Articolo 44 della Legge di guerra
Articolo 43Articolo 45
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30 settembre 1938
Art. 44.

(Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi).

Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto e' possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonche' ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.

Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.

Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.

I segni distintivi devono essere comunicati preventivamene al nemico.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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