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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2025 promossa da:
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IC RZ, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Boeti, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il giorno 11 novembre 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di divorzio alle condizioni concordate riportate nell'atto scritto acquisito a far parte del verbale della stessa udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 marzo 2025 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con , il 6 settembre 2015, e che dalla loro unione è nato Controparte_1
(il 25 aprile 2011) il figlio Per_1
Soggiungeva che questo Tribunale, con decreto del 22 marzo 2021, aveva omologato la separazione consensuale dal marito e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e valorizzando che il proprio progetto di vita ne avrebbe previsto un imminente trasferimento presso la città di Isernia, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio, disporsi l'affidamento e la collocazione pressò sé medesima del figlio darsi disciplina alle visite paterne e porsi a carico dello stesso Per_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di Controparte_1 un importo mensile pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. la stessa ricorrente chiedeva autorizzarsi il trasferimento urgente della residenza del figlio minorenne, con ogni provvedimento consequenziale a tutela del minore.
Intervenuto il Pubblico Ministero, era celebrato incidentalmente, nel contraddittorio delle parti, il sub-procedimento così instaurato da , nel cui contesto era assunto l'ascolto del Parte_1 minorenne Persona_2
depositava comparsa di costituzione secondo il rito unitario il 19 settembre 2025. Controparte_1
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso sé medesimo e visite Per_1 materne sostanzialmente libere, e porsi a carico di controparte un contributo per il mantenimento della prole sempre pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
depositava in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. Parte_1
All'udienza di comparizione celebrata il giorno 11 novembre 2025 le parti personalmente, implicitamente confermando di non volere riconciliarsi, rappresentavano il raggiungimento di un accordo su tutti i profili oggetto di controversia.
I difensori precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che debba prendersi atto e provvedersi in conformità delle condizioni concordate dalle parti.
In primo luogo, esse sono prive di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Sono poi, nel merito, rispondenti all'interesse del figlio minorenne con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (paterna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, la madre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Anche tenuto conto delle attuali risorse economiche delle parti, ancora, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In conformità degli accordi raggiunti, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Medesano (PR), il 6 settembre 2015, tra e Controparte_1 Parte_1
(trascritto al Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 2015 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medesano).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto e provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti così come riportate nell'atto scritto datato 11 novembre 2025, acquisito a far parte del verbale dell'udienza celebrata in pari data;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
IM ME OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 924/2025 promossa da:
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IC RZ, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Boeti, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il giorno 11 novembre 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di divorzio alle condizioni concordate riportate nell'atto scritto acquisito a far parte del verbale della stessa udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 marzo 2025 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con , il 6 settembre 2015, e che dalla loro unione è nato Controparte_1
(il 25 aprile 2011) il figlio Per_1
Soggiungeva che questo Tribunale, con decreto del 22 marzo 2021, aveva omologato la separazione consensuale dal marito e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e valorizzando che il proprio progetto di vita ne avrebbe previsto un imminente trasferimento presso la città di Isernia, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio, disporsi l'affidamento e la collocazione pressò sé medesima del figlio darsi disciplina alle visite paterne e porsi a carico dello stesso Per_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di Controparte_1 un importo mensile pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. la stessa ricorrente chiedeva autorizzarsi il trasferimento urgente della residenza del figlio minorenne, con ogni provvedimento consequenziale a tutela del minore.
Intervenuto il Pubblico Ministero, era celebrato incidentalmente, nel contraddittorio delle parti, il sub-procedimento così instaurato da , nel cui contesto era assunto l'ascolto del Parte_1 minorenne Persona_2
depositava comparsa di costituzione secondo il rito unitario il 19 settembre 2025. Controparte_1
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso sé medesimo e visite Per_1 materne sostanzialmente libere, e porsi a carico di controparte un contributo per il mantenimento della prole sempre pari ad Euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
depositava in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. Parte_1
All'udienza di comparizione celebrata il giorno 11 novembre 2025 le parti personalmente, implicitamente confermando di non volere riconciliarsi, rappresentavano il raggiungimento di un accordo su tutti i profili oggetto di controversia.
I difensori precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che debba prendersi atto e provvedersi in conformità delle condizioni concordate dalle parti.
In primo luogo, esse sono prive di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Sono poi, nel merito, rispondenti all'interesse del figlio minorenne con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (paterna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, la madre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Anche tenuto conto delle attuali risorse economiche delle parti, ancora, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In conformità degli accordi raggiunti, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Medesano (PR), il 6 settembre 2015, tra e Controparte_1 Parte_1
(trascritto al Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 2015 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Medesano).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto e provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti così come riportate nell'atto scritto datato 11 novembre 2025, acquisito a far parte del verbale dell'udienza celebrata in pari data;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
IM ME OT