Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1507
CA
Sentenza 20 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Abusivo riempimento di foglio in bianco

    La Corte ha ritenuto che le conclusioni della CTU grafologica, secondo cui l'inchiostro del testo non aveva completato il suo processo di invecchiamento e la data di confezionamento del testo non poteva essere anteriore a 4-5 anni dalla perizia (ottobre 2021), escludono che il testo sia stato redatto nella data indicata (24.05.1997). Inoltre, il documento solleva perplessità per il riferimento alla stipula della compravendita come già avvenuta, mentre il contratto sarebbe stato sottoscritto in data successiva. La Corte ha anche considerato la complessa rete di rapporti economici tra le parti.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della proprietà

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'appellato, accertando la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita. Pertanto, non sussistono ragioni per accogliere la domanda di rilascio dell'immobile, non essendo comprovata la proprietà in capo all'appellante. L'azione di nullità del contratto è imprescrittibile.

  • Accolto
    Natura simulata del contratto di compravendita

    La Corte ha ritenuto provata la simulazione assoluta del contratto di compravendita in base a diversi elementi: la complessa rete di rapporti tra le parti, l'intestazione di attività alla convivente per evitare pignoramenti, la mancanza di prova dell'effettiva corresponsione del prezzo nel contratto definitivo, la mancata prova del versamento della caparra e dell'estinzione del debito bancario nel contratto preliminare. La Corte ha anche considerato che l'appellante stessa non ha affermato di aver versato il prezzo per acquistare l'immobile, ma di essere creditrice per anticipazioni.

  • Altro
    Richiesta di rimborso per miglioramenti

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dell'appellato, accertando la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita. Tuttavia, la sentenza impugnata è stata riformata nella parte in cui ordinava il rilascio dell'immobile all'appellante, in quanto tale domanda non era stata proposta dall'appellato. La questione del rimborso delle spese di ristrutturazione non è stata espressamente decisa in questo estratto, ma la conferma della sentenza di primo grado nella sua parte sostanziale suggerisce che la domanda sia stata accolta o sia in fase di valutazione.

  • Accolto
    Eccesso di pronuncia del giudice

    La Corte ha accolto la censura, ritenendo che l'art. 112 c.p.c. precluda al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Il rilascio dell'immobile non era stato implicitamente richiesto nell'ambito della domanda di accertamento della simulazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1507
    Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
    Numero : 1507
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo