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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv.to Giuliano Parte_1
Vincenzo
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv.to Alfredo Crescenzo
APPELLATO
e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Sant'Anastasia nr. 3203/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti di e della per mancata prova della Controparte_2 Controparte_1
legittimazione delle parti in causa, avendo l'attore ritirato il proprio fascicolo di parte senza procedere nuovamente al deposito dello stesso.
L'azione esercitata in primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni personali subite dall'appellante in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data 13/10/2015 in San Giorgio a Cremano, alla Via Manzoni, allorquando il
, in qualità di pedone, nel procedere all'attraversamento della strada Parte_1
sulle apposite strisce pedonali veniva investito dal veicolo Audi tg. BC532SJ di proprietà di . Controparte_2
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 136 c.p.c. per non aver lo stesso mai ricevuto alcuna comunicazione dalla cancelleria in merito alla data dell'udienza di trattazione del giudizio a seguito di vari rinvii d'ufficio e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre rimaneva nuovamente contumace CP_3
[...
[...] [
[...]
Instauratosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva infine all'udienza cartolare del 01/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma abbreviata.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per i motivi che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Va ulteriormente premesso che deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità
dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata,
risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Venendo al primo motivo di appello, relativo alla violazione dell'art. 136 c.p.c.,
va innanzitutto evidenziato come sia orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'omessa comunicazione al
procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza
già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti
gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione
del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o
provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo” (Cass. civ. nr.
17847 del 19/07/2017).
Nel caso in esame, parte appellante evidenziava di non aver ricevuto alcuna comunicazione dei rinvii che il procedimento di primo grado subiva a partire
3 dall'udienza del 20/04/2020 fino a quella del 15/03/2021 (data in cui la causa veniva riservata in decisione) senza, tuttavia, fornire alcuna prova in tal senso.
Difatti, sebbene risulti incontestato che la causa venisse più volte rinviata d'ufficio, con conseguente obbligo per la cancelleria di informare le parti,
l'appellante non provava in alcun modo di non aver ricevuto le comunicazioni in questione. L'appellante, invero, avrebbe potuto documentare la predetta omissione depositando lo stato delle comunicazioni effettuate dalla cancelleria del giudice di pace oppure allegando un'attestazione rilasciata dalla cancelleria che provasse l'omessa comunicazione ed eventualmente le ragioni della stessa
(ad esempio per malfunzionamento del sistema).
Quale secondo motivo di appello, evidenziava che “[...] Parte_1
la Cassazione ha [...] stabilito che il Giudice deve pronunciarsi nel merito
qualora manchi la produzione di parte e non vi sia prova del ritiro delle stessa;
ma come si legge in sentenza “il procuratore dell'attore ha ritirato il proprio
fascicolo di parte”. Quindi vi è stata prova del ritiro della produzione di parte
e di conseguenza non è attuabile il principio richiamato dal Dott. a Per_1
suffragio della sua impossibilità di dichiarare una sentenza di improcedibilità:
tale la motivazione appare evidentemente illogica e contraddittoria.” (pag. 11
dell'atto di appello). Invero, la sentenza impugnata sul punto appare del tutto coerente con quanto costantemente sostenuto dalla Corte di Cassazione,
secondo cui “L'articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito
di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la
circostanza alla parte personalmente;
il giudice che accerti che una parte ha
ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell'articolo 169 c.p.c., senza
che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato
4 o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di
ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti
presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla
medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere
la controversia allo stato degli atti” (Cass. Civ. 23/02/2017, n. 4680)”. Inoltre,
l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante interveniva in un momento successivo alla riserva in decisione della causa ad opera del giudice di prime cure e l'appellante nemmeno rilevava di aver fornito al giudice la prova di essere incorso in decadenze per causa allo stesso non imputabile (ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c.).
In merito ai motivi di impugnazione relativi alla “pronuncia di improcedibilità
[...] pronuncia di inammissibilità” (cfr. pagg. 14 e 16 dell'atto di appello)
occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
5 rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022).
In conclusione, stante il mancato deposito della produzione di parte attrice,
correttamente il Giudice di Pace emetteva una pronuncia di rigetto nel merito.
A questo punto, tuttavia, occorre esaminare il merito della domanda proposta dal , tenuto conto del deposito, in fase di appello, della produzione di Parte_1
primo grado dell'appellante; difatti, “[…] il mancato (o tardivo) deposito del
fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c. comporta che la
decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti
contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel
giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza
6 che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza
pregiudizievole” (Cass. civ. 5681/2006, v. anche Cass. civ. 29309/2017).
Orbene, deve ritenersi che nel merito la domanda proposta in primo grado sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in merito alla legittimazione delle parti, dai documenti allegati nella produzione di parte attrice alcun dubbio sussiste relativamente alla sussistenza della stessa;
nello specifico, l'attore depositava i certificati medici relativi alle lesioni riportate nel sinistro, la certificazione PRA del veicolo investitore e la lettera di messa mora ed invito alla negoziazione assistita nei confronti della compagnia assicurativa: avverso tale compendio documentale alcuna contestazione veniva mossa dall'odierna appellata.
In punto di diritto giova rilevare che nella fattispecie (in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone) trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo [...] è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'ipotesi di investimento del pedone, pertanto, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo,
la Corte di Cassazione ha evidenziato che “In materia di responsabilità civile
da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di
pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che
non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento,
situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta
imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva
7 impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i
movimenti” (Cass. civ., n. 25027 del 2019) e, secondo la giurisprudenza di merito, “L'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e
191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici
doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono
da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali
elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico
del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di
colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione
della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione
della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore
causativo del sinistro. Infatti grava sul conducente l'onere di provare sia
l'elemento negativo - ossia il non aver violato le regole di prudenza -, sia
l'elemento positivo - ossia l'aver fatto tutto il possibile per evitare il pedone -.
Pertanto, le norme di prudenza gravano sia sul conducente sia sul pedone a
norma del combinato disposto degli artt. 190 e 191 del codice della strada”
(Trib. Vibo Valentia, sent. n. 433 del 2021).
Nel caso in esame, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado non è ravvisabile alcun elemento che consenta di reputare sussistente una responsabilità (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto. Infatti, il teste escusso, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo e, in particolare, dichiarava che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate “Ho
8 visto che un'auto Audi, che procedeva in direzione San Giorgio a
Cremano/Ponticelli, faceva lo “slalom” tra le auto che transitavano
regolarmente quando, improvvisamente, sbandava ed andava, dapprima, ad
investire, con la sua parte anteriore destra, la parte posteriore sinistra di
un'auto Smart, grigia, che era regolarmente parcheggiata sulla destra per poi,
continuare la marcia andando ad investire un pedone che in quel momento
attraversava la strada sulle strisce pedonali [...] L'uomo investito, benché
tentasse di evitare l'autoveicolo facendo un balzo all'indietro, non vi riusciva
perché l'Audi sopraggiungeva improvvisamente a velocità sostenuta e dopo
aver investito la Smart parcheggiata a destra sterzava a sinistra andando ad
investire il pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali”. Orbene,
tale ricostruzione non consente di ravvisare una condotta colposa concorrente da parte del pedone che in alcun modo avrebbe potuto evitare l'impatto.
Inoltre, in ordine all'eccezione relativa al mancato rilevamento del sinistro da parte della scatola nera istallata sul veicolo di proprietà del responsabile civile,
avanzata da parte appellata nel giudizio di primo grado e reiterata nel presente giudizio, la stessa deve reputarsi priva di pregio. Difatti, parte appellata fa riferimento all'art. 145-bis del C.d.A., secondo cui “quando uno dei veicoli
coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che
presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132 ter, comma 1,lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i
dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate
disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro
la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la
9 manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese
fruibili alle parti”. Orbene, tale articolo, entrato in vigore il 29/08/2017, si riferisce ai soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi. Nel caso di specie, il sinistro si verificava nel 2015,
quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, e, pertanto, le risultanze della scatola nera hanno valenza di presunzioni semplici. Sul punto di recente si
è anche espressa la Corte di Cassazione, affermando che “[...] Poiché l'art 145
bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi
decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile
attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un
privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di
controllo o al rispetto di determinati parametri [...]”(in motivazione, sent. n.
13725/2024).
Pertanto, atteso che alle risultanze della scatola nera installata sul veicolo investitore deve essere attribuito il valore di mero indizio, ritiene il Tribunale
che dall'analisi dello stesso non si possa con certezza evincersi che al momento del sinistro il veicolo si trovasse fermo a Pollena Trocchia, considerato anche la circostanza che dalla documentazione prodotta nulla si evince in ordine alla tipologia e qualità del segnale GPS. Orbene, tale indizio appare deficitario rispetto alle univoche risultanze processuali emerse in primo grado che conducono all'affermazione del verificarsi dell'incidente per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui sopra e dell'esistenza del nesso causale tra l'investimento e le lesioni subite dal . Parte_1
Venendo all'esame del quantum debeatur, non emergendo alcun motivo per
10 disattendere la consulenza espletata dal CTU nel giudizio di primo grado in quanto approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici, questo
Tribunale reputa di poter far proprie le valutazioni in essa espresse. In merito,
va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del
consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le
ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione,
non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione
del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella consulenza medico-legale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierno appellante e la dinamica del sinistro, il consulente accertava che a seguito dell'impatto riportava “Esiti Parte_1
dolorosi di pregresso trauma contusivo-distorsivo spalla dx con tendinopatia
del sottospinoso e del CLB. Postumi di trauma contusivo distorsivo del
ginocchio sin. con lesione del menisco mediale e laterale e con postumi di FLC
della falange ungueale del II dito della mano dx” e stimava i danni riportati dall'attore nel seguente modo: danno biologico del 5%, ITT di 7 giorni, ITP al
50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in
11 quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 2.541,00 per l'invalidità temporanea e ad € 6.270,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni cinquantasette al momento del sinistro), per un totale di € 8.811,00.
La cifra così ottenuta va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma, degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con totale riforma della sentenza di primo grado.
12 Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
di della somma di € 8.811,00 oltre devalutazione, Parte_1
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna e in solido, a rimborsare Controparte_2 Controparte_1
all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 148,00 per spese e € 1.265,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Giuliano dichiaratosi anticipatario;
3) condanna e in solido, a rimborsare Controparte_2 Controparte_1
all'appellante le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 147,00 per spese e € 1.278,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Giuliano dichiaratosi anticipatario;
13 4) pone a definitivo carico delle parti appellate, in solido, le spese della
CTU svolta in primo grado.
Nola, 22/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv.to Giuliano Parte_1
Vincenzo
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv.to Alfredo Crescenzo
APPELLATO
e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Sant'Anastasia nr. 3203/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento danni esercitata dall'odierno appellante nei confronti di e della per mancata prova della Controparte_2 Controparte_1
legittimazione delle parti in causa, avendo l'attore ritirato il proprio fascicolo di parte senza procedere nuovamente al deposito dello stesso.
L'azione esercitata in primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni personali subite dall'appellante in seguito ad un incidente stradale avvenuto in data 13/10/2015 in San Giorgio a Cremano, alla Via Manzoni, allorquando il
, in qualità di pedone, nel procedere all'attraversamento della strada Parte_1
sulle apposite strisce pedonali veniva investito dal veicolo Audi tg. BC532SJ di proprietà di . Controparte_2
A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 136 c.p.c. per non aver lo stesso mai ricevuto alcuna comunicazione dalla cancelleria in merito alla data dell'udienza di trattazione del giudizio a seguito di vari rinvii d'ufficio e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con accoglimento di tutte le richieste riportate nel libello introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto, mentre rimaneva nuovamente contumace CP_3
[...
[...] [
[...]
Instauratosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva infine all'udienza cartolare del 01/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma abbreviata.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per i motivi che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Va ulteriormente premesso che deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità
dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata,
risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Venendo al primo motivo di appello, relativo alla violazione dell'art. 136 c.p.c.,
va innanzitutto evidenziato come sia orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'omessa comunicazione al
procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza
già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti
gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione
del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o
provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo” (Cass. civ. nr.
17847 del 19/07/2017).
Nel caso in esame, parte appellante evidenziava di non aver ricevuto alcuna comunicazione dei rinvii che il procedimento di primo grado subiva a partire
3 dall'udienza del 20/04/2020 fino a quella del 15/03/2021 (data in cui la causa veniva riservata in decisione) senza, tuttavia, fornire alcuna prova in tal senso.
Difatti, sebbene risulti incontestato che la causa venisse più volte rinviata d'ufficio, con conseguente obbligo per la cancelleria di informare le parti,
l'appellante non provava in alcun modo di non aver ricevuto le comunicazioni in questione. L'appellante, invero, avrebbe potuto documentare la predetta omissione depositando lo stato delle comunicazioni effettuate dalla cancelleria del giudice di pace oppure allegando un'attestazione rilasciata dalla cancelleria che provasse l'omessa comunicazione ed eventualmente le ragioni della stessa
(ad esempio per malfunzionamento del sistema).
Quale secondo motivo di appello, evidenziava che “[...] Parte_1
la Cassazione ha [...] stabilito che il Giudice deve pronunciarsi nel merito
qualora manchi la produzione di parte e non vi sia prova del ritiro delle stessa;
ma come si legge in sentenza “il procuratore dell'attore ha ritirato il proprio
fascicolo di parte”. Quindi vi è stata prova del ritiro della produzione di parte
e di conseguenza non è attuabile il principio richiamato dal Dott. a Per_1
suffragio della sua impossibilità di dichiarare una sentenza di improcedibilità:
tale la motivazione appare evidentemente illogica e contraddittoria.” (pag. 11
dell'atto di appello). Invero, la sentenza impugnata sul punto appare del tutto coerente con quanto costantemente sostenuto dalla Corte di Cassazione,
secondo cui “L'articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito
di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la
circostanza alla parte personalmente;
il giudice che accerti che una parte ha
ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell'articolo 169 c.p.c., senza
che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato
4 o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di
ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti
presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla
medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere
la controversia allo stato degli atti” (Cass. Civ. 23/02/2017, n. 4680)”. Inoltre,
l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante interveniva in un momento successivo alla riserva in decisione della causa ad opera del giudice di prime cure e l'appellante nemmeno rilevava di aver fornito al giudice la prova di essere incorso in decadenze per causa allo stesso non imputabile (ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c.).
In merito ai motivi di impugnazione relativi alla “pronuncia di improcedibilità
[...] pronuncia di inammissibilità” (cfr. pagg. 14 e 16 dell'atto di appello)
occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(ex plurimis, v. Cass. civ. 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
secondo cui “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione
necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o
contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del
5 rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente
favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della
legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base
di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità
attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui
sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il
solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base
delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto
controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza
della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul
punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto
controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non
ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base
alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli
elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ.
15500/2022).
In conclusione, stante il mancato deposito della produzione di parte attrice,
correttamente il Giudice di Pace emetteva una pronuncia di rigetto nel merito.
A questo punto, tuttavia, occorre esaminare il merito della domanda proposta dal , tenuto conto del deposito, in fase di appello, della produzione di Parte_1
primo grado dell'appellante; difatti, “[…] il mancato (o tardivo) deposito del
fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c. comporta che la
decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti
contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel
giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza
6 che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza
pregiudizievole” (Cass. civ. 5681/2006, v. anche Cass. civ. 29309/2017).
Orbene, deve ritenersi che nel merito la domanda proposta in primo grado sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in merito alla legittimazione delle parti, dai documenti allegati nella produzione di parte attrice alcun dubbio sussiste relativamente alla sussistenza della stessa;
nello specifico, l'attore depositava i certificati medici relativi alle lesioni riportate nel sinistro, la certificazione PRA del veicolo investitore e la lettera di messa mora ed invito alla negoziazione assistita nei confronti della compagnia assicurativa: avverso tale compendio documentale alcuna contestazione veniva mossa dall'odierna appellata.
In punto di diritto giova rilevare che nella fattispecie (in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone) trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo [...] è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nell'ipotesi di investimento del pedone, pertanto, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo,
la Corte di Cassazione ha evidenziato che “In materia di responsabilità civile
da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di
pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che
non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento,
situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta
imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva
7 impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i
movimenti” (Cass. civ., n. 25027 del 2019) e, secondo la giurisprudenza di merito, “L'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e
191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici
doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono
da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali
elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico
del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di
colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione
della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione
della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore
causativo del sinistro. Infatti grava sul conducente l'onere di provare sia
l'elemento negativo - ossia il non aver violato le regole di prudenza -, sia
l'elemento positivo - ossia l'aver fatto tutto il possibile per evitare il pedone -.
Pertanto, le norme di prudenza gravano sia sul conducente sia sul pedone a
norma del combinato disposto degli artt. 190 e 191 del codice della strada”
(Trib. Vibo Valentia, sent. n. 433 del 2021).
Nel caso in esame, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado non è ravvisabile alcun elemento che consenta di reputare sussistente una responsabilità (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto. Infatti, il teste escusso, della cui attendibilità non c'è ragione di dubitare, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo e, in particolare, dichiarava che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate “Ho
8 visto che un'auto Audi, che procedeva in direzione San Giorgio a
Cremano/Ponticelli, faceva lo “slalom” tra le auto che transitavano
regolarmente quando, improvvisamente, sbandava ed andava, dapprima, ad
investire, con la sua parte anteriore destra, la parte posteriore sinistra di
un'auto Smart, grigia, che era regolarmente parcheggiata sulla destra per poi,
continuare la marcia andando ad investire un pedone che in quel momento
attraversava la strada sulle strisce pedonali [...] L'uomo investito, benché
tentasse di evitare l'autoveicolo facendo un balzo all'indietro, non vi riusciva
perché l'Audi sopraggiungeva improvvisamente a velocità sostenuta e dopo
aver investito la Smart parcheggiata a destra sterzava a sinistra andando ad
investire il pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali”. Orbene,
tale ricostruzione non consente di ravvisare una condotta colposa concorrente da parte del pedone che in alcun modo avrebbe potuto evitare l'impatto.
Inoltre, in ordine all'eccezione relativa al mancato rilevamento del sinistro da parte della scatola nera istallata sul veicolo di proprietà del responsabile civile,
avanzata da parte appellata nel giudizio di primo grado e reiterata nel presente giudizio, la stessa deve reputarsi priva di pregio. Difatti, parte appellata fa riferimento all'art. 145-bis del C.d.A., secondo cui “quando uno dei veicoli
coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che
presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo
132 ter, comma 1,lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i
dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate
disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro
la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la
9 manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese
fruibili alle parti”. Orbene, tale articolo, entrato in vigore il 29/08/2017, si riferisce ai soli in casi in cui l'incidente si sia verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione, in applicazione di quanto statuito nell'art. 11 delle Preleggi. Nel caso di specie, il sinistro si verificava nel 2015,
quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 145-bis, e, pertanto, le risultanze della scatola nera hanno valenza di presunzioni semplici. Sul punto di recente si
è anche espressa la Corte di Cassazione, affermando che “[...] Poiché l'art 145
bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi
decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile
attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un
privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di
controllo o al rispetto di determinati parametri [...]”(in motivazione, sent. n.
13725/2024).
Pertanto, atteso che alle risultanze della scatola nera installata sul veicolo investitore deve essere attribuito il valore di mero indizio, ritiene il Tribunale
che dall'analisi dello stesso non si possa con certezza evincersi che al momento del sinistro il veicolo si trovasse fermo a Pollena Trocchia, considerato anche la circostanza che dalla documentazione prodotta nulla si evince in ordine alla tipologia e qualità del segnale GPS. Orbene, tale indizio appare deficitario rispetto alle univoche risultanze processuali emerse in primo grado che conducono all'affermazione del verificarsi dell'incidente per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui sopra e dell'esistenza del nesso causale tra l'investimento e le lesioni subite dal . Parte_1
Venendo all'esame del quantum debeatur, non emergendo alcun motivo per
10 disattendere la consulenza espletata dal CTU nel giudizio di primo grado in quanto approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici, questo
Tribunale reputa di poter far proprie le valutazioni in essa espresse. In merito,
va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del
consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le
ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione,
non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
"per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione
del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella consulenza medico-legale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierno appellante e la dinamica del sinistro, il consulente accertava che a seguito dell'impatto riportava “Esiti Parte_1
dolorosi di pregresso trauma contusivo-distorsivo spalla dx con tendinopatia
del sottospinoso e del CLB. Postumi di trauma contusivo distorsivo del
ginocchio sin. con lesione del menisco mediale e laterale e con postumi di FLC
della falange ungueale del II dito della mano dx” e stimava i danni riportati dall'attore nel seguente modo: danno biologico del 5%, ITT di 7 giorni, ITP al
50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in
11 quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 2.541,00 per l'invalidità temporanea e ad € 6.270,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni cinquantasette al momento del sinistro), per un totale di € 8.811,00.
La cifra così ottenuta va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma, degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con totale riforma della sentenza di primo grado.
12 Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
di della somma di € 8.811,00 oltre devalutazione, Parte_1
rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna e in solido, a rimborsare Controparte_2 Controparte_1
all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 148,00 per spese e € 1.265,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Giuliano dichiaratosi anticipatario;
3) condanna e in solido, a rimborsare Controparte_2 Controparte_1
all'appellante le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 147,00 per spese e € 1.278,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Giuliano dichiaratosi anticipatario;
13 4) pone a definitivo carico delle parti appellate, in solido, le spese della
CTU svolta in primo grado.
Nola, 22/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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