CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere ricoverato, a proprie spese, in una struttura sanitaria esterna per l'effettuazione, da parte di medici e tecnici di fiducia, di visite e trattamenti diagnostici o terapeutici indispensabili, urgenti e non praticabili all'interno della struttura carceraria è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute del predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 39875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39875 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
39875-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1693/2023 - Presidente - FILIPPO CASA CC 03/05/2023- ST IL GAETANO DI GIURO R.G.N. 1149/2023 LL MA SC AL -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere SC AL;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di AS TE - detenuto in regime di custodia cautelare in carcere - di essere tradotto e ricoverato presso una clinica privata, Carlo Fiorino Hospital, per il tempo necessario all'esecuzione di un intervento chirurgico programmato di "stabilizzazione posteriore con interspinoso a livello L4-L5" ritenuto dai sanitari di sua fiducia improcrastinabile e non eseguibile all'interno dell'istituto. зар A ragione osserva che la struttura indicata non è dotata di stanza di sicurezza, che le cure possono essere praticate presso una struttura pubblica attrezzata ad ospitare detenuti e che le condizioni psicologiche di TE non presentano profili patologici tali da renderli incompatibili con la permanenza in ambiente carcerario.
2. Avverso l'ordinanza TE, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale del riesame di Lecce. Con unico motivo denuncia assenza, anche grafica, di motivazione, evidenziando che il G.i.p. non ha spiegato, se non con impiego di formule di stile, perché non sussistono nel caso di specie i presupposti di applicazione della disciplina prevista dai commi 4 e 12 dell'art. 11 Ord. pen., che facoltizza i detenuti a ricevere trattamenti medici chirurgici e terapeutici da parte di sanitari di loro fiducia, al pari dei cittadini in stato di libertà. Non sono ostativi all'accoglimento dell'istanza né l'asserita curabilità delle patologie presso strutture pubbliche, posto che TE, come risulta dalla certificazione medica allegata, non necessita di cure particolari, ma ha bisogno di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con conseguente riabilitazione, al fine di evitare danni irreversibili al nervo sciatico, né l'assenza nella clinica di una stanza di sicurezza, potendosi sempre disporre il piantonamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, Ord. pen., né l'assenza di patologie psicologiche, del tutto irrilevanti ai fini dell'autorizzazione richiesta. Nessun accertamento è stato disposto per verificare la necessità e l'urgenza dell'intervento chirurgico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa all'impugnabilità del provvedimento del G.i.p. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricovero in luogo esterno di cura, formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione, ivi compreso il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen.,aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modif. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. (Sez. 1, n. 33129 del 15/07/2022, Tagliavia, Rv. 283505 - 01; Sez. 1, n. 32470 del 07/04/2015, Bindi, Rv. 264292 - 01; Sez. 6, n. 15703 del 25/03/2009, Simoncelli, Rv. 243314 - 01; Sez. 1, n. 25830 del 07/06/2002, Calzolaio, Rv. 221856-01)) Con riferimento, invece, al provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord. pen., si è invece affermato che esso è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 -01). Anzi, atteso il fondamento costituzionale del diritto alla salute, ai fini della corrispondente autorizzazione, non è consentito al giudice procedente sindacare la necessità della visita medica da parte di un sanitario di fiducia oggetto della richiesta dall'imputato, detenuto o internato, dovendo egli esclusivamente valutare se l'iniziativa possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso (Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 01). Il differente regime di impugnazione trova la sua ragion d'essere nella diversa incidenza della decisione dell'amministrazione nella sfera soggettiva del detenuto. La decisione, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 4, Ord. pen., di effettuare ° non effettuare un determinato controllo diagnostico e un determinato trattamento terapeutico necessitanti la collocazione dell'interessato all'esterno del circuito penitenziario non incide sul diritto soggettivo del detenuto alla salute, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, anche in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. Come è stato acutamente osservato, "l'individuazione della struttura, interna o esterna, di diagnosi e cura afferisce all'azione dell'amministrazione in una sfera che coinvolge l'organizzazione e sottende il discrezionale apprezzamento di profili di natura sanitaria, oltre che di ordine e sicurezza interni, e viene esitato in determinazioni che, proprio al fine di garantirne la tenuta logico-giuridica, sono sottoposte all'esame e all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza per la verifica del corretto esercizio della discrezionalità dispiegata: il relativo provvedimento, però, per l'ambito a cui esso accede, non contempla l'ulteriore interferenza della giurisdizione penitenziaria, attraverso il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., dovendo escludersi, in relazione alla sfera di cui si tratta, la causazione, in derivazione diretta dalla sua assunzione, di un attuale e grave pregiudizio all'esercizio del diritto alla salute del detenuto (o dell'internato).. Diversamente opinando, dovrebbe con approdo all'evidenza contrastante con l'esigenza di spedito e funzionale andamento dell'azione amministrativa - considerarsi assoggettabile al controllo giurisdizionale ogni determinazione, avente natura sanitaria, assunta dall'amministrazione penitenziaria e attinente alla strategia di diagnosi e cura della persona detenuta (o internata): ambito in cui 3 sap l'amministrazione ha, invece, il potere-dovere di stabilire le inerenti modalità operative, assumendo la responsabilità delle relative scelte, nel quadro generale testé configurato, comprensivo di adeguate garanzie per la persona interessata" (Sez. 1, n. 33129 del 15/07/2022, cit.). Viceversa, la decisione di rigettare la richiesta dei detenuti e degli internati di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia o di essere sottoposti a "trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa", incide sul diritto alla salute garantito dall'art. 32, primo comma, Cost., riconducibile al novero dei diritti inviolabili dell'uomo indicati dall'art. 2 Cost. e riconosciuto nella sua pienezza anche alle persone detenute con conseguente onere dei pubblici poteri competenti non solo di astenersi da condotte lesive ma anche di assicurare i trattamenti sanitari necessari al raggiungimento del presidio costituzionale. In quest'ottica, la richiesta di cui all'art. 11, comma 12, Ord. pen., non è sottoposta ad alcuna condizione, se non la necessità del detenuto di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni. Ne segue che ogni qual volta il detenuto non si limiti a richiedere il trasferimento in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura ai sensi dell'art. 11, comma 4, Ord. pen., ma prospetti anche la necessità di eseguire, a sue spese, trattamenti medici, chirurgici e terapeutici indispensabili per la cura e non esegubili in carcere attività che l'amministrazione è obbligata ad autorizzare salvo - specifiche esisgenze di sicurezza e di prevenzione del rischio di consumazione di reati da parte del condannato che vanno puntualmente indicate la correlata - decisione, risolvendosi, nella sostanza, nell'affermazione o negazione del diritto soggettivo della persona stessa ad essere adeguatamente curata, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Siffatta ipotesi ricorre nel caso in esame in cui TE ha chiesto di essere temporaneamente ricoverato in una struttura esterna all'istituto per essere sottoposto ad un trattamento chirurgico e terapeutico prospettato dai suoi sanitari di fiducia indispensabile, urgente e non eseguibile all'interno della struttura carceraria.
2. La censura dedotta con l'atto di impugnazione non è fondata. Il Giudice per le indagini preliminari, sia pure con motivazione sintetica, ha indicato esaustivamente le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, osservando che l'intervento chirurgico non poteva essere eseguito presso la struttura privata perché non dotata di misure, come le stanze di sicurezza, atte a 4 Sap consentire il controllo che deve essere esercitato sui soggetti detenuti in carcere e che soprattutto non si trattava di un trattamento indispensabile posto che cure adeguate per fronteggiare le patologie da cui è affetto il detenuto potevano essere garantite, come attestato dai sanitari dell'istituto, dalle strutture pubbliche nel rispetto delle esigenze di sicurezza. A tali, argomentazioni, non manifestamente illogiche, il ricorrente oppone un diverso apprezzamento delle medesime circostanze di fatto già oggetto di valutazione, prospettato come più plausibile, finendo per sollecitare l'esercizio di poteri riservati al giudice del merito ed estraeo al giudizio di legittimità.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente PO CA SC FI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Campelloria agi Roma, li 32/10/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A 5
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di AS TE - detenuto in regime di custodia cautelare in carcere - di essere tradotto e ricoverato presso una clinica privata, Carlo Fiorino Hospital, per il tempo necessario all'esecuzione di un intervento chirurgico programmato di "stabilizzazione posteriore con interspinoso a livello L4-L5" ritenuto dai sanitari di sua fiducia improcrastinabile e non eseguibile all'interno dell'istituto. зар A ragione osserva che la struttura indicata non è dotata di stanza di sicurezza, che le cure possono essere praticate presso una struttura pubblica attrezzata ad ospitare detenuti e che le condizioni psicologiche di TE non presentano profili patologici tali da renderli incompatibili con la permanenza in ambiente carcerario.
2. Avverso l'ordinanza TE, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale del riesame di Lecce. Con unico motivo denuncia assenza, anche grafica, di motivazione, evidenziando che il G.i.p. non ha spiegato, se non con impiego di formule di stile, perché non sussistono nel caso di specie i presupposti di applicazione della disciplina prevista dai commi 4 e 12 dell'art. 11 Ord. pen., che facoltizza i detenuti a ricevere trattamenti medici chirurgici e terapeutici da parte di sanitari di loro fiducia, al pari dei cittadini in stato di libertà. Non sono ostativi all'accoglimento dell'istanza né l'asserita curabilità delle patologie presso strutture pubbliche, posto che TE, come risulta dalla certificazione medica allegata, non necessita di cure particolari, ma ha bisogno di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con conseguente riabilitazione, al fine di evitare danni irreversibili al nervo sciatico, né l'assenza nella clinica di una stanza di sicurezza, potendosi sempre disporre il piantonamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, Ord. pen., né l'assenza di patologie psicologiche, del tutto irrilevanti ai fini dell'autorizzazione richiesta. Nessun accertamento è stato disposto per verificare la necessità e l'urgenza dell'intervento chirurgico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa all'impugnabilità del provvedimento del G.i.p. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricovero in luogo esterno di cura, formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione, ivi compreso il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. pen.,aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modif. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. (Sez. 1, n. 33129 del 15/07/2022, Tagliavia, Rv. 283505 - 01; Sez. 1, n. 32470 del 07/04/2015, Bindi, Rv. 264292 - 01; Sez. 6, n. 15703 del 25/03/2009, Simoncelli, Rv. 243314 - 01; Sez. 1, n. 25830 del 07/06/2002, Calzolaio, Rv. 221856-01)) Con riferimento, invece, al provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia ai sensi dell'art. 11, comma 12, Ord. pen., si è invece affermato che esso è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute - diritto inviolabile della persona - del soggetto che patisce la restrizione carceraria (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 -01). Anzi, atteso il fondamento costituzionale del diritto alla salute, ai fini della corrispondente autorizzazione, non è consentito al giudice procedente sindacare la necessità della visita medica da parte di un sanitario di fiducia oggetto della richiesta dall'imputato, detenuto o internato, dovendo egli esclusivamente valutare se l'iniziativa possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso (Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 01). Il differente regime di impugnazione trova la sua ragion d'essere nella diversa incidenza della decisione dell'amministrazione nella sfera soggettiva del detenuto. La decisione, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 4, Ord. pen., di effettuare ° non effettuare un determinato controllo diagnostico e un determinato trattamento terapeutico necessitanti la collocazione dell'interessato all'esterno del circuito penitenziario non incide sul diritto soggettivo del detenuto alla salute, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, anche in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. Come è stato acutamente osservato, "l'individuazione della struttura, interna o esterna, di diagnosi e cura afferisce all'azione dell'amministrazione in una sfera che coinvolge l'organizzazione e sottende il discrezionale apprezzamento di profili di natura sanitaria, oltre che di ordine e sicurezza interni, e viene esitato in determinazioni che, proprio al fine di garantirne la tenuta logico-giuridica, sono sottoposte all'esame e all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza per la verifica del corretto esercizio della discrezionalità dispiegata: il relativo provvedimento, però, per l'ambito a cui esso accede, non contempla l'ulteriore interferenza della giurisdizione penitenziaria, attraverso il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., dovendo escludersi, in relazione alla sfera di cui si tratta, la causazione, in derivazione diretta dalla sua assunzione, di un attuale e grave pregiudizio all'esercizio del diritto alla salute del detenuto (o dell'internato).. Diversamente opinando, dovrebbe con approdo all'evidenza contrastante con l'esigenza di spedito e funzionale andamento dell'azione amministrativa - considerarsi assoggettabile al controllo giurisdizionale ogni determinazione, avente natura sanitaria, assunta dall'amministrazione penitenziaria e attinente alla strategia di diagnosi e cura della persona detenuta (o internata): ambito in cui 3 sap l'amministrazione ha, invece, il potere-dovere di stabilire le inerenti modalità operative, assumendo la responsabilità delle relative scelte, nel quadro generale testé configurato, comprensivo di adeguate garanzie per la persona interessata" (Sez. 1, n. 33129 del 15/07/2022, cit.). Viceversa, la decisione di rigettare la richiesta dei detenuti e degli internati di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia o di essere sottoposti a "trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa", incide sul diritto alla salute garantito dall'art. 32, primo comma, Cost., riconducibile al novero dei diritti inviolabili dell'uomo indicati dall'art. 2 Cost. e riconosciuto nella sua pienezza anche alle persone detenute con conseguente onere dei pubblici poteri competenti non solo di astenersi da condotte lesive ma anche di assicurare i trattamenti sanitari necessari al raggiungimento del presidio costituzionale. In quest'ottica, la richiesta di cui all'art. 11, comma 12, Ord. pen., non è sottoposta ad alcuna condizione, se non la necessità del detenuto di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni. Ne segue che ogni qual volta il detenuto non si limiti a richiedere il trasferimento in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura ai sensi dell'art. 11, comma 4, Ord. pen., ma prospetti anche la necessità di eseguire, a sue spese, trattamenti medici, chirurgici e terapeutici indispensabili per la cura e non esegubili in carcere attività che l'amministrazione è obbligata ad autorizzare salvo - specifiche esisgenze di sicurezza e di prevenzione del rischio di consumazione di reati da parte del condannato che vanno puntualmente indicate la correlata - decisione, risolvendosi, nella sostanza, nell'affermazione o negazione del diritto soggettivo della persona stessa ad essere adeguatamente curata, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Siffatta ipotesi ricorre nel caso in esame in cui TE ha chiesto di essere temporaneamente ricoverato in una struttura esterna all'istituto per essere sottoposto ad un trattamento chirurgico e terapeutico prospettato dai suoi sanitari di fiducia indispensabile, urgente e non eseguibile all'interno della struttura carceraria.
2. La censura dedotta con l'atto di impugnazione non è fondata. Il Giudice per le indagini preliminari, sia pure con motivazione sintetica, ha indicato esaustivamente le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, osservando che l'intervento chirurgico non poteva essere eseguito presso la struttura privata perché non dotata di misure, come le stanze di sicurezza, atte a 4 Sap consentire il controllo che deve essere esercitato sui soggetti detenuti in carcere e che soprattutto non si trattava di un trattamento indispensabile posto che cure adeguate per fronteggiare le patologie da cui è affetto il detenuto potevano essere garantite, come attestato dai sanitari dell'istituto, dalle strutture pubbliche nel rispetto delle esigenze di sicurezza. A tali, argomentazioni, non manifestamente illogiche, il ricorrente oppone un diverso apprezzamento delle medesime circostanze di fatto già oggetto di valutazione, prospettato come più plausibile, finendo per sollecitare l'esercizio di poteri riservati al giudice del merito ed estraeo al giudizio di legittimità.
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente PO CA SC FI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Campelloria agi Roma, li 32/10/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A 5