TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile - Crisi d'Impresa
riunito in camera di consiglio in data 23.10.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 728-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 30.05.2025
DA
(c.f., p. I.V.A ), per il tramite della propria Parte_1 P.IVA_1 mandataria e procuratrice speciale (c.f. e P.IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Cevasco (PEC -) P.IVA_2 Email_1 e Paolo Degola (PEC ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2 studio sito in Genova Via C.R. Ceccardi, 2/11, giusta procura agli atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e Controparte_1 P.IVA ), con sede legale in HI EO (MI) VIA LIGURIA n. 4 e dei P.IVA_3 soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTI (CONTUMACI)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 30.05.2025 il ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta e dei soci ill. resp.; TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza per la data del 15.07.2025, alla predetta udienza si dava atto della notifica effettuata alla società ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7, CCII (area web) in data 30.06.2025, mentre non vi era la prova della notifica ai soci ill. resp.; su richiesta di parte ricorrente il GR fissava pertanto udienza in prosecuzione al 07.10.2025 per consentire la notifica nei confronti dei soci;
alla predetta udienza è stata fornita la prova della notifica effettuata al socio
[...]
in data 04.08.2025 mediante deposito presso la casa comunale ex 40 co. 8 CP_1 CCII ed è stato prodotto certificato di decesso avvenuto in data 05.07.2024 del socio
CP_1 osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in HI EO, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “ARTIGIANALE DI TIPOLITOGRAFO” come da visura camerale, agli atti;
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato, infatti, assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che il ricorrente vanta un credito per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente l'ammontare del credito di parte ricorrente risulta, ai fini che qui rilevano, pari a euro 547.541,55 fondato su d.i. emesso in data 02.02.2015, confermato con sentenza che ha inammissibile per tardività l'opposizione; posta creditoria derivante da inadempimento del mutuo chirografario concesso e seguito dalla notifica di atto di precetto;
• l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è pari a euro 344.677,36 come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 09.06.2025;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
2) dal mancato pagamento del credito di parte ricorrente;
3) dal precetto vanamente intimato;
4) dal solo parziale soddisfacimento del credito nella es. imm. n. 595/2017 RGE;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei confronti della società, nonché ex art. 256 CCII del solo socio Controparte_1 essendo il socio deceduto da oltre un anno (05.07.2024) ex artt. 33 e 34 C.C.I.I.. CP_1
PQM
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_3 HI EO (MI) VIA LIGURIA n. 4 ed ex art. 256 CCII nei confronti del socio illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
); C.F._1 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. MARIA GRAZIA GIAMPIERETTI (C.F.
) soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
C.F._3
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.02.2026 alle ore 11.30 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza celebrata con modalità ordinaria: in presenza;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23.10.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Laura De Simone
Pagina nr. 4
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile - Crisi d'Impresa
riunito in camera di consiglio in data 23.10.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 728-1/2025 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 30.05.2025
DA
(c.f., p. I.V.A ), per il tramite della propria Parte_1 P.IVA_1 mandataria e procuratrice speciale (c.f. e P.IVA Parte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Cevasco (PEC -) P.IVA_2 Email_1 e Paolo Degola (PEC ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2 studio sito in Genova Via C.R. Ceccardi, 2/11, giusta procura agli atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. e Controparte_1 P.IVA ), con sede legale in HI EO (MI) VIA LIGURIA n. 4 e dei P.IVA_3 soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTI (CONTUMACI)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 30.05.2025 il ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta e dei soci ill. resp.; TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza per la data del 15.07.2025, alla predetta udienza si dava atto della notifica effettuata alla società ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7, CCII (area web) in data 30.06.2025, mentre non vi era la prova della notifica ai soci ill. resp.; su richiesta di parte ricorrente il GR fissava pertanto udienza in prosecuzione al 07.10.2025 per consentire la notifica nei confronti dei soci;
alla predetta udienza è stata fornita la prova della notifica effettuata al socio
[...]
in data 04.08.2025 mediante deposito presso la casa comunale ex 40 co. 8 CP_1 CCII ed è stato prodotto certificato di decesso avvenuto in data 05.07.2024 del socio
CP_1 osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in HI EO, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “ARTIGIANALE DI TIPOLITOGRAFO” come da visura camerale, agli atti;
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato, infatti, assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non costituirsi in giudizio, di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che il ricorrente vanta un credito per un importo superiore ad € 30.000. E segnatamente l'ammontare del credito di parte ricorrente risulta, ai fini che qui rilevano, pari a euro 547.541,55 fondato su d.i. emesso in data 02.02.2015, confermato con sentenza che ha inammissibile per tardività l'opposizione; posta creditoria derivante da inadempimento del mutuo chirografario concesso e seguito dalla notifica di atto di precetto;
• l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario è pari a euro 344.677,36 come da informativa dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione acquisita il 09.06.2025;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. La nozione di insolvenza è, infatti, la medesima già oggetto della previgente legge fallimentare, pertanto sul punto si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, ove ha statuito che l'insolvenza “si realizza in presenza
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
2) dal mancato pagamento del credito di parte ricorrente;
3) dal precetto vanamente intimato;
4) dal solo parziale soddisfacimento del credito nella es. imm. n. 595/2017 RGE;
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei confronti della società, nonché ex art. 256 CCII del solo socio Controparte_1 essendo il socio deceduto da oltre un anno (05.07.2024) ex artt. 33 e 34 C.C.I.I.. CP_1
PQM
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_3 HI EO (MI) VIA LIGURIA n. 4 ed ex art. 256 CCII nei confronti del socio illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
); C.F._1 2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. NOMINA giudice delegato il dott. Luca Giani;
4. NOMINA Curatore l'avv. MARIA GRAZIA GIAMPIERETTI (C.F.
) soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
C.F._3
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25.02.2026 alle ore 11.30 davanti al giudice delegato dott. Luca Giani, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
udienza celebrata con modalità ordinaria: in presenza;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
d) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23.10.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Luca Giani dott.ssa Laura De Simone
Pagina nr. 4