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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3743/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Rho presso lo studio dell'avv. R. Parte_1
Simona Reitano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Ester Cantina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
DEL elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Ester CP_2
Cantina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-TERZA INTERVENUTA
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: In via preliminare, si eccepisce la tardività della costituzione della resistente e dell'intervento volontario di . Parte_2
Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così ritenere e giudicare:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra in Parte_1 Controparte_1
Inveruno, in data 4.09.2004, ordinando agli Ufficiali di Stato civile competenti di procedere alla annotazione della sentenza;
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare l'eventuale domanda di mantenimento in favore della FI e/o nulla CP_2
disporre in ordine al mantenimento di a carico del SI. , e/o comunque CP_2 Parte_1 revocare l'assegno di mantenimento come previsto nella sentenza di separazione in favore della FI, per i motivi tutti di cui in atti;
2) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Turbigo e/o revocare l'assegnazione della casa coniugale come prevista nella sentenza di separazione per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere che non sia economicamente indipendente, collocare presso il padre, SI. CP_2 CP_2 [...]
; Parte_1
4) assegnare la casa coniugale sita in Turbigo, Via Arbusta n. 12/B al SI. Parte_1
quale genitore collocatario della FI;
CP_2
5) disporre a carico della SI.ra un contributo per il mantenimento della FI CP_1 pari ad € 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano;
IN OGNI CASO
6) rigettare l'eventuale domanda di assegno di divorzio in favore della SI.ra CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atti;
7) accertare e dichiarare che la SI.ra convive more uxorio con il SI. CP_1 [...]
presso la casa coniugale e, conseguentemente: Pt_3
-dichiarare che la resistente non ha diritto al godimento della casa coniugale;
-revocare, a far data dal settembre 2023 e/o dalla data del deposito del presente ricorso e/o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , come previsto nella sentenza di separazione, con ogni conseguenza CP_1
di legge anche in punto di restituzione degli importi già nel frattempo percepiti;
8) con vittoria di spese e compenso professionale.
Si chiede ordinarsi alla SI.ra e/o alla FI e/o alla Login CP_1 Parte_2
S.r.l., Via Vialba, n. 52 20026 TE AN (MI) la produzione dei contratti di lavoro con la Login S.r.l. per il periodo ottobre 2023/dicembre 2023 e delle relative buste paga.
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interpello della resistente:
1) Vero che la SI.ra risulta intrattenere, dal giugno 2023, una relazione CP_1
sentimentale stabile con il SI. ; Parte_3
2) Vero che la SI.ra ed il SI. , dal settembre 2023, convivono more CP_1 Pt_3 uxorio nell'abitazione ex casa coniugale sita in Turbigo, Via Arbusta n. 12/B;
3) Vero che la SI.ra lavora alle dipendenze dell'Asilo Nido Villa Tati di CP_1
Turbigo e svolge anche attività di pulizie presso diverse abitazioni private;
4) Vero che si è ritirata da scuola nel dicembre 2022; CP_2
5) Vero che dal dicembre 2022 all'ottobre 2023 non ha né lavorato né studiato;
CP_2
6) Vero che ha iniziato a svolgere attività lavorativa nell'ottobre 2023 in favore CP_2
della Login S.r.l., Via Vialba, n. 52 20026 TE AN (MI) presso la sede di
Ossona, Via F.lli Cervi, n. 41 con un contratto di lavoro part time, a tempo determinato, con scadenza al 9.12.2023, e con una retribuzione mensile di circa €
800,00;
7) Vero che risulta aver prestato attività lavorativa, sempre in favore della CP_2
predetta società, anche successivamente, dal 22 gennaio 2024 al 31.05.2024, sempre in forza di contratto di lavoro part time;
8) Vero che ha riferito al padre che, alla scadenza del 31.05.2024, il contratto di CP_2
lavoro le è stato nuovamente rinnovato,
9) Vero che ad oggi svolge attività lavorativa in favore della società di cui CP_2
meglio al capitolo 6);
10) Vero che in data 24.12.2024 alle ore 11,31 ho inviato a mio padre il messaggio vocale Whatsapp che mi si fa sentire sub doc. 21;
11) Vero che in data 09.01.2025, ore 22,27 ho inviato a mio padre il messaggio vocale
Whatsapp che mi si fa sentire sub doc. 22;
Si indicano a testi:
, residente a [...], su tutti i capitoli da 1 a 11). Parte_2
, residente in [...] sui capitoli da 1 a 9). Testimone_1
Si chiede all'occorrenza la convocazione e l'ascolto di . Parte_2
All'occorrenza, l'odierno ricorrente si offre di mettere a disposizione e di esibire all'Ill.mo Tribunale adito il proprio cellulare al fine di verificare i messaggi whatsapp prodotti dalla scrivente difesa.
Si chiede, all'occorrenza, di ordinare all'Agenzia delle Entrate competente la produzione in giudizio delle Certificazioni uniche e/o dichiarazione dei redditi della SI.ra Parte_2
relative agli anni 2023 e 2024, nonché di ordinare all'Inps la produzione in giudizio
[...]
di documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva di . Parte_2
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE E DELLA TERZA INTERVENUTA:
In via pregiudiziale
Stante la mancata richiesta di scioglimento del matrimonio tra le parti da parte del ricorrente , dichiarare improcedibile il ricorso dal medesimo Parte_1
depositato
In via provvisoria ed urgente:
1) Confermare i provvedimenti adottati con sentenza di separazione, non avendo il ricorrente fornito adeguata dimostrazione del venir meno dei presupposti in fatto ed in diritto che li giustificavano e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , che ci abita e continuerà ad abitarci in via CP_1
esclusiva solo con la FI , la quale dunque rimane collocata presso la CP_2
stessa; porre a carico del SI. un importo a titolo di mantenimento per Parte_1
la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 250,00 CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano
In via principale
Nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui il ricorso avversario non venisse dichiarato improcedibile:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai SIg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
2) Disporre che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3) Confermare i provvedimenti adottati con sentenza di separazione, non avendo il ricorrente fornito adeguata dimostrazione del venir meno dei presupposti in fatto ed in diritto che li giustificavano e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , che ci abita e continuerà ad abitarci in via CP_1
esclusiva solo con la FI , la quale dunque rimane collocata presso la CP_2
stessa; porre a carico del SI. un importo a titolo di mantenimento per Parte_1
la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 250 da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
4) Rigettare tutte le ulteriori domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto
5) In ogni caso con vittoria di spese e oneri.
In via subordinata
Nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda proposta in via principale circa il mantenimento di , dato atto della situazione economica di CP_2 quest'ultima e di quanto dalla stessa percepito, porre a carico del SI. un Parte_1 mantenimento parziale in favore della FI di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova espunti d circostanza negative e valitative:
1. Vero che il SI. vive a Cisliano Via Garavaglia 25 dove ha la Parte_3
propria residenza anagrafica;
2. Vero che il SI. ha un rapporto di sola frequentazione con la Parte_3
SI.ra ; CP_1
3. Vero che l'immobile di Turbigo, via Arbusta, n. 12/B è stabilmente abitato solo dalla SI.ra e dalla FI . CP_1 CP_2
4. Vero che il SI. del era un padre assente e ometteva di rispettare gli impegni Pt_4
economici e morali nei confronti della FI;
5. Vero che il SI. ometteva di rispettare le condizioni di mantenimento e visita Parte_5
Per_ della FI previste nel provvedimento di separazione;
Si indicano quali testi i Signori
residente in [...] Parte_3 Testimone_2
Residente in Turbigo via don Bossi Alfredo Barbaro Residente in Galliate
Si chiede di essere ammessi a prova contraria anche con i propri testi.
Si chiede si da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, anche con i propri testi.
Ci si riserva ogni ulteriore istanza istruttoria nei modi e termini di legge. come da comparsa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla resistente e dalla terza intervenuta in considerazione della presunta mancata proposizione della domanda diretta a conseguire lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente dalla mera lettura della pag. 2 del ricorso
(punto 1) come il ricorrente abbia proposto la relativa istanza, pur non espressamente reiterata nelle conclusioni.
Nel merito, si rileva che la domanda diretta a conseguire la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 04/09/2004 in Inveruno è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 208/2021 pubblicata il 10/02/2021 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge e la mancata contestazione in ordine all'esistenza dei presupposti per la relativa pronuncia dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Per quanto concerne le restanti domande oggetto di controversia, deve premettersi che può accogliersi l'eccezione di tardività della costituzione della convenuta e dell'intervento volontario della FI sollevata dal ricorrente.
A tale proposito si rileva, infatti, che l'art. 473-bis.16 C.P.C. prevede che il convenuto si costituisca nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta contenente le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma C.P.C. pagina 6 di 7 Del resto, ai sensi dell'art. 473-bis.19 C.P.C. “Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473- bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
2. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.” (circostanza non ricorrente nel caso concreto).
Nel contempo, ai sensi dell'art. 473-bis.20 C.P.C. “
1. L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16. 2. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.” (circostanza non ricorrente nel caso concreto).
Pertanto, sono da ritenersi inammissibili le istanze avanzate dalla e dalla FI aventi CP_1 CP_2
ad oggetto sia la determinazione di un contributo per la giovane, sia l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale, con il conseguente venir meno delle relative statuizioni adottate in sede di separazione.
Alla soccombenza della resistente e della terza intervenuta consegue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità del ricorso;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 04/09/2004 in Inveruno;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiara inammissibili le domande della resistente e della terza intervenuta;
5) condanna la resistente e la terza intervenuta, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 05/02/2025
Il Presidente estensore pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3743/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Rho presso lo studio dell'avv. R. Parte_1
Simona Reitano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Ester Cantina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
DEL elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Ester CP_2
Cantina, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-TERZA INTERVENUTA
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: In via preliminare, si eccepisce la tardività della costituzione della resistente e dell'intervento volontario di . Parte_2
Nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così ritenere e giudicare:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra in Parte_1 Controparte_1
Inveruno, in data 4.09.2004, ordinando agli Ufficiali di Stato civile competenti di procedere alla annotazione della sentenza;
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare l'eventuale domanda di mantenimento in favore della FI e/o nulla CP_2
disporre in ordine al mantenimento di a carico del SI. , e/o comunque CP_2 Parte_1 revocare l'assegno di mantenimento come previsto nella sentenza di separazione in favore della FI, per i motivi tutti di cui in atti;
2) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Turbigo e/o revocare l'assegnazione della casa coniugale come prevista nella sentenza di separazione per i motivi tutti di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere che non sia economicamente indipendente, collocare presso il padre, SI. CP_2 CP_2 [...]
; Parte_1
4) assegnare la casa coniugale sita in Turbigo, Via Arbusta n. 12/B al SI. Parte_1
quale genitore collocatario della FI;
CP_2
5) disporre a carico della SI.ra un contributo per il mantenimento della FI CP_1 pari ad € 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano;
IN OGNI CASO
6) rigettare l'eventuale domanda di assegno di divorzio in favore della SI.ra CP_1
perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atti;
7) accertare e dichiarare che la SI.ra convive more uxorio con il SI. CP_1 [...]
presso la casa coniugale e, conseguentemente: Pt_3
-dichiarare che la resistente non ha diritto al godimento della casa coniugale;
-revocare, a far data dal settembre 2023 e/o dalla data del deposito del presente ricorso e/o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra , come previsto nella sentenza di separazione, con ogni conseguenza CP_1
di legge anche in punto di restituzione degli importi già nel frattempo percepiti;
8) con vittoria di spese e compenso professionale.
Si chiede ordinarsi alla SI.ra e/o alla FI e/o alla Login CP_1 Parte_2
S.r.l., Via Vialba, n. 52 20026 TE AN (MI) la produzione dei contratti di lavoro con la Login S.r.l. per il periodo ottobre 2023/dicembre 2023 e delle relative buste paga.
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interpello della resistente:
1) Vero che la SI.ra risulta intrattenere, dal giugno 2023, una relazione CP_1
sentimentale stabile con il SI. ; Parte_3
2) Vero che la SI.ra ed il SI. , dal settembre 2023, convivono more CP_1 Pt_3 uxorio nell'abitazione ex casa coniugale sita in Turbigo, Via Arbusta n. 12/B;
3) Vero che la SI.ra lavora alle dipendenze dell'Asilo Nido Villa Tati di CP_1
Turbigo e svolge anche attività di pulizie presso diverse abitazioni private;
4) Vero che si è ritirata da scuola nel dicembre 2022; CP_2
5) Vero che dal dicembre 2022 all'ottobre 2023 non ha né lavorato né studiato;
CP_2
6) Vero che ha iniziato a svolgere attività lavorativa nell'ottobre 2023 in favore CP_2
della Login S.r.l., Via Vialba, n. 52 20026 TE AN (MI) presso la sede di
Ossona, Via F.lli Cervi, n. 41 con un contratto di lavoro part time, a tempo determinato, con scadenza al 9.12.2023, e con una retribuzione mensile di circa €
800,00;
7) Vero che risulta aver prestato attività lavorativa, sempre in favore della CP_2
predetta società, anche successivamente, dal 22 gennaio 2024 al 31.05.2024, sempre in forza di contratto di lavoro part time;
8) Vero che ha riferito al padre che, alla scadenza del 31.05.2024, il contratto di CP_2
lavoro le è stato nuovamente rinnovato,
9) Vero che ad oggi svolge attività lavorativa in favore della società di cui CP_2
meglio al capitolo 6);
10) Vero che in data 24.12.2024 alle ore 11,31 ho inviato a mio padre il messaggio vocale Whatsapp che mi si fa sentire sub doc. 21;
11) Vero che in data 09.01.2025, ore 22,27 ho inviato a mio padre il messaggio vocale
Whatsapp che mi si fa sentire sub doc. 22;
Si indicano a testi:
, residente a [...], su tutti i capitoli da 1 a 11). Parte_2
, residente in [...] sui capitoli da 1 a 9). Testimone_1
Si chiede all'occorrenza la convocazione e l'ascolto di . Parte_2
All'occorrenza, l'odierno ricorrente si offre di mettere a disposizione e di esibire all'Ill.mo Tribunale adito il proprio cellulare al fine di verificare i messaggi whatsapp prodotti dalla scrivente difesa.
Si chiede, all'occorrenza, di ordinare all'Agenzia delle Entrate competente la produzione in giudizio delle Certificazioni uniche e/o dichiarazione dei redditi della SI.ra Parte_2
relative agli anni 2023 e 2024, nonché di ordinare all'Inps la produzione in giudizio
[...]
di documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva di . Parte_2
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE E DELLA TERZA INTERVENUTA:
In via pregiudiziale
Stante la mancata richiesta di scioglimento del matrimonio tra le parti da parte del ricorrente , dichiarare improcedibile il ricorso dal medesimo Parte_1
depositato
In via provvisoria ed urgente:
1) Confermare i provvedimenti adottati con sentenza di separazione, non avendo il ricorrente fornito adeguata dimostrazione del venir meno dei presupposti in fatto ed in diritto che li giustificavano e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , che ci abita e continuerà ad abitarci in via CP_1
esclusiva solo con la FI , la quale dunque rimane collocata presso la CP_2
stessa; porre a carico del SI. un importo a titolo di mantenimento per Parte_1
la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 250,00 CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano
In via principale
Nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui il ricorso avversario non venisse dichiarato improcedibile:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai SIg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
2) Disporre che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3) Confermare i provvedimenti adottati con sentenza di separazione, non avendo il ricorrente fornito adeguata dimostrazione del venir meno dei presupposti in fatto ed in diritto che li giustificavano e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , che ci abita e continuerà ad abitarci in via CP_1
esclusiva solo con la FI , la quale dunque rimane collocata presso la CP_2
stessa; porre a carico del SI. un importo a titolo di mantenimento per Parte_1
la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 250 da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
4) Rigettare tutte le ulteriori domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto
5) In ogni caso con vittoria di spese e oneri.
In via subordinata
Nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda proposta in via principale circa il mantenimento di , dato atto della situazione economica di CP_2 quest'ultima e di quanto dalla stessa percepito, porre a carico del SI. un Parte_1 mantenimento parziale in favore della FI di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova espunti d circostanza negative e valitative:
1. Vero che il SI. vive a Cisliano Via Garavaglia 25 dove ha la Parte_3
propria residenza anagrafica;
2. Vero che il SI. ha un rapporto di sola frequentazione con la Parte_3
SI.ra ; CP_1
3. Vero che l'immobile di Turbigo, via Arbusta, n. 12/B è stabilmente abitato solo dalla SI.ra e dalla FI . CP_1 CP_2
4. Vero che il SI. del era un padre assente e ometteva di rispettare gli impegni Pt_4
economici e morali nei confronti della FI;
5. Vero che il SI. ometteva di rispettare le condizioni di mantenimento e visita Parte_5
Per_ della FI previste nel provvedimento di separazione;
Si indicano quali testi i Signori
residente in [...] Parte_3 Testimone_2
Residente in Turbigo via don Bossi Alfredo Barbaro Residente in Galliate
Si chiede di essere ammessi a prova contraria anche con i propri testi.
Si chiede si da ora di essere ammessi a prova contraria rispetto ai capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, anche con i propri testi.
Ci si riserva ogni ulteriore istanza istruttoria nei modi e termini di legge. come da comparsa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla resistente e dalla terza intervenuta in considerazione della presunta mancata proposizione della domanda diretta a conseguire lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente dalla mera lettura della pag. 2 del ricorso
(punto 1) come il ricorrente abbia proposto la relativa istanza, pur non espressamente reiterata nelle conclusioni.
Nel merito, si rileva che la domanda diretta a conseguire la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 04/09/2004 in Inveruno è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 208/2021 pubblicata il 10/02/2021 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge e la mancata contestazione in ordine all'esistenza dei presupposti per la relativa pronuncia dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Per quanto concerne le restanti domande oggetto di controversia, deve premettersi che può accogliersi l'eccezione di tardività della costituzione della convenuta e dell'intervento volontario della FI sollevata dal ricorrente.
A tale proposito si rileva, infatti, che l'art. 473-bis.16 C.P.C. prevede che il convenuto si costituisca nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta contenente le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma C.P.C. pagina 6 di 7 Del resto, ai sensi dell'art. 473-bis.19 C.P.C. “Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473- bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
2. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.” (circostanza non ricorrente nel caso concreto).
Nel contempo, ai sensi dell'art. 473-bis.20 C.P.C. “
1. L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16. 2. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.” (circostanza non ricorrente nel caso concreto).
Pertanto, sono da ritenersi inammissibili le istanze avanzate dalla e dalla FI aventi CP_1 CP_2
ad oggetto sia la determinazione di un contributo per la giovane, sia l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale, con il conseguente venir meno delle relative statuizioni adottate in sede di separazione.
Alla soccombenza della resistente e della terza intervenuta consegue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità del ricorso;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 04/09/2004 in Inveruno;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiara inammissibili le domande della resistente e della terza intervenuta;
5) condanna la resistente e la terza intervenuta, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 05/02/2025
Il Presidente estensore pagina 7 di 7