Articolo 26 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 25Articolo 27
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24 aprile 1979
Art. 26.
Il comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
Il comitato consultivo altresi':
a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;
b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.
E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri
richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie
particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo puo' essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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