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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2024, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al numero R.G. 6941/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Farini Parte_1 C.F._1
n. 2, presso l'avv. Federico Pecchiari, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliati in Monza Via Bergamo n. 11, presso l'avv. Pasquale Di Giovanni, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE contro
C.F. n. ), in persona di un procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, elettivamente domiciliata in Milano Viale Papiniano n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Marinetti e dall'avv. Francesca Marinetti, che la rappresentano e difendono per procura generale in atti,
OPPOSTA
Per parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale,
IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA: atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo danno che potrebbe ingiustamente derivare agli opponenti a seguito della procedura esecutiva, revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto.
NEL MERITO: per le ragioni di cui sopra annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo n°
19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Pag. 1 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Decreto ingiuntivo
2) Fideiussione relativa al mutuo fondiario rapporto 30122009 sottoscritta il 15.07.2015
3) Fideiussione relativa al mutuo chirografario rapporto 30131525 sottoscritta l'8.03.2016
Sempre in via istruttoria si chiede sin d'ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare la corrispondenza delle firme apposte sul documento 2 di parte opponente a quella della SI . Parte_1
Per parte opponente CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
– nel merito: per le ragioni di cui in atti, annullare e/o revocare e comunque rendere inefficace nei confronti della sig.ra il decreto ingiuntivo n° 19713/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano
– con vittoria di spese e compensi di Milano”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo
- Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili ed infondate per le motivazioni di cui in parte espositiva;
- Previo accertamento e declaratoria di inammissibilità/improponibilità delle domande avversarie nuove ovvero relative al contratto di garanzia datato 15/07/2015 in quanto non oggetto e del tutto estraneo ai rapporti giuridici fondanti il decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 36 cpc e per le ragioni addotte in parte motiva;
- Previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta per le motivazioni dedotte in atti;
- Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree:
- Nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare la società CP_3
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante signor – P.IVA_1 Controparte_4 amministratore unico, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente CodiceFiscale_2
a Cugliate SC (VA), Via Statale n. 7 – con sede legale in Milano, Via Bellezza Giovanni n. 11, nonché in solido alla SI , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...], il pagamento in favore della C.F._3 [...]
dell'importo di Euro 474.801,82 o altra veriore somma, oltre agli interessi Controparte_2 previsti nella seguente misura:
- quanto al mutuo fondiario n. 30099400: interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro 252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30122009: interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro
114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30139644: interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89
Pag. 2 di 7 dal 01/10/2021 al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La odierna parte opposta, con ricorso monitorio aveva chiesto e Controparte_2 ottenuto dall'intestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n° 19713/2021 emesso in data 22 ottobre 2021 e depositato in data 19 novembre 2021, provvisoriamente esecutivo nei confronti di
[...]
rispettivamente in qualità di debitore principale e di garante in solido (parti Controparte_5 opponenti) per la somma di € 474.801,82 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in € 4.000,00. per onorari, € 634,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA.
L'importo di cui risultava creditrice la era relativo ai seguenti Controparte_2 rapporti intercorsi con la società esattamente: CP_1
1) contratto di mutuo fondiario del 22.06.2012, ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n. 30099400 a rogito Notaio Dott. rep. 193639 e racc. 29841 prodotto unitamente al Persona_1 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del
D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 4 e sub. 5); obbligazione garantita da fideiussione rilasciata in data 22/06/2012 dalla SI fino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_1
300.000,00(doc. B, sub. 6);
2) contratto di mutuo fondiario del 24.06.2015 ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n.
30122009 a rogito Notaio Dott. rep. 46286 e racc. 384663 prodotto unitamente al Persona_2 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 7 e 8);obbligazione anch'essa coperta da una garanzia personale rilasciata in data 08/03/2016 dalla SI , fino alla concorrenza dell'importo di Parte_1 Euro € 130.000,00 (doc. B, sub. 9);
3) contratto di mutuo fondiario del 23.12.2016 ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n.
30139644 a rogito Notaio Dott. rep. 51183 e racc. 428164 prodotto unitamente al Persona_2 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 10 e 11); obbligazione anch'essa garantita da una fideiussione rilasciata in data 19/12/2016 dalla SI , fino alla concorrenza dell'importo di Parte_1
Euro 95.000,00.
La somma complessiva di € 474.801,82 riportata dal decreto ingiuntivo (oltre interessi come da domanda e spese di lite) era stata nello specifico così ripartita:
- quanto al mutuo fondiario n. 30099400: Euro 264.153,57 (di cui Euro 11.423,74 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro 252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30122009: Euro 116.217,04 (di cui Euro 1.422,18 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro 114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30139644: Euro 94.431,21 (di cui Euro 1.220,32 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89 dal 01/10/2021 al saldo.
L'ingiunzione veniva regolarmente notificata in data 04/01/2022 al debitore principale, ed CP_1 in data 05/01/2022 alla garante, sig.ra , i quali con atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 14.02.2022, a firma dell'Avv. Pecchiari Federico
- poi sostituito nelle more del presente giudizio, rispettivamente dall'Avv. Di Pasquale Giovanni, subentrato nella difesa della e dall'Avv.Colombelli Jonathan, subentrato per la difesa della CP_1
Pag. 3 di 7 SI -, convenivano la avanti l'intestato Parte_1 Controparte_2
Tribunale, esponendo quanto segue.
Ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, le parti opponenti proponevano due difese:
1) eccepivano la nullità dei tre contratti di fideiussione a garanzia dei tre crediti azionati con il decreto ingiuntivo n° 19713/2021 per violazione di quanto stabilito dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990 nei riguardi dell'ABI (associazione delle banche italiane), su parere conforme dell'AGCOM, che aveva così dichiarato: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Specificavano che le tre fideiussioni a garanzia dei tre crediti, riportando pedissequamente, parola per parola, le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dovevano ritenersi nulle con la conseguenza che da esse doveva derivare, in automatico, la nullità dell'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419 c.c., secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Precisavano, infatti, che in assenza di quelle clausole riportate dagli articoli 2, 6 e 8, dichiarate nulle dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, la non avrebbe concluso i contratti e Controparte_2 non avrebbe, dunque, concesso i mutui.
2) Deducevano che il mutuo n° 30122009 fosse stato erogato non solo in virtù di una fideiussione nulla per le ragioni sopra mentovate, ma anche sulla base di una fideiussione con firma falsa atteso che il funzionario della signor avrebbe fatto Controparte_2 Testimone_1 sottoscrivere con l'inganno alla SI le pagine 3 e 4 della fideiussione da € 130.000,00, Pt_1 poi prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, rassegnavano le proprie conclusioni: “in via preliminare e di urgenza: atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo danno che potrebbe ingiustamente derivare agli opponenti a seguito della procedura esecutiva, revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto;
nel merito, per le ragioni di cui sopra annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo
n° 19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa del 09.06.2022, la Controparte_2
la quale contestando quanto ex adverso dedotto, domandava il rigetto dell'opposizione,
[...] evidenziando con riguardo ai motivi di opposizione quanto segue.
Deduceva che nessuna violazione in materia di normativa antitrust fosse emersa.
Innanzitutto, perché le garanzie prestate da controparte a garanzia delle obbligazioni erano da ritenersi garanzie specifiche personali, pacificamente escluse dall'ambito di accertamento e applicabilità della circolare n. 55/2005 della Banca d'Italia e dalla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021, inerenti, al contrario, alle sole fideiussioni omnibus.
In secondo luogo, sottolineava che secondo il dato letterale del provvedimento della Banca d'Italia, nonché in virtù del suddetto orientamento consolidato in giurisprudenza, l'eventuale violazione della normativa antitrust potesse astrattamente verificarsi solo allorquando e nella misura in cui dette clausole “venissero applicate in modo uniforme”, essendo preciso onere di controparte rendere prova che vi fosse stata una uniforme applicazione standardizzata dei modelli contrattuali, utilizzati per le garanzie personali specifiche, e che questa uniforme applicazione fosse frutto di una intesa illecita
“a monte”.
Pag. 4 di 7 In ogni caso, respingeva qualunque eccezione di controparte, richiamando l'orientamento della Cassazione (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, n. 24044 del 26.09.2019) a mente del quale “Il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello”, nonché alla luce del fatto che il mero richiamo contenuto nel provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia
n.55/2005 alle clausole 2.6.8. non era ex se minimamente sufficiente a rendere prova di uno dei presupposti essenziali per la legittima invocabilità delle normativa ex adverso richiamata, considerato che l'accertamento dell'autorità garante riguardava un accorso del 2002-2003, mentre le fideiussioni attivate erano del 2012-2016; non sussiste pertanto la prova del perdurante accordo illecito.
Circa poi l'asserita sussistenza di una fideiussione con firma falsa della garante, rilevava che la fideiussione datata 15/07/2015 prodotta da parte avversaria (doc. 2) non era stata escussa dalla Banca, né azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo ad esso del tutto estranea;
pertanto, l'eccezione risultava del tutto irrilevante rispetto al thema decidendum.
Così, dunque, rassegnava le proprie conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili ed infondate per le motivazioni di cui in parte espositiva;
previo accertamento e declaratoria di inammissibilità/improponibilità delle domande avversarie relative al contratto di garanzia datato 15/07/2015 in quanto non oggetto e del tutto estraneo ai rapporti giuridici fondanti il decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 36 cpc e per le ragioni addotte in parte motiva;
previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta per le motivazioni dedotte in atti;
nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare la società CP_3
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante signor – P.IVA_1 Controparte_4 amministratore unico, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
Cugliate SC (VA), Via Statale n. 7 – con sede legale in Milano, ViaBellezza Giovanni n. 11, nonché in solido alla SI , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...], il pagamento in favore della C.F._3 [...]
dell'importo di Euro 474.801,82 o altra ulteriore somma, oltre agli interessi Controparte_2 previsti nella seguente misura: quanto al mutuo fondiario n. 30099400: interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
quanto al mutuo fondiario n. 30122009: interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
quanto al mutuo fondiario n. 30139644: interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89 dal 01/10/2021 al saldo. In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio”.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte a data fissa, la società debitrice contestava la sussistenza della prova della datio e la prova del credito;
mentre la garante introduceva l'eccezione della decadenza ex art. 1957 c.c.
Con la prima difesa, ossia la memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., la banca eccepiva la inammissibilità della contestazione nuova proposta da entrambi gli opponenti con riferimento ad una asserita (e contestata) carenza di prova del credito ingiunto, in quanto doglianza non proposta con l'atto di citazione in opposizione. Rilevava in ogni caso l'infondatezza nel merito della (nuova ed inammissibile) contestazione di controparte con la quale parte attrice sostiene che la Banca non avrebbe prodotto in atti “gli estratti conto integrali del rapporto al fine di dimostrare l'esattezza dei conteggi” in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato su n. 3 contratti di mutuo ipotecario concessi ai sensi della normativa di cui al Credito Fondiario ex D.Lgs 385/1993 (e non su conti correnti).
Pag. 5 di 7 Produceva in ogni caso gli estratti del predetto c/c specificatamente riferiti alle date in cui gli importi finanziati sono stati erogati dalla Banca mediante accredito sul conto (doc.E).
Per quanto attiene la garante sig.ra la banca eccepiva l'inammissibilità della doglianza Parte_1 anche sotto altro differente profilo, in quanto attinente a rapporti intestati alla società AP RL (ora CP_1
da essa garantiti in forza di contratti autonomi di garanzia, essendo pacificamente esclusa ex lege (e,
[...] nel caso di specie, anche ex contractu) la possibilità per il garante di far valere le eccezioni relative al rapporto di provvista;
in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni nuove su cui non accettava il contraddittorio.
Tutto ciò premesso, sulla base della suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.
Non risulta tardiva la contestazione sulla prova del credito in quanto mera difesa.
Le somme, tuttavia, risultano erogate su conto corrente come segnato negli estratti conto del conto corrente n. 21197 depositati nell'allegato E:
Risulta, invece, tardiva la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. introdotta solo in prima udienza in quanto le eccezioni vanno sollevate a pena di decadenza nell'atto di opposizione (il quale trattandosi di un processo a parti invertite subisce le decadenze dell'art. 167 c.p.c..).
Specificatamente, “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012, Rv. 623016 - 01).
Pertanto, risulta irrilevante il problema della violazione della normativa anti-concorrenziale.
Quanto, poi, all'asserita falsità della sottoscrizione apposta dalla SI è sufficiente Pt_1 precisare che la garanzia datata 15/07/2015 prodotta (doc. 2) da parte opponente non è stata azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo ad esso del tutto estranea.
Peraltro, l'eccezione è stata superata dal contegno processuale delle parti, in particolare, da quello della medesima garante che avendo paventato di sporgere denuncia, non ha mai fatto pervenire nessuna querela per i fatti riportati come non veritieri, nonché dall'aver richiesto concordemente e unitamente alla parte avversaria un rinvio per la precisazione delle conclusioni, omettendo di insistere sull'ammissione di prove articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., quali la richiesta di C.T.U. “al fine di verificare la corrispondenza delle firme apposte sul documento 2 di parte opponente a quella della SI . Parte_1
In ogni caso, la deduzione della garante era di aver sottoscritto con l'inganno; pertanto, irrilevante sarebbe stata l'accertamento grafologico rispetto alla circostanza dedotta perché non aveva dedotto di non aver sottoscritto la relativa garanzia ma di non essersi accorta di averla sottoscritta.
Pag. 6 di 7 Per tutte le considerazioni sopra esposte, ne discende il rigetto integrale di tutte le domande formulate dalle parti opponenti e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 19713/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.10.2021 su ricorso della Controparte_2 CP_2
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parti opponenti devono essere condannate in solido a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in base ai parametri del DM 55/2014 in € 11.229,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e , per l'effetto, conferma il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 19713/2021 emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Milano che diviene definitivamente esecutivo;
2) condanna (C.F. ) e (C.F. ) in CP_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 solido a rifondere a C.F. n. ) le spese di lite Controparte_2 P.IVA_2 che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 22.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al numero R.G. 6941/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano via Farini Parte_1 C.F._1
n. 2, presso l'avv. Federico Pecchiari, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliati in Monza Via Bergamo n. 11, presso l'avv. Pasquale Di Giovanni, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE contro
C.F. n. ), in persona di un procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, elettivamente domiciliata in Milano Viale Papiniano n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Marinetti e dall'avv. Francesca Marinetti, che la rappresentano e difendono per procura generale in atti,
OPPOSTA
Per parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale,
IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA: atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo danno che potrebbe ingiustamente derivare agli opponenti a seguito della procedura esecutiva, revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto.
NEL MERITO: per le ragioni di cui sopra annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo n°
19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Pag. 1 di 7 IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Decreto ingiuntivo
2) Fideiussione relativa al mutuo fondiario rapporto 30122009 sottoscritta il 15.07.2015
3) Fideiussione relativa al mutuo chirografario rapporto 30131525 sottoscritta l'8.03.2016
Sempre in via istruttoria si chiede sin d'ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di verificare la corrispondenza delle firme apposte sul documento 2 di parte opponente a quella della SI . Parte_1
Per parte opponente CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
– nel merito: per le ragioni di cui in atti, annullare e/o revocare e comunque rendere inefficace nei confronti della sig.ra il decreto ingiuntivo n° 19713/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano
– con vittoria di spese e compensi di Milano”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo
- Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili ed infondate per le motivazioni di cui in parte espositiva;
- Previo accertamento e declaratoria di inammissibilità/improponibilità delle domande avversarie nuove ovvero relative al contratto di garanzia datato 15/07/2015 in quanto non oggetto e del tutto estraneo ai rapporti giuridici fondanti il decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 36 cpc e per le ragioni addotte in parte motiva;
- Previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta per le motivazioni dedotte in atti;
- Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree:
- Nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare la società CP_3
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante signor – P.IVA_1 Controparte_4 amministratore unico, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente CodiceFiscale_2
a Cugliate SC (VA), Via Statale n. 7 – con sede legale in Milano, Via Bellezza Giovanni n. 11, nonché in solido alla SI , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...], il pagamento in favore della C.F._3 [...]
dell'importo di Euro 474.801,82 o altra veriore somma, oltre agli interessi Controparte_2 previsti nella seguente misura:
- quanto al mutuo fondiario n. 30099400: interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro 252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30122009: interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro
114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30139644: interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89
Pag. 2 di 7 dal 01/10/2021 al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La odierna parte opposta, con ricorso monitorio aveva chiesto e Controparte_2 ottenuto dall'intestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n° 19713/2021 emesso in data 22 ottobre 2021 e depositato in data 19 novembre 2021, provvisoriamente esecutivo nei confronti di
[...]
rispettivamente in qualità di debitore principale e di garante in solido (parti Controparte_5 opponenti) per la somma di € 474.801,82 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in € 4.000,00. per onorari, € 634,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA.
L'importo di cui risultava creditrice la era relativo ai seguenti Controparte_2 rapporti intercorsi con la società esattamente: CP_1
1) contratto di mutuo fondiario del 22.06.2012, ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n. 30099400 a rogito Notaio Dott. rep. 193639 e racc. 29841 prodotto unitamente al Persona_1 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del
D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 4 e sub. 5); obbligazione garantita da fideiussione rilasciata in data 22/06/2012 dalla SI fino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_1
300.000,00(doc. B, sub. 6);
2) contratto di mutuo fondiario del 24.06.2015 ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n.
30122009 a rogito Notaio Dott. rep. 46286 e racc. 384663 prodotto unitamente al Persona_2 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 7 e 8);obbligazione anch'essa coperta da una garanzia personale rilasciata in data 08/03/2016 dalla SI , fino alla concorrenza dell'importo di Parte_1 Euro € 130.000,00 (doc. B, sub. 9);
3) contratto di mutuo fondiario del 23.12.2016 ex art. 38 e seguenti D.L. 01/09/1993 n. 385 n.
30139644 a rogito Notaio Dott. rep. 51183 e racc. 428164 prodotto unitamente al Persona_2 piano di ammortamento e saldaconto sottoscritto dal funzionario dirigente rilasciato ex art. 50 del D.L. 01/09/1993 n.385 (doc. B, sub. 10 e 11); obbligazione anch'essa garantita da una fideiussione rilasciata in data 19/12/2016 dalla SI , fino alla concorrenza dell'importo di Parte_1
Euro 95.000,00.
La somma complessiva di € 474.801,82 riportata dal decreto ingiuntivo (oltre interessi come da domanda e spese di lite) era stata nello specifico così ripartita:
- quanto al mutuo fondiario n. 30099400: Euro 264.153,57 (di cui Euro 11.423,74 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro 252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30122009: Euro 116.217,04 (di cui Euro 1.422,18 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro 114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
- quanto al mutuo fondiario n. 30139644: Euro 94.431,21 (di cui Euro 1.220,32 per oneri, interessi convenzionali e di mora al 30/09/2021) oltre agli interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89 dal 01/10/2021 al saldo.
L'ingiunzione veniva regolarmente notificata in data 04/01/2022 al debitore principale, ed CP_1 in data 05/01/2022 alla garante, sig.ra , i quali con atto di citazione in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 14.02.2022, a firma dell'Avv. Pecchiari Federico
- poi sostituito nelle more del presente giudizio, rispettivamente dall'Avv. Di Pasquale Giovanni, subentrato nella difesa della e dall'Avv.Colombelli Jonathan, subentrato per la difesa della CP_1
Pag. 3 di 7 SI -, convenivano la avanti l'intestato Parte_1 Controparte_2
Tribunale, esponendo quanto segue.
Ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, le parti opponenti proponevano due difese:
1) eccepivano la nullità dei tre contratti di fideiussione a garanzia dei tre crediti azionati con il decreto ingiuntivo n° 19713/2021 per violazione di quanto stabilito dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990 nei riguardi dell'ABI (associazione delle banche italiane), su parere conforme dell'AGCOM, che aveva così dichiarato: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Specificavano che le tre fideiussioni a garanzia dei tre crediti, riportando pedissequamente, parola per parola, le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dovevano ritenersi nulle con la conseguenza che da esse doveva derivare, in automatico, la nullità dell'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419 c.c., secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Precisavano, infatti, che in assenza di quelle clausole riportate dagli articoli 2, 6 e 8, dichiarate nulle dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, la non avrebbe concluso i contratti e Controparte_2 non avrebbe, dunque, concesso i mutui.
2) Deducevano che il mutuo n° 30122009 fosse stato erogato non solo in virtù di una fideiussione nulla per le ragioni sopra mentovate, ma anche sulla base di una fideiussione con firma falsa atteso che il funzionario della signor avrebbe fatto Controparte_2 Testimone_1 sottoscrivere con l'inganno alla SI le pagine 3 e 4 della fideiussione da € 130.000,00, Pt_1 poi prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, rassegnavano le proprie conclusioni: “in via preliminare e di urgenza: atteso il fumus boni iuris della presente opposizione nonché il gravissimo danno che potrebbe ingiustamente derivare agli opponenti a seguito della procedura esecutiva, revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto;
nel merito, per le ragioni di cui sopra annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo
n° 19713/2021 emesso dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa del 09.06.2022, la Controparte_2
la quale contestando quanto ex adverso dedotto, domandava il rigetto dell'opposizione,
[...] evidenziando con riguardo ai motivi di opposizione quanto segue.
Deduceva che nessuna violazione in materia di normativa antitrust fosse emersa.
Innanzitutto, perché le garanzie prestate da controparte a garanzia delle obbligazioni erano da ritenersi garanzie specifiche personali, pacificamente escluse dall'ambito di accertamento e applicabilità della circolare n. 55/2005 della Banca d'Italia e dalla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021, inerenti, al contrario, alle sole fideiussioni omnibus.
In secondo luogo, sottolineava che secondo il dato letterale del provvedimento della Banca d'Italia, nonché in virtù del suddetto orientamento consolidato in giurisprudenza, l'eventuale violazione della normativa antitrust potesse astrattamente verificarsi solo allorquando e nella misura in cui dette clausole “venissero applicate in modo uniforme”, essendo preciso onere di controparte rendere prova che vi fosse stata una uniforme applicazione standardizzata dei modelli contrattuali, utilizzati per le garanzie personali specifiche, e che questa uniforme applicazione fosse frutto di una intesa illecita
“a monte”.
Pag. 4 di 7 In ogni caso, respingeva qualunque eccezione di controparte, richiamando l'orientamento della Cassazione (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, n. 24044 del 26.09.2019) a mente del quale “Il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello”, nonché alla luce del fatto che il mero richiamo contenuto nel provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia
n.55/2005 alle clausole 2.6.8. non era ex se minimamente sufficiente a rendere prova di uno dei presupposti essenziali per la legittima invocabilità delle normativa ex adverso richiamata, considerato che l'accertamento dell'autorità garante riguardava un accorso del 2002-2003, mentre le fideiussioni attivate erano del 2012-2016; non sussiste pertanto la prova del perdurante accordo illecito.
Circa poi l'asserita sussistenza di una fideiussione con firma falsa della garante, rilevava che la fideiussione datata 15/07/2015 prodotta da parte avversaria (doc. 2) non era stata escussa dalla Banca, né azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo ad esso del tutto estranea;
pertanto, l'eccezione risultava del tutto irrilevante rispetto al thema decidendum.
Così, dunque, rassegnava le proprie conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili ed infondate per le motivazioni di cui in parte espositiva;
previo accertamento e declaratoria di inammissibilità/improponibilità delle domande avversarie relative al contratto di garanzia datato 15/07/2015 in quanto non oggetto e del tutto estraneo ai rapporti giuridici fondanti il decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 36 cpc e per le ragioni addotte in parte motiva;
previo rigetto dell'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta per le motivazioni dedotte in atti;
nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare la società CP_3
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante signor – P.IVA_1 Controparte_4 amministratore unico, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
Cugliate SC (VA), Via Statale n. 7 – con sede legale in Milano, ViaBellezza Giovanni n. 11, nonché in solido alla SI , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...], il pagamento in favore della C.F._3 [...]
dell'importo di Euro 474.801,82 o altra ulteriore somma, oltre agli interessi Controparte_2 previsti nella seguente misura: quanto al mutuo fondiario n. 30099400: interessi al tasso del 3,2% sull'importo di Euro252.729,83 dal 01/10/2021 al saldo;
quanto al mutuo fondiario n. 30122009: interessi al tasso del 2,45% sull'importo di Euro114.794,86 dal 01/10/2021 al saldo;
quanto al mutuo fondiario n. 30139644: interessi al tasso del 2,75% sull'importo di Euro 93.210,89 dal 01/10/2021 al saldo. In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio”.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte a data fissa, la società debitrice contestava la sussistenza della prova della datio e la prova del credito;
mentre la garante introduceva l'eccezione della decadenza ex art. 1957 c.c.
Con la prima difesa, ossia la memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., la banca eccepiva la inammissibilità della contestazione nuova proposta da entrambi gli opponenti con riferimento ad una asserita (e contestata) carenza di prova del credito ingiunto, in quanto doglianza non proposta con l'atto di citazione in opposizione. Rilevava in ogni caso l'infondatezza nel merito della (nuova ed inammissibile) contestazione di controparte con la quale parte attrice sostiene che la Banca non avrebbe prodotto in atti “gli estratti conto integrali del rapporto al fine di dimostrare l'esattezza dei conteggi” in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo per cui è causa è fondato su n. 3 contratti di mutuo ipotecario concessi ai sensi della normativa di cui al Credito Fondiario ex D.Lgs 385/1993 (e non su conti correnti).
Pag. 5 di 7 Produceva in ogni caso gli estratti del predetto c/c specificatamente riferiti alle date in cui gli importi finanziati sono stati erogati dalla Banca mediante accredito sul conto (doc.E).
Per quanto attiene la garante sig.ra la banca eccepiva l'inammissibilità della doglianza Parte_1 anche sotto altro differente profilo, in quanto attinente a rapporti intestati alla società AP RL (ora CP_1
da essa garantiti in forza di contratti autonomi di garanzia, essendo pacificamente esclusa ex lege (e,
[...] nel caso di specie, anche ex contractu) la possibilità per il garante di far valere le eccezioni relative al rapporto di provvista;
in ogni caso, eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni nuove su cui non accettava il contraddittorio.
Tutto ciò premesso, sulla base della suindicata prospettazione, si osserva quanto segue.
Non risulta tardiva la contestazione sulla prova del credito in quanto mera difesa.
Le somme, tuttavia, risultano erogate su conto corrente come segnato negli estratti conto del conto corrente n. 21197 depositati nell'allegato E:
Risulta, invece, tardiva la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. introdotta solo in prima udienza in quanto le eccezioni vanno sollevate a pena di decadenza nell'atto di opposizione (il quale trattandosi di un processo a parti invertite subisce le decadenze dell'art. 167 c.p.c..).
Specificatamente, “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 05/06/2012, Rv. 623016 - 01).
Pertanto, risulta irrilevante il problema della violazione della normativa anti-concorrenziale.
Quanto, poi, all'asserita falsità della sottoscrizione apposta dalla SI è sufficiente Pt_1 precisare che la garanzia datata 15/07/2015 prodotta (doc. 2) da parte opponente non è stata azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendo ad esso del tutto estranea.
Peraltro, l'eccezione è stata superata dal contegno processuale delle parti, in particolare, da quello della medesima garante che avendo paventato di sporgere denuncia, non ha mai fatto pervenire nessuna querela per i fatti riportati come non veritieri, nonché dall'aver richiesto concordemente e unitamente alla parte avversaria un rinvio per la precisazione delle conclusioni, omettendo di insistere sull'ammissione di prove articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., quali la richiesta di C.T.U. “al fine di verificare la corrispondenza delle firme apposte sul documento 2 di parte opponente a quella della SI . Parte_1
In ogni caso, la deduzione della garante era di aver sottoscritto con l'inganno; pertanto, irrilevante sarebbe stata l'accertamento grafologico rispetto alla circostanza dedotta perché non aveva dedotto di non aver sottoscritto la relativa garanzia ma di non essersi accorta di averla sottoscritta.
Pag. 6 di 7 Per tutte le considerazioni sopra esposte, ne discende il rigetto integrale di tutte le domande formulate dalle parti opponenti e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 19713/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.10.2021 su ricorso della Controparte_2 CP_2
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parti opponenti devono essere condannate in solido a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in base ai parametri del DM 55/2014 in € 11.229,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e , per l'effetto, conferma il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 19713/2021 emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Milano che diviene definitivamente esecutivo;
2) condanna (C.F. ) e (C.F. ) in CP_1 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 solido a rifondere a C.F. n. ) le spese di lite Controparte_2 P.IVA_2 che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 22.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Viola Nobili
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