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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5082/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5082/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 P.IVA_1 MICHELA e dell'avv., elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 4/4 41124 MODENA presso il difensore avv. ZANETTI MICHELA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BOGNANNI SIMONA ( ) VIA VIA DELL'UNIONE EUROPEA C.F._1
6A/6B SAN DONATO MILANESE;
( ) VIA RUA MURO, CP_2 C.F._2
31 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in V. PANEBIANCO N. 14 87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Pt_1 Parte_2
pronunziato ad istanza di portante condanna al Controparte_1
pagina 2 di 5 pagamento della somma di € 20.733,00. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Come emerge dal ricorso monitorio, il credito agito trae origine da tre contratti di finanziamento con previsione di restituzione d quanto erogato mediante trattenuta del quinto dello stipendio ad opera del datore di lavoro. I tre dipendenti che hanno sottoscritto i contratti di finanziamento, Persona_1
e erano Persona_2 Persona_3
dipendenti di La datrice di lavoro aveva iniziato Controparte_3
ad effettuare le ritenute sullo stipendio, poi interrottasi, per effetto di interruzione del rapporto di lavoro. I tre dipendenti erano poi passati alle dipendenze dell'attrice opponente ma anche con essa i tre dipendenti interrompevano il rapporto tra il 2021 ed il
2022.
agiva pertanto verso per conseguire la CP_1 Pt_1
restituzione delle rate residue scadute e non corrisposte in restituzione.
III. I fatti descritti in precedenza sono pacifici, dato che l'opponente si è limitata a contestare unicamente li quantum
debeatur, assumendo, in particolare, che “le somme richieste con la
ingiunzione oggi oggetto di opposizione sono del tutto errate, non
pagina 3 di 5 avendo potuto potuto effettuare alcun ritenuta dalla Pt_1
interruzione del rapporto di lavoro”.
Consegue allora che parte opponente è pacificamente tenuta a corrispondere a le ritenute residue dovute da parte degli ex CP_1
dipendenti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di tfr non erogato, come prevede il contratto di finanziamento
(doc. 2: si veda l'art. 12 del contatto di cessione del quinto dello stipendio/pensione).
Consegue quindi che l'eccezione sollevata è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_3
opposizione a decreto ingiuntivo in data 10 ottobre 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
7500 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 29 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5082/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 P.IVA_1 MICHELA e dell'avv., elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 4/4 41124 MODENA presso il difensore avv. ZANETTI MICHELA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BOGNANNI SIMONA ( ) VIA VIA DELL'UNIONE EUROPEA C.F._1
6A/6B SAN DONATO MILANESE;
( ) VIA RUA MURO, CP_2 C.F._2
31 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in V. PANEBIANCO N. 14 87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Pt_1 Parte_2
pronunziato ad istanza di portante condanna al Controparte_1
pagina 2 di 5 pagamento della somma di € 20.733,00. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Come emerge dal ricorso monitorio, il credito agito trae origine da tre contratti di finanziamento con previsione di restituzione d quanto erogato mediante trattenuta del quinto dello stipendio ad opera del datore di lavoro. I tre dipendenti che hanno sottoscritto i contratti di finanziamento, Persona_1
e erano Persona_2 Persona_3
dipendenti di La datrice di lavoro aveva iniziato Controparte_3
ad effettuare le ritenute sullo stipendio, poi interrottasi, per effetto di interruzione del rapporto di lavoro. I tre dipendenti erano poi passati alle dipendenze dell'attrice opponente ma anche con essa i tre dipendenti interrompevano il rapporto tra il 2021 ed il
2022.
agiva pertanto verso per conseguire la CP_1 Pt_1
restituzione delle rate residue scadute e non corrisposte in restituzione.
III. I fatti descritti in precedenza sono pacifici, dato che l'opponente si è limitata a contestare unicamente li quantum
debeatur, assumendo, in particolare, che “le somme richieste con la
ingiunzione oggi oggetto di opposizione sono del tutto errate, non
pagina 3 di 5 avendo potuto potuto effettuare alcun ritenuta dalla Pt_1
interruzione del rapporto di lavoro”.
Consegue allora che parte opponente è pacificamente tenuta a corrispondere a le ritenute residue dovute da parte degli ex CP_1
dipendenti, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di tfr non erogato, come prevede il contratto di finanziamento
(doc. 2: si veda l'art. 12 del contatto di cessione del quinto dello stipendio/pensione).
Consegue quindi che l'eccezione sollevata è infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_3
opposizione a decreto ingiuntivo in data 10 ottobre 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
7500 (di cui € 150 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 29 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5