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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 788/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 525 del 6.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Davide Della Zoppa, Parte_1
NO RE e ND RI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e avv. Oreste CP_1
Manzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Bologna – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 9.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione sia avverso l'avviso di addebito n. 378 2019 00025358 80 000, con cui l' le aveva richiesto il CP_1 pagamento di € 6.451,46 a titolo di contributi dovuti, per l'anno 2012, in favore della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/95, sia avverso la nota del 21.6.2019 con cui l' le aveva chiesto il pagamento di € 11.533,70 CP_1
a titolo di contributi dovuti, per l'anno 2013, in favore della medesima Gestione.
La pretesa dell' riguardava la contribuzione asseritamente dovuta alla CP_2
Gestione Separata sui redditi da lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettati a contribuzione obbligatoria in favore di altri
Enti o Casse professionali. Precisamente, come sintetizzato dall'appellante, la pretesa si riferiva ai contributi asseritamente dovuti in relazione ad incarichi ricevuti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Parma, essendo iscritta l'interessata all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma, sebbene la stessa fosse lavoratrice dipendente dal 1996 (anno da cui versava regolarmente i contributi all' CP_1
Il Tribunale, nella resistenza dell' emetteva le seguenti statuizioni: CP_1
“1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 378 2019 00025358 80 000
[2012].
2) Accerta e dichiara la debenza, dalla parte ricorrente, delle somme CP_ pretese dall' a titolo di contributi non versati alla gestione separata liberi professionisti con riferimento all'annualità 2013, pari ad euro 6.822,80, oltre accessori di legge.
3) Accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni irrogate a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000, di cui all'avviso di pagamento del 21.06.2019, e, dunque, la debenza, dalla parte ricorrente, delle sanzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett.
a), L. n. 388 del 2000.
4) Compensate in ragione di 1/2, le spese di lite tra le parti, condanna parte opponente alla rifusione delle residue spese in favore dell'Istituto opposto, spese che si liquidano in euro 900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accertamento dell'estinzione del credito relativo al 2013 per intervenuta prescrizione.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
2 3. Con il primo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato: “Ciononostante, il credito contributivo non risulta prescritto, posto che l'avviso bonario con cui è stato intimato alla Dott.ssa il pagamento della contribuzione dovuta per l'annualità 2013 è stato Pt_1 ricevuto dalla stessa, in data 15.07.2019 ed il dies a quo della prescrizione quinquennale ex art. 3, nono comma, L. n. 335 del 1995 è costituito dal giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi in relazione all'annualità 2013 – così come prorogato dai DPCM del 6 giugno 2014 versato in atti da – ossia il 21.08.2014. CP_1
Più precisamente, per i redditi prodotti nel 2013, il termine di pagamento è stato differito, per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2014, al 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione, e, dall'8 luglio al 20 agosto 2013 [2014], con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Orbene, la missiva dell' del 21.6.2019, avente effetto interruttivo della CP_1 prescrizione, è pacificamente pervenuta al destinatario il 15.07.2019.
Al momento della ricezione dell'avviso bonario da parte della ricorrente, la prescrizione non era, pertanto, già maturata;
e, ciò, ancorché la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario riguardi gli atti processuali e non quelli sostanziali (Cass. Sez. Un. n.
24822/2015) … Alla stregua di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata”.
Rileva, l'appellante, che seppure l'avviso bonario dell' relativo alla CP_1 contribuzione pretesamente dovuta con riferimento all'annualità 2013 sia stato ricevuto il 15.7.2019, sarebbe comunque errato individuare il dies a quo della prescrizione nella data del 21.8.2014, avendo previsto il D.P.C.M. 13.6.2014
(intitolato “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (14A04632)”, pubblicato in G.U. n. 137 del 16.6.2014, che il termine previsto per il pagamento dei contributi in relazione all'annualità 2013 fosse differito al 7.7.2014, senza che potesse avere rilevanza la previsione secondo cui coloro che non avessero rispettato il termine anzidetto, effettuando comunque i versamenti contributivi tra il giorno 8.7.2014 e il
20.8.2014, avrebbero dovuto pagare anche la maggiorazione “dello 0,40 per cento
a titolo di interesse corrispettivo”. Al momento della ricezione dell'avviso bonario dell' da parte della Dott.ssa (in data 15.7.2019), la CP_1 Pt_1 prescrizione era dunque già maturata.
Con il secondo motivo, la parte sostiene la necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di condanna alle spese di lite, giacché
3 l'accertamento dell'intervenuta prescrizione determinerebbe la totale soccombenza dell' CP_1
Precisamente, “Se è vero, infatti, che in relazione alle pretese dell' CP_1 per l'annualità 2012, nelle more del giudizio di primo grado si è dato atto dell'intervenuta definizione agevolata tramite la c.d. “rottamazione-quater”, è pacifico ed incontestato che la Ricorrente abbia ricevuto i relativi avvisi di pagamento il 26.07.2018, ben oltre il termine del giorno 08.07.2013 stabilito dal
D.P.C.M. 13.06.2013. Quest'ultima fonte regolamentare, analogamente a quanto fatto un anno dopo per il termine di versamento dei contributi per l'annualità
2013, ha stabilito che i contributi dovuti alla Gestione Separata da parte dei professionisti per l'annualità 2012 dovessero essere versati, senza maggiorazione, entro il giorno 08.07.2013. Ne consegue che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, anche con riguardo alle domande sottostanti la pronuncia di cessata materia del contendere, l' sarebbe CP_1 risultata soccombente, dovendo concludersi per l'intervenuta prescrizione anche dei presunti crediti contributivi relativi all'annualità 2012”.
L'appellante chiede, oltre all'integrale pagamento delle spese del presente grado, il pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado, ovvero, in subordine, la relativa integrale compensazione.
4. Premesso che l'odierno giudizio riguarda unicamente il tema della prescrizione del credito contributivo relativo al 2013, occorre evidenziare che in materia previdenziale, secondo il consolidato orientamento di legittimità (v. Cass.,
n. 27950/2018, Cass., n. 19403/2019, Cass., n. 1557/2020, Cass., n. 4898/2022,
Cass., n. 5578/2022 e Cass., n. 28721/2024), la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
L'appellante ha poi correttamente richiamato l'argomentazione resa da
Cass., 22.12.2022, n. 37526, intervenuta in una vicenda analoga alla presente, in cui a essere rilevante era la contribuzione richiesta alla Gestione separata nel 2013
e doveva farsi applicazione, parimenti, del D.P.C.M. 13 giugno 2014.
La S.C. ha precisato che “nel caso di specie, viene in rilievo il D.P.C.M. 13 giugno 2014, art. 1, comma 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
2014, n. 137, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, che ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
4 settore di cui del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) "dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b) (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei
D.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del
2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del
2000);
10. in ordine al “doppio termine per il pagamento” (nel caso in esame:
7.7.2014 e 20.8.2014) la Corte ha anche chiarito che "la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva" (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);
11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è, nella fattispecie, quello del 7.7.2014 e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2014; la sentenza va pertanto cassata …”.
Il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione si era dunque perfezionato il 7.7.2019, così che la richiesta di pagamento dell' CP_1 pervenuta al destinatario il 15.7.2019, era effettivamente tardiva.
5. L'appello nel merito è quindi fondato, occorrendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto il pagamento delle somme richieste per il 2013, essendosi estinto il credito per prescrizione.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in accoglimento del secondo motivo, va riferita all' all'esito del giudizio, la posizione CP_1 processuale di soccombente.
Precisamente:
a) con riferimento al 2012, alla dichiarazione di cessata materia del contendere relativa alle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 378
2019 00025358 80 000, esito che ha fatto seguito all'adesione dell'interessata alla procedura di definizione agevolata cd. rottamazione-quater, segue una valutazione
5 in punto di spese legali legata alla cd. soccombenza virtuale (v. Cass., 22.2.2017,
n. 8377), occorrendo allora prendere atto del fatto che, alla data di ricezione della richiesta di pagamento (26.7.2018), era decorso il quinquennio dalla data dell'8.7.2013, stabilita dal D.P.C.M. 13.06.2013, entro la quale dovevano essere versati i contributi dovuti alla Gestione Separata da parte dei professionisti per il
2012 (senza maggiorazione);
b) in relazione al 2013, la soccombenza dell'Istituto fa seguito all'accertamento dell'estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno dunque poste a carico dell' provvedendosi come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che l'opponente non è tenuto al pagamento di alcun importo in relazione al 2013; condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida per il primo grado in €.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 43,00 per esborsi, e per il presente grado in €.1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per esborsi.
Così deciso in Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 788/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 525 del 6.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Davide Della Zoppa, Parte_1
NO RE e ND RI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e avv. Oreste CP_1
Manzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Bologna – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 9.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione sia avverso l'avviso di addebito n. 378 2019 00025358 80 000, con cui l' le aveva richiesto il CP_1 pagamento di € 6.451,46 a titolo di contributi dovuti, per l'anno 2012, in favore della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/95, sia avverso la nota del 21.6.2019 con cui l' le aveva chiesto il pagamento di € 11.533,70 CP_1
a titolo di contributi dovuti, per l'anno 2013, in favore della medesima Gestione.
La pretesa dell' riguardava la contribuzione asseritamente dovuta alla CP_2
Gestione Separata sui redditi da lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettati a contribuzione obbligatoria in favore di altri
Enti o Casse professionali. Precisamente, come sintetizzato dall'appellante, la pretesa si riferiva ai contributi asseritamente dovuti in relazione ad incarichi ricevuti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Parma, essendo iscritta l'interessata all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma, sebbene la stessa fosse lavoratrice dipendente dal 1996 (anno da cui versava regolarmente i contributi all' CP_1
Il Tribunale, nella resistenza dell' emetteva le seguenti statuizioni: CP_1
“1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 378 2019 00025358 80 000
[2012].
2) Accerta e dichiara la debenza, dalla parte ricorrente, delle somme CP_ pretese dall' a titolo di contributi non versati alla gestione separata liberi professionisti con riferimento all'annualità 2013, pari ad euro 6.822,80, oltre accessori di legge.
3) Accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni irrogate a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000, di cui all'avviso di pagamento del 21.06.2019, e, dunque, la debenza, dalla parte ricorrente, delle sanzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett.
a), L. n. 388 del 2000.
4) Compensate in ragione di 1/2, le spese di lite tra le parti, condanna parte opponente alla rifusione delle residue spese in favore dell'Istituto opposto, spese che si liquidano in euro 900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accertamento dell'estinzione del credito relativo al 2013 per intervenuta prescrizione.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
2 3. Con il primo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato: “Ciononostante, il credito contributivo non risulta prescritto, posto che l'avviso bonario con cui è stato intimato alla Dott.ssa il pagamento della contribuzione dovuta per l'annualità 2013 è stato Pt_1 ricevuto dalla stessa, in data 15.07.2019 ed il dies a quo della prescrizione quinquennale ex art. 3, nono comma, L. n. 335 del 1995 è costituito dal giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi in relazione all'annualità 2013 – così come prorogato dai DPCM del 6 giugno 2014 versato in atti da – ossia il 21.08.2014. CP_1
Più precisamente, per i redditi prodotti nel 2013, il termine di pagamento è stato differito, per effetto del D.P.C.M. del 6 giugno 2014, al 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione, e, dall'8 luglio al 20 agosto 2013 [2014], con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Orbene, la missiva dell' del 21.6.2019, avente effetto interruttivo della CP_1 prescrizione, è pacificamente pervenuta al destinatario il 15.07.2019.
Al momento della ricezione dell'avviso bonario da parte della ricorrente, la prescrizione non era, pertanto, già maturata;
e, ciò, ancorché la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario riguardi gli atti processuali e non quelli sostanziali (Cass. Sez. Un. n.
24822/2015) … Alla stregua di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata”.
Rileva, l'appellante, che seppure l'avviso bonario dell' relativo alla CP_1 contribuzione pretesamente dovuta con riferimento all'annualità 2013 sia stato ricevuto il 15.7.2019, sarebbe comunque errato individuare il dies a quo della prescrizione nella data del 21.8.2014, avendo previsto il D.P.C.M. 13.6.2014
(intitolato “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (14A04632)”, pubblicato in G.U. n. 137 del 16.6.2014, che il termine previsto per il pagamento dei contributi in relazione all'annualità 2013 fosse differito al 7.7.2014, senza che potesse avere rilevanza la previsione secondo cui coloro che non avessero rispettato il termine anzidetto, effettuando comunque i versamenti contributivi tra il giorno 8.7.2014 e il
20.8.2014, avrebbero dovuto pagare anche la maggiorazione “dello 0,40 per cento
a titolo di interesse corrispettivo”. Al momento della ricezione dell'avviso bonario dell' da parte della Dott.ssa (in data 15.7.2019), la CP_1 Pt_1 prescrizione era dunque già maturata.
Con il secondo motivo, la parte sostiene la necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di condanna alle spese di lite, giacché
3 l'accertamento dell'intervenuta prescrizione determinerebbe la totale soccombenza dell' CP_1
Precisamente, “Se è vero, infatti, che in relazione alle pretese dell' CP_1 per l'annualità 2012, nelle more del giudizio di primo grado si è dato atto dell'intervenuta definizione agevolata tramite la c.d. “rottamazione-quater”, è pacifico ed incontestato che la Ricorrente abbia ricevuto i relativi avvisi di pagamento il 26.07.2018, ben oltre il termine del giorno 08.07.2013 stabilito dal
D.P.C.M. 13.06.2013. Quest'ultima fonte regolamentare, analogamente a quanto fatto un anno dopo per il termine di versamento dei contributi per l'annualità
2013, ha stabilito che i contributi dovuti alla Gestione Separata da parte dei professionisti per l'annualità 2012 dovessero essere versati, senza maggiorazione, entro il giorno 08.07.2013. Ne consegue che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, anche con riguardo alle domande sottostanti la pronuncia di cessata materia del contendere, l' sarebbe CP_1 risultata soccombente, dovendo concludersi per l'intervenuta prescrizione anche dei presunti crediti contributivi relativi all'annualità 2012”.
L'appellante chiede, oltre all'integrale pagamento delle spese del presente grado, il pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado, ovvero, in subordine, la relativa integrale compensazione.
4. Premesso che l'odierno giudizio riguarda unicamente il tema della prescrizione del credito contributivo relativo al 2013, occorre evidenziare che in materia previdenziale, secondo il consolidato orientamento di legittimità (v. Cass.,
n. 27950/2018, Cass., n. 19403/2019, Cass., n. 1557/2020, Cass., n. 4898/2022,
Cass., n. 5578/2022 e Cass., n. 28721/2024), la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
L'appellante ha poi correttamente richiamato l'argomentazione resa da
Cass., 22.12.2022, n. 37526, intervenuta in una vicenda analoga alla presente, in cui a essere rilevante era la contribuzione richiesta alla Gestione separata nel 2013
e doveva farsi applicazione, parimenti, del D.P.C.M. 13 giugno 2014.
La S.C. ha precisato che “nel caso di specie, viene in rilievo il D.P.C.M. 13 giugno 2014, art. 1, comma 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno
2014, n. 137, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, che ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
4 settore di cui del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) "dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b) (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei
D.D.P.C. quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge, come nella specie: v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del
2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del
2000);
10. in ordine al “doppio termine per il pagamento” (nel caso in esame:
7.7.2014 e 20.8.2014) la Corte ha anche chiarito che "la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva" (v., Cass. 21472 del 2020 con i richiami a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);
11. deriva che il termine di pagamento cui fare riferimento è, nella fattispecie, quello del 7.7.2014 e non, come ritenuto nella pronuncia impugnata, quello del 20.8.2014; la sentenza va pertanto cassata …”.
Il quinquennio utile alla maturazione della prescrizione si era dunque perfezionato il 7.7.2019, così che la richiesta di pagamento dell' CP_1 pervenuta al destinatario il 15.7.2019, era effettivamente tardiva.
5. L'appello nel merito è quindi fondato, occorrendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuto il pagamento delle somme richieste per il 2013, essendosi estinto il credito per prescrizione.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in accoglimento del secondo motivo, va riferita all' all'esito del giudizio, la posizione CP_1 processuale di soccombente.
Precisamente:
a) con riferimento al 2012, alla dichiarazione di cessata materia del contendere relativa alle pretese contributive di cui all'avviso di addebito n. 378
2019 00025358 80 000, esito che ha fatto seguito all'adesione dell'interessata alla procedura di definizione agevolata cd. rottamazione-quater, segue una valutazione
5 in punto di spese legali legata alla cd. soccombenza virtuale (v. Cass., 22.2.2017,
n. 8377), occorrendo allora prendere atto del fatto che, alla data di ricezione della richiesta di pagamento (26.7.2018), era decorso il quinquennio dalla data dell'8.7.2013, stabilita dal D.P.C.M. 13.06.2013, entro la quale dovevano essere versati i contributi dovuti alla Gestione Separata da parte dei professionisti per il
2012 (senza maggiorazione);
b) in relazione al 2013, la soccombenza dell'Istituto fa seguito all'accertamento dell'estinzione del credito per la maturata prescrizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno dunque poste a carico dell' provvedendosi come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che l'opponente non è tenuto al pagamento di alcun importo in relazione al 2013; condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida per il primo grado in €.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 43,00 per esborsi, e per il presente grado in €.1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per esborsi.
Così deciso in Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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