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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
TEORA VINCENZO, CE
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1694/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210004089152501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210004089152502 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026335358501 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026335358502 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220008911888501 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220008911888502 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5811/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parti ricorrenti impugnano cartelle esattoriali riferite ad omesso versamenti di tributi locali, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva parte resistente che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere comunicando revoca e sgravio degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, CE
TEORA VINCENZO, CE
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1694/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210004089152501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210004089152502 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026335358501 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026335358502 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220008911888501 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220008911888502 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5811/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parti ricorrenti impugnano cartelle esattoriali riferite ad omesso versamenti di tributi locali, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva parte resistente che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere comunicando revoca e sgravio degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, preso atto della revoca in autotutela dell'originario atto impugnato la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate