Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 639
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Sentenza 6 novembre 2024

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma terzo, legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. e 53, comma 2, CEDU, in quanto la previsione della procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori anche se commesso nei confronti di soggetto diverso da quello per cui l'ammonimento era stato originariamente emesso persegue lo scopo di rafforzare la tutela delle vittime, senza che ciò avvenga con mezzi sproporzionati rispetto a tale scopo, stante la possibilità per l'ammonito, che si sottoponga ai prescritti percorsi di recupero, tenuto conto degli esiti degli stessi, di ottenere la revoca dell'ammonimento da parte dell'autorità amministrativa competente.

In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 639
    Data del deposito : 6 novembre 2024

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