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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/11/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7370/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
, in persona del rappresentante pro Controparte_2 tempore, , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dai propri funzionari dipendenti, elettivamente domiciliati presso l' alla Controparte_3
Via Lubich n. 6
RESISTENTI
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.11.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in diversi istituti scolastici e precisamente: per l'a.s. 2019/2020 con decorrenza dal 16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto Comprensivo
“Marta Russo” di Roma;
per l'a.s. 2020/2021 con decorrenza dal 29.09.2020 al 01.11.2020, dal
02.11.2020 al 22.11.2020, dal 23.11.2020 al 02.12.2020, dal 03.12.2020 al 15.12.2020, dal
16.12.2020 al 16.12.2020, dal 17.12.2020 al 30.06.2021 tutti presso l'Istituto Comprensivo “Publio
Vibio Mariano” di Roma;
per l'a.s. 2021/2022 con decorrenza dal 07.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”. Sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in mancanza di ragioni oggettive della disparità di trattamento in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva Ce 1999/70, oltre che in contrasto con l'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 29, 63 e 64 CCNL, con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e con il principio di buon andamento della P.A, oltre che degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. Richiamava la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condannarsi il
[...]
all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.500,00 per gli a.s. Controparte_4
2019/20, 2020/21 e 2021/22. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano congiuntamente in giudizio il , l' Controparte_4 [...]
e l' , eccependo in via Controparte_2 Controparte_3 preliminare la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, contestavano in fatto e in diritto il ricorso chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Va respinta la preliminare l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente richiede la carta docenti per le annualità dal 2019/2020 e, quindi, nel termine quinquennale, considerata la diffida interruttiva notificata via pec nel maggio 2023. Del resto nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Passando, poi, ad esaminare il merito del ricorso, esso è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_4
Non è controversa la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente.
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n.
107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_4
15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Tale problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_4 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_4 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore
e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”
(punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto
(fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione.
Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la parte ricorrente, ha prestato servizio in virtù di un unico contratto a tempo determinato su organico di fatto (per l'a.s. 2019/2020 e per l'anno 2021/2022)
e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato per cui alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento disparitario che, per tale via, risulta essere discriminatorio. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis
c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_4
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, Comunidad de Per_1
Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano
a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.
124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
In ordine all'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente ha prestato servizio sino al 30.06.2021 ma con plurimi contratti. La durata dell'incarico non sovrapponibile all'organico di fatto non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare l'esclusione dal beneficio richiesto. La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 3.7.2025, causa C-268/24, ha infatti chiarito che la breve durata dei contratti a termine non è idonea a rappresentare una “ragione oggettiva” sufficiente a legittimare una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo (punto
63); né tantomeno la natura temporanea del rapporto può costituire, in quanto tale, un valido motivo di esclusione (punto 68).
La stessa Corte ha inoltre escluso che, ai fini della comparabilità tra le due categorie di docenti, rilevi la durata totale, effettiva o prevista del servizio prestato (punto 61), sottolineando come il criterio decisivo sia quello dell'effettivo impiego e delle mansioni svolte. Nel caso di specie, non risulta in discussione l'effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente, né la comparabilità delle sue mansioni, rispetto a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, ne deriva di conseguenza che la domanda è fondata e deve essere accolta, anche con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 stante anche la sostanziale continuità della prestazione resa nonostante la pluralità dei contratti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, considerato che la parte ricorrente è ancora nel circuito scolastico (cfr. contratto depositato), va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il convenuto dovrà CP_4 essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore della CP_4 parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00, per un totale di euro 1500,00.
Le spese di lite si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1400,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_4 CP_7
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 1500,00; 3) condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_4 vantaggio della parte ricorrente, liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 1400,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Santa Maria Capua Vetere, 22.11.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7370/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Pietro Giannone n. 30
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
, in persona del rappresentante pro Controparte_2 tempore, , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dai propri funzionari dipendenti, elettivamente domiciliati presso l' alla Controparte_3
Via Lubich n. 6
RESISTENTI
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.11.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in diversi istituti scolastici e precisamente: per l'a.s. 2019/2020 con decorrenza dal 16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto Comprensivo
“Marta Russo” di Roma;
per l'a.s. 2020/2021 con decorrenza dal 29.09.2020 al 01.11.2020, dal
02.11.2020 al 22.11.2020, dal 23.11.2020 al 02.12.2020, dal 03.12.2020 al 15.12.2020, dal
16.12.2020 al 16.12.2020, dal 17.12.2020 al 30.06.2021 tutti presso l'Istituto Comprensivo “Publio
Vibio Mariano” di Roma;
per l'a.s. 2021/2022 con decorrenza dal 07.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”. Sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in mancanza di ragioni oggettive della disparità di trattamento in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva Ce 1999/70, oltre che in contrasto con l'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dall'articolo 29, 63 e 64 CCNL, con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e con il principio di buon andamento della P.A, oltre che degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. Richiamava la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condannarsi il
[...]
all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.500,00 per gli a.s. Controparte_4
2019/20, 2020/21 e 2021/22. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano congiuntamente in giudizio il , l' Controparte_4 [...]
e l' , eccependo in via Controparte_2 Controparte_3 preliminare la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, contestavano in fatto e in diritto il ricorso chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Va respinta la preliminare l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente richiede la carta docenti per le annualità dal 2019/2020 e, quindi, nel termine quinquennale, considerata la diffida interruttiva notificata via pec nel maggio 2023. Del resto nella sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Passando, poi, ad esaminare il merito del ricorso, esso è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_4
Non è controversa la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente.
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n.
107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. CP_4
15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale
e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non
è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Tale problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_4 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_4 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore
e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”
(punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto
(fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione.
Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la parte ricorrente, ha prestato servizio in virtù di un unico contratto a tempo determinato su organico di fatto (per l'a.s. 2019/2020 e per l'anno 2021/2022)
e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato per cui alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento disparitario che, per tale via, risulta essere discriminatorio. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis
c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_4
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, Comunidad de Per_1
Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano
a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.
124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
In ordine all'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente ha prestato servizio sino al 30.06.2021 ma con plurimi contratti. La durata dell'incarico non sovrapponibile all'organico di fatto non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare l'esclusione dal beneficio richiesto. La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 3.7.2025, causa C-268/24, ha infatti chiarito che la breve durata dei contratti a termine non è idonea a rappresentare una “ragione oggettiva” sufficiente a legittimare una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo (punto
63); né tantomeno la natura temporanea del rapporto può costituire, in quanto tale, un valido motivo di esclusione (punto 68).
La stessa Corte ha inoltre escluso che, ai fini della comparabilità tra le due categorie di docenti, rilevi la durata totale, effettiva o prevista del servizio prestato (punto 61), sottolineando come il criterio decisivo sia quello dell'effettivo impiego e delle mansioni svolte. Nel caso di specie, non risulta in discussione l'effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente, né la comparabilità delle sue mansioni, rispetto a quelle dei colleghi assunti a tempo indeterminato, ne deriva di conseguenza che la domanda è fondata e deve essere accolta, anche con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 stante anche la sostanziale continuità della prestazione resa nonostante la pluralità dei contratti.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, considerato che la parte ricorrente è ancora nel circuito scolastico (cfr. contratto depositato), va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il convenuto dovrà CP_4 essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. È opportuno a riguardo precisare che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale – come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata – non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore della CP_4 parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00, per un totale di euro 1500,00.
Le spese di lite si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1400,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_4 CP_7
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 1500,00; 3) condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_4 vantaggio della parte ricorrente, liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 1400,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Santa Maria Capua Vetere, 22.11.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza