che si desume ulteriormente che Parte_1
l'azione in esame non aveva alcuna possibilità di successo.
È del tutto generico il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante censura la sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova di un danno risarcibile nei confronti di in proprio. Parte_1
Infatti con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha congruamente osservato che “L'attore, in diversi passaggi, ha giustificato la propria iniziativa allegando che i redditi prodotti dalla società fossero l'unica fonte di sostentamento della propria famiglia. Tuttavia, neanche questo elemento è sufficiente a rendere l'azione fondata, in quanto il danno che l'attore avrebbe avuto titolo per rivendicare non sarebbe stato quello subito in via diretta dalla società, ma quello, diverso,
pagina 5 di 7 corrispondente alle entrate che la stessa assicurava all'attore
e che non risultano né indicate né provate.
Alle stesse considerazioni si giunge anche considerando l'attore nella sua veste di fideiussore della
Indipendentemente dalla questione della tardività o meno di tali allegazioni – che secondo il CP_1 convenuto sarebbero state svolte per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale – anche in tal caso nessun danno direttamente patito dall'attore è stato allegato da quest'ultimo, né, tantomeno, provato. L'attore, infatti, non ha fatto alcun riferimento a un'eventuale azione di recupero del credito esperita dalla nei propri confronti, sulla base della menzionata fideiussione”. CP_2
L'appellante, per contro, non si è confrontato con l'iter logico argomentativo seguito dal primo
Giudice, ma si è limitato a sostenere, del tutto apoditticamente, che le condotte abusive della società avrebbero arrecato pregiudizio anche alla propria sfera personale, oltre che alla società CP_2
senza indicare, neppure in questo grado di giudizio, concreti elementi di prova del danno CP_1 patito, non valutati dal primo Giudice.
Né può ritenersi, come pure sostiene parte appellante, che il danno da perdita di chance potrebbe essere liquidato equitativamente, in quanto il ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone pur sempre che l'attore indichi specifici elementi di prova di sussistenza del danno lamentato, che non può essere provato nel suo specifico ammontare, prova nel caso in esame del tutto carente (cfr. da ultimo in tal senso Cass. n. 21607/2025).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello del Tribunale di Milano n. 1443/2025, pubblicata il 19.02.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'avv. Dante De ED le spese del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 novembre 2025
Il Presidente est.
SI D'LA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'LA Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1028/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO C.DE Parte_1 C.F._1
MICHETTI 80 TERAMO presso lo studio dell'avv. GALASSI EUGENIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
Avv. TE DE EN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PARINI - PALAZZ. E - INT.3 64021 GIULIANOVA presso lo studio dell'avv. CRISTOFARI
FULVIA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, in accoglimento di questo gravame, annullare e riformare la sentenza n°
1443/2025 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Milano (G.I.: Dott.ssa Nicotra), pubblicata mediante deposito il 20/2/2025 e notificata il 26/2/2025, in quanto detta decisione è da considerarsi erronea ed infondata per i motivi meglio specificati nella narrativa che precede;
il tutto perciò in accoglimento delle conclusioni di causa brassegnate in primo grado dalla parte attrice, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi del giudizio
Per TE DE EN
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le seguenti Conclusioni
In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per Parte_2 violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, condannare esso appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato Avv. Dante De ED;
Nel merito, in via principale
2) Confermata integralmente la sentenza n. 1443/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
19.02.2025 e notificata in data 26.02.205, rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_2 poiché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e condannare il predetto appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato Avv. Dante De ED.
In subordine
3) accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio nell'interesse dell'Avv. Dante De
ED, così come precisate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 27.11.2024”. Sin d'ora dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate che dovessero essere formulate da parte appellate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Milano l'avv. Dante De ED, chiedendo accertarsi la responsabilità professionale del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della condotta inadempiente del legale.
pagina 2 di 7 In particolare l'attore assumeva di avere svolto, quale amministratore unico della società CP_1 attività di distribuzione e rivendita della pasticceria surgelata a marchio “Tre Marie” per conto della
Successivamente, tra il 2014 e il 2015, la aveva più volte modificato Controparte_2 CP_2 le condizioni contrattuali del rapporto, che poi si era concluso in data 20 novembre 2015, allorché la aveva comunicato alla società la propria volontà di risolvere il contratto. In CP_2 CP_1 seguito, la società dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze per l'importo di € 69.037,09, aveva presentato ricorso per sentire dichiarare il fallimento della
CP_1
L'attore sosteneva quindi di aver conferito mandato, a seguito dei fatti descritti, all'avv. De ED, per proporre opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e per formulare azione risarcitoria ex art. 9
L. 192/1998.
Lamentava parte attrice che il legale, tuttavia, non aveva dato seguito al mandato ricevuto, il che aveva comportato l'impossibilità di conseguire il risarcimento richiesto.
Ciò premesso, chiedeva la liquidazione dei danni subiti nella misura di € 700.000,00, in conformità alla richiesta formulata in sede prefallimentare dallo stesso convenuto o, comunque, nella diversa somma da determinarsi in via equitativa.
L'avv. De ED si costituiva in giudizio negando di aver ricevuto incarico da parte dell'attore per agire giudizialmente nei confronti di CP_2
In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti dell'abuso di dipendenza economica e il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'attività professionale svolta.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale respingeva la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 12.351,35 oltre oneri accessori.
In particolare, il Giudice di prime cure, pur ritenendo provato il conferimento dell'incarico all'avv. De
ED, osservava che parte attrice non aveva offerto prova della sussistenza del danno lamentato e del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta del convenuto, in quanto: (i) il danno allegato era relativo alla società soggetto giuridico distinto rispetto al suo amministratore;
(ii) l'attore non CP_1 aveva allegato la sussistenza di specifici pregiudizi personali;
(iii) non aveva provato il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, non avendo fornito elementi idonei ad apprezzare la pagina 3 di 7 sussistenza di concrete e ragionevoli probabilità di accoglimento dell'azione giudiziaria, che l'avv. De
ED avrebbe omesso di avviare.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente del professionista e l'evento di danno, assumendo che l'azione per abuso di dipendenza economica, che l'attore intendeva proporre, presentava margini di plausibilità, avendo la società posto in essere condotte abusive ai danni della Controparte_2 CP_1 consistenti “nell'improvvisa esclusione per quest'ultima – operante in regime monopolio-dipendente – del diritto di esclusiva, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed infine nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto” (così pag. 7 atto d'appello).
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver escluso la sussistenza di un danno risarcibile nei suoi confronti.
Ritiene invece che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – anche il socio può far valere i danni prodotti immediatamente nella propria sfera giuridico-patrimoniale, quali, ad esempio, il danno all'onore oppure all'immagine, ovvero il danno derivante da una riduzione del c.d. “merito creditizio”.
Sulla base di tali motivi sostiene che debba essere riconosciuta la responsabilità del professionista, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per perdita di chance.
L'avv. De ED si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e contestando in ogni caso il gravame nel merito.
La causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio all'udienza del 18 novembre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
In relazione alle doglianze svolte si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata …. ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno
è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante
pagina 4 di 7 ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (così da ultimo Cass. pronuncia n. 24007/2024).
Occorre dunque verificare, ai fini della prova del nesso causale, se la domanda sarebbe stata, con un giudizio probabilistico da svolgersi ex ante, accoglibile.
Orbene, nel caso di specie l'odierno appellante non ha provato che un'eventuale azione per abuso di dipendenza economica nei confronti della avrebbe avuto, secondo la regola del più Controparte_2 probabile che non, esito favorevole: l'attore infatti nel giudizio di primo grado si è limitato genericamente a sostenere che la avrebbe approfittato “della dipendenza economica di CP_2 per indurla ad accettare condizioni contrattuali sempre più gravose, sino ad arrivare nel CP_1
2015 a privarla della situazione di tranquillità economica che aveva costruito nel corso degli anni” senza offrire alcun elemento di prova circa la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 9 della L. n°
192/1998.
In particolare, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione diretta a provare le modalità con cui si sarebbe svolto il rapporto contrattuale con la società, né ha indicato i dati da cui avrebbe potuto desumersi l'asserita condotta abusiva di CP_2
La palese infondatezza dell'azione giudiziaria che il intendeva proporre nei confronti di Parte_1 emerge del resto dalla circostanza – ben evidenziata dal giudice di prime cure – che lo CP_2 stesso giudice delegato del Fallimento Alamar, previa acquisizione di parere legale, aveva negato al curatore l'autorizzazione ad esperire azione risarcitoria ex art. 9 L. 192/1998 nei confronti della
(così pec del 6 marzo 2020 con la quale il curatore fallimentare comunicava a CP_2 [...] il parere negativo espresso dal giudice delegato), dal che si desume ulteriormente che Parte_1
l'azione in esame non aveva alcuna possibilità di successo.
È del tutto generico il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante censura la sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova di un danno risarcibile nei confronti di in proprio. Parte_1
Infatti con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha congruamente osservato che “L'attore, in diversi passaggi, ha giustificato la propria iniziativa allegando che i redditi prodotti dalla società fossero l'unica fonte di sostentamento della propria famiglia. Tuttavia, neanche questo elemento è sufficiente a rendere l'azione fondata, in quanto il danno che l'attore avrebbe avuto titolo per rivendicare non sarebbe stato quello subito in via diretta dalla società, ma quello, diverso,
pagina 5 di 7 corrispondente alle entrate che la stessa assicurava all'attore
e che non risultano né indicate né provate.
Alle stesse considerazioni si giunge anche considerando l'attore nella sua veste di fideiussore della
Indipendentemente dalla questione della tardività o meno di tali allegazioni – che secondo il CP_1 convenuto sarebbero state svolte per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale – anche in tal caso nessun danno direttamente patito dall'attore è stato allegato da quest'ultimo, né, tantomeno, provato. L'attore, infatti, non ha fatto alcun riferimento a un'eventuale azione di recupero del credito esperita dalla nei propri confronti, sulla base della menzionata fideiussione”. CP_2
L'appellante, per contro, non si è confrontato con l'iter logico argomentativo seguito dal primo
Giudice, ma si è limitato a sostenere, del tutto apoditticamente, che le condotte abusive della società avrebbero arrecato pregiudizio anche alla propria sfera personale, oltre che alla società CP_2
senza indicare, neppure in questo grado di giudizio, concreti elementi di prova del danno CP_1 patito, non valutati dal primo Giudice.
Né può ritenersi, come pure sostiene parte appellante, che il danno da perdita di chance potrebbe essere liquidato equitativamente, in quanto il ricorso al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone pur sempre che l'attore indichi specifici elementi di prova di sussistenza del danno lamentato, che non può essere provato nel suo specifico ammontare, prova nel caso in esame del tutto carente (cfr. da ultimo in tal senso Cass. n. 21607/2025).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello del Tribunale di Milano n. 1443/2025, pubblicata il 19.02.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'avv. Dante De ED le spese del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 novembre 2025
Il Presidente est.
SI D'LA
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