CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC AR LM ARPAOLA IO GI AR - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: EY BD nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FR RI;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. RC PERRA per l’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina, lesioni e ricettazione aggravati dalla condizione di irregolare sul territorio italiano.
2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge consistente nel mancato rispetto del contraddittorio, non essendo stata presa in considerazione, e nemmeno allegata al fascicolo d’udienza, la memoria con conclusioni inviata per la discussione dal difensore alla Corte d’appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo addotto è manifestamente infondato. Si deduce violazione del diritto di difesa per non aver la Corte d’appello né menzionato, né preso in considerazione le conclusioni della difesa, inviate per mail secondo lo schema del giudizio cartolare d’appello, modalità di svolgimento dell’udienza in secondo grado.
2. Il rilievo della denunciata omissione è corretto e, tuttavia, esso non porta alle invocate conseguenze. L’esame degli atti del procedimento, consentito nel caso concreto a questa Corte per la natura in procedendo dell’eccezione sollevata - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto – permette di rilevare che, effettivamente, la Corte d’appello, per incuriam, non prese Penale Sent. Sez. 2 Num. 2657 Anno 2026 Presidente: CH IG Relatore: RI FR Data Udienza: 22/10/2025 in esame le conclusioni inviate dalla difesa dell’imputato, non menzionate né nella sentenza, né nel verbale dell’udienza cartolare, ove pure sono menzionate quelle pervenute dal Procuratore generale. Tuttavia, le conclusioni pretermesse costituivano semplicemente la riproduzione pedissequa di quelle formulate con l’atto di appello, ampiamente discusse, assieme ai motivi che le avevano giustificate, nella motivazione della sentenza impugnata. Deve allora trovare applicazione il principio già affermato da questa stessa Sezione (Sent. n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802 – 01), con interpretazione che il Collegio intende confermare, che in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (fattispecie in cui si è ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse – come nel caso oggi esaminato - meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte). Né in senso contrario possono valorizzarsi i principi affermati nelle pronunce menzionate dalla difesa dell’imputato nella memoria conclusionale. La prima di esse (Sez. 6, n. 167 del 30/09/2022, dep. 2023, Giarletta, non massimata) verte in alieno, trattando di una questione del tutto diversa da quella odiernamente dibattuta, vale a dire l’indiscutibile, e sacrosanto, diritto dell’imputato di partecipare al ‘suo’ processo, anche se detenuto, sol che ne faccia richiesta. Il principio ivi affermato, anche se corretto e condivisibile, non aiuta alla soluzione del presente caso, ove non si discute della omessa partecipazione dell’imputato all’udienza, per cui aveva fatto richiesta, non essendovi stata richiesta di discussione orale nel presente caso. La seconda (Sez. 2, n. 21424 del 15/03/2023, Giudici, non massimata) è effettivamente pertinente al caso concreto, ma, come si legge nella motivazione, la ragione della violazione del diritto di difesa risiede proprio nel fatto che “le conclusioni della difesa ritualmente inviate … che richiamavano argomenti specifici non risultano né riportate né valutate ai fini della decisione” così evidenziandosi, come sopra si è già detto, che è proprio l’avvenuto sviluppo di argomenti giuridici difensivi salienti a costituire il nucleo del diritto di difesa che merita di (e che deve pertanto) essere protetto. Nel caso che oggi è sottoposto al Collegio, per contro, non vi è stato, da parte dello stesso difensore, alcun effettivo esercizio del diritto di difesa, al di là della burocratica ripetizione pedissequa delle conclusioni già rassegnate, senza alcuno sforzo argomentativo. Si tratta di conclusioni solo ‘di stile’, la cui mancata considerazione è altrettanto irrilevante e non può certo comportare l’effetto sradicante che la nullità dedotta comporterebbe.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RI IG CH 3
udita la relazione svolta dal Consigliere FR RI;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. RC PERRA per l’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di rapina, lesioni e ricettazione aggravati dalla condizione di irregolare sul territorio italiano.
2. Con il ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge consistente nel mancato rispetto del contraddittorio, non essendo stata presa in considerazione, e nemmeno allegata al fascicolo d’udienza, la memoria con conclusioni inviata per la discussione dal difensore alla Corte d’appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo addotto è manifestamente infondato. Si deduce violazione del diritto di difesa per non aver la Corte d’appello né menzionato, né preso in considerazione le conclusioni della difesa, inviate per mail secondo lo schema del giudizio cartolare d’appello, modalità di svolgimento dell’udienza in secondo grado.
2. Il rilievo della denunciata omissione è corretto e, tuttavia, esso non porta alle invocate conseguenze. L’esame degli atti del procedimento, consentito nel caso concreto a questa Corte per la natura in procedendo dell’eccezione sollevata - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto – permette di rilevare che, effettivamente, la Corte d’appello, per incuriam, non prese Penale Sent. Sez. 2 Num. 2657 Anno 2026 Presidente: CH IG Relatore: RI FR Data Udienza: 22/10/2025 in esame le conclusioni inviate dalla difesa dell’imputato, non menzionate né nella sentenza, né nel verbale dell’udienza cartolare, ove pure sono menzionate quelle pervenute dal Procuratore generale. Tuttavia, le conclusioni pretermesse costituivano semplicemente la riproduzione pedissequa di quelle formulate con l’atto di appello, ampiamente discusse, assieme ai motivi che le avevano giustificate, nella motivazione della sentenza impugnata. Deve allora trovare applicazione il principio già affermato da questa stessa Sezione (Sent. n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802 – 01), con interpretazione che il Collegio intende confermare, che in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero (fattispecie in cui si è ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse – come nel caso oggi esaminato - meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte). Né in senso contrario possono valorizzarsi i principi affermati nelle pronunce menzionate dalla difesa dell’imputato nella memoria conclusionale. La prima di esse (Sez. 6, n. 167 del 30/09/2022, dep. 2023, Giarletta, non massimata) verte in alieno, trattando di una questione del tutto diversa da quella odiernamente dibattuta, vale a dire l’indiscutibile, e sacrosanto, diritto dell’imputato di partecipare al ‘suo’ processo, anche se detenuto, sol che ne faccia richiesta. Il principio ivi affermato, anche se corretto e condivisibile, non aiuta alla soluzione del presente caso, ove non si discute della omessa partecipazione dell’imputato all’udienza, per cui aveva fatto richiesta, non essendovi stata richiesta di discussione orale nel presente caso. La seconda (Sez. 2, n. 21424 del 15/03/2023, Giudici, non massimata) è effettivamente pertinente al caso concreto, ma, come si legge nella motivazione, la ragione della violazione del diritto di difesa risiede proprio nel fatto che “le conclusioni della difesa ritualmente inviate … che richiamavano argomenti specifici non risultano né riportate né valutate ai fini della decisione” così evidenziandosi, come sopra si è già detto, che è proprio l’avvenuto sviluppo di argomenti giuridici difensivi salienti a costituire il nucleo del diritto di difesa che merita di (e che deve pertanto) essere protetto. Nel caso che oggi è sottoposto al Collegio, per contro, non vi è stato, da parte dello stesso difensore, alcun effettivo esercizio del diritto di difesa, al di là della burocratica ripetizione pedissequa delle conclusioni già rassegnate, senza alcuno sforzo argomentativo. Si tratta di conclusioni solo ‘di stile’, la cui mancata considerazione è altrettanto irrilevante e non può certo comportare l’effetto sradicante che la nullità dedotta comporterebbe.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RI IG CH 3