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24 aprile 1979
24 aprile 1979
Art. 26.
Il comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
Il comitato consultivo altresi':
a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;
b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.
E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri
richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie
particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo puo' essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
Il comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
Il comitato consultivo altresi':
a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;
b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.
E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri
richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie
particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo puo' essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
Commentari • 2
- 1. Circolare del 13/12/1989 n. 11 - Min. Finanze - Servizio Centrale RiscossioniMin. Finanze · 13 dicembre 1989 · 9.089003
[…] Sui quesiti sopra indicati e\' stato chiesto il parere dell\'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, previa audizione del Comitato Consultivo, ai sensi dell\'art. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, con foglio n. 59835, del 17 agosto 1989, ha fatto conoscere le proprie determinazioni, che sono condivise da questo Servizio Centrale.
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Giurisprudenza • 35
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 04/05/2017, n. 1855Provvedimento: […] rilevato comunque che l'ordinamento prevede il dispositivo di cui agli articoli 19 e 26 legge 3 aprile 1979, n. 103 per dirimere eventuali divergenti opinioni professionali; […]Leggi di più...
- coerenza azione istituzionale·
- art. 62 cod. proc. amm.·
- sospensione efficacia atto amministrativo·
- spese di lite·
- carattere impersonale ufficio avvocato dello Stato·
- fumus boni iuris·
- annullamento circolare avvocato dello Stato·
- art. 19 e 26 legge 103/1979