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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG VI, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 3060/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
AF AN, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Elisabetta Miceli che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE -
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
RESISTENTE NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso in opposizione depositato in cancelleria il 6.11.2024 Parte_2
ha esposto di aver ricevuto, nella qualità di erede di
[...] Per_1
, da parte dell' la Cartella di
[...] Controparte_1
Pagamento n. 028 2022 00099449 87 501 relativa al pagamento di contributi integrativi interessi e sanzioni per gli anni 2011, 2016 e 2017.
Avverso tale cartella ha proposto opposizione all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie dell'Ente impositore, nonché l'errato calcolo degli importi iscritti al ruolo e l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Sospendere, in via cautelare, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione della Cartella oggetto del presente giudizio;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto/caducato il debito sotteso alla Cartella di Pagamento puntualmente indicata nel ricorso ed oggetto di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base della Cartella di Pagamento e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
3. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente in qualità di erede per presunto mancato pagamento di contributi di CP_2 cui risultava debitore il defunto padre per gli anni 2011, 2016 e 2017, in quanto la pretesa è prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c.;
4. Dichiarare non dovute le somme indicate nella Cartella indicata unitamente alle somme aggiuntive, agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione complessivamente risultanti dalla Cartella di Pagamento in oggetto;
5. In via di mero gradato subordine, laddove le parti resistenti dovessero dimostrare la valida interruzione della prescrizione, ricalcolare le somme iscritte a ruolo sgravando le sanzioni portate dalla Cartella impugnata perché non trasmissibili agli eredi;
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_3 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, e
2 l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e chiedendo dunque di dichiarare inammissibile l'opposizione o in subordine di rigettarla nel merito.
Non si è costituita in giudizio la resistente . CP_2
Alla prima udienza di trattazione, è comparsa solo la parte resistente e in assenza di prova della rituale notificazione alla resistente CP_4
, il giudice ha assegnato alla parte un termine perentorio per CP_2 rinnovare la notificazione nei confronti di . CP_2
Alla successiva udienza, la parte ricorrente opponente non è nuovamente comparsa, e non ha dato evidenza di aver rinnovato la notificazione nel termine perentorio assegnato.
È comparsa la sola parte resistente costituita manifestando CP_4
l'interesse a una pronuncia nel merito e chiedendo la decisione della controversia.
La causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia, resa all'esito della camera di consiglio.
***
In primo luogo, con riferimento alla parte resistente , visto CP_2
l'art. 307 c.p.c. e rilevata la mancata notificazione, nel termine assegnato, del ricorso introduttivo, deve dichiararsi estinto il procedimento per inattività delle parti.
Deve comunque esaminarsi la domanda nel merito con riferimento alla posizione della resistente non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio CP_4 necessario (cfr. l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità - Cass.
25.11.2021 n. 36656 - per cui “nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari
d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, ex multis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 – 01)”. e dovendosi dunque limitare l'effetto estintivo alla sola posizione della resistente . CP_2
3 L'opposizione è inammissibile perché tardiva.
La resistente ha infatti documentato (cfr. all.to 2 memoria CP_4 difensiva) che il perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale alla parte ricorrente è avvenuto al più tardi in data 26.9.2024, e dunque, alla data del 6.11.2024, data di deposito in cancelleria del ricorso in opposizione, era già decorso il termine di 40 giorni posto a pena di inammissibilità dall'art. dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/1999, per cui
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.”
Alla luce di tale evidenza, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente con riferimento alla parte resistente CP_4 costituita, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (inferiore ad €
1.100,00), della limitata complessità della stessa per cui vanno applicate le massime riduzioni e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara parzialmente estinto il processo con riferimento alla parte resistente;
CP_2
- Dichiara inammissibile l'opposizione perché tardiva;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente , che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 251,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 18/06/2025
IL GIUDICE
IG VI
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