Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, o dà ad essi una diversa destinazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ufficiale abbia l'obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell'adempimento dell'obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d'ufficio di diversa natura. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la materialità del reato nella sottrazione da parte dell'imputato, vigile urbano di un comune, di somme - rappresentanti introiti di contravvenzioni stradali, a distanza di oltre un anno dalla data del relativo versamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 15108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15108 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Bruno OLIVA "
dott. Francesco GRAMENDOLA "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA NI;
avverso la sentenza 3/5/00 Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott.Enrico Delehaje, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile,l'avv. Carrera, che si è riportato alle conclusioni scritte;
Udito il difensore dell'imputato avv. Giarda, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22/4/98 il Tribunale di Vigevano dichiarava il RA NI colpevole dei reati di furto aggravato, falso e "peculato (capi a,b,d proc.pen.n.63/97), riuniti sotto il vincolo della continuazione, nonché dei reati di peculato (capi c,e,f, proc. Pen.n.63/97) e di truffa aggravata, così riqualificata l'imputazione di concussione (proc.pen.n. 44/97), pure riuniti sotto il vincolo della continuazione e lo condannava alla pena complessiva di anni cinque, mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Era ascritto al predetto di essersi impossessato di n.9 certificati di deposito per un importo complessivo di lire 145.000.000 e di un libretto di deposito per lire 65.000.000, sottraendoli ad BB IL, che li deteneva nella propria abitazione;
di essersi, nella sua qualità di vigile urbano in servizio presso il Comune di Candia Lomellina, appropriato di un modulo di carta di identità in bianco, sottraendolo dalla cassaforte, di cui aveva le chiavi in ragione del suo ufficio, e di averlo contraffatto, apponendovi la propria foto e il timbro del comune, allo scopo di monetizzare i suddetti certificati di credito;
di essersi inoltre appropriato in tale qualità delle somme versate per il pagamento delle contravvenzioni al codice della strada, un importo di lire 14.478.000, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, omettendo di versarle alla cassa comunale;
delle somme versate dagli utenti a titolo di corrispettivi dell' illuminazione votiva cimiteriale per gli importi di lire 1.891.650, 8.521.600, 13.336765, rispettivamente negli anni ,1992,1993,1994, delle quali aveva la disponibilità, essendo incaricato a riscuoterle, omettendo di versarle alla cassa comunale, nonché della somma di lire 8.185.670, pari alla differenza tra la somma complessiva di lire 20.445.000, destinata ai servizi di spedizione postale, dei quali era incaricato, e quella di lire 12.259.330, relativa alle spedizioni effettivamente operate dal Gennaio 94 al Febbraio 95; infine per avere, quale incaricato dell'esazione delle contravvenzioni al codice stradale,indotto AT EP a consegnargli indebitamente la somma di lire 1.020.900, delle quali solo 513.000 versate al comune, prospettandogli che se non avesse pagato il doppio della contravvenzione elevata per eccesso di velocità, gli sarebbe stata ritirata la patente di guida.
La sentenza veniva gravata di appello e la corte di appello di Milano, rigettando tutte le doglianze a sostegno dell'impugnazione, condividendo e facendo propri i rilievi dei giudici del primo grado, confermava il giudizio di responsabilità in ordine a tutti i capi di accusa, limitandosi a correggere il trattamento sanzionatorio, individuando una unicità di intento criminoso relativo a tutte le condotte e a rideterminare la pena in anni tre, mesi sei di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo dei suoi difensori, chiedendone la declaratoria di nullità, e denunziando:
quanto al reato di furto dei titoli, la mancanza o manifesta illogicità dalla motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, nonché la inosservanza di norme processuali di cui agli artt.125-203-546 lett.e) cpp., non avendo la corte dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere provata la sottrazione dei titoli, e destituita di fondamento la versione dell'imputato, che nel corso dell'esame, disposto ai sensi del cit.art.203, aveva sostenuto il consenso della persona offesa, affidandosi sul punto alla deposizione testimoniale dell'impiegato di banca, che nulla aveva a che vedere con la condotta di impossessamento, ma tutt'al più ad una ipotetica truffa, avvenuta in un momento successivo al furto;
ovvero alla denuncia dello BB, senza tener conto che il denunciante aveva raggiunto la veneranda età di 91 anni, e che quindi essa era stata inevitabilmente presentata con l'aiuto e la sollecitazione dei parenti interessati;
quanto al reato di falso, il difetto di motivazione sulla sussistenza del fatto e la inosservanza dell'art.192 co.2°cpp., avendo la corte affidato il giudizio di responsabilità alla confessione dell'imputato, dimenticando che le dichiarazioni confessorie hanno valenza meramente indiziaria, sono semplici elementi di prova, che devono essere confermati da riscontri obiettivi, non indicati nella fattispecie;
quanto al reato di peculato, relativo al capo c), la illogicità della motivazione, ed erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché, essendo 1'art.314 norma recettizia o di rinvio, nel senso che presuppone l'individuazione aliunde dei poteri-doveri o delle attribuzioni del p.u. di volta in volta riconosciute dalla legge, avrebbe dovuto il giudice a quo individuare la norma, che non solo imponesse di versare le somme riscosse a titolo di pagamento di contravvenzioni, ma anche i tempi di tale versamento, norma che nel caso di specie mancava del tutto, onde, non essendovi elementi per escludere che il RA, magari ingenuamente, avesse posto il danaro sull'armadio per conservarlo e poi restituirlo, poteva al più inquadrarsi la fattispecie nella previsione dell'art.646 cp., non essendo l'appropriazione riconducibile all'esercizio di una funzione pubblica, mancando la norma di diritto pubblico, che impone il versamento delle somme riscosse per le contravvenzioni in tempi ben precisi;
quanto al reato di peculato, relativo al modulo della carta di identità, la illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 314 cp., essendo evidente l'errore in cui erano incorsi i giudici di,.ambo i gradi del giudizio, nel ritenere il possesso in capo all'imputato dei moduli di carta d'identità, che concernevano invece un ufficio diverso da quello ricoperto dall'imputato, e nell'avere confuso il possesso del contenuto della cassaforte con quello della chiave, di guisa che il sillogismo: possesso della chiave uguale possesso dei moduli contenuti nella cassaforte, non poteva valere a sostegno della condanna, mancando nella specie in radice il requisito del possesso del modulo, appartenente all'ufficio economato, con il quale l'imputato non aveva nulla a che vedere, con la conseguenza che tale modulo, appartenente ad un ufficio diverso.poteva essere tutt'al più apprezzato come oggetto di furto e non di peculato;
quanto al reato di peculato relativo ai corrispettivi delle lampade votive, la illogicità della motivazione sulla sussistenza del fatto, giacchè a fronte di una precisa individuazione di imputazione di ammanchi di danaro, relativi a tre esercizi finanziari, non una parola la corte aveva speso sull'analisi dei bilanci contestati, in correlazione alle somme di danaro asseritamente finite nelle tasche dell'imputato, laddove era emerso che le somme iscritte erano somme presumibilmente di realizzo da parte del comune, che non implicavano certo gli ammanchi indicati nella rubrica, tanto più che non sempre era il RA a riscuotere le somme stesse, e nessuno aveva mai controllato se tutti gli utenti avessero o meno pagato;
quanto al reato di peculato relativo all'appropriazione di somme destinate ai servizi di spedizione postale, il difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza del fatto, essendo la condanna fondata su una sorta di responsabilità oggettiva, in forza della funzione ricoperta dall'imputato di responsabile del servizio;
"quanto alla vicenda della truffa, la illogicità della motivazione sulla sussistenza del fatto, essendo il giudice a quo venuto meno all'obbligo di rendere conto dell'iter seguito per giungere alla prova degli elementi costitutivi della truffa, ed in particolare degli artifici e aggiri, in cui si sarebbe concretata la condotta criminosa, laddove l'imputato si era limitato a spiegare al AT, che la mancata consegna della patente, ovvero la mancata indicazione del conducente comportava il raddoppio della sanzione iniziale di lire 500.000; e avendo ancora la corte operato una vera e propria inversione dell'onere della prova, quando, nel domandarsi dove fosse finita l'altra metà dell'importo versato dal AT, non quietanzata, e concludere che fosse finita nelle tasche del RA, aveva richiamato la mancanza di "giustificazioni sul punto da parte dell'imputato, laddove non è l'imputato che deve provare la sua responsabilità, ma la pubblica accusa che deve addurre gli elementi di prova a carico;
sempre per quanto attiene al suindicato capo di accusa, eccepiva la prescrizione, trattandosi di un reato, oggetto di un procedimento separato a carico dell'imputato e poi riunito all'altro per connessione, che solo in sede di appello era stato compreso nel vincolo della continuazione tra tutti i reati, in violazione dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione ex art.129 cp.;
per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la violazione dell'art.81 cpv. cp., avendo la corte ritenuto più grave il reato di peculato al capo c), laddove più grave doveva considerarsi invece il medesimo reato di peculato contestato al capo e), che contemplava più fatti appropriativi di importo maggiore;
nonché il difetto di motivazione nella determinazione della pena del reato continuato, avendo la corte omesso di considerare tutti gli elementi di cui all'art.133 cp., e di dare contezza degli aumenti in continuazione;
infine per quanto attiene alle disposizioni civili, il vizio motivazionale, non avendo il giudice a quo speso una sola parola sulla "responsabilità civile del RA, e sui motivi della concessione della concessa provvisionale.
Tanto premesso in fatto, osserva questa Corte che va anzitutto "dichiarata la prescrizione dei reati di truffa aggravata, di furto aggravato e di falso, compresi nel vincolo della continuazione. Si osserva infatti che i primi due reati sono aggravati, il primo dalla qualità di pubblico ufficiale dell'imputato ex art.61 n.9, e il secondo dagli artt.61 n.5 e n.7 cp.. Di conseguenza il termine di prescrizione, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, formatosi sulla concessione delle attenuanti generiche ex art.62/bis cp., il cui giudizio di prevalenza su qualunque altra aggravante non può che ritenersi implicito, avendo il giudice di merito provveduto alla corrispondente diminuzione della pena sull'intero reato continuato, deve essere correttamente individuato, facendo riferimento ai criteri, desumibili dagli artt.157 n.4 e 160 ult.co.cp., in anni sette e mesi sei. Ne deriva che, essendo tale termine ampiamente decorso dalla data del 7/2/95 (corrispondente a quella della cessazione della continuazione ai sensi dell'art.158 co.l^), va dichiarata di ufficio la prescrizione in conformità al disposto dell'art.129 co.l°cpp..
Pertanto l'impugnata sentenza, limitatamente ai predetti reati, deve essere annullata senza rinvio, perché estinti per prescrizione, essendo del tutto destituite di fondamento le censure mosse al riguardo dalla difesa, e intese a dimostrare, attraverso la denunzia della falsa applicazione delle norme incriminatrici e del vizio motivazionale, la insussistenza delle condotte criminose. Quanto al reato di truffa infatti, il percorso argomentativo del giudice a quo resiste alla censura di illogicità nella valutazione dell'artificio o raggiro, essendo esso supportato dal richiamo, da un lato, alla testimonianza della parte offesa, cui l'imputato non si era limitato a spiegare i termini della contravvenzione, ma che invece era stata da costui tratta in inganno sulla possibilità di evitare il ritiro della patente" versando il doppio della somma" indicata nel verbale, e, dall'altro, dal riscontro della quietanza di una parte soltanto della somma, che l'imputato aveva ricevuto dalle mani del AT..
Quanto al reato di furto il giudice a quo ha correttamente valorizzato il possesso dei titoli da parte dell'imputato e la denunzia di furto della parte offesa per giungere alla conclusione dell'attribuibilità della sottrazione al RA, negando valore alla tesi del consenso, con il rilievo, tutt'altro che illogico, che se così fosse stato,l'imputato non avrebbe avuto bisogno di ricorrere al sistema della falsificazione della carta di identità per monetizzare i titoli. Ogni altra doglianza sul punto si ravvisa poi generica e irrilevante.
Quanto al reato di falso, la confessione ampia ed incondizionata, resa dal RA, esonerava il giudice di merito dalla ricerca di altri riscontri, oltre quelli già evidenziati nell'impugnata sentenza.
La questione del falso attrae poi quella del peculato del modulo di carta di identità, che va differenziato dagli altri reati di peculato.
Ed invero è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa sezione, qui pienamente condiviso, che non è configurabile il delitto di peculato nell'uso del materiale cartaceo, per confezionare un falso in atto pubblico, data anche l'estrema esiguità del valore della cosa (Cass.Sez.6^ u.p.7/6/00 Baldassarre). Più in generale è stato ritenuto che, allorquando vengono utilizzati o sottratti, per la formazione di atti pubblici falsi, i moduli necessari, gli stessi assumono rilievo solo per delitto di falso, e non possono, in ragione della nullità del loro valore, assurgere anche ad oggetto giuridicamente rilevante della fattispecie appropriativa, integrante il peculato (Cass.Sez.6^ u.p. 22/3/01 Ioia). Nel caso in esame lo stesso giudice a quo precisa che la sottrazione del modulo era finalizzata alla falsificazione della carta di identità a nome di BB IL RI, necessaria per monetizzare parte dei titoli sottratti all'BB IL, di guisa che delitto di peculato contestato al capo d) va ritenuto assorbito in quello di falso al capo b), con la conseguenza che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio anche per tale reato, perché assorbito nel reato di falso al capo b).
Rimangono allora i residui delitti di peculato contestati ai capi c), e), ed f ) , in relazione ai quali le censure del ricorrente si rivelano anch'esse destituite di fondamento.(Ed invero quanto all'assenza di previsione di un termine per il versamento alla cassa comunale dei proventi delle contravvenzioni, la decisione dei giudici di merito, che ha sottolineato la irrilevanza dell'inesistenza di un termine, è pienamente condivisibile, e si adegua alla consolidata giurisprudenza, che ha ritenuto che, in forza della natura di reato istantaneo del peculato, qualora il pubblico ufficiale abbia l'obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto dai terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un'eventuale ritardo nell'adempimento dell'obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello, che si protragga oltre quel limite ragionevole di tempo, che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d'ufficio di diversa natura (Cass.Sez.6^ n. 3021 in data 8/3/91 rv.186594). Nella fattispecie, in entrambe le sentenze di primo e secondo grado si legge che il ritardo si protraeva dal Gennaio 94, e giustamente si censura come una "mera trovata" la circostanza, allegata dalla difesa, del ritrovamento su di un armadio di a busta, contenente una certa somma di danaro, proveniente, secondo l'imputato, dalla riscossione delle contravvenzioni e destinata ad essere versata nelle casse del comune. Tale busta non presentava tracce di polvere, mentre l'armadio, sul quale era stata posta era tutto impolverato, onde non si ravvisa illogica la conclusione dei giudici del merito, che la busta fosse stata posta proprio in coincidenza con le indagini a carico dell'imputato, e che fosse inverosimile che riporla su di un armadio fosse più sicuro che conservarla in cassaforte.
Nè maggior pregio riceve la censura in ordine agli ammanchi, relativi ai corrispettivi delle lampade votive. Sul punto vi è già adeguata risposta del giudice di primo grado, che ha sottolineato che i bilanci erano compilati dallo stesso imputato e indicavano una somma approssimativa, inferiore a quella risultante dai ruoli nominativi, ma comunque superiore a quella riscontrata come riscossa. Incombeva quindi al RA, quale responsabile del servizio,di fronte alla contestazione degli ammanchi indicare quali degli importi, risultanti dai ruoli non erano stati riscossi, essendo egli il detentore dell'elenco degli utenti, come tale obbligato a spuntare gli importi riscossi mano a mano che i contribuenti pagavano.
Lo stesso dicasi per gli ammanchi del servizio di spedizione postale, in ordine ai quali la censura di violazione del principio della valutazione della prova di cui all'art.192 cpp. cede di fronte al percorso motivazionale del giudice di merito sul punto, che, partendo dalla relazione della teste Zanforlin, responsabile del servizio di ragioneria del comune di Candia Lomellina, è pervenuto correttamente alla conclusione che gli ammanchi, rilevati dal raffronto tra le somme consegnate all'ufficio economato e il registro delle spese postali dal Gennaio 94 al 7 Febbraio 95, non potessero che essere addebitati all'imputato, titolare incaricato del servizio, che aveva ricevuto il danaro da destinare alle spese per i francobolli e per la spedizione delle raccomandate. Restano infine le censure in ordine alla individuazione del reato più grave, al calcolo dell'aumento per la continuazione, e alle statuizioni civili, tutte destituite di fondamento, giacché il reato più grave;
correttamente è stato individuato nel peculato al capo c), il cui importo, rapportato a poco più di un anno, risulta superiore a quelli, rapportati alle singole annate, relativi al medesimo titolo di reato al capo d); la determinazione dell'aumento per ogni reato caduto in continuazione è sorretta da adeguata motivazione;
le statuizioni civili sono ampiamente motivate per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati ai capi a), b), d) (proc pen.n. 63/97) e al reato di truffa (proc pen.n. 44/97) per i motivi summenzionati, eliminando dalla pena inflitta complessivamente anni uno di reclusione, pari alla somma degli incrementi di pena (mesi tre per quattro), stabiliti per ogni reato compreso nel vincolo della continuazione, e confermando le statuizioni civili. Per il resto il ricorso va rigettato, con la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal comune di Candia Lomellina, costituito parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di peculato di cui alla lett. d) (proc. pen. n. 63/97), perchè assorbito nel delitto di falso sub b) (stesso proc. pen.), e al reato di truffa in danno di AT EP (proc. pen. n. 44/97), nonché ai reati di furto e di falso sub a) e sub b) (proc. pen. 63/97), perchè estinti per prescrizione. Elimina la relativa pena di anni uno di reclusione complessivamente. Conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata, e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Candia Lomellina, spese liquidate in complessivi euro 1.800 (di cui euro 1.500 per onorari), oltre IVA e CPA come per legge.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2003 .