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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 333 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Orlandini, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro De Controparte_1 C.F._2
Pascalis e Stefano Carlà, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 9 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 5.6.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con il 19.5.1994 in Lecce, in regime economico di Controparte_1 comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 20.11.1996 e il Per_1 Per_2
27.5.1998; che, dopo diversi anni di serenità coniugale, l'affectio maritalis era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto che, di comune accordo tra le parti, egli aveva abbandonato già da diverso tempo il tetto coniugale per trasferirsi in un altro appartamento sito in Lecce;
che la convenuta, viceversa, era rimasta a vivere insieme al figlio nella casa coniugale sita in Lecce, di sua proprietà, mentre la figlia aveva costituto da Per_1 Per_2 tempo un nuovo nucleo familiare ed era andata a vivere altrove;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in atti e che, pertanto, i coniugi, unitamente ai rispettivi figli, erano economicamente autonomi;
che continuava a collaborare con la convenuta sia in relazione ai rapporti lavorativi sia nella gestione familiare;
che non aveva avuto riscontro la proposta, dallo stesso avanzata, di addivenire ad una pronuncia congiunta di separazione. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso e di seguito riportate e, quindi, senza condizioni:
“a) Dichiarare, stante la comprovata indipendenza economica di entrambi i coniugi, che nessun assegno di mantenimento sia previsto da parte a parte;
b) Che stante la maggiore età ed indipendenza economica di entrambi i figli e non sia previsto Per_2 Per_1 alcun assegno di mantenimento in favore dei medesimi.”. si è costituita, con comparsa depositata il 7.4.2025, non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria richiesta, ma deducendo: che l'unione coniugale, serena per molti anni, aveva subito una crisi profonda a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal ricorrente con una ex dipendente della sua azienda, con cui era anche andato a convivere, tanto che i coniugi vivevano separati da due anni, non essendo stato possibile ricostruire l'affectio coniugalis; che i rapporti del ricorrente con la moglie e con i figli erano circoscritti a occasioni lavorative;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella riportata in atti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione dei coniugi alle diverse condizioni specificate in memoria.
Le parti state ascoltate all'udienza di comparizione del 9.6.2025; all'esito, quindi, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione senza ulteriori statuizioni, così precisando le proprie conclusioni, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole minorenne. La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del
9.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 17.1.2025 da Pt_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Lecce il 19.5.1994 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 1994 n. 107 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore