Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Pietro Russo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino, 45 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC p.c.russo@legalmail.it;
contro
Comune di CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NT Cardile, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.antonio.cardile@pec.it;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- della deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di CI ha revocato il Collegio dei Revisori in carica;
- della proposta del giorno 20 novembre 2025, n. -OMISSIS-, di revoca del Collegio dei Revisori in carica, sottoposta al Consiglio comunale di CI dal sindaco dello stesso comune;
- della successiva deliberazione del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale del comune di CI, a seguito della revoca disposta con la citata deliberazione consiliare n. 57/2025, ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori, in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- del verbale della seduta del Consiglio comunale del comune di CI, nelle parti relative: a) alla revoca del Collegio dei Revisori in carica; b) alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, a seguito della revoca del precedente;
- della proposta di nomina del nuovo Collegio dei Revisori - a seguito della revoca del precedente – del giorno 20 novembre 2025, n.74;
- delle note del 29 novembre 2025, n. -OMISSIS-; del 2 dicembre 2025, n. -OMISSIS-; del 3 dicembre n. 14894, di nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori del comune di CI (ME), in persona dei sigg.ri dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- della nota del 13 dicembre 2025, avente ad oggetto “ Comunicazione composizione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di nomina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2025 ”;
- di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, consequenziali o comunque correlati ai precedenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di CI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni SE NT TO e uditi i difensori delle parti, ricorrente e resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato in data 22 gennaio 2026 e depositato in data 26 gennaio 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è stato nominato componente del collegio dei revisori presso il Comune di CI, con deliberazione del consiglio comunale n. -OMISSIS-, unitamente ai dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Con nota dell'11 novembre 2025, n. 13966, successivamente rettificata con nota del 12 novembre 2025, n. 13969, il sindaco del Comune di CI, ha contestato ai summenzionati revisori alcuni inadempimenti nonché il susseguente venir meno del rapporto fiduciario, senza che, fino ad allora, riserva alcuna fosse mai pervenuta sull'operato dei medesimi.
Dopo aver richiamato le contestazioni formulate (riportate alle pagg. 2-3 dell’atto introduttivo del giudizio), la parte ricorrente ha evidenziato che, con relazione del 17 novembre 2025, i revisori interessati hanno dedotto in merito alla contestazione al fine di dimostrarne l’infondatezza (le deduzioni sulla contestazione sono riportate alle pagg. 3-5 dell’atto introduttivo del giudizio).
Il consiglio comunale di CI (in particolare, il gruppo consiliare di maggioranza), con delibera del 26 novembre 2025 ha revocato il collegio dei revisori in carica, accogliendo la proposta del 20 novembre 2025, n. 73, all’esito della nota dell'11 novembre 2025, n. 13966, successivamente rettificata con nota del 12 novembre 2025, n. 13969, tuttavia stralciando le fattispecie - contenute nella detta proposta sindacale - mai contestate prima di allora.
Inoltre, la citata delibera di revoca n. 57/2025, pur dando atto dell'invio da parte del collegio dei revisori delle deduzioni sugli addebiti contestati, non li ha esaminati.
Infine, la delibera n. -OMISSIS- di nomina del nuovo collegio dei revisori si fonda su una proposta e su pareri di regolarità tecnica che danno per intervenuta, alla data del 20 novembre 2025, la revoca del collegio in carica, quando invece tale decadenza è stata disposta solo il successivo 26 novembre 2025.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di CI chiedendo il rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati ed eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; nell’ipotesi di ritenuta giurisdizione, ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile, inammissibile e in ogni caso rigettarlo, al pari della domanda di risarcimento dei danni.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, rappresentando l’interesse alla sollecita definizione del merito della controversia; pertanto, è stata fissata l’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026.
1.3. Le parti hanno depositato nel fascicolo del giudizio documenti e scritti difensivi.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune di CI, come da verbale, il difensore della parte resistente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica depositata in data 24 marzo 2026 dalla parte ricorrente; il difensore della parte ricorrente si è rimesso al Collegio per la decisione della questione e ha insistito come in atti. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Il Collegio ritiene di disattendere la chiesta riunione dei ricorsi nn. r.g. 206/2026, 208/2026 e 209/2026, dovendosi comunque evidenziare che gli stessi sono stati trattati congiuntamente all’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 e, all’esito della stessa, trattenuti tutti in decisione.
2. In via preliminare il Collegio deve esaminare l’eccezione, frapposta dal Comune resistente, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito a conoscere della presente controversia.
Per il Comune resistente il rapporto che si instaura tra l'Ente locale e il revisore dei conti, pur originando da una procedura di nomina ad evidenza pubblica ha natura privatistica e si inquadra nello schema del contratto di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. cod. civ.; non trattandosi, dunque, di un rapporto di pubblico impiego né di un rapporto di servizio onorario in senso stretto, bensì di un rapporto contrattuale paritetico, la revoca dall'incarico per inadempienza non costituisce l'esercizio di un potere autoritativo di autotutela della Pubblica Amministrazione, ma si configura come un atto di gestione privatistica del rapporto, assimilabile alla risoluzione per inadempimento di un contratto.
La controversia, conclude il Comune resistente, non verte sull'esercizio di un potere pubblico, ma sull'accertamento di un inadempimento contrattuale e sulle sue conseguenze, attenendo quindi a posizioni di diritto soggettivo.
2.1. L’eccezione è infondata.
Ben conosce il Collegio l’orientamento interpretativo in base al quale la revoca del revisore contabile di cui all’art. 235, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. è espressione di una potestà/facoltà privatistica attribuita all’Ente pubblico e riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali contenuto negli artt. 1453 e ss. c.c., con la conseguenza che ogni questione inerente la verifica circa la sussistenza del dedotto inadempimento non possa che essere conosciuta dall’A.G.O., essendo configurabile una posizione di diritto soggettivo perfetto (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 20 settembre 2024, n. 1025).
Il Collegio, tuttavia, ritiene di aderire all’orientamento maggioritario in base al quale la revoca di un atto di nomina del revisore di conti è un tipico provvedimento di secondo grado, espressione di un potere discrezionale e autoritativo, in relazione al quale sono configurabili esclusivamente posizioni soggettive di interesse legittimo e la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Invero, l’affidamento dell’incarico di revisore contabile e il suo ritiro non costituiscono esercizio della generale capacità di diritto privato riconosciuta agli enti pubblici, ma sono espressione del conferimento di un munus publicum correlato all’esercizio di poteri pubblicistici: appurata la natura pubblicistica dell’atto a monte del conferimento dell’incarico, se ne deve inferire che sullo stesso l'amministrazione possa intervenire esercitando esclusivamente poteri di autotutela pubblicistica la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 5 giugno 2024, n. 418 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 aprile 2025, n. 1416).
Conforta la sopra richiamata conclusione la giurisprudenza di seconde cure (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 dicembre 2015, n. 736; più di recente è stato osservato che posto che la funzione di revisore contabile degli Enti locali costituisce un c.d. munus pubblico “ non potrebbero mai venire in rilievo posizioni di diritto soggettivo ”: cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3138).
3. Sempre in limine litis , va considerata tamquam non esset la replica depositata dalla parte ricorrente in data 24 marzo 2026, perché il Comune resistente non ha depositato in giudizio memoria difensiva in vista dell’udienza.
Invero, nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di replica (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 11 agosto 2025, n. 7018).
4. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
A) Sulla illegittimità della delibera del consiglio comunale di CI del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-.
Con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001 e smi Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e smi 5 Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. B) della L. n. 241/1990 e smi Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e smi.
Dopo aver richiamato l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 e l'art. 6 della L. n. 241/1990 la parte ricorrente ha evocato la giurisprudenza, la quale - in presenza di circostanze di fatto diverse da quelle oggetto della presente controversia - ha affermato che se la nomina e la revoca dell'organo di revisione è riservata alla competenza esclusiva del consiglio comunale, sulla base di quanto disposto dall'art. 234, comma 1, e dall'art. 235, comma 2, D.Lgs. 267/2000, l'istruttoria delle relative proposte di deliberazione non può che spettare agli organi dell'apparato burocratico, trattandosi di attività che ineriscono alla gestione e non ai poteri di indirizzo.
Per l'effetto, secondo l’esponente, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'organo di revisione non può essere il Sindaco, in capo al quale si incardinano, invece, poteri di indirizzo.
Nel caso in esame, invece, l'istruttoria è stata posta in essere in via esclusiva del Sindaco, in vista di un risultato preordinato e rispetto al quale la richiesta di deduzioni, contenuta nella nota di contestazione dell'11 novembre 2025, n. 13966, è di mero stile.
Per la parte ricorrente la decisione sul venir meno del rapporto fiduciario era già presa, come ulteriormente provato dal fatto che la proposta di nomina del nuovo collegio dei revisori, pur essendo stata formulata con atto del 20 novembre 2025, n. 74, dà come già intervenuta la revoca del precedente collegio dei revisori, per quanto la stessa sia stata disposta dal consiglio comunale – solo in modo formale – ben sei giorni dopo, con la delibera consiliare del 26 novembre 2025, n. 57.
Inoltre, lamenta la parte ricorrente, il sindaco, nel formulare la proposta di revoca, non ha esaminato le controdeduzioni - prodotte in data 18 novembre 2025 - non foss'altro che per negarne la fondatezza, con conseguente violazione, altresì, dell'art. 10, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, ciò che conduce all'illegittimità della delibera consiliare di revoca n. 57/2025, poiché priva di tale obbligatoria valutazione, così come privi ne sono gli atti istruttori e la proposta sindacale di revoca dell'organo di revisione; infine, la delibera n. 57/2025 risulta anche carente nella motivazione, ciò determinando l'ulteriore violazione dell'art. 3 della stessa Legge n. 241/1990.
Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Insussistenza degli addebiti contestati con la nota del 26 novembre 2025, n. 13966 e posti a fondamento della delibera consiliare di revoca del 26 novembre 2025, n. 57 Violazione e falsa applicazione degli artt. 235 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000 .
La parte ricorrente, dopo aver richiamato la nozione di rapporto fiduciario che intercorre tra l'organo di revisione e il consiglio comunale e la più recente giurisprudenza in ordine alla ricostruzione del suddetto rapporto, ha osservato che nella vicenda in esame non vi è stato ritardo – nello svolgimento degli adempimenti - da parte del collegio dei revisori, essendo l'affermato ritardo il frutto di una non corrispondenza tra gli assunti della contestazione operata dal sindaco e fatta propria dal consiglio comunale e i fatti, quali realmente svoltisi.
Quanto sopra emerge in particolare con riferimento all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, in relazione al quale il collegio dei revisori non avrebbe reso il proprio parere entro il 29 aprile 2025, termine arbitrariamente individuato dall'Amministrazione resistente come dies ad quem .
Lamenta il deducente che la nota di contestazione n. 13996/2025 non solo ha omesso di specificare che le richieste di chiarimenti del collegio dei revisori erano state rese necessarie dalla carenza documentale della proposta di bilancio trasmessa all'organo di revisione, ma soprattutto ha taciuto il fatto che tale carenza è stata confessata dall'Amministrazione stessa: infatti, per ben due volte, il Comune di CI ha integralmente riformulato la propria proposta del 28 marzo 2025 (la prima, con la proposta del 14 aprile 2025, n. 17, priva dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, per tale motivo, non esitata; la seconda, del 5 maggio 2025, n. 21, completa e trasmessa al collegio dei revisori il successivo giorno 6 maggio 2025, data a decorrere della quale è decorso il termine di 15 giorni, entro cui doveva essere reso il parere dell'organo di revisione, intervenuto in data 13 maggio 2025).
Inoltre, osserva il ricorrente, la decadenza del collegio dei revisori non è stata disposta in immediata successione allo spirare del termine del 29 aprile 2025.
In relazione agli addebiti relativi al parere dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione dell'anno 2024, il ricorrente osserva che la proposta di deliberazione del consiglio comunale è stata trasmessa al collegio dei revisori in data 18 agosto 2025, con un termine per rendere il prescritto parere nei successivi 20 giorni, ex art. 239, comma 1, lett. d) del TUEL, e con scadenza fissata, dunque, per il giorno 7 settembre 2025; il parere è stato trasmesso dal collegio dei revisori all'Amministrazione comunale alle ore 14.48 del giorno 6 settembre 2025 (sabato).
Nella nota sindacale n. 13996/2025 non viene contestato un ritardo, ma il fatto che il parere stesso sia stato inviato in giorno e in un'ora nei quali gli uffici comunali erano chiusi, con conseguente violazione di un non meglio precisato principio di “educazione amministrativa (c.d. creanza) rispettosa del lavoro di tutti coloro che operano per l'Amministrazione comunale”.
Argomenta il deducente che il parere in questione doveva essere reso entro il successivo 8 settembre 2025 (posto che il 7 settembre 2025, data di effettiva scadenza, era domenica) di modo tale che l’invio in data 6 settembre 2025 è senz'altro rispettoso persino della “buona educazione amministrativa”; inoltre, anche in questo caso, la revoca è stata comminata due mesi dopo il verificarsi del lamentato contegno dei revisori e senza alcuna indicazione del nocumento che, in ipotesi, sarebbe stato arrecato alla funzionalità dell'Amministrazione.
Analoghe conclusioni, per l’esponente, sollecita la contestazione dell'asserito ritardo nella comunicazione del parere sul piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2024/2026.
L'Amministrazione resistente assume che il collegio dei revisori avrebbe ritardato il parere sul PIAO 2024/2026, di cui alla proposta n. 198/2024 del 12 dicembre 2024, ciò che avrebbe messo a rischio le operazioni di stabilizzazione di un folto numero di precari, da concludersi entro il 31 dicembre 2024.
Per la parte ricorrente, preliminarmente, la delibera in questione, particolarmente rilevante per la tenuta finanziaria dell'Ente, è stata adottata e trasmessa al collegio dei revisori solo in data 12 dicembre, allorché era imminente la scadenza del termine fissato per il 31 dicembre 2024, per la definizione del procedimento (appena 19 giorni prima).
Dopo aver richiamato le diverse fasi di svolgimento della vicenda, la parte ricorrente ha osservato che il collegio dei revisori non è stato posto nelle condizioni di rendere il proprio parere, nella misura in cui non gli sono state rese le informazioni e la documentazione ripetutamente richieste; inoltre, è priva di base la pretesa del sindaco di ottenere il richiesto parere del collegio dei revisori dopo aver adottato la delibera sulla quale tale parere era stato richiesto.
Infine, per il deducente, il provvedimento di revoca è intervenuto a distanza di ben undici mesi dalla data in cui si sarebbe verificata l'adombrata (ma inesistente) omissione del collegio dei revisori.
Osserva l’esponente che ulteriore oggetto della nota di contestazione n. 13966/2024 è l'addebito relativo alla richiesta, da parte del collegio dei revisori, della documentazione propedeutica alla verifica di cassa straordinaria – gestione incassi illuminazione votiva 2025.
In sintesi, l'organo di revisione, ricevuta dal gruppo di minoranza del consiglio comunale una formale segnalazione in ordine alla sussistenza di possibili anomalie nella gestione degli incassi per il servizio di illuminazione votiva, ha dato avvio alla necessaria verifica, qualificata dall'organo di revisione come straordinaria, che avrebbe determinato, a dire del Sindaco, una indebita ingerenza dello stesso collegio, anche in considerazione del fatto che l'accertamento disposto dall'organo di revisione non rientrava tra quelli per i quali trova applicazione la verifica straordinaria di cui all'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000.
Per la parte ricorrente, il fatto che la verifica disposta dal collegio dei revisori sia stata qualificata come straordinaria, non significa che la stessa sia stata ascritta dall'organo di revisione all'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000, invece che al precedente art. 223; l’organo di revisione ha voluto evidenziare che la verifica in questione non rientrava tra quelle obbligatorie trimestrali, previste dal comma 1 del prefato art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di una verifica aggiuntiva, resa necessaria dalla segnalazione di possibili errori nella gestione contabile e, in questo caso, dovuta anche per evitare l'occultamento della prova dell'eventuale mala gestio .
Inoltre, osserva l’esponente, la denominazione non incide comunque sul contenuto della verifica e l'art. 239, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 affida al collegio dei revisori le funzioni inerenti alla “ vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento ”, onerando - alla successiva lett. e) - lo stesso organo di revisione al “ referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità ”.
Per l’esponente, di conseguenza, l’organo di revisione aveva l'obbligo di attivarsi e per la giurisprudenza non fondano il potere di revoca del collegio dei revisori banali questioni, quali quella della qualificazione formale della verifica, contrastanti apprezzamenti contabili tra gli uffici comunali finanziari e i pareri del revisore, altre (pretese) disomogeneità di valutazione e lamentati (presunti) intralci alla spedita azione amministrativa, che non costituiscono affatto “inadempimenti”.
Di conseguenza, conclude l’esponente, ove si fossero effettivamente verificate le circostanze affermate - e non provate – di confusione, affanno e perdita di tempo degli uffici, esse non sarebbero comunque riconducibili all’attività di verifica del collegio dei revisori, ma esclusivamente alla disorganizzazione dell'apparato burocratico di vertice, della quale nessuna responsabilità hanno né i dipendenti né l'organo di revisione.
B) Sulla illegittimità della delibera del consiglio comunale di CI del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-.
Con unico motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 17/2016.
Con la delibera n. -OMISSIS-, del giorno 26 novembre 2025, il consiglio comunale di CI ha, in immediata sequenza alla disposta revoca del precedente collegio dei revisori, nominato il nuovo organo di revisione, in persona dei dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Lamenta l’esponente che tale delibera si fonda su una proposta e su pareri di regolarità tecnica che danno per intervenuta alla data del 20 novembre 2025 la revoca del precedente organo di revisione, quando invece tale decadenza è stata disposta solo il 26 novembre 2025.
Inoltre, osserva l’esponente, la nomina dei revisori subentranti è intervenuta in violazione dell'art. 6 della L.R. 17/2016.
Ne discende, per l’esponente, l’illegittimità della delibera n. -OMISSIS-, non solo in via derivata, ma anche per vizi propri.
C) Sul danno.
Infine, per la parte ricorrente i provvedimenti e gli atti impugnati hanno arrecato un danno non limitato alla sola perdita di un incarico ma esteso, anche, alla lesione dell'integrità della sua immagine professionale.
Le accuse mosse e la notizia dell'intervenuta revoca hanno avuto ampia diffusione su numerosi organi di stampa, ledendo l'immagine dell’esponente, in un ambito non limitato ai soli rapporti con Enti pubblici, ma esteso anche al giudizio di sua affidabilità nel complessivo esercizio della professione.
In conclusione, per l’esponente, il risarcimento del danno è dovuto:
- sia per l'illegittimità della revoca dall'incarico di componente del collegio dei revisori presso il Comune di CI, da riconoscersi: in forma specifica, mediante ripristino del detto incarico per un periodo di tempo non inferiore a quello illegittimamente interrotto con deliberazione consiliare n. 57/2025; in via subordinata, in forma generica, mediante condanna dell'Amministrazione a corrispondere un importo pari a quello percipiendo, ove la funzione non fosse stata illegittimamente interrotta;
- sia per il danno all'immagine e al prestigio professionale, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
5. Il Comune di CI ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande avanzate dalla parte ricorrente.
6. Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
6.1. In relazione alla proposta domanda di annullamento della deliberazione consiliare di revoca del collegio dei revisori, appare opportuno premettere che per l’art. 235, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d) ”.
Nondimeno, aprendo verso una lettura “estensiva” e “teleologica” di detta disposizione, la giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 235, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere interpretato nel senso che l’inadempienza dell’obbligo di cui all’art. 239, comma 1, lett. d), del medesimo testo normativo non costituisce l'unica ipotesi legittimante la revoca, potendo questa essere disposta dall’Ente locale anche in ragione del grave inadempimento da parte del revisore dei conti di uno o più ulteriori obblighi prescritti dalla legge (cfr. cit. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 aprile 2025, n. 1416).
6.2. Premesso quanto sopra, il Collegio intende esaminare prioritariamente il secondo motivo di gravame, con il quale la parte ricorrente ha contestato i singoli addebiti.
6.2.1. Innanzitutto, in relazione:
- all’addebito sub lett. a) della nota di contestazione 11 novembre 2025, n. 13966, in sintesi, per non aver reso il parere richiesto entro il termine del 29 aprile 2025;
- all’addebito sub lett. c) della nota di contestazione 11 novembre 2025, n. 13966, in sintesi, per aver reso il parere, in seguito a una serie di richieste di integrazioni documentali, solo in data 28 gennaio 2025 (acquisito in data 31 gennaio 2025);
il Collegio osserva che i fatti sottesi ai detti addebitati risalgono, rispettivamente, ad aprile/maggio 2025 e a dicembre 2024/gennaio 2025, mentre il procedimento culminato con la contestata revoca del collegio dei revisori è del mese di novembre 2025.
Orbene, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui se davvero si fosse inteso revocare il collegio dei revisori per effetto ritardo nell’espressione dei pareri richiesti “ ciò avrebbe dovuto farsi immediatamente dopo ” le relative scadenze (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 21 ottobre 2025, n. 787), mentre nella specie l’avversata deliberazione di revoca è stata adottata alcuni (in relazione al citato addebito sub lett. c), molti) mesi dopo i fatti in questione.
6.2.2. Va poi osservato, in ordine all’addebito sub lett. b) della nota di contestazione 11 novembre 2025, n. 13966, concernente la violazione della “regola di “ educazione” amministrativa (c.d. creanza) rispettosa del lavoro di tutti coloro che operano per l’Amministrazione Comunale ” che detto rilievo critico non è più presente nella proposta (sindacale) di deliberazione n. 73 del 20 novembre 2025 sottoposta all’esame e alla votazione del consiglio comunale.
In ogni caso, l’addebito in questione costituisce una “oscura formula”, come fondatamente contestato dalla parte ricorrente; inoltre, a ben vedere, con il rilievo in esame non è stato stigmatizzato né un ritardo né un inadempimento del collegio dei revisori, ciò che assume rilevanza nel caso in esame, atteso che “ la revoca deve sempre fondarsi sull’inadempienza ai compiti demandati ai revisori dall’art. 239, la cui gravità deve essere accertata e motivata con riguardo al quantum di scostamento dal parametro della diligenza esigibile ai sensi dell’art. 240 ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2024, n. 4619), inadempienza - si ribadisce - non sussistente in relazione alla fattispecie de qua .
Ed ancora, la parte ricorrente ha fondatamente evidenziato che nella proposta sindacale n. 73 del 20 novembre 2025 i rilievi critici indicati sub 2) non erano stati contestati con la nota dell'11 novembre 2025, n. 13966, successivamente rettificata con nota del 12 novembre 2025, n. 13969.
6.2.3. Quanto, infine, all’addebito sub lett. d) della nota di contestazione 11 novembre 2025, n. 13966, l’unico che concerne fatti effettivamente prossimi, sul piano temporale, all’avvio e alla conclusione del procedimento di revoca del collegio dei revisori, esso risulta incentrato in definitiva sul mero erroneo richiamo - da parte dell’organo di revisione - all’istituto della “verifica straordinaria”.
A giudizio del Collegio, tuttavia, si tratta di questione meramente nominalistica, non solo in quanto l’esatta qualificazione del potere esercitato va effettuata tenendo conto dei profili sostanziali e della causa (del potere, appunto), anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria non può prevalere sulla sostanza, ma anche perché, in ogni caso, l’art. 239, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconosce all’organo di revisione la funzione di “ vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità […]”; inoltre, l’art. 239, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che “ l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente […]”, ed infine, per il successivo comma 5, “ I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali ”.
6.3. La fondatezza del motivo di ricorso sopra esaminato giustifica l’assorbimento del primo motivo di gravame.
6.4. Stante la fondatezza della contestazione articolata dalla parte ricorrente avverso la delibera consiliare del 26 novembre 2025, n. 57 di revoca del collegio dei revisori, deve essere annullata, per illegittimità in via derivata, la successiva delibera consiliare del 26 novembre 2025, n. -OMISSIS-, di nomina del nuovo collegio dei revisori (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 21 ottobre 2025, n. 787).
I restanti atti avversati possono ritenersi assorbiti (in quanto privi di idoneità lesiva) nelle sopra citate delibere consiliari annullate.
7. Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio osserva quanto segue.
7.1. L’annullamento delle deliberazioni consiliari impugnate comportano – a carico del Comune di CI – l’obbligo di reintegrare il ricorrente nella funzione di revisore dei conti, ai fini della prosecuzione dell’incarico per il completamento del mandato nella sua interezza, con la precisazione che il periodo temporale residuo per il completamento del suddetto mandato (calcolato dalla data della revoca qui annullata) inizierà a decorrere dalla data di effettiva reintegrazione nelle suddette funzioni.
Quanto sopra preclude l’insorgere di un pregiudizio economico (il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione a corrispondere un importo “ pari a quello percipiendo, ove la funzione non fosse stata illegittimamente interrotta ”), assicurandosi all’interessato lo svolgimento del mandato nella sua interezza, neutralizzando così gli effetti medio tempore prodottisi per effetto della contestata revoca.
7.2. Quanto al danno all'immagine e al prestigio professionale, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il danno in questione è un danno-conseguenza che richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 novembre 2024, n. 19393) prova che, nel caso in esame, non è stata offerta.
8. In conclusione, nei sensi e nei termini precisati: il ricorso, quanto alle proposte domande caducatorie, merita di essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati concernenti la revoca del collegio dei revisori in carica e la nomina del nuovo collegio dei revisori; deve essere disposta la reintegrazione del ricorrente nella funzione di revisore dei conti, ai fini della prosecuzione dell’incarico per il completamento del mandato nella sua interezza; deve invece essere respinta la domanda risarcitoria quanto al lamentato danno all'immagine e al prestigio professionale.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in considerazione della natura interpretativa delle (e dei dibattiti giurisprudenziali concernenti le) questioni dibattute; deve escludersi, inoltre, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96, commi 1 e 3, cod. proc. civ. (elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; abuso dello strumento processuale), invocato dalla parte ricorrente per ottenere la condanna del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, le proposte domande caducatorie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati concernenti la revoca del collegio dei revisori in carica e la nomina del nuovo collegio dei revisori;
- dispone la reintegrazione del ricorrente nella funzione di revisore dei conti, ai fini della prosecuzione dell’incarico per il completamento del mandato nella sua interezza, nei termini indicati in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria quanto al lamentato danno all'immagine e al prestigio professionale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN Barone, Presidente
Giovanni SE NT TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni SE NT TO | NE NN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.