Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN05579/03 LA CORTE SAZ Oggetto Risarcimentulu i. SEZIONE TERZA CIVILE Art 2043 2057 ... Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO R. G. N. 4412/99 Presidente Dozt. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 12235 Don Antonio ConsigliereLIMONCELTI Rep. 1536 Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Ud.14/01/03 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE MARCHE, in persona del Presidento della Giunta Regionale Dott. Vilo D'Ambrosio, elettivamente domiciliaza in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio COCHETTI, difesa dagli. avvocati SIMONELLA COEN, ANTONIO COCHETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOCARROZZERIA CAR 2001 S.N.C. DI FI PA & C.. elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 64x presso lo studio dell'avvocato FNRICO FIORETTI, difesa 2003 dall'avvocato PA ROSSI, giusta delega in atti;
56 resistente - avversO la sent.enza n. 175/98 diel Tribunale i CAMERINO, emessa il 24/02/98 e depositata ii 15/09/98 (R.G. 237/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 Jal Consigliere DOLL. Alberto TALEVT;
udito il F.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha conclus ром l'inammissibilità del ricorso.. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.7.1996 l'Autocarrozzeria Car 2001 di RO AO & C. S.n.c. esponeva: che il giorno 11.5.1994 l'autovettura condotta da AR NI e di proprietà della società attrice era rimasta danneggiata in seguito all'attacco di un cinghiale di grossa mole che aveva attraversato improvvisamente la strada, che il conducente nulla aveva potuto onde evitare l'urto; che la responsabilità dell'evento ex art. 2043 c.c. era da imputare alla Regione Marche alla quale competeva il dovere di vigilare e adottare le opportune cautele affinché la fauna selvatica resti circoscritta a determinati ambiti territoriali o, se diffusa nel territorio, non interferisca con aree ove possa, con un giudizio probabilistico a priori, arrecare danno o pericolo. Premesso tra l'altro quanto sopra, l'attrice conveniva i giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Saverino Marche detta Regione per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiți ammontanti a £ 4.856.671 o pari alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito. Resisteva in giudizio la Regione Marche. Con sentenza 24.6 - 19.7.1997 il Giudice di Pace dichiarava la Regione Marche responsabile dei danni, e la condannava al risarcimento dei danni stessi fiquidati in £ 4.526.580 ed alla rifusione delle spese di difesa liquidate in complessive £ 3.120.300, dichiarando la provvisorie esecuzione della sentenza ex art. 282 c.p.c. Proponeva appella la Regione Marche. II Tribunale di Camerino, con sentenza 24.2 15.9.98. rigettava l'appello. confermava l'impugnata sentenza e condannava la Regione Marche al pagamento 3 delle spese del grado (£.
1.503.000 complessive). Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Marche con un motivo. Con ordinanza 28.2.02 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso e rinviato la causa a nuovo ruolo. La Regione Marche ha provveduto ritualmente a detto rinnovo. l'Autocarrozzeria Car 2001 di RO AO & C. s.n.c., in data 14.6.02, ha depositato procura ed elezione di domicilio MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente regione Marche denuncia: "Violazione dell'art. 2043 cod. civ.. e degli artt. 6 c 36, 1. 968/77e norme regionali correlate, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata ha richiamato la sentenza di codesta Corte 12.8.1991, n. 8788, nella quale si è affermato - con riferimento alla disciplina della Regione Trentino Alto Adige che i danni provocati da animali selvatici nel territorio regionale vanno attribuiti "alle riserve di caccia rappresentate dalla Federazione Provinciale della Caccia, concessionario ex lege della gestione dei terreni della Regione istituiti in riserva". Si tratta di un principio giustificato dalla speciale disciplina della Regione e dalla dimostrazione che nel caso deciso il. danno oggetto del giudizio era stato provocato da animale allevato nella riserva. La sentenza impugnata non ha, invece, considerato che nel caso concreto il danno per il quale si reclamava il risarcimento, non proveniva da "selvaggina allevata", ma da una specie animale autoctona (cinghiali) presente sul territorio anche all'esterno di aree destinate a riserva di caccia. Con riguardo a questa diversa situazione di fatto codesta Corte, con la sentenza 28.3.1997, n. 2809, ha precisato che debba cscludersi la responsabilità, pure del concessionario di azienda faunistica venatoria, per danni cagionati da selvaggina diversa da quella allevata. La sentenza ha quindi violato criteri che appaiono consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Va sconsiderato, infatti, che la Pubblica Amministrazione difettando del potere di governo sulla fauna selvatica, non può essere considerata responsabile ex art. 2052 dei danni cagionati dalla fauna stessa. Segue che la risarcibilità dei danni arrecati alla produzione agraria (ma lo stesso principio può essere esteso ai danni arrecati ad autoveicoli) può trovare fondamento solo nel generale principio del "neminem laedere", con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato, tenuto a dimostrare la colpa del presunto responsabile. La sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità della Regione senza averne accertato in alcun modo la colpa e con riferimento al danno prodotto da un animale selvatico che non risultava oggetto di allevamento da azienda concessionaria た operante nel territorio. Il motivo deve ritenersi inammissibile. Infatti il Tribunale di Camerino ha elencato (e preso in esame) come unici motivi d'appello i seguenti: - il primo con cui l'appellante sostiene l'erroneità della decisione in punto alla legittimazione passiva che, nel caso di specie, si sostiene appartenesse in via esclusiva alla Provincia..." - ed il secondo con cui " la Regione afferma che il giudice di pace ha erroneamente escluso la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada..." E nell'ambito dell'esame del primo motivo che il Tribunale cita la sentenza di questa Corte n. 8788/91, però solo al fine di suffragare la sua tesi in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva della Regione. In alcun modo detto Tribunale ha affrontato il problema (come esposto dalla parte ricorrente) dell'applicabilità dell'art. 2052 o dell'art 2043 cc (anche con riferimento al secondo motivo si è limitato ad affermare l'irrilevanza dell'assunto (...dell'eventuale fondatezza dell' assunto...") "...in quanto la corresponsabilità di terzi (e non dello stesso danneggiato) non vale a diminuire l'obbligo risarcitorio, sussistendo vincolo solidate ex art. 2059 c.c.. -). Né la parte ricorrente lamenta (espressamente c ritualmente) che tale sua doglianza sia stata esposta nell'appello e non sia stata esaminatà dal Tribunale. L'inammissibilità suddetta deriva quindi dal fatto che il motivo di ricorso ha por oggetto una questione non esaminata dal Tribunale nell'impugnata sentenza, senza che la parte ricorrente tamenti l'omesso esame assumendo di aver sollevato il punto in questione nell'appello; con la conseguenza che detta questione deve essere considerata nuova. Non sembra inutile aggiungere per completezza che (trattandosi di questione concernente anche il fatto) la parte ricorrente, nel caso (in realtà non verificatosi;
come già detto) avesse inteso lamentare l'omessa (o viziata) valutazione di una sua tesi avrebbe comunque avuto l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di secondo grado, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo aveva fatto (v. tra le altre Cass, n. 724 del 18/01/2001: "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella - sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, unde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare 6 "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito"). Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Cone rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso a Roma il 14.1.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEPRÉSIDENTE it 1. 3 IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Mara Ajalle SEIJING 19 APR. 2003