Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2657
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge per mancato rispetto del contraddittorio

    La Corte di cassazione rileva che, sebbene la memoria difensiva non sia stata presa in considerazione, essa si limitava a riprodurre pedissequamente le conclusioni già formulate nell'atto di appello, senza aggiungere argomenti autonomi. Pertanto, la omessa considerazione di tale memoria non integra una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non vi è stato un effettivo esercizio del diritto di difesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2657
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo