Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 317/2022 R.G., avente ad oggetto: mansione e jus variandi
PROMOSSA DA
cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
CIMINO LUIGI,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to MARINO Controparte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA S.
GIUSEPPE LA RENA 25 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
VELARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
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anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, atteso che:
1) dall'istruttoria orale risulta provato che parte ricorrente ha svolto le mansioni di addetto all'esercizio (par. 193 CCNL di categoria) sin dal 2019 in maniera continuativa e costante, risultando, nella sostanza, del tutto coincidenti le dichiarazioni rese dai diversi testimoni citati, mentre per converso non risultano provate le superiori mansioni di coordinatore (par. 210);
2) in base al CCNL di categoria, hanno diritto al par. 193 i “Lavoratori che, in
possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento
automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento
degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale
viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia
amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche
della legge 127/97 e di supporto alla clientela";
3) non ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione del superiore parametro
210, circostanza espressamente esclusa dal teste , mentre, Testimone_1
come detto, è certo che il ricorrente sia stato costantemente assegnato – oltre ai compiti di referente dell'officina – all'ufficio “esercizio” (denominato anche
“movimento”), laddove operano le figure di coordinatore (par. 210) e di addetto all'esercizio – par. 193 (v. teste ); Tes_2
4) il teste , oltre a descrivere i compiti svolti dal ricorrente (controllo e Tes_3
verifica regolarità dell'esercizio; gestione del personale assente, con poteri di sostituzione;
etc.), ha espressamente confermato lo svolgimento in maniera continuativa, da parte del ricorrente, di compiti tipici dell'addetto all'esercizio par. 193; lo stesso hanno praticamente riferito gli altri testi;
il teste con Tes_1
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la precisazione, già evidenziata, in merito al mancato svolgimento delle mansioni di coordinatore par. 210;
5) quanto al chiesto trattamento economico e normativo, va evidenziato che,
secondo la Suprema Corte, “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in
tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c.,
sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora il R.D. n. 148 del 1931, art.
18, dell'allegato A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore
con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza,
dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e
dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea
con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in
graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”
(Cassazione civile sez. lav., 19/03/2020, n.7473; v. anche, sebbene per altra fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 16/09/2024, n.24830).
6) spetta, pertanto, al ricorrente la differenza tra quanto percepito, in forza del proprio formale inquadramento (158), e quanto dovuto in forza dell'inquadramento delle mansioni di fatto svolte nel superiore parametro 193;
7) dagli stessi conteggi prodotti dall'AST s.p.a. (v. produzione note dell'11.7.2023),
accettati espressamente dalla difesa della parte ricorrente (v. da ultimo, note ex art. 127 ter c.p.c., del 9.5.2025), risulta che spetta a parte ricorrente l'importo differenziale di euro 20.821,43, per il periodo dal 2019 al 2023, oltre accessori;
8) il datore di lavoro dovrà procedere anche alla regolarizzazione contributiva e al pagamento di ogni differenza spettante, anche per i periodi successivi, fino al mantenimento delle mansioni di fatto svolte;
anche il t.f.r. dovrà essere calcolato,
tenuto conto delle mansioni superiori svolte.
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Il ricorso può pertanto essere accolto per quanto sopra precisato, non risultando espressamente richiesta la condanna dalla convenuta al riconoscimento del formale superiore inquadramento richiesto (v. conclusioni di cui al ricorso).
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.. nei confronti dell'AST s.p.a., mentre possono compensarsi nei riguardi dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
DICHIARA che parte ricorrente, a decorrere dall'agosto del 2019, ha diritto al trattamento proprio del profilo professionale di Addetto all'esercizio, par. 193, Area
professionale seconda, Area Operativa Esercizio del CCNL Autoferrotranvieri;
CONDANNA l' odierna convenuta, al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente dell'importo euro 20.821,43, per il periodo dal 2019 al 2023, oltre accessori, oltre alle ulteriori differenze retributive per i periodi successivi, ove mantenute di fatto le mansioni svolte di addetto all'esercizio anche nei periodi successivi, e per il t.f.r. (quest'ultimo, alla data di cessazione del rapporto);
CONDANNA la convenuta AST alla regolarizzazione previdenziale del ricorrente, con il versamento in favore di della contribuzione integrativa spettante, ove non CP_3
prescritta;
CONDANNA parte convenuta AST al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.5388 per compensi, oltre IVA e CPA,
rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
COMPENSA, nel resto, le spese processuali;
Così depositato, in Catania, lì 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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