Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1967
Art. 4.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonche' del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente