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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 808/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. IODICE;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. P. MASTELLONE;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in totale riforma dell'ordinanza del 23-24 maggio 2024. comunicata in data 24 maggio 2024, rep. n. 5015/2024, pronunciata dal Tribunale di Torino, contrariis reiectis in via pregiudiziale o preliminare
-accertare e dichiarare che la domanda proposta dalla ricorrente afferisce a materia (rapporti bancari e finanziari) che il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, art. 5, comma 1 bis qualifica come da sottoporsi a tentativo obbligatorio di mediazione;
-accertare e dichiarare che il tentativo di mediazione del 7.3.2022 non è valido in quanto la parte istante non si è presentata e, previa revoca del provvedimento 18 gennaio 2023 del Tribunale di
Torino,, con conseguente declaratoria di invalidità del verbale di mediazione 31.1.23, dichiarare la domanda improcedibile;
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , in quanto Parte_1 non è la contraente del contratto dedotto in giudizio;
-accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della sig.ra , per essere Controparte_1 intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio;
in via principale: respingere integralmente la domanda attorea per le ragioni tutte esposte in atti e per l'effetto, condannare a ripetere gli importi ricevuti in adempimento Controparte_1 dell'ordinanza di prima grado:
Con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F.,m Iva e Cpa.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, rigettata ogni avversaria richiesta, così provvedere:
a)in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello;
b)nel merito ed in accoglimento del presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto;
c)ONre parte appellante per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma
Corte;
d)ONre parte appellante al pagamento di tutte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente controversia è stata introdotta da parte appellata - attrice ricorrente in primo grado - con ricorso ex art. 702 bis cpc relativamente ad un contratto di finanziamento stipulato con Eurofiditalia spa e poi oggetto di varie cessioni fino a (di seguito IS). Parte_1
Il contratto di finanziamento, che prevedeva l'erogazione della somma di euro 5.687,45 e la restituzione in 120 rate mensili dell'importo di euro 12 mila, era stato anticipatamente chiuso e parte attrice chiedeva la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle previsioni contrattuali attesa l'usurarietà del TEG. Il TEG era stato infatti calcolato senza tenere conto di tutte le spese, fra cui quelle di assicurazione che l'attrice aveva dovuto sostenere per garantire la finanziaria e, includendo nel calcolo del TEG la polizza assicurativa, il TEG era determinato nella percentuale del 18,76%, mentre il tasso soglia riferito alla tipologia del contratto concluso era pari al 17,79%.
chiedeva dunque il rimborso, ex art. 1815 comma 2 c.c., dell'importo di euro Controparte_1
5.903,00, oltre accessori e spese.
IS si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto la mediazione non era stata validamente esperita, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito e comunque l'assenza di interesse ad agire dell'attrice ricorrente in ragione della transazione a suo tempo conclusa dall'attrice con la Banca.
Nel merito, IS rilevava che la polizza era un costo obbligatorio ex lege e pertanto non poteva essere ricompreso nel costo del finanziamento, non costituendone un corrispettivo.
1.1.Disposta la mediazione, in ragione della carenza di procura ad litem per la rappresentanza della parte nella fase della mediazione a suo tempo esperita, il primo giudice - all'esito (negativo) della predetta procedura - con l'ordinanza qui appellata condannava IS a pagare all'attrice la somma di euro 5.903,80, oltre accessori e spese, quest'ultime con distrazione a favore del legale di , antistatario. Controparte_1
Quanto alla mediazione, il primo giudice osservava che, a seguito dell'ordinanza del Tribunale del 18.1.23, parte ricorrente aveva promosso un nuovo procedimento di mediazione, a cui aveva partecipato personalmente, di talchè la condizione di procedibilità era stata correttamente integrata.
Quanto alla legittimazione passiva di IS - “in ragione della cessione del credito da Eurofiditalia spa a IN Leasing spa;
il cessionario assumeva nuova denominazione (NEOS Finance spa) ed il credito, dopo scissioni ed incorporazioni interne, passava all'odierna convenuta” - il
Tribunale richiamava il disposto dell'art. 125 septies Tub e il disposto di Cass., 2001 n. 575 e concludeva che non sussisteva limite alcuno al diritto della ricorrente di agire in giudizio, opponendo al cessionario profili afferenti al validità del contratto, sebbene concluso da una terza finanziaria.
Quanto alla eccepita carenza di interesse di parte attrice in forza di transazione a suo tempo stipulata con IS, il primo giudice osservava che: (i) con comunicazione diretta del 13.11.18,
IS aveva informato il difensore della che l'unico rimborso spettante alla cliente era CP_1 pari alla somma di euro 360,00, quantificata secondo il criterio pro rata: in calce alla comunicazione era riportata l'accettazione, sottoscritta a “tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto”, formula che quindi escludeva - secondo IS - il diritto della ricorrente di rimettere in discussione i termini dell'accordo e ricomprendeva nuove contestazioni;
(ii) la transazione era quindi limitata alle sole spese e commissioni dovute in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento e nel corso della interlocuzione tra le parti non emergeva che le stesse avessero affrontato la questione relativa a profili di illiceità del finanziamento dedotti in causa dalla ricorrente: (iii) la deduzione di condizioni contrattuali che declinano il mutuo o finanziamento nell'usura oggettiva, consentiva di affermarne l'illiceità per contrarietà a norme imperative e trasformava, in tal modo sanzionandolo, il rapporto negoziale da oneroso a gratuito: la transazione non aveva affrontato tale profilo, posto che le richieste della avevano CP_2 riguardato solo il recupero delle spese e commissioni derivanti dall'estinzione anticipata, dovendo ancora osservarsi che non avendo carattere novativo, il rapporto sostanziale doveva ritenersi conservato con i profili di nullità che si andavano ad accertare.
Quanto al merito della causa - e premesso che non era in discussione la conclusione di una polizza in occasione della firma del contratto di finanziamento da parte della ricorrente, i cui costi, sommati a quelli per commissioni ed interessi, avevano consentito di determinare un TEG del 18,76% ben superiore al tasso soglia che, per il trimestre di riferimento era pari alla percentuale del 17,79% e, ancora, che non era oggetto di specifica contestazione l'ammontare della domanda attorea - il Tribunale ha accolto la domanda attorea, osservando che (i) la concorrenza delle spese assicurative nella determinazione del TEG era principio affermato e condiviso in giurisprudenza anche di legittimità; la circostanza che le istruzioni di Banca d'Italia potessero derogare alla norma primaria di cui all'art. 644 cpc e la circostanza che, sino al 2009, le predette istruzioni escludessero i i costi assicurativi ai fini della rilevazione dei tassi non aveva rilievo, come affermato anche da Cass., 2022 n. 3052; (ii) neppure aveva rilievo la circostanza che la conclusione della polizza costituisse un obbligo di legge, atteso che si trattava di un costo non equiparabile ad imposte e tasse, previsto per tutelare la finanziaria dai rischi derivanti dalla perdita del lavoro o morte del mutuatario;
la mancata previsione di una surroga in capo all'assicurazione non escludeva o comunque attenuava il beneficio che ne traeva la finanziaria: in tale prospettiva il costo della polizza a carico del consumatore rientrava nell'ambito degli oneri collegati all'erogazione del mutuo che l'art. 644 cp ricomprendeva nel calcolo dell'usura; (iii) non era fondato il richiamo ai principi di omogeneità elaborati con riguardo a costi e categorie di spese diverse, quali gli interessi di mora e le CMS, peraltro previste per una diversa categoria di rapporti quali i contratti di conto corrente e connessi a profili eventuali;
al contrario i costi della polizza erano obbligatori e trovavano la loro ragione nell'erogazione del finanziamento, costituendo quindi un costo collegato al rapporto e non certamente eventuale.
2. Avverso l'ordinanza n. 5015 del 28.5.24 del Tribunale di Torino ha proposto appello IS chiedendo alla Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile l'appello e Controparte_1 comunque di respingerlo nel merito, come riportato in epigrafe.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc, all'udienza del 2.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo, parte appellante ribadisce l'eccezione, tempestivamente formulata in primo grado, di improcedbilità della domanda per mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dovendosi escludere che la mediazione disposta ed effettuata in corso di causa abbia avuto efficacia sanante dell'improcedibilità comminata ex lege.
Replica parte appellata rilevando che, come osservato da varia giurisprudenza di merito e dalla stessa CGE in causa C-75/16, trattasi, nel caso, di contratti di credito ai consumatori, fattispecie che esula dalle materia di stretta interpretazione di cui al d. lgs. 2010 n. 28 e smi ed evidenziando che una diversa interpretazione determinerebbe l'illegittimità costituzionale del predetto decreto legislativo con riferimento agli artt. 3,11 e 117 Costituzione nonché in relazione alla direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.3.2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE. In ogni caso, parte appellata ribadisce che la mediazione è stata fatta in corso di causa.
3.2. Con il secondo motivo, parte appellante impugna la decisione di primo grado richiamando la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto e ribadendo che IS era solo cessionaria del credito con la conseguenza che non può nel caso operare il disposto dell'art. 125 septies del Tub che fa espresso riferimento al concetto processuale di “eccezione” e non a quello di domanda/potere di agire e proporre domande di nullità del contratto e conseguenti.
Replica parte appellata osservando che: (i) la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il debitore ceduto può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può dunque opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (ad esempio la nullità o l'annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere;
(ii) nel caso di specie - inoltre - dal contratto di cessione ex adverso prodotto in causa risulta evidente che ciò che viene ceduto non è il mero credito, ma i diritti giuridici e l'intero contratto. “Ciò è dimostrato dal fatto che MI ha conferito all'EUROFIDITALIA il mandato al solo incasso, cosa fattibile solo se la stessa IN è titolare del rapporto giuridico. Peraltro,
Eurofiditalia con l'art. 5 accetta, in qualità di mandataria di IN, divenuta unica responsabile del contratto, di incassare le rate delle terze debitrici e con scadenza settimanale a versare le somme alla mandante IN;
con la disposizione del successivo art. 12 la
Eurofiditalia si impegna a versare alla mandate IN la somma incassata in caso di estinzione anticipata;
con l'art. 15 Eurofiditalia dà alla IN il controllo operativo ed ispettivo;
in buona sostanza, dopo la cessione pro soluto Eurofiditalia - fino a che non le è stata revocata la procura - ha agito solo come procuratrice di IN divenuta univa detentrice dell'intero rapporto contrattuale”; (iii) Inoltre, la circostanza che il conteggio estintivo e la liberatoria siano stati emessi da IS è ulteriore dimostrazione che a seguito di vari passaggi la cessionaria del contratto
è proprio la stessa IS che, fermo restando quanto sopra detto, è responsabile verso la cliente anche in ragione della specifica normativa sulla trasparenza contrattuale a difesa del consumatore;
(iv) infine IS ha transatto a richiesta del consumatore la riduzione del costo complessivo del credito, ammettendo implicitamente la propria legittimazione passiva.
3.3. Con il terzo motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di interesse del consumatore per intervenuta transazione.
Ritiene la banca che si sia trattato di una transazione tombale, atteso anche l'inciso “a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto” e osservando che la contestazione relativa alla clausola determinativa del TEG non è sufficiente a rendere il contratto illecito, sicchè la transazione è valida ed efficace e da essa si evince la totale carenza di interesse ad agire della sig.ra . CP_1
Replica parte appellata ribadendo che la transazione ha avuto per oggetto il rimborso dei costi afferenti l'anticipata estinzione del contratto di finanziamento e che, come riconosciuto in giurisprudenza, il contratto usurario è illecito e dunque esula dal perimetro della transazione finanche quando le parti abbiano - diversamente da quanto si è verificato nel caso di specie - trattato questo profilo.
3.4. Con il quarto motivo, parte appellante ribadisce che il TEG del contratto è in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, che le istruzioni di Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedevano l'inserimento della polizza assicurativa ai fini del calcolo del TEG, che il
Tribunale ha errato nel respingere il principio del tutto condivisibile di riparametrare gli oneri collegati all'erogazione del mutuo di cui all'art. 644 cp a grandezze omogenee, richiamando sul punto anche una sentenza di CA Milano (7.7.23 n. 2246).
Replica parte appellata contestando le tesi e le prospettazioni attoree e richiamando la giurisprudenza di legittimità e anche di questa Corte di Appello.
3.5. Da ultimo, IS rappresenta di aver versato alla controparte, in esecuzione dell'ordinanza impugnata, la complessiva somma di euro 11.528,06 per capitale e spese legali e ne chiede la restituzione in esito all'accoglimento dell'appello.
4. In via preliminare la Corte deve esaminare la richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata da parte appellata.
L'eccezione è infondata. In linea generale, osserva la Corte che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10678 del 19 aprile 2024, ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è necessario l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, in considerazione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Inoltre, con ordinanza n. 16763 del 17 giugno 2024, la Suprema Corte ha affermato che per le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti è necessaria l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, per le doglianze afferenti questioni di diritto occorre specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile, mentre per gli errores in procedendo è richiesta la precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Ancora in linea generale, si richiama la sentenza n. 9065 del 5 aprile 2024 della Suprema Corte che ha precisato che è necessario che l'appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili e la decisione n. 14794 del 27 maggio 2024, sempre della Corte di legittimità, che ha affermato che è sufficiente che l'appellante esprima, anche in modo non formalmente impeccabile ma sostanzialmente adeguato, le ragioni dell'impugnazione, consentendo al giudice e alle controparti di individuare con precisione i punti della sentenza di primo grado oggetto di critica.
Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una puntuale indicazione dei capi dell'ordinanza impugnata, individuati specificamente con riferimento alle pagine del provvedimento, e articola in modo chiaro e dettagliato le censure mosse alla decisione di primo grado attraverso quattro distinti motivi di gravame, ciascuno corredato da specifiche argomentazioni in fatto e in diritto.
e contestando puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale.
In sostanza, nel caso in esame, l'atto di gravame consente di individuare con precisione le questioni sottoposte all'esame della Corte e le ragioni per cui si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata, di talchè - avendo l'atto di appello assolto alla sua funzione di delimitare l'oggetto del giudizio di gravame e consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte (che ha infatti potuto replicare nel merito a tutte le censure formulate dall'appellante) - non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
5. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
6. Quanto al primo motivo, afferente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, con considerazione assorbente delle altre prospettazioni di parte appellata, la
Corte osserva quanto segue. Pacifico in atti che la sig.ra ha attivato ante causam il procedimento di mediazione ed CP_1 altrettanto pacifico che, come accertato dal primo giudice, tale procedimento è risultato viziato per mancanza di procura per la rappresentanza della parte in fase di mediazione.
Preso atto di ciò, il primo giudice, con ordinanza 18.1.2023, ha disposto procedersi alla mediazione, mediazione che si è svolta con la partecipazione personale della parte e che ha dato esito negativo.
Parte appellante ritiene che quanto sopra non abbia sanato l'improcedibilità della domanda, ma si tratta di un rilievo infondato.
Ex art. 5 del d. lgs 2010 n. 28 e smi nel testo vigente ratione temporis “Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. In senso analogo, ai fini che qui interessano, dispone peraltro il nuovo testo della norma.
Quindi, ex d. lgs. 2010 n. 28, se la mediazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti termine per provvedere (nello stesso caso, nel nuovo testo della norma, il giudice fissa nuova udienza successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 6) e non dichiara improcedibile la domanda. Il che significa, ad avviso della Corte, che se la mediazione viziata esperita ante causam in questo giudizio deve considerarsi tamquam non esset come ritiene IS, il primo giudice bene ha fatto - in perfetta coerenza con la norma sopracitata - a disporre nuova mediazione, procedimento effettivamente svoltosi con effetti sananti della dedotta improcedibilità.
Resta solo da aggiungere che si concorda con la giurisprudenza richiamata da parte appellata quando osserva che “il tentativo di conciliazione irritualmente svolto ante causam non può avere effetti più drastici dell'assoluta carenza di tentativo..” e che ritenere il contrario è contrario alla logica prima ancora che al diritto.
7. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione ricalcano una vicenda trattata da questa
Corte e conclusasi con la sentenza App. Torino, n. 353/25, pubblicata in data 17.4.25, ai cui principi si intende dare continuità e che in parte si riporta anche ex art. 188 disp. att. cpc.
8. Il secondo motivo di appello concerne l'asserita carenza di legittimazione passiva di IS per essere cessionaria del credito e non del contratto.
Il motivo è infondato e deve essere respinto, con conferma della decisione del Tribunale in punto di legittimazione passiva di IS.
Anche nel caso di specie, esattamente come in quello di cui alla sentenza App. Torino n. 353/25, la vicenda circolatoria del credito ha visto il susseguirsi di diverse cessioni: dal contratto originariamente stipulato con Eurofiditalia S.p.A., alla cessione a IN Leasing S.p.A. per poi passare attraverso varie operazioni societarie fino all'incorporazione di in CP_3 [...] con atto Notaio del 10.2.17. Parte_1 Per_1
Si richiama pertanto e si ribadisce quanto espresso con App. Torino n. 353/25: “La questione della legittimazione passiva di rispetto all'azione di nullità per usurarietà Parte_1 del contratto di finanziamento richiede un'attenta analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di cessione del credito, con particolare riferimento alla disciplina speciale dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore. Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'art. 125-septies del Testo Unico Bancario, che stabilisce espressamente come in caso di cessione del credito o del contratto di credito il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
Tale norma, di carattere imperativo, è volta a garantire la continuità delle tutele del consumatore indipendentemente dalle vicende circolatorie del credito. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 9479 del 9 aprile 2024, la previsione dell'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori "va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione". …. ".
“La circostanza che abbia incassato le rate del finanziamento e abbia gestito Parte_1 direttamente i rapporti con la mutuataria, come dimostrato dalle transazioni intervenute nel
2017 [nel caso che ci occupa nel 2018] per il rimborso di oneri e premi assicurativi non maturati, conferma la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione di nullità per usurarietà. Tale conclusione è rafforzata dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, che nel disciplinare la cessione di rapporti giuridici prevede la conservazione dei privilegi e delle garanzie a favore del cessionario, confermando la natura derivativa dell'acquisto e l'impossibilità di scindere artificiosamente il credito dalle vicende genetiche del rapporto.
Non può pertanto essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la cessione del solo credito precluderebbe la proposizione nei suoi confronti di domande relative alla validità delle clausole contrattuali. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con la ratio di tutela del consumatore che permea l'intera disciplina del credito al consumo e rischierebbe di vanificare
l'effettività della protezione accordata dalla legge attraverso il mero espediente della cessione del credito.
La legittimazione passiva di deve quindi essere affermata sia in base al principio Parte_1 generale per cui il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, sia in forza della specifica disciplina di tutela del consumatore dettata dal Testo Unico Bancario, che non consente di eludere attraverso la cessione del credito i presidi posti a garanzia della regolarità del rapporto contrattuale”. 9. Anche il terzo motivo di appello - concernente la carenza di interesse di parte appellata
[...] stante l'intervenuta transazione del 2018 - è infondato e deve essere respinto. CP_1
Pacifico in atti che nel novembre 2018, la sig.ra ha accettato da IS la somma di euro CP_1
360,00 quale rimborso di oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento oggetto di causa, accettazione sottoscritta con la formula a “tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto…” e parte appellante sostiene che tale accordo abbia in realtà definito ogni pretesa relativa al contratto di finanziamento, precludendo la successiva azione di nullità per usurarietà.
La prospettazione è infondata e anche qui la Corte deve fare espresso richiamo al proprio precedente n. 353/25: “Nel caso di specie, occorre preliminarmente stabilire se il contratto di finanziamento affetto da usurarietà rientri nella categoria dei contratti illeciti o meramente nulli.
Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 ha chiarito che "la pattuizione di interessi usurari determina la nullità della relativa clausola per contrarietà a norma imperativa, senza che ciò comporti l'illiceità dell'intero contratto".
Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 24992/2020, secondo cui "l'espressione 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' contenuta nell'art. 1815, comma 2, c.c., ha come chiave di lettura la congiunzione 'e', che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla".Viene inoltre in rilievo la natura conservativa o novativa della transazione. Come evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 7963/2020, "la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo".
Applicando i suddetti principi al caso di specie, poiché nel caso in esame la transazione del 2018 appare oggettivamente circoscritta alla questione del rimborso degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, come emerge dal contesto in cui è intervenuta e dalle reciproche concessioni, si deve escludere la fondatezza della tesi di IS e la formula di tacitazione generale non può essere interpretata come estesa a pretese diverse da quelle effettivamente oggetto di trattativa, a maggior ragione in un contesto di contrattazione assimetrica tra professionista e consumatore.
10. L'ultimo motivo di appello attiene all'inclusione del costo della polizza assicurativa obbligatoria nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
Anche in questo caso, le tesi e le prospettazioni di IS sono del tutto corrispondenti a quelle svolte nel procedimento avanti a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 353/25, che pertanto si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. attuazione cpc: “La Cassazione con sentenza
n. 3545/2024 ha definitivamente chiarito che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644
c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".
L'appellante sostiene che il costo delle polizze non dovrebbe essere incluso nel TEG in quanto:
a) imposto dalla legge e non dalla banca;
b) corrispettivo della prestazione assicurativa e non del finanziamento;
c) erogato a un soggetto terzo. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Nel caso di specie, il collegamento è evidente in quanto: a) la stipula delle polizze è stata contestuale al finanziamento;
b) i premi sono stati trattenuti dall'importo erogato;
c) la durata delle coperture coincide con quella del prestito;
d) le polizze sono state stipulate con compagnie convenzionate con la banca;
e) la banca è beneficiaria delle prestazioni assicurative.Quanto al principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia, le Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio così come rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività al costo lecitamente applicato".
Nel caso di specie, includendo il costo della polizza il TEG del contratto risulta pari al 18,76%, superiore al tasso soglia del 17,79% vigente all'epoca della stipulazione.
Pertanto,come evidenziato nel citato precedente di questa Corte e come affermato dalla
Cassazione con ordinanza n. 3025/2022, "il margine di tolleranza previsto dalla legge n.
108/1996 assolve proprio alla funzione di assorbire eventuali costi non considerati nel TEGM, senza necessità di complesse operazioni di riparametrazione che rischierebbero di compromettere la certezza del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". Ne consegue che, accertato il superamento del tasso soglia, trova applicazione l'art. 1815 comma
2 c.c.”
Per quanto sopra il motivo di appello deve essere respinto, con conferma delle statuizioni assunte dal Tribunale.
11. L'appello deve dunque essere respinto (con relativo assorbimento della richiesta di IS riportata al precedente punto 3.5.) e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma
17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
11. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014
n. 55 e smi, scaglione da 5.201,00 a 26 mila euro, valori medi, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante, con distrazione a favore dell'Avv.
QU TE, antistatario.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna per lite temeraria attesi i plurimi mutamenti di indirizzo della giurisprudenza in questa materia.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 808/2024, così provvede:
Rigetta l'appello avverso l'ordinanza 5015/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torino;
ON , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare alla sig.ra le spese del giudizio, che liquida in euro 3.966,00 oltre Controparte_1 iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. QU TE, antistatario;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti