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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 958 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC PP per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624 pubblicata in data 15.07.2023 dal
Tribunale di Macerata
Alla quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 393 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC PP per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317 pubblicata in data 23.03.2024 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 958/2023 Previo accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal tribunale di Macerata, richieste che si reiterano in questa sede, in quanto ammissibili e rilevanti per la decisione e qui si seguito ritrascritte (…) Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare, totalmente o in via subordinata parzialmente, la sentenza n. 624/2023, emessa dal Tribunale civile di Macerata il 06.07.2023, pubblicata il 15.07.2023, all'esito del giudizio n. 2018- 1565-5 R.G n., repertorio n. 1179/2023 del 15.07.2023, per tutte le ragioni esposte, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, che qui di seguito si trascrivono:
pagina 2 di 12 “in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale al momento non recepita così come formulata nella querela di falso;
nel merito accertare e dichiarare e disporre la falsità del documento oggetto di querela di falso in quanto non riferibile alla ricorrendo in particolare la Pt_1 fattispecie di abusivo riempimento di foglio quanto la manifestazione di volontà non è stata posta in essere e comunque non è imputabile alla
Pt_1
Con vittoria di spese e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 393/2024 Previo accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal tribunale di Macerata (…), accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e riformare in modo integrale, o in via subordinata in modo parziale, la sentenza n. 317/2024 e accogliere ogni domanda e ogni eccezione che l'Appellante ha proposto in primo grado, tra cui anche l'eccezione di prescrizione dell'azione del , domande CP_1 che per comodità di seguito vengono trascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
- In via preliminare - In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie già richieste da questa difesa con i suoi precedenti scritti difensivi e precisamente (…) Nel merito, si richiamano le conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. e qui di seguito ritrascritte:
- Accertare e dichiarare, che il Sig. occupa senza titolo alcuno CP_1
l'unità immobiliare di proprietà di sita in Recanati alla via Parte_1
Mattonata n. 23, e che è venuta me re uxorio tra lo stesso e la ricorrente e per l'effetto voglia:
- condannare a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose CP_1 di sua pertinenza, l'immobile sito in Recanati, alla via Mattonata 23, indicato al punto 1) della premessa del Ricorso ex art. 447 bis c.p.c., rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di fissando contestualmente la data di Parte_1 esecuzione per il rilascio;
- condannare al pagamento della indennità di occupazione CP_1 nell'ammontare ritenuto giusto ed equo e calcolato ex art. 1226 c.c. dall'Onorevole Giudice adito, a far data da 10.02.2018 entro il valore complessivo di euro 5.600,00, con sentenza esecutiva ex lege.
- Voglia inoltre l'Ill.mo Giudice adito respingere, per tutte le motivazioni in atti, tutte le eccezioni e tutte le domande avversarie avanzate nel merito, tanto in via principale che in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
▪ ai fini dell'accoglimento delle domande svolte in primo si reiterano le richieste istruttorie avanzate in primo grado dall'Appellante che non sono state accolte dal tribunale di Macerate e si chiede di ammettere tutte le prove richieste in primo grado;
pagina 3 di 12 ▪ condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi incluse le spese dei procedimenti cautelari e di quanto spettante ai CC.TT.U. nominati in primo grado”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza diversa e disattesa,
- revocare il provvedimento interinale di inibitoria emesso e:
- respingere i/il gravame interposto/i e riuniti poiché inammissibili e/o infondati in ogni loro motivo di impugnazione;
- nel merito, respingere gli appelli poiché inammissibili e/o infondati in ogni singolo motivo di impugnazione;
- per l'effetto, confermare le sentenze emessa dal Tribunale di Macerata n. 317/2024, Rep. 472/2024 emessa dal Tribunale di Macerata il 22.3.2024 e pubblicata il 23.3.2024 e la sent. n. 624/2023 emessa dal Tribunale di Macerata il 6.7.2023 pubblicata il 15.7.2023. Vinte le spese con maggiorazione del 30% per collegamento ipertestuale.
- In subordine, in denegata ipotesi di rigetto, anche pazraile, della domanda di simulazione assoluta della compravendita stipulata tra e CP_1 Parte_1
condannare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1150 c.c., a
[...] Parte_1
al sig. euro 200.000,00, o quella minore o maggiore CP_1 che verrà ritenuta equa secondo giustizia, a titolo di indennità per l'aumento di valore conseguito dall'immobile de quo per effetto dei miglioramenti eseguiti sullo stesso dall'odierno resistente o in subordine a rimborsare al sig. CP_1 tutte le spese dal medesimo sostenute per le riparazioni dell'im quantificano in euro 120.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà riconosciuta secondo giustizia;
accertando e dichiarando, inoltre, che il sig. può ritenere l'immobile sito in Recanati (Mc), Contrada Mattonata CP_1 quando non gli saranno integralmente corrisposte dalla signora
le indennità dovute per le riparazioni e i miglioramenti eseguiti Parte_1 dall'odierno resistente nell'immobile citato;
Vinte le spese del doppio grado, con maggiorazione del 30% per collegamento ipertestuale dei documenti offerti in produzione. In via istruttoria, si chiede, si opus (…)”
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di ottenere il rilascio Parte_1 della porzione di fabbricato rurale con annessa corte ed accessori colonici sita a
Recanati, c.da Mattonata, 23/a e meglio descritta nell'atto introduttivo, pagina 4 di 12 deducendo di averla acquistata da attraverso una scrittura privata CP_1 autenticata in data 18.06.1997.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale che venga accertata la simulazione assoluta della compravendita, stipulata al solo fine di sottrarre l'immobile da eventuali procedimenti esecutivi;
in via subordinata, ha chiesto il rimborso delle spese anticipate per la sua ristrutturazione.
Nell'ambito delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il ha prodotto una scrittura privata in cui la controparte avrebbe CP_1 riconosciuto la natura simulata della vendita, mentre la ne ha contestato Pt_1
l'autenticità, disconoscendone comunque il contenuto: a fronte dell'istanza di verificazione proposta dal convenuto, è stata così disposta una C.T.U. grafologica che ha ritenuto ragionevolmente autentica la sottoscrizione apposta dall'attrice in calce alla dichiarazione, il cui testo è stato redatto invece dal . CP_1
La ha quindi proposto querela di falso, deducendo che vi sarebbe stato Pt_1 da parte della controparte un abusivo riempimento di un foglio in bianco recante la propria sottoscrizione: con ordinanza in data 10.04.2021 il giudizio originariamente avviato tra le parti è stato pertanto sospeso.
Costituendosi in tale procedimento, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 querela di falso e l'incompatibilità con le difese sino ad allora svolte dalla controparte.
All'esito di una nuova C.T.U., con sentenza in data 06.07.2023 il Tribunale di
Macerata ha rigettato la querela di falso, ritenendo non dirimenti le conclusioni cui
è pervenuto l'ausiliare a fronte delle contradditorie difese svolte dalla querelante nel corso del giudizio a quo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando tutte le Pt_1 circostanze sulla base delle quali i primi giudici hanno ritenuto di poter disattendere le conclusioni della C.T.U..
Costituendosi in tale sede, il ha contestato la fondatezza dell'appello ed CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 12 Nelle more, il giudizio di merito è stato riassunto e poi definito attraverso la sentenza con cui in data 22.03.2024 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta dalla ed ha invece accolto la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta dal , condannando l'attrice al rilascio dell'immobile oggetto di CP_1 causa;
il primo giudice ha ritenuto che non sia stata adeguatamente comprovata ai sensi dell'art. 948 c.c. la piena proprietà del bene in capo alla e che la Pt_1 scrittura privata oggetto di querela abbia confermato la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra le parti. ha proposto appello anche avverso tale sentenza, ribadendo di Parte_2 aver effettivamente acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa e di averne versato il relativo prezzo.
Anche in tale sede il si è costituito chiedendo la conferma della pronuncia CP_1 di primo grado.
Con ordinanza in data 05.06.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Macerata in data 22.03.2024.
All'esito della riunione, poi, entrambi i giudizi sono pervenuti in decisione in data
23.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il settimo motivo dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Macerata in data 06.07.2023 (che risulta opportuno trattare in via prioritaria), censura la pronuncia nel capo in cui i primi Parte_1 giudici hanno ritenuto non dirimenti gli esiti della C.T.U., in quanto non
“sufficienti a sostenere la tesi difensiva della del riempimento Pt_1 abusivo del foglio e quindi contro la volontà della stessa”, respingendo per tale motivo la querela di falso;
l'appellante contesta invece che possano essere disattese le risultanze degli esami chimici, secondo i quali il pagina 6 di 12 documento è stato redatto non prima di quattro o cinque anni rispetto alla perizia, svolta nell'ottobre 2021.
Tale motivo dev'essere accolto.
L'odierna appellante lamenta che un foglio in bianco recante la propria firma sia stato riempito in modo abusivo da ed ha pertanto CP_1 proposto querela di falso: grava quindi sulla querelante l'onere di provare
“sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis”, ovvero in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento (leggasi ad esempio Cass.
Sez. III, sentenza n. 3155 del 18.02.2004).
Tale onere può peraltro essere assolto mediante ogni ordinario mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.
12118 del 22.06.2020), oltre che facendo ricorso ad una C.T.U. grafologica.
Nel caso di specie l'ausiliare del giudice, all'esito di approfondite verifiche tecniche, ha rilevato che l'inchiostro presente nella scrittura privata esaminata “non ha ancora ultimato il naturale processo di invecchiamento” ed ha pertanto ritenuto che “la data di confezionamento del testo in accertamento è da collocarsi in un lasso di tempo che non va oltre i 4 / 5 anni dalla data di effettuazione delle analisi (ottobre 2021)”: tali conclusioni consentono pertanto di escludere che il testo del documento possa essere stato confezionato nella data del 24.05.1997 ivi indicata.
Poco rilevano in senso contrario le contestazioni mosse dal consulente dell'odierno appellato, il quale censura le modalità di prelievo adottate dall'ausiliario del C.T.U., ma riconosce comunque che “l'inchiostro depositato sul documento in indagine presenta delle problematiche che ne rendono particolarmente incerta la datazione”.
Il documento prodotto dal solo con la seconda memoria depositata CP_1 ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. nel giudizio a quo solleva del resto perplessità anche per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione: basti pensare che viene fatto riferimento alla stipula della compravendita come pagina 7 di 12 fosse già avvenuta, mentre il contratto sarebbe stato sottoscritto solo nella successiva data del 18.06.1997.
Né pare anomalo che l'odierno appellato disponesse di fogli in bianco recanti la firma della tenuto conto che le parti sono state legate per un Pt_1 lungo periodo non soltanto da un rapporto di convivenza, ma anche da complesse relazioni economiche in forza delle quali, ad esempio, l'odierna appellante risultava legale rappresentante di una società di fatto gestita dal
. CP_1
In riforma della sentenza gravata, in conclusione, dev'essere accolta la querela e dev'essere per l'effetto dichiarata la falsità del documento recante la data del 24.05.1997.
Restano ovviamente assorbiti tutti gli ulteriori motivi d'appello proposti dalla avverso la medesima pronuncia. Pt_1
2. Dev'essere a questo punto esaminato l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza con cui in data 22.03.2024 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di causa ed ha invece accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dal al fine di sentir dichiarare la CP_1 natura assolutamente simulata del contratto di compravendita intercorso tra le parti in data 18.06.1997.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, in particolare, la Pt_1 censura la qualificazione della propria domanda nell'ambito dell'art. 948 c.c.
e lamenta che i primi giudici abbiano ritenuto fondata la dedotta simulazione del contratto di compravendita alla luce della scrittura privata oggetto di querela.
Entrambi i motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito da tempo che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a pagina 8 di 12 giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 18050 del 23.06.2023).
Nel caso di specie, la fonda il proprio diritto di proprietà sul Pt_1 contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 18.06.1997.
Il , da parte sua, deduce che non vi sarebbe stato alcun effettivo CP_1 trasferimento della proprietà, né alcuna corresponsione del prezzo, ma che l'atto sarebbe stato stipulato al solo scopo di evitare il pignoramento del bene da parte dei numerosi creditori dell'odierno appellato.
Tenuto conto delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo e dell'intervenuta riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Macerata in data 06.07.2023, la prova della simulazione assoluta non può essere tratta dalla scrittura privata recante l'apparente data del
24.05.1997.
E' stato tuttavia chiarito che l'eventuale simulazione dei contratti di compravendita d'immobili, che per loro natura esigono la prova scritta ad substantiam, non incontra limiti neppure tra le parti ove s'intenda dimostrare la simulazione assoluta del contratto “poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 8804 del 10.04.2018).
In tale prospettiva, può quindi farsi ricorso all'interrogatorio formale o alla prova testimoniale o anche ad “elementi presuntivi, motivatamente valutati,
e ritenuti gravi, precisi e concordanti, individuati nelle modalità con cui l'atto fu posto in essere” o nei rapporti intercorsi tra le parti (leggasi in particolar modo Cass. Sez. II, sentenza n. 1011 del 30.01.1992).
Nel caso di specie, è stata già evidenziata la complessa rete di rapporti che all'epoca intercorreva tra le parti, nell'ambito della quale il aveva CP_1 pacificamente intestato alla convivente le proprie nuove attività al fine di evitare le preclusioni discendenti dal fallimento ed anche di sottrarne i proventi dalle numerose esecuzioni avviate nei propri confronti.
pagina 9 di 12 Dal contratto intercorso tra le parti, stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal notaio in data 18.06.1997, non emergono poi elementi dai quali poter desumere che vi sia stata un'effettiva corresponsione del prezzo pari all'epoca a £. 100.000.000 (tenuto conto che il venditore dichiarava di averlo già ricevuto e rinunciava all'iscrizione di ipoteca legale), né un reale trasferimento del bene (tenuto conto che l'acquirente dichiarava di essere stata già immessa nel suo possesso, cfr. doc. n. 3 prodotto dall'odierna appellante).
Maggiori elementi non possono trarsi dal contratto preliminare recante la data del 16.02.1997, nell'ambito del quale si dichiarava che la quota maggiore del prezzo (pari a £. 74.000.000) era stata già versata in epoca e modo imprecisati a titolo di caparra confirmatoria;
le parti dichiaravano poi che la somma pari a £. 25.000.000 era stata pagata dalla promissaria acquirente estinguendo un debito del promittente venditore nei confronti della ed infine la residua somma pari a Controparte_2
£.
1.000.000 sarebbe stata versata al momento della stipula del contratto definitivo (cfr. doc. n. 4 prodotto dalla medesima parte).
Nel corso del giudizio non è stata tuttavia offerta alcuna prova né del pregresso pagamento di tale caparra, né dell'estinzione del debito nei confronti della citata banca;
nel contratto definitivo, da ultimo, non vi è traccia del contestuale versamento dell'ultima quota del prezzo previsto.
Anche nella presente sede, del resto, la ribadisce di aver anticipato Pt_1 parte del prezzo dovuto dal ai propri danti causa per l'acquisto CP_1 dell'immobile oggetto di causa, ovvero di essere creditrice a tale titolo nei confronti dell'odierno appellato, ma non anche di avergli versato il prezzo dovuto per acquistare a propria volta tale immobile.
La sentenza dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dall'odierno appellato al fine di sentir accertare la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita autenticato in data 18.06.1997; né può discutersi di pagina 10 di 12 un'eventuale prescrizione dell'azione, volta a sentir accertare la nullità del contratto e pertanto imprescrittibile.
In tale contesto, non sussistono ragioni per accogliere la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, non essendo stato comprovato che ne sia proprietaria.
Restano ovviamente assorbiti il primo ed il quinto motivo dell'appello, volti a censurare taluni provvedimenti istruttori ormai superati dalla decisione nel merito.
3. Con il quarto motivo d'appello, poi, la censura la medesima Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di poter ordinare il rilascio dell'immobile in favore del nonostante quest'ultimo non CP_1 avesse proposto alcuna domanda in tal senso.
Tale censura dev'essere condivisa, tenuto conto che l'art. 112 c.p.c. preclude al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda;
né può ritenersi che il rilascio sia stato implicitamente chiesto nell'ambito di una domanda volta non a rivendicare la proprietà del bene, bensì soltanto a sentir accertare la simulazione assoluta del contratto azionato dalla controparte.
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere revocato il capo della pronuncia in cui è stato ordinato all'odierna appellante il rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Resta ovviamente assorbito il sesto motivo d'appello, volto a sindacare l'esecutività della pronuncia adottata a riguardo dal primo giudice.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza, nonché del comportamento processuale opaco e contraddittorio tenuto da entrambe le parti, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Gli oneri derivanti dalle C.T.U. restano altresì posti a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 624 pubblicata in data 15.07.2023 dal Tribunale di
Macerata,
In integrale riforma,
ACCOGLIE la querela di falso e per l'effetto
DICHIARA la falsità della scrittura privata recante la data del 24.05.1997.
Pronunciando poi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
317 pubblicata in data 23.03.2024 dal Tribunale di Macerata,
In parziale riforma,
REVOCA il capo della sentenza in cui viene ordinato a il rilascio Parte_1 dell'immobile oggetto di causa.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
PONE le spese delle C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza n. 317/2024.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 958 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC PP per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 624 pubblicata in data 15.07.2023 dal
Tribunale di Macerata
Alla quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 393 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SC PP per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317 pubblicata in data 23.03.2024 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 958/2023 Previo accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal tribunale di Macerata, richieste che si reiterano in questa sede, in quanto ammissibili e rilevanti per la decisione e qui si seguito ritrascritte (…) Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare, totalmente o in via subordinata parzialmente, la sentenza n. 624/2023, emessa dal Tribunale civile di Macerata il 06.07.2023, pubblicata il 15.07.2023, all'esito del giudizio n. 2018- 1565-5 R.G n., repertorio n. 1179/2023 del 15.07.2023, per tutte le ragioni esposte, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, che qui di seguito si trascrivono:
pagina 2 di 12 “in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova testimoniale al momento non recepita così come formulata nella querela di falso;
nel merito accertare e dichiarare e disporre la falsità del documento oggetto di querela di falso in quanto non riferibile alla ricorrendo in particolare la Pt_1 fattispecie di abusivo riempimento di foglio quanto la manifestazione di volontà non è stata posta in essere e comunque non è imputabile alla
Pt_1
Con vittoria di spese e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 393/2024 Previo accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal tribunale di Macerata (…), accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e riformare in modo integrale, o in via subordinata in modo parziale, la sentenza n. 317/2024 e accogliere ogni domanda e ogni eccezione che l'Appellante ha proposto in primo grado, tra cui anche l'eccezione di prescrizione dell'azione del , domande CP_1 che per comodità di seguito vengono trascritte:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
- In via preliminare - In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie già richieste da questa difesa con i suoi precedenti scritti difensivi e precisamente (…) Nel merito, si richiamano le conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. e qui di seguito ritrascritte:
- Accertare e dichiarare, che il Sig. occupa senza titolo alcuno CP_1
l'unità immobiliare di proprietà di sita in Recanati alla via Parte_1
Mattonata n. 23, e che è venuta me re uxorio tra lo stesso e la ricorrente e per l'effetto voglia:
- condannare a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose CP_1 di sua pertinenza, l'immobile sito in Recanati, alla via Mattonata 23, indicato al punto 1) della premessa del Ricorso ex art. 447 bis c.p.c., rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di fissando contestualmente la data di Parte_1 esecuzione per il rilascio;
- condannare al pagamento della indennità di occupazione CP_1 nell'ammontare ritenuto giusto ed equo e calcolato ex art. 1226 c.c. dall'Onorevole Giudice adito, a far data da 10.02.2018 entro il valore complessivo di euro 5.600,00, con sentenza esecutiva ex lege.
- Voglia inoltre l'Ill.mo Giudice adito respingere, per tutte le motivazioni in atti, tutte le eccezioni e tutte le domande avversarie avanzate nel merito, tanto in via principale che in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
▪ ai fini dell'accoglimento delle domande svolte in primo si reiterano le richieste istruttorie avanzate in primo grado dall'Appellante che non sono state accolte dal tribunale di Macerate e si chiede di ammettere tutte le prove richieste in primo grado;
pagina 3 di 12 ▪ condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi incluse le spese dei procedimenti cautelari e di quanto spettante ai CC.TT.U. nominati in primo grado”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza diversa e disattesa,
- revocare il provvedimento interinale di inibitoria emesso e:
- respingere i/il gravame interposto/i e riuniti poiché inammissibili e/o infondati in ogni loro motivo di impugnazione;
- nel merito, respingere gli appelli poiché inammissibili e/o infondati in ogni singolo motivo di impugnazione;
- per l'effetto, confermare le sentenze emessa dal Tribunale di Macerata n. 317/2024, Rep. 472/2024 emessa dal Tribunale di Macerata il 22.3.2024 e pubblicata il 23.3.2024 e la sent. n. 624/2023 emessa dal Tribunale di Macerata il 6.7.2023 pubblicata il 15.7.2023. Vinte le spese con maggiorazione del 30% per collegamento ipertestuale.
- In subordine, in denegata ipotesi di rigetto, anche pazraile, della domanda di simulazione assoluta della compravendita stipulata tra e CP_1 Parte_1
condannare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1150 c.c., a
[...] Parte_1
al sig. euro 200.000,00, o quella minore o maggiore CP_1 che verrà ritenuta equa secondo giustizia, a titolo di indennità per l'aumento di valore conseguito dall'immobile de quo per effetto dei miglioramenti eseguiti sullo stesso dall'odierno resistente o in subordine a rimborsare al sig. CP_1 tutte le spese dal medesimo sostenute per le riparazioni dell'im quantificano in euro 120.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà riconosciuta secondo giustizia;
accertando e dichiarando, inoltre, che il sig. può ritenere l'immobile sito in Recanati (Mc), Contrada Mattonata CP_1 quando non gli saranno integralmente corrisposte dalla signora
le indennità dovute per le riparazioni e i miglioramenti eseguiti Parte_1 dall'odierno resistente nell'immobile citato;
Vinte le spese del doppio grado, con maggiorazione del 30% per collegamento ipertestuale dei documenti offerti in produzione. In via istruttoria, si chiede, si opus (…)”
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di ottenere il rilascio Parte_1 della porzione di fabbricato rurale con annessa corte ed accessori colonici sita a
Recanati, c.da Mattonata, 23/a e meglio descritta nell'atto introduttivo, pagina 4 di 12 deducendo di averla acquistata da attraverso una scrittura privata CP_1 autenticata in data 18.06.1997.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale che venga accertata la simulazione assoluta della compravendita, stipulata al solo fine di sottrarre l'immobile da eventuali procedimenti esecutivi;
in via subordinata, ha chiesto il rimborso delle spese anticipate per la sua ristrutturazione.
Nell'ambito delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il ha prodotto una scrittura privata in cui la controparte avrebbe CP_1 riconosciuto la natura simulata della vendita, mentre la ne ha contestato Pt_1
l'autenticità, disconoscendone comunque il contenuto: a fronte dell'istanza di verificazione proposta dal convenuto, è stata così disposta una C.T.U. grafologica che ha ritenuto ragionevolmente autentica la sottoscrizione apposta dall'attrice in calce alla dichiarazione, il cui testo è stato redatto invece dal . CP_1
La ha quindi proposto querela di falso, deducendo che vi sarebbe stato Pt_1 da parte della controparte un abusivo riempimento di un foglio in bianco recante la propria sottoscrizione: con ordinanza in data 10.04.2021 il giudizio originariamente avviato tra le parti è stato pertanto sospeso.
Costituendosi in tale procedimento, il ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 querela di falso e l'incompatibilità con le difese sino ad allora svolte dalla controparte.
All'esito di una nuova C.T.U., con sentenza in data 06.07.2023 il Tribunale di
Macerata ha rigettato la querela di falso, ritenendo non dirimenti le conclusioni cui
è pervenuto l'ausiliare a fronte delle contradditorie difese svolte dalla querelante nel corso del giudizio a quo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando tutte le Pt_1 circostanze sulla base delle quali i primi giudici hanno ritenuto di poter disattendere le conclusioni della C.T.U..
Costituendosi in tale sede, il ha contestato la fondatezza dell'appello ed CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 12 Nelle more, il giudizio di merito è stato riassunto e poi definito attraverso la sentenza con cui in data 22.03.2024 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta dalla ed ha invece accolto la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta dal , condannando l'attrice al rilascio dell'immobile oggetto di CP_1 causa;
il primo giudice ha ritenuto che non sia stata adeguatamente comprovata ai sensi dell'art. 948 c.c. la piena proprietà del bene in capo alla e che la Pt_1 scrittura privata oggetto di querela abbia confermato la simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra le parti. ha proposto appello anche avverso tale sentenza, ribadendo di Parte_2 aver effettivamente acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa e di averne versato il relativo prezzo.
Anche in tale sede il si è costituito chiedendo la conferma della pronuncia CP_1 di primo grado.
Con ordinanza in data 05.06.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Macerata in data 22.03.2024.
All'esito della riunione, poi, entrambi i giudizi sono pervenuti in decisione in data
23.10.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il settimo motivo dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Macerata in data 06.07.2023 (che risulta opportuno trattare in via prioritaria), censura la pronuncia nel capo in cui i primi Parte_1 giudici hanno ritenuto non dirimenti gli esiti della C.T.U., in quanto non
“sufficienti a sostenere la tesi difensiva della del riempimento Pt_1 abusivo del foglio e quindi contro la volontà della stessa”, respingendo per tale motivo la querela di falso;
l'appellante contesta invece che possano essere disattese le risultanze degli esami chimici, secondo i quali il pagina 6 di 12 documento è stato redatto non prima di quattro o cinque anni rispetto alla perizia, svolta nell'ottobre 2021.
Tale motivo dev'essere accolto.
L'odierna appellante lamenta che un foglio in bianco recante la propria firma sia stato riempito in modo abusivo da ed ha pertanto CP_1 proposto querela di falso: grava quindi sulla querelante l'onere di provare
“sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis”, ovvero in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento (leggasi ad esempio Cass.
Sez. III, sentenza n. 3155 del 18.02.2004).
Tale onere può peraltro essere assolto mediante ogni ordinario mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.
12118 del 22.06.2020), oltre che facendo ricorso ad una C.T.U. grafologica.
Nel caso di specie l'ausiliare del giudice, all'esito di approfondite verifiche tecniche, ha rilevato che l'inchiostro presente nella scrittura privata esaminata “non ha ancora ultimato il naturale processo di invecchiamento” ed ha pertanto ritenuto che “la data di confezionamento del testo in accertamento è da collocarsi in un lasso di tempo che non va oltre i 4 / 5 anni dalla data di effettuazione delle analisi (ottobre 2021)”: tali conclusioni consentono pertanto di escludere che il testo del documento possa essere stato confezionato nella data del 24.05.1997 ivi indicata.
Poco rilevano in senso contrario le contestazioni mosse dal consulente dell'odierno appellato, il quale censura le modalità di prelievo adottate dall'ausiliario del C.T.U., ma riconosce comunque che “l'inchiostro depositato sul documento in indagine presenta delle problematiche che ne rendono particolarmente incerta la datazione”.
Il documento prodotto dal solo con la seconda memoria depositata CP_1 ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. nel giudizio a quo solleva del resto perplessità anche per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione: basti pensare che viene fatto riferimento alla stipula della compravendita come pagina 7 di 12 fosse già avvenuta, mentre il contratto sarebbe stato sottoscritto solo nella successiva data del 18.06.1997.
Né pare anomalo che l'odierno appellato disponesse di fogli in bianco recanti la firma della tenuto conto che le parti sono state legate per un Pt_1 lungo periodo non soltanto da un rapporto di convivenza, ma anche da complesse relazioni economiche in forza delle quali, ad esempio, l'odierna appellante risultava legale rappresentante di una società di fatto gestita dal
. CP_1
In riforma della sentenza gravata, in conclusione, dev'essere accolta la querela e dev'essere per l'effetto dichiarata la falsità del documento recante la data del 24.05.1997.
Restano ovviamente assorbiti tutti gli ulteriori motivi d'appello proposti dalla avverso la medesima pronuncia. Pt_1
2. Dev'essere a questo punto esaminato l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza con cui in data 22.03.2024 il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di causa ed ha invece accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dal al fine di sentir dichiarare la CP_1 natura assolutamente simulata del contratto di compravendita intercorso tra le parti in data 18.06.1997.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, in particolare, la Pt_1 censura la qualificazione della propria domanda nell'ambito dell'art. 948 c.c.
e lamenta che i primi giudici abbiano ritenuto fondata la dedotta simulazione del contratto di compravendita alla luce della scrittura privata oggetto di querela.
Entrambi i motivi debbono essere rigettati.
E' stato infatti chiarito da tempo che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a pagina 8 di 12 giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 18050 del 23.06.2023).
Nel caso di specie, la fonda il proprio diritto di proprietà sul Pt_1 contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 18.06.1997.
Il , da parte sua, deduce che non vi sarebbe stato alcun effettivo CP_1 trasferimento della proprietà, né alcuna corresponsione del prezzo, ma che l'atto sarebbe stato stipulato al solo scopo di evitare il pignoramento del bene da parte dei numerosi creditori dell'odierno appellato.
Tenuto conto delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo e dell'intervenuta riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Macerata in data 06.07.2023, la prova della simulazione assoluta non può essere tratta dalla scrittura privata recante l'apparente data del
24.05.1997.
E' stato tuttavia chiarito che l'eventuale simulazione dei contratti di compravendita d'immobili, che per loro natura esigono la prova scritta ad substantiam, non incontra limiti neppure tra le parti ove s'intenda dimostrare la simulazione assoluta del contratto “poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, sentenza n. 8804 del 10.04.2018).
In tale prospettiva, può quindi farsi ricorso all'interrogatorio formale o alla prova testimoniale o anche ad “elementi presuntivi, motivatamente valutati,
e ritenuti gravi, precisi e concordanti, individuati nelle modalità con cui l'atto fu posto in essere” o nei rapporti intercorsi tra le parti (leggasi in particolar modo Cass. Sez. II, sentenza n. 1011 del 30.01.1992).
Nel caso di specie, è stata già evidenziata la complessa rete di rapporti che all'epoca intercorreva tra le parti, nell'ambito della quale il aveva CP_1 pacificamente intestato alla convivente le proprie nuove attività al fine di evitare le preclusioni discendenti dal fallimento ed anche di sottrarne i proventi dalle numerose esecuzioni avviate nei propri confronti.
pagina 9 di 12 Dal contratto intercorso tra le parti, stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal notaio in data 18.06.1997, non emergono poi elementi dai quali poter desumere che vi sia stata un'effettiva corresponsione del prezzo pari all'epoca a £. 100.000.000 (tenuto conto che il venditore dichiarava di averlo già ricevuto e rinunciava all'iscrizione di ipoteca legale), né un reale trasferimento del bene (tenuto conto che l'acquirente dichiarava di essere stata già immessa nel suo possesso, cfr. doc. n. 3 prodotto dall'odierna appellante).
Maggiori elementi non possono trarsi dal contratto preliminare recante la data del 16.02.1997, nell'ambito del quale si dichiarava che la quota maggiore del prezzo (pari a £. 74.000.000) era stata già versata in epoca e modo imprecisati a titolo di caparra confirmatoria;
le parti dichiaravano poi che la somma pari a £. 25.000.000 era stata pagata dalla promissaria acquirente estinguendo un debito del promittente venditore nei confronti della ed infine la residua somma pari a Controparte_2
£.
1.000.000 sarebbe stata versata al momento della stipula del contratto definitivo (cfr. doc. n. 4 prodotto dalla medesima parte).
Nel corso del giudizio non è stata tuttavia offerta alcuna prova né del pregresso pagamento di tale caparra, né dell'estinzione del debito nei confronti della citata banca;
nel contratto definitivo, da ultimo, non vi è traccia del contestuale versamento dell'ultima quota del prezzo previsto.
Anche nella presente sede, del resto, la ribadisce di aver anticipato Pt_1 parte del prezzo dovuto dal ai propri danti causa per l'acquisto CP_1 dell'immobile oggetto di causa, ovvero di essere creditrice a tale titolo nei confronti dell'odierno appellato, ma non anche di avergli versato il prezzo dovuto per acquistare a propria volta tale immobile.
La sentenza dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta in via riconvenzionale dall'odierno appellato al fine di sentir accertare la natura assolutamente simulata del contratto di compravendita autenticato in data 18.06.1997; né può discutersi di pagina 10 di 12 un'eventuale prescrizione dell'azione, volta a sentir accertare la nullità del contratto e pertanto imprescrittibile.
In tale contesto, non sussistono ragioni per accogliere la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, non essendo stato comprovato che ne sia proprietaria.
Restano ovviamente assorbiti il primo ed il quinto motivo dell'appello, volti a censurare taluni provvedimenti istruttori ormai superati dalla decisione nel merito.
3. Con il quarto motivo d'appello, poi, la censura la medesima Pt_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di poter ordinare il rilascio dell'immobile in favore del nonostante quest'ultimo non CP_1 avesse proposto alcuna domanda in tal senso.
Tale censura dev'essere condivisa, tenuto conto che l'art. 112 c.p.c. preclude al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda;
né può ritenersi che il rilascio sia stato implicitamente chiesto nell'ambito di una domanda volta non a rivendicare la proprietà del bene, bensì soltanto a sentir accertare la simulazione assoluta del contratto azionato dalla controparte.
In riforma della sentenza gravata, pertanto, dev'essere revocato il capo della pronuncia in cui è stato ordinato all'odierna appellante il rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Resta ovviamente assorbito il sesto motivo d'appello, volto a sindacare l'esecutività della pronuncia adottata a riguardo dal primo giudice.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza, nonché del comportamento processuale opaco e contraddittorio tenuto da entrambe le parti, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Gli oneri derivanti dalle C.T.U. restano altresì posti a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 624 pubblicata in data 15.07.2023 dal Tribunale di
Macerata,
In integrale riforma,
ACCOGLIE la querela di falso e per l'effetto
DICHIARA la falsità della scrittura privata recante la data del 24.05.1997.
Pronunciando poi sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
317 pubblicata in data 23.03.2024 dal Tribunale di Macerata,
In parziale riforma,
REVOCA il capo della sentenza in cui viene ordinato a il rilascio Parte_1 dell'immobile oggetto di causa.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
PONE le spese delle C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza n. 317/2024.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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