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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
GIULIA LEONIE, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 11, presso il difensore.
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IMPERATORE LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli, via Napoli 143, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 31.285,15, oggetto Controparte_1
di un contratto di mutuo concluso fra le parti;
in subordine, l'attore ha chiesto, previo accertamento della natura di donazione del predetto contratto, la dichiarazione di nullità del suddetto negozio, per difetto di forma, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo ricevuto.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare l'incompetenza del
Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta,
in quanto la predetta non ha contestato, in modo specifico l'applicabilità di tutti i criteri di collegamento concorrenti, in materia di competenza del giudice adito.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte ha statuito, in merito, che “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass. 17311/2018).
Dai documenti acquisiti agli atti (bonifici del 2018 e del 2019, assegni del 2020)) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IGg.ri e ) sono emerse le Testimone_1 Tes_2
seguenti circostanze.
Nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 il ricorrente ha effettuato dei pagamenti, per conto e nell'interesse del padre, IG. , in favore di alcuni soggetti terzi ovvero di fornitori Testimone_1
pagina 2 di 3 della sorella, IG.ra , a titolo di parziale restituzione delle somme ricevute in Controparte_1
prestito dal padre, IG. . Testimone_1
Il sig. , in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato che tutta la Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio è rappresentativa dei predetti pagamenti, effettuati dal figlio, su esplicita indicazione del padre.
Di contro, parte attrice non ha fornito la prova delle circostanze dedotte a fondamento delle proprie domande, vale a dire non ha dimostrato di aver effettuato, per proprio conto e nel proprio interesse,
delle dazioni di denaro in favore della sorella, IG.ra . Controparte_1
Stante quanto sopra, devono essere rigettate le domande avanzate dall'attore.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'attore, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dal IG. ; Parte_1
- condanna il IG. al rimborso delle spese legali, sostenute dalla convenuta, Parte_1
per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
GIULIA LEONIE, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 11, presso il difensore.
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IMPERATORE LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli, via Napoli 143, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 31.285,15, oggetto Controparte_1
di un contratto di mutuo concluso fra le parti;
in subordine, l'attore ha chiesto, previo accertamento della natura di donazione del predetto contratto, la dichiarazione di nullità del suddetto negozio, per difetto di forma, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo ricevuto.
La convenuta si è costituita nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare l'incompetenza del
Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta,
in quanto la predetta non ha contestato, in modo specifico l'applicabilità di tutti i criteri di collegamento concorrenti, in materia di competenza del giudice adito.
Si osserva, al riguardo, che la Suprema Corte ha statuito, in merito, che “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (Cass. 17311/2018).
Dai documenti acquisiti agli atti (bonifici del 2018 e del 2019, assegni del 2020)) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, IGg.ri e ) sono emerse le Testimone_1 Tes_2
seguenti circostanze.
Nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 il ricorrente ha effettuato dei pagamenti, per conto e nell'interesse del padre, IG. , in favore di alcuni soggetti terzi ovvero di fornitori Testimone_1
pagina 2 di 3 della sorella, IG.ra , a titolo di parziale restituzione delle somme ricevute in Controparte_1
prestito dal padre, IG. . Testimone_1
Il sig. , in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato che tutta la Testimone_1
documentazione prodotta in giudizio è rappresentativa dei predetti pagamenti, effettuati dal figlio, su esplicita indicazione del padre.
Di contro, parte attrice non ha fornito la prova delle circostanze dedotte a fondamento delle proprie domande, vale a dire non ha dimostrato di aver effettuato, per proprio conto e nel proprio interesse,
delle dazioni di denaro in favore della sorella, IG.ra . Controparte_1
Stante quanto sopra, devono essere rigettate le domande avanzate dall'attore.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'attore, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dal IG. ; Parte_1
- condanna il IG. al rimborso delle spese legali, sostenute dalla convenuta, Parte_1
per il presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3