(Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi).
Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto e' possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonche' ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.
Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.
Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.
I segni distintivi devono essere comunicati preventivamene al nemico.