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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13594 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71499 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/02/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MENICHETTI SARA e dell'avv. TURCO NICOLETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 26/10/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MADONIA PIETRO giusta procura speciale in atti;
resistente
2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
in data 09/05/2014 contraeva in Roma matrimonio civile e Controparte_1
Per_ che dall'unione era nata la figlia (Roma, 12 settembre 2010), esponeva che con sentenza n. 6205 del 2021 pubblicata il 13 aprile 2021 il Tribunale
di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra l'altro è previsto: l'affidamento della figlia minore in modo esclusivo c.d. rafforzato al padre, la disciplina dei tempi di permanenza presso la madre - incontri tre volte a settimana esclusivamente alla presenza di operatori del SISMIF e senza pernotto - ,
l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 1.200 a titolo di mantenimento, l'obbligo di mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori e spese straordinarie al 50%
ciascuno, l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di psicoterapia 3 individuale;
l'incarico ai genitori di attivarsi per l'avvio di un percorso psicoterapeutico per la minore presso il TSMREE, l'incarico al padre di attivarsi per l'avvio di un supporto scolastico e logopedico in favore della minore;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disporre che nessuno assegno divorzile venga disposto o in un subordine un assegno di Euro 300,00
mensili in favore della resistente;
prevedere l'affidamento esclusivo rafforzato della minore al padre con collocamento presso lo stesso;
la previsioni di incontri madre-figlia alla presenza degli operatori del servizio
SISMIF; disporre un assegno di mantenimento per la figlia ed a carico della resistente di Euro 300 mensili;
disporre le spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 100%; in subordine disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia con ripartizione della spese straordinarie al 50% ciascuno;
in sede di precisazione delle conclusioni modificava la domanda nel senso di chiedere che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile.
Il ricorrente deduceva che a seguito del provvedimento del 09 giugno
2021 padre e figlia vivevano in via Assisi n. 7 unitamente alla compagna del ricorrente e nella casa di proprietà della medesima;
che la minore, a cui era stata diagnostico un disturbo specifico dell'apprendimento, era stata presa in carico dal TSMREE della ASL Roma 1 e seguiva un percorso psicologico con cadenza settimanale (con la Dottoressa Giorgia Cesarini) oltre a ricevere un sostegno logopedico e scolastico della durata di due ore nelle giornate del lunedì e del mercoledì; che la ragazza aveva concluso il primo anno di scuola media con profitto e seguiva un corso di equitazione;
che la 4 frequentazione con la madre avveniva, come previsto nel provvedimento,
per tre giorni a settimana per circa tre ore ogni volta, in orario pomeridiano,
esclusivamente alla presenza di un'operatrice Sismif;
che la madre nel frattempo aveva trovato un'occupazione per cui si stavano cercando di riorganizzare gli incontri con la figlia in orario serale;
che purtroppo le
“intemperanze” della resistente erano continuate come accaduto ad es. nel mese di luglio 2021 quando il ricorrente aveva dovuto intraprendere un procedimento innanzi al giudice tutelare (RG. n. 13577/202) per ottenere il rilascio del passaporto o della carta di validità valida per l'espatrio per poter fare un viaggio con la figlia in Grecia a seguito dell'opposizione della madre e, nonostante il provvedimento concessorio del 17/08/2021, non era stato possibile effettuare il viaggio per le lungaggini amministrative;
che inoltre dopo il provvedimento del 09/09/2021 la resistente indirizzava al marito gravi offese e minacce del tipo “a pezzo de m*!!!! che hai fatto?? io
vengo lì con 1000 persone! ............ecc. ecc.”, aveva un atteggiamento sprezzante nei confronti del marito, interagiva nella chat di classe con modalità che creavano non poco disagio alla minore e al marito, che le occasioni di frequentazione libera madre – figlia erano divenute le occasioni per mettere in atto “le dinamiche disfunzionali” che da sempre avevano tormentato la minore nella sua relazione con il padre;
che nulla era cambiato nel comportamento della resistente la quale “non ha saputo garantire il
Per_ sereno accesso di alla figura genitoriale paterna”; che gli incontri liberi madre-figlia non avevano funzionato persistendo “una sua opera di
demonizzazione e demolizione della figura genitoriale paterna agli occhi
della figlia”; che dal punto di vista economico la situazione del ricorrente non era mutata ma aggravata dalla continue denunce ed azioni della madre;
5 che il ricorrente aveva un debito nei confronti dello Stato di Euro 30.000;
che finalmente, dal mese di ottobre 2022, la resistente aveva trovato una occupazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 19 di cui tuttavia non erano noti i termini stipendiali;
che inoltre le parti erano comproprietarie di un immobile in Paros (Grecia) anche se acquisto con denari del ricorrente;
che infine in questi anni il ricorrente si era occupato in via pressocchè esclusiva del mantenimento della figlia.
Si costituiva in giudizio la quale che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio ma contestava le ulteriori allegazioni e istanze e chiedeva il rigetto della domande accessorie formulate dalla controparte;
in via riconvenzionale chiedeva l'affidamento condiviso della minore e assegnazione della casa familiare di via Tripoli n.
48-50 alle parti con uso equiripartito tra loro (a settimane alternate), la
Per_ frequentazione di a settimane alterne con ciascun genitore;
in caso di collocamento della minore presso il padre disporre le modalità di frequentazione a settimane alterne della figlia, contributo diretto per il mantenimento della figlia a carico di ciascun genitore, spese generali al
100% a carico del padre, un assegno di mantenimento dell'importo di Euro
1.200 in favore della resistente ed a carico del assegnazione della Pt_1
casa familiare suindicata in favore della resistente;
in sede di precisazione delle conclusioni non veniva reiterata la domanda di assegnazione della casa familiare.
All'uopo la deduceva di essere sorpresa della richiesta di CP_1
affido super-esclusivo della controparte atteso che le relazioni dei servizi sociali erano state positive ai fini della liberalizzazione degli incontri madre-
Per_ figlia;
che trascorreva i fine settimana dal venerdì al lunedì in weekend 6 alternati con la madre comprensivi di pernotto, che dal mese di dicembre
2022 gli incontri madre - figlia avvenivano senza la presenza degli operatori;
che nei weekend la madre la prendeva alle ore 15,00 del venerdì e fino alle ore 8,00 del lunedì, quando la riaccompagnava a scuola;
che la minore andava meglio a scuola, era più curata, le telefonate serali con la madre erano più brevi (mentre prima la faceva più fatica a CP_1
chiudere la conversazione in quanto la figlia aveva bisogno di essere ascoltata), gli attacchi di panico erano cessati e pure le lezioni di equitazione erano migliorate nel senso che la ragazza apprendeva meglio le indicazioni degli istruttori;
che la resistente, pur avendo ottenuto un lavoro, aveva conseguito nell'anno un reddito irrisorio parti ad Euro 2.330 annui e pertanto andava confermato il mantenimento di Euro 1.200 mensili in suo favore;
che inoltre la casa familiare sita in via Tripoli n. 48-50, che era stata acquistata dal marito all'insaputa della moglie, andava assegnata alla stessa in quanto ubicata nelle vicinanze della scuola della figlia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 24
aprile 2023, con ordinanza del 25 aprile 2023 il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
“a parziale modifica dei provvedimenti della separazione, come
attualmente vigenti, che per il resto conferma in quanto compatibili,
dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, la madre vedrà e terrà con
Per_ sé a) a finesettimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero
fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) durante il periodo
scolastico e, durante le vacanze scolastiche estive e salvo quanto previsto
infra, a finesettimana alternati dalle ore 9.00 del venerdì alle ore 21.30 7
(dopo cena) del lunedì; b) per metà della durata delle vacanze scolastiche
natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad
anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per
tre settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da
concordare con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno con la
precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti in occasione delle
vacanze scolastiche estive del corrente anno la madre terrà Cloe dal 2 al 9
luglio, dal 30 luglio al 6 agosto e dal 27 agosto al 3 settembre, con
possibilità per il padre di fruire di un periodo continuativo di ferie con Cloe
dal 6 al 27 agosto.
Con sentenza non definitiva n. 15611/2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/05/2014.
Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, all'udienza dell'01 aprile 2025 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In ordine alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, ritiene il
Tribunale che possano essere confermati i provvedimenti provvisori (ord.
Per_ 25/04/2023) e precisamente l'affidamento esclusivo rafforzato di al padre con collocamento presso lo stesso ed i tempi di permanenza della figlia presso la madre.
Ritiene il Tribunale di non voler intaccare l'equilibrio raggiunto dalla minore e le consuetudini di vita acquisite in questi anni e pertanto prevedere il collocamento presso il padre, situazione che può anche consentire alla madre di avere maggior tempo da dedicare al lavoro e di riflesso di poter aiutare maggiormente la figlia ormai adolescente le cui esigenze di vita (studio, vita sociale, viaggi) presumibilmente sono destinate 8
a divenire più onerose.
Si ritiene inoltre di confermare la attuale frequentazione come da ordinanza presidenziale in quanto dalla disamina degli atti emerge come l'intervenuto ampliamento della frequentazione madre - figlia abbia avuto buon esito ed anzi appare che la madre abbia accudito la figlia anche in tempi più lunghi ossia quando il padre è andato ad es. Thailandia a febbraio
2025, Grecia a giugno e luglio 2024, Caraibi due volte tra il 2024 e il 2025,
Perù nel 2024 (vedi memoria conclusionale) quali circostanze non contestate e soprattutto tenendo conto della relazione dei servizi sociali del
25/04/2023 in cui così scrivevano “A seguito del colloquio è stata pertanto
proposta una nuova calendarizzazione che ha previsto la frequentazione
madre-figlia a weekend alterni dal venerdì 13 gennaio fino a lunedì 27
Per_ marzo, prevedendo che la signora rendesse nella giornata del venerdì
all'uscita da scuola per poi riaccompagnarla il lunedì successivo
all'entrata a scuola …… Entrambi i genitori hanno riferito come la minore
sia più curata nell'aspetto e come sembri che stia vivendo un periodo più
sereno……Il sig. ha riferito ai Servizi, anche alla presenza della Pt_1
minore, che vorrebbe arrivare ad una situazione in cui la figlia possa
trascorrere lo stesso tempo che trascorre con il padre, aprendosi anche alla
Per_ possibilità di considerare che trascorra 15 giorni con la signora
durante le vacanze estive……..I servizi ritengono opportuno che CP_1
questa Autorità Giudiziaria possa considerare la possibilità di procedere ad
una calendarizzazione definita da Decreto rispetto alla frequentazione
madre-figlia” .
Nella successiva relazione di monitoraggio del 28/09/2023 il servizio sociale così concludeva ”Il servizio sociale del Municipio II e il Servizio 9 sociale del TSMREE ritengono opportuno non modificare l'attuale regime e
Per_ calendario di frequentazione tra e la madre chiedendo soltanto
delucidazioni rispetto ad alcuni eventi specifici” (compleanni).
Ciò premesso, venendo al profilo relativo al mantenimento della minore, si ritiene di confermare il mantenimento ordinario diretto della medesima durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore mentre quanto alle spese extra si ritiene di disporre il pagamento al 70% in capo al nonostante il sopravvenuto reperimento di un posto di lavoro da Pt_1
parte della in quando persiste un significativo diverso tenore di CP_1
vita tra le parti come di seguito specificato.
Sulla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo 10 dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di 11 uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello 12 personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Con riferimento alla situazione economica delle parti, Parte_1
[...]
- ha dichiarato redditi negli anni 2023 (dich. persone fisiche 2024 ) per €
27.144, 2022 (dich. persone fisiche 2023) per € 29.106, 2021 (dich. persone fisiche 2022) per € 35.701,
- ha avuto almeno fino all'anno 2023 redditi da locazione e precisamente i
Unico/2022 risultano canoni di locazione per Euro 1.200+ Euro 33.060,
relativamente all'Unico/2023 canoni di locazione per Euro 6.000+ Euro
33.060 ed infine nell'Unico/2024 2023 canoni di locazione per Euro
33.060 (asseritamente cessati),
- dispone di beni immobili e precisamente immobile a Capena di 180 mq +
25 mq ( concesso in locazione parziale ad Euro 500 alla società MR
Service, locazione asseritamente cessata), terreno di 3 ettari di Civitella San
Paolo, quota del 50% di un immobile di 25 mq in Grecia in comproprietà
con la moglie;
quota del 100% di un immobile a Roma via Tripoli di 60
mq;
- ha conto correnti: a) n. con saldi al 31.12.2024 di - 2.705,46, CP_2
e al 31.12.23 € -2.930,49, al 31.12.22 € - 2.942,03 (come da dichiarazione sostitutiva autenticata);
- ha investimento per un controvalore per titoli CBA MON PP VS
Controvalore € 9.950,00 al 31.03.22 e titoli SEI ITALIA Controvalore €
7.660,41 al 31.10.24 13
- risulta inoltre a titolo personale un mutuo di Euro 336.736 con decorrenza dal 19.05.21 scadenza 19.05.2046 e con rata mensile di € 1253 cadauna.
Di contro il medesimo deduce di avere debiti verso l'erario per € 105.000 e di ave subito un pignoramento dalla ex moglie per € 90.000 circa per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, ha un mutuo di € 336.735,00
acceso il 19/05/2021 con ultima rata il 19/05/2026 dell'importo mensile di €
1.253,88.
La ha dichiarato redditi negli anni pari nell' anno 2022 CP_1
(dichiarazione sost. autenticata) Euro 2.300 mentre in precedenza ha percepito il reddito di cittadinanza;
intestataria di un conto corrente presso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. di cui non sono disponibili gli estratti conto e di una carta Post pay in cui risulterebbe una giacenza media nel periodo 2020-2023 irrisoria;
è proprietaria della quota di 1/3 di un appartamento via Ottorino Gentiloni, Roma 5,5 vani dove vive, oltre al 50%
dell'immobile in Paros.
Occorre premettere che la causa di separazione ha avuto inizio nell'anno 2014 (all'epoca la resistente aveva 48 anni) ed a distanza di oltre dieci anni la resistente ha reperito una occupazione stabile (almeno da ottobre
2022 lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19) anche se non regolarizzata.
Come ben noto la giurisprudenza ritiene che per il riconoscimento dell'assegno di divorzile presuppone, sotto il profilo compensativo, la prova dell'impegno profuso nell'ambito familiare e delle aspettative di lavoro a cui ha rinunciato mentre sotto il profilo assistenziale occorre provare l'impossibilità di procurarsi dei mezzi idonei per il proprio sostentamento.
Orbene la resistente non ha fornito la prova del contributo fornito alla 14 crescita economica della famiglia, né risultano prodotte evidenze documentali di rinunce ad opportunità lavorative o infine provata la eventuale scelta condivisa di svolgere la propria attività solo nell'ambito familiare;
in ogni caso a quest'ultimo riguardo la convivenza matrimoniale tra le parti è circoscritta al periodo 2014 (anno del matrimonio) e 2021
(anno della autorizzazione a vivere separati) e dunque relativamente breve.
Quanto al profilo assistenziale non risulta provato l'impegno assunto per rendersi indipendente né le rinunce eventualmente patite in costanza di matrimonio ed il richiamo all'impegno profuso nei confronti della madre invalida al 100% e del fratello risultano affermazioni apodittiche.
In conclusione non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente in quanto rimasta priva del pur minimo riscontro probatorio, non avendo la neanche depositato la CP_1
memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. n.2, di talchè deve disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Per_ Venendo al mantenimento della figlia dalla ricostruzione della situazione economica delle parti emerge come vi sia una evidente differenza tra le stesse in quanto, pur dando atto che la lavora e dispone di CP_1
1/3 di un immobile a Roma dove abita e del 50% di un appartamento in
Grecia, resta il fatto che il dispone di vari immobili asseritamente Pt_1
sfitti immobile in Capena, a Roma via Tripoli ed in Grecia, ma suscettibili di produrre reddito, come si evince dalle dichiarazioni fiscali Unico/2022 in cui risultano canoni di locazione per Euro 1.200+ Euro 33.060,
relativamente all'Unico/2023 canoni di locazione per Euro 6.000+ Euro
33.060 ed infine nell'Unico/2024 2023 canoni di locazione per Euro 15
33.060; infine il solo fatto che sostenga una rata mensile di Euro 1.253
relativa al mutuo con decorrenza dal 19.05.21 e scadenza 19.05.2046 per il ripianamento di un mutuo a suo tempo acceso con la compagna ( Parte_2
a fronte di un reddito medio mensile di Euro 2.544 nel triennio
[...]
2021- 2023 lascia presumibilmente intendere che il medesimo fruisce di ulteriori entrate, potenzialmente derivanti dalle partecipazioni sociali, è
amministratore di due società di cui una detenuta al 100% (vedi documentazione in atti).
Alla luce di tutto ciò, fermo restando il regime di mantenimento diretto nel periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore, il
Collegio ritiene equo porre a carico del nella misura del 70% ed a Pt_1
carico della la il restante 30% delle spese straordinarie mediche, CP_1
Per_ scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo della minore al padre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 30% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle 16 spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71499/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
Per_
- Affida la figlia minore in via esclusiva e rafforzata al padre presso cui è fissata la sua residenza e al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre nei termini di cui in motivazione;
- fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori dispone, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio,
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
Controparte_1
- dispone che e provvedano Parte_1 Controparte_1
Per_ ciascuno al mantenimento diretto della figlia nel periodo di permanenza presso di loro;
- pone a carico di ambo le parti il pagamento delle spese
Per_ straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti rispettivamente nella misura del 70% a carico di e del Parte_1
30% a carico di , con le specificazioni di cui in motivazione;
Controparte_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Spese compensate tra le parti. 17
Roma, 16/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71499 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/02/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MENICHETTI SARA e dell'avv. TURCO NICOLETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 26/10/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MADONIA PIETRO giusta procura speciale in atti;
resistente
2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
in data 09/05/2014 contraeva in Roma matrimonio civile e Controparte_1
Per_ che dall'unione era nata la figlia (Roma, 12 settembre 2010), esponeva che con sentenza n. 6205 del 2021 pubblicata il 13 aprile 2021 il Tribunale
di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra l'altro è previsto: l'affidamento della figlia minore in modo esclusivo c.d. rafforzato al padre, la disciplina dei tempi di permanenza presso la madre - incontri tre volte a settimana esclusivamente alla presenza di operatori del SISMIF e senza pernotto - ,
l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 1.200 a titolo di mantenimento, l'obbligo di mantenimento diretto della figlia a carico di entrambi i genitori e spese straordinarie al 50%
ciascuno, l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di psicoterapia 3 individuale;
l'incarico ai genitori di attivarsi per l'avvio di un percorso psicoterapeutico per la minore presso il TSMREE, l'incarico al padre di attivarsi per l'avvio di un supporto scolastico e logopedico in favore della minore;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disporre che nessuno assegno divorzile venga disposto o in un subordine un assegno di Euro 300,00
mensili in favore della resistente;
prevedere l'affidamento esclusivo rafforzato della minore al padre con collocamento presso lo stesso;
la previsioni di incontri madre-figlia alla presenza degli operatori del servizio
SISMIF; disporre un assegno di mantenimento per la figlia ed a carico della resistente di Euro 300 mensili;
disporre le spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 100%; in subordine disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia con ripartizione della spese straordinarie al 50% ciascuno;
in sede di precisazione delle conclusioni modificava la domanda nel senso di chiedere che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile.
Il ricorrente deduceva che a seguito del provvedimento del 09 giugno
2021 padre e figlia vivevano in via Assisi n. 7 unitamente alla compagna del ricorrente e nella casa di proprietà della medesima;
che la minore, a cui era stata diagnostico un disturbo specifico dell'apprendimento, era stata presa in carico dal TSMREE della ASL Roma 1 e seguiva un percorso psicologico con cadenza settimanale (con la Dottoressa Giorgia Cesarini) oltre a ricevere un sostegno logopedico e scolastico della durata di due ore nelle giornate del lunedì e del mercoledì; che la ragazza aveva concluso il primo anno di scuola media con profitto e seguiva un corso di equitazione;
che la 4 frequentazione con la madre avveniva, come previsto nel provvedimento,
per tre giorni a settimana per circa tre ore ogni volta, in orario pomeridiano,
esclusivamente alla presenza di un'operatrice Sismif;
che la madre nel frattempo aveva trovato un'occupazione per cui si stavano cercando di riorganizzare gli incontri con la figlia in orario serale;
che purtroppo le
“intemperanze” della resistente erano continuate come accaduto ad es. nel mese di luglio 2021 quando il ricorrente aveva dovuto intraprendere un procedimento innanzi al giudice tutelare (RG. n. 13577/202) per ottenere il rilascio del passaporto o della carta di validità valida per l'espatrio per poter fare un viaggio con la figlia in Grecia a seguito dell'opposizione della madre e, nonostante il provvedimento concessorio del 17/08/2021, non era stato possibile effettuare il viaggio per le lungaggini amministrative;
che inoltre dopo il provvedimento del 09/09/2021 la resistente indirizzava al marito gravi offese e minacce del tipo “a pezzo de m*!!!! che hai fatto?? io
vengo lì con 1000 persone! ............ecc. ecc.”, aveva un atteggiamento sprezzante nei confronti del marito, interagiva nella chat di classe con modalità che creavano non poco disagio alla minore e al marito, che le occasioni di frequentazione libera madre – figlia erano divenute le occasioni per mettere in atto “le dinamiche disfunzionali” che da sempre avevano tormentato la minore nella sua relazione con il padre;
che nulla era cambiato nel comportamento della resistente la quale “non ha saputo garantire il
Per_ sereno accesso di alla figura genitoriale paterna”; che gli incontri liberi madre-figlia non avevano funzionato persistendo “una sua opera di
demonizzazione e demolizione della figura genitoriale paterna agli occhi
della figlia”; che dal punto di vista economico la situazione del ricorrente non era mutata ma aggravata dalla continue denunce ed azioni della madre;
5 che il ricorrente aveva un debito nei confronti dello Stato di Euro 30.000;
che finalmente, dal mese di ottobre 2022, la resistente aveva trovato una occupazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 19 di cui tuttavia non erano noti i termini stipendiali;
che inoltre le parti erano comproprietarie di un immobile in Paros (Grecia) anche se acquisto con denari del ricorrente;
che infine in questi anni il ricorrente si era occupato in via pressocchè esclusiva del mantenimento della figlia.
Si costituiva in giudizio la quale che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio ma contestava le ulteriori allegazioni e istanze e chiedeva il rigetto della domande accessorie formulate dalla controparte;
in via riconvenzionale chiedeva l'affidamento condiviso della minore e assegnazione della casa familiare di via Tripoli n.
48-50 alle parti con uso equiripartito tra loro (a settimane alternate), la
Per_ frequentazione di a settimane alterne con ciascun genitore;
in caso di collocamento della minore presso il padre disporre le modalità di frequentazione a settimane alterne della figlia, contributo diretto per il mantenimento della figlia a carico di ciascun genitore, spese generali al
100% a carico del padre, un assegno di mantenimento dell'importo di Euro
1.200 in favore della resistente ed a carico del assegnazione della Pt_1
casa familiare suindicata in favore della resistente;
in sede di precisazione delle conclusioni non veniva reiterata la domanda di assegnazione della casa familiare.
All'uopo la deduceva di essere sorpresa della richiesta di CP_1
affido super-esclusivo della controparte atteso che le relazioni dei servizi sociali erano state positive ai fini della liberalizzazione degli incontri madre-
Per_ figlia;
che trascorreva i fine settimana dal venerdì al lunedì in weekend 6 alternati con la madre comprensivi di pernotto, che dal mese di dicembre
2022 gli incontri madre - figlia avvenivano senza la presenza degli operatori;
che nei weekend la madre la prendeva alle ore 15,00 del venerdì e fino alle ore 8,00 del lunedì, quando la riaccompagnava a scuola;
che la minore andava meglio a scuola, era più curata, le telefonate serali con la madre erano più brevi (mentre prima la faceva più fatica a CP_1
chiudere la conversazione in quanto la figlia aveva bisogno di essere ascoltata), gli attacchi di panico erano cessati e pure le lezioni di equitazione erano migliorate nel senso che la ragazza apprendeva meglio le indicazioni degli istruttori;
che la resistente, pur avendo ottenuto un lavoro, aveva conseguito nell'anno un reddito irrisorio parti ad Euro 2.330 annui e pertanto andava confermato il mantenimento di Euro 1.200 mensili in suo favore;
che inoltre la casa familiare sita in via Tripoli n. 48-50, che era stata acquistata dal marito all'insaputa della moglie, andava assegnata alla stessa in quanto ubicata nelle vicinanze della scuola della figlia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 24
aprile 2023, con ordinanza del 25 aprile 2023 il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
“a parziale modifica dei provvedimenti della separazione, come
attualmente vigenti, che per il resto conferma in quanto compatibili,
dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, la madre vedrà e terrà con
Per_ sé a) a finesettimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di
uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero
fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) durante il periodo
scolastico e, durante le vacanze scolastiche estive e salvo quanto previsto
infra, a finesettimana alternati dalle ore 9.00 del venerdì alle ore 21.30 7
(dopo cena) del lunedì; b) per metà della durata delle vacanze scolastiche
natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad
anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per
tre settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da
concordare con il padre entro il mese di maggio di ciascun anno con la
precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti in occasione delle
vacanze scolastiche estive del corrente anno la madre terrà Cloe dal 2 al 9
luglio, dal 30 luglio al 6 agosto e dal 27 agosto al 3 settembre, con
possibilità per il padre di fruire di un periodo continuativo di ferie con Cloe
dal 6 al 27 agosto.
Con sentenza non definitiva n. 15611/2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/05/2014.
Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, all'udienza dell'01 aprile 2025 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In ordine alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, ritiene il
Tribunale che possano essere confermati i provvedimenti provvisori (ord.
Per_ 25/04/2023) e precisamente l'affidamento esclusivo rafforzato di al padre con collocamento presso lo stesso ed i tempi di permanenza della figlia presso la madre.
Ritiene il Tribunale di non voler intaccare l'equilibrio raggiunto dalla minore e le consuetudini di vita acquisite in questi anni e pertanto prevedere il collocamento presso il padre, situazione che può anche consentire alla madre di avere maggior tempo da dedicare al lavoro e di riflesso di poter aiutare maggiormente la figlia ormai adolescente le cui esigenze di vita (studio, vita sociale, viaggi) presumibilmente sono destinate 8
a divenire più onerose.
Si ritiene inoltre di confermare la attuale frequentazione come da ordinanza presidenziale in quanto dalla disamina degli atti emerge come l'intervenuto ampliamento della frequentazione madre - figlia abbia avuto buon esito ed anzi appare che la madre abbia accudito la figlia anche in tempi più lunghi ossia quando il padre è andato ad es. Thailandia a febbraio
2025, Grecia a giugno e luglio 2024, Caraibi due volte tra il 2024 e il 2025,
Perù nel 2024 (vedi memoria conclusionale) quali circostanze non contestate e soprattutto tenendo conto della relazione dei servizi sociali del
25/04/2023 in cui così scrivevano “A seguito del colloquio è stata pertanto
proposta una nuova calendarizzazione che ha previsto la frequentazione
madre-figlia a weekend alterni dal venerdì 13 gennaio fino a lunedì 27
Per_ marzo, prevedendo che la signora rendesse nella giornata del venerdì
all'uscita da scuola per poi riaccompagnarla il lunedì successivo
all'entrata a scuola …… Entrambi i genitori hanno riferito come la minore
sia più curata nell'aspetto e come sembri che stia vivendo un periodo più
sereno……Il sig. ha riferito ai Servizi, anche alla presenza della Pt_1
minore, che vorrebbe arrivare ad una situazione in cui la figlia possa
trascorrere lo stesso tempo che trascorre con il padre, aprendosi anche alla
Per_ possibilità di considerare che trascorra 15 giorni con la signora
durante le vacanze estive……..I servizi ritengono opportuno che CP_1
questa Autorità Giudiziaria possa considerare la possibilità di procedere ad
una calendarizzazione definita da Decreto rispetto alla frequentazione
madre-figlia” .
Nella successiva relazione di monitoraggio del 28/09/2023 il servizio sociale così concludeva ”Il servizio sociale del Municipio II e il Servizio 9 sociale del TSMREE ritengono opportuno non modificare l'attuale regime e
Per_ calendario di frequentazione tra e la madre chiedendo soltanto
delucidazioni rispetto ad alcuni eventi specifici” (compleanni).
Ciò premesso, venendo al profilo relativo al mantenimento della minore, si ritiene di confermare il mantenimento ordinario diretto della medesima durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore mentre quanto alle spese extra si ritiene di disporre il pagamento al 70% in capo al nonostante il sopravvenuto reperimento di un posto di lavoro da Pt_1
parte della in quando persiste un significativo diverso tenore di CP_1
vita tra le parti come di seguito specificato.
Sulla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo 10 dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di 11 uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello 12 personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Con riferimento alla situazione economica delle parti, Parte_1
[...]
- ha dichiarato redditi negli anni 2023 (dich. persone fisiche 2024 ) per €
27.144, 2022 (dich. persone fisiche 2023) per € 29.106, 2021 (dich. persone fisiche 2022) per € 35.701,
- ha avuto almeno fino all'anno 2023 redditi da locazione e precisamente i
Unico/2022 risultano canoni di locazione per Euro 1.200+ Euro 33.060,
relativamente all'Unico/2023 canoni di locazione per Euro 6.000+ Euro
33.060 ed infine nell'Unico/2024 2023 canoni di locazione per Euro
33.060 (asseritamente cessati),
- dispone di beni immobili e precisamente immobile a Capena di 180 mq +
25 mq ( concesso in locazione parziale ad Euro 500 alla società MR
Service, locazione asseritamente cessata), terreno di 3 ettari di Civitella San
Paolo, quota del 50% di un immobile di 25 mq in Grecia in comproprietà
con la moglie;
quota del 100% di un immobile a Roma via Tripoli di 60
mq;
- ha conto correnti: a) n. con saldi al 31.12.2024 di - 2.705,46, CP_2
e al 31.12.23 € -2.930,49, al 31.12.22 € - 2.942,03 (come da dichiarazione sostitutiva autenticata);
- ha investimento per un controvalore per titoli CBA MON PP VS
Controvalore € 9.950,00 al 31.03.22 e titoli SEI ITALIA Controvalore €
7.660,41 al 31.10.24 13
- risulta inoltre a titolo personale un mutuo di Euro 336.736 con decorrenza dal 19.05.21 scadenza 19.05.2046 e con rata mensile di € 1253 cadauna.
Di contro il medesimo deduce di avere debiti verso l'erario per € 105.000 e di ave subito un pignoramento dalla ex moglie per € 90.000 circa per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, ha un mutuo di € 336.735,00
acceso il 19/05/2021 con ultima rata il 19/05/2026 dell'importo mensile di €
1.253,88.
La ha dichiarato redditi negli anni pari nell' anno 2022 CP_1
(dichiarazione sost. autenticata) Euro 2.300 mentre in precedenza ha percepito il reddito di cittadinanza;
intestataria di un conto corrente presso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. di cui non sono disponibili gli estratti conto e di una carta Post pay in cui risulterebbe una giacenza media nel periodo 2020-2023 irrisoria;
è proprietaria della quota di 1/3 di un appartamento via Ottorino Gentiloni, Roma 5,5 vani dove vive, oltre al 50%
dell'immobile in Paros.
Occorre premettere che la causa di separazione ha avuto inizio nell'anno 2014 (all'epoca la resistente aveva 48 anni) ed a distanza di oltre dieci anni la resistente ha reperito una occupazione stabile (almeno da ottobre
2022 lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19) anche se non regolarizzata.
Come ben noto la giurisprudenza ritiene che per il riconoscimento dell'assegno di divorzile presuppone, sotto il profilo compensativo, la prova dell'impegno profuso nell'ambito familiare e delle aspettative di lavoro a cui ha rinunciato mentre sotto il profilo assistenziale occorre provare l'impossibilità di procurarsi dei mezzi idonei per il proprio sostentamento.
Orbene la resistente non ha fornito la prova del contributo fornito alla 14 crescita economica della famiglia, né risultano prodotte evidenze documentali di rinunce ad opportunità lavorative o infine provata la eventuale scelta condivisa di svolgere la propria attività solo nell'ambito familiare;
in ogni caso a quest'ultimo riguardo la convivenza matrimoniale tra le parti è circoscritta al periodo 2014 (anno del matrimonio) e 2021
(anno della autorizzazione a vivere separati) e dunque relativamente breve.
Quanto al profilo assistenziale non risulta provato l'impegno assunto per rendersi indipendente né le rinunce eventualmente patite in costanza di matrimonio ed il richiamo all'impegno profuso nei confronti della madre invalida al 100% e del fratello risultano affermazioni apodittiche.
In conclusione non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente in quanto rimasta priva del pur minimo riscontro probatorio, non avendo la neanche depositato la CP_1
memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. n.2, di talchè deve disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Per_ Venendo al mantenimento della figlia dalla ricostruzione della situazione economica delle parti emerge come vi sia una evidente differenza tra le stesse in quanto, pur dando atto che la lavora e dispone di CP_1
1/3 di un immobile a Roma dove abita e del 50% di un appartamento in
Grecia, resta il fatto che il dispone di vari immobili asseritamente Pt_1
sfitti immobile in Capena, a Roma via Tripoli ed in Grecia, ma suscettibili di produrre reddito, come si evince dalle dichiarazioni fiscali Unico/2022 in cui risultano canoni di locazione per Euro 1.200+ Euro 33.060,
relativamente all'Unico/2023 canoni di locazione per Euro 6.000+ Euro
33.060 ed infine nell'Unico/2024 2023 canoni di locazione per Euro 15
33.060; infine il solo fatto che sostenga una rata mensile di Euro 1.253
relativa al mutuo con decorrenza dal 19.05.21 e scadenza 19.05.2046 per il ripianamento di un mutuo a suo tempo acceso con la compagna ( Parte_2
a fronte di un reddito medio mensile di Euro 2.544 nel triennio
[...]
2021- 2023 lascia presumibilmente intendere che il medesimo fruisce di ulteriori entrate, potenzialmente derivanti dalle partecipazioni sociali, è
amministratore di due società di cui una detenuta al 100% (vedi documentazione in atti).
Alla luce di tutto ciò, fermo restando il regime di mantenimento diretto nel periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore, il
Collegio ritiene equo porre a carico del nella misura del 70% ed a Pt_1
carico della la il restante 30% delle spese straordinarie mediche, CP_1
Per_ scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche,
per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo della minore al padre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 30% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle 16 spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71499/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
Per_
- Affida la figlia minore in via esclusiva e rafforzata al padre presso cui è fissata la sua residenza e al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso la madre nei termini di cui in motivazione;
- fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori dispone, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio,
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
Controparte_1
- dispone che e provvedano Parte_1 Controparte_1
Per_ ciascuno al mantenimento diretto della figlia nel periodo di permanenza presso di loro;
- pone a carico di ambo le parti il pagamento delle spese
Per_ straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti rispettivamente nella misura del 70% a carico di e del Parte_1
30% a carico di , con le specificazioni di cui in motivazione;
Controparte_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Spese compensate tra le parti. 17
Roma, 16/09/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani