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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1837/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 244 PRATO presso il difensore avv. LAI
ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO, elettivamente _1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAGENTA 31 FIRENZE presso il difensore avv. PIRAINO VALERIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 44 FIRENZE presso il difensore avv. LORENZI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.6.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e formulando le seguenti conclusioni: _1 _1
“a) diritto alle differenze retributive
In tesi
Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la natura simulata della lettera di incarico come procacciatore d'affari in favore di sottoscritta per accettazione da _1 Parte_1
da considerare a tutti gli effetti come accordo sulla retribuzione relativo al rapporto di natura subordinata già intercorrente con e per l'effetto condannare in solido le società _1 convenute a corrispondere al ricorrente l'importo di €.208.486,99 - di cui €.98.830,47 per differenze retributive sulle differite ed €.109.656,52 per contribuzione a fini previdenziali non versata sulle retribuzioni - come indicato nel conteggio sindacale che si allega e notifica come parte integrante del presente atto ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in una con gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo come per legge. Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento della parte variabile della retribuzione per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e per le differenze nell'intera durata del rapporto di lavoro, nell'importo che verrà determinato all'esito della produzione in giudizio da parte delle convenute della documentazione relativa agli incassi ricevuti derivanti dai contratti stipulati con l'intervento del ricorrente durante l'intera durata del rapporto di lavoro di cui si chiede che il Giudice ordini alle convenute la produzione in giudizio.
In ipotesi
Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere come parte della retribuzione i compensi percepiti dal a titolo di provvigioni ed a lui erogati sotto forma di “trasferta Italia” e Pt_1
“rimborsi chilometrici”, il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il suo diritto a percepire le provvigioni maturate e non corrisposte nei termini di cui alla lettera di incarico come procacciatori di affari sottoscritto per accettazione in data 28.05.2018 per l'intera durata del rapporto di lavoro e sino alla scadenza dei contratti stessi tra le due società del oggi convenute in giudizio, Controparte_2
con richiesta di condanna generica della convenuta.
b) su licenziamento – diritto alla reintegrazione e diritto alla indennità risarcitoria
In tesi
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato da con lettera datata in Controparte_3
data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.201 per motivo illecito determinante ovvero per violazione dell'art. 4 St. Lav. e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. 23/2015 disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In ipotesi
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera datata in data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.2021 in conseguenza della manifesta insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento, ovvero della non ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, dichiarare illegittimo il licenziamento e disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In ipotesi ulteriormente gradata
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera datata in data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.201 ai sensi dell'art. per sproporzione della sanzione disciplinare irrogata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, in relazione all'anzianità di servizio del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento.
c) In ogni caso
Con vittoria di compensi professionali e refusione delle spese di lite”.
Il ricorrente ha riferito:
- di aver lavorato dal 17.4.2018 al 27.12.2021 alle dipendenze di (società che opera _1 nel settore della sicurezza offrendo servizi di custodia e vigilanza e che fa parte del “gruppo ), CP_1
inizialmente inquadrato nel 4° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata come guardia particolare giurata e,
a partire da luglio 2018, inquadrato al superiore livello 3 come coordinatore della squadra di RA
(composta dal figlio dal fratello e da altri addetti: e Persona_1 Parte_2 Persona_2
saltuariamente MA KE, oltre ad solo per un anno); Persona_3
- che del “gruppo fa parte anche che si occupa della tecnologia (sistemi CP_1 _1
antifurto e bonifiche ambientali);
- di aver sottoscritto in data 24.5.2018 lettera di incarico come procacciatore di affari per conto di con riconoscimento di relative provvigioni;
_1
- che, da settembre 2018 (dopo quattro fatture emesse nel periodo maggio-agosto 2018), i compensi provvigionali pattuiti per le “proposte d'ordine” sottoscritte con i nuovi clienti e per gli impianti di allarme venduti tramite il ricorrente (proposte riportanti come “codice produttore” il n. 10215) sono stati in realtà inseriti da nelle buste paga emesse sotto le voci “Trasferte Italia” e _1 “Rimborsi Chilometrici”, peraltro non più corrisposte a partire da settembre 2021 e in precedenza mai conteggiate sulla 13a e 14a mensilità, sulle ferie e sul TFR, né considerate ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
- che, a partire da giugno 2019, ha trattenuto mensilmente dalla busta paga la somma _1 di € 468,99 per noleggio a lungo termine di autovettura intestata a e in uso promiscuo _1
(lavorativo e personale) al ricorrente, consegnatagli in fringe benefit;
- di aver ricevuto in data 25.10.202 lettera di contestazione disciplinare, cui ha fatto seguito irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (dapprima comunicato con lettera del 3.11.2021, ricevuta il 4.11.2021; e, successivamente, notificato con lettera dell'8.11.2021, ricevuta il 27.12.2021, contenente anche revoca della precedente comunicazione di recesso);
Il ricorrente ha quindi fatto valere:
a) il diritto al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione differita e TFR e illegittima trattenuta del fringe benefit per complessivi € 98.830,47 (calcolati sulla parte variabile della retribuzione) e al pagamento di € 109.656,52 a titolo di contribuzione previdenziale, sul presupposto che
“tutte le prestazioni rese a favore della società convenuta o comunque del nel periodo Controparte_2
dedotto debbano essere considerate come un unico rapporto da ricondurre nella sua interezza nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato” facente capo a (“effettivo datore di Parte_3 lavoro e titolare del , da considerarsi “centro unitario di interesse economico: vd. pag. Controparte_2
37 ricorso) e che, quindi, l'incarico come procacciatore d'affari sia in realtà qualificabile come accordo relativo alla retribuzione variabile;
b) la nullità e/o ritorsività del recesso e, comunque, la sua illegittimità per infondatezza e genericità dei fatti contestati e per assenza di giusta causa.
Costituitesi in giudizio con separate memorie, e hanno negato _1 _1
l'esistenza di qualsiasi centro unitario di imputazione del rapporto, hanno sostenuto che l'attività di procacciatore d'affari per conto di è stata svolta dal ricorrente solo per i mesi (da maggio _1
ad agosto 2018) per i quali sono state emesse le relative fatture, hanno rilevato che gli importi in busta paga a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici sono stati riconosciuti al lavoratore per le trasferte eseguite da RA alla sede societaria di Scandicci e per l'utilizzo della autovettura (come da distinte di trasferta e prospetti di rimborsi chilometrici elaborati, datati e sottoscritti dallo stesso ricorrente), hanno negato la concessione dell'utilizzo dell'auto quale fringe benefit, hanno ribadito la validità e legittimità del licenziamento, hanno entrambe concluso per il rigetto delle domande del ricorso.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ***
Domanda di pagamento di differenze retributive e contributive
Il ricorrente ha sostenuto che la lettera di incarico come procacciatore d'affari, sottoscritta con CP_1
abbia in realtà costituito accordo avente ad oggetto la retribuzione variabile nell'ambito del
[...]
rapporto di lavoro subordinato facente capo alle resistenti quale unitario centro di imputazione del rapporto, retribuzione variabile corrisposta sino a settembre 2021 nelle buste paga emesse da
[...] attraverso le (fittizie) voci “Trasferta Italia” e “Rimborsi chilometrici” e da considerare, _1
quindi, nella base di computo della retribuzione differita.
Per contro, entrambe le società resistenti hanno riferito che abbia svolto attività di Parte_1
procacciamento di affari solo nel periodo da maggio ad agosto 2018 (attività compensata mediante pagamento delle fatture in atti) e che l'abbia cessata da settembre 2018, aggiungendo che le voci in busta paga a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici siano stati riconosciuti al lavoratore per le trasferte eseguite da RA alla sede societaria di Scandicci e per l'utilizzo della autovettura.
Orbene, entrambe le resistenti (come doc. 7) hanno depositato distinte delle trasferte e prospetti dei rimborsi chilometrici elaborati, datati e sottoscritti dal ricorrente, che non sono stati contestati da quest'ultimo (che nemmeno ha disconosciuto le firme in essi riportate): da ciò si ricava che mensilmente il ricorrente attestava a prospetti per trasferte e rimborsi chilometrici che poi sono stati _1
inseriti nelle buste paga alle voci sopra indicate.
Del reso, la voce rimborsi chilometrici è presente anche nelle buste paga di giugno e luglio 2018 (doc. 5 fasc. ric.), ovvero nei mesi per i quali il ricorrente ha emesso fattura a (doc. 6 fasc. res.), di _1
cui il pagamento è pacifico (perché non contestato); detto altrimenti, il ricorrente non spiega la ragione per la quale – seguendo la propria prospettazione – con riferimento ai mesi di giugno e luglio 2018 avrebbe ricevuto due volte la retribuzione variabile collegata agli affari conclusi (una prima volta mediante pagamento da parte di della fattura emessa e, una seconda volta, mediante _1
inserimento della voce rimborsi chilometrici nella busta paga emessa da . _1
Esclusa quindi che vi sia prova che le voci “Trasferta Italia” e “Rimborsi chilometrici” celino la corresponsione di retribuzione variabile, i relativi importi non devono essere conteggiati nella retribuzione differita (art. 112 CCNL applicato), con conseguente rigetto della relativa domanda (anche con riferimento alla collegata richiesta di pagamento delle corrispondenti differenze contributive, peraltro domandate inammissibilmente in proprio favore e non a favore di ), al pari di quella volta CP_4 ad ottenere il pagamento della “retribuzione variabile” per i mesi da agosto a dicembre 2021, infondata anche qualora riqualificata come rimborso chilometrico e per spese di trasferta (non essendovi in atti distinte e prospetti per tali mensilità). Ancora, non spetta la retribuzione (fissa) per i mesi di novembre e dicembre 2021, avendo il recesso avuto effetto ex art. 1, comma 41, L. 92/2021 dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato (a prescindere, quindi, dal fatto che vi sia stato un secondo recesso che ha revocato il precedente).
Nemmeno spetta alcunchè a titolo di provvigioni (secondo quanto domandato in ricorso via subordinata): con il doc. 10 fasc. ric., il ricorrente – oltre a liste di clienti – ha depositato 3 contratti, di cui uno peraltro privo di sottoscrizione, uno privo di data e il terzo sottoscritto e datato 19.4.2021: anche per questi ultimi due non spetta il compenso, perché non vi prova della relativa esigibilità, che – in base a quanto previsto nel relativo accordo (doc. 4 fasc. ric.) – presupponeva l'avvenuto incasso;
né sono state ammesse sul punto la prova per testi e l'istanza di ordine di esibizione, in quanto formulate genericamente e, quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c., anche in via esplorativa.
Infondata è, infine, la domanda di ripetizione della somma di € 468,99 trattenuta mensilmente dalla busta paga per noleggio a lungo termine di autovettura, essendo il doc. 11 un mero documento di parte privo di attitudine probatoria.
Impugnazione del licenziamento per giusta causa ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione del licenziamento per giusta causa _1
(comunicazione dell'8.11.2021, che ha revocato il recesso precedentemente comunicato con lettera del
4.11.2021; docc. 20 e 23 fasc. ric.) sulla base della contestazione disciplinare del 25.10.2021 (doc. 17 fasc. ric.), di cui si riporta il contenuto:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. n. 300/1970, siamo a formalizzare nei Suoi confronti la seguente contestazione disciplinare. Lei ha svolto attività non compresa nei servizi assegnati ed in favore di soggetti con i quali la scrivente Società non ha in essere alcun servizio di vigilanza. In particolare, Lei, in data 26.9.2021, alle ore 23.30, nonostante non fosse in servizio, si è recato presso Via Soffici, n. 72
(nella città di RA), ed ivi ha svolto un servizio di scorta e protezione in favore di soggetti di etnia cinese. Infatti, Lei si è recato al civico suddetto con un'automobile privata ma con indosso l'uniforme di servizio, recante i segni distintivi della Società. All'esito degli ulteriori accertamenti ed approfondimenti posti in essere dalla scrivente Società è emerso quanto di seguito. Lei ha organizzato un servizio di vigilanza, scorta e tutela in favore di cittadini di etnia cinese, coinvolgendo nella suddetta attività alcuni Suoi Colleghi, dipendenti della scrivente Società. Nel dettaglio, Lei ha creato una chat nell'applicazione telefonica Wechat nella quale ha inserito anche circa 20 soggetti prevalentemente di etnia cinese i quali, al bisogno, chiedevano l'intervento, Suo e dei che lei Per_4 ha coinvolto in simile attività. Detto intervento consisteva nel recarsi presso le abitazioni dei predetti soggetti ed ivi attendere il loro arrivo, al fine di assicurarsi che ai medesimi non accadesse nulla fino al rientro presso la propria abitazione. Detti servizi venivano da Lei organizzati e svolti sia durante i turni di servizio, sia al difuori dal predetto orario. Qualora non fosse stato possibile utilizzare uno dei
Colleghi in servizio, Lei provvedeva a fornire una automobile privata (la medesima di quella da Lei utilizzata il giorno 26.9.2021), con la quale gli stessi avrebbero prestato l'attività richiesta con la divisa riportante le effigie della Società, nonostante fossero fuori servizio. I servizi da Lei gestiti, organizzati e predisposti sono stati effettuati in RA, nelle seguenti vie: Via Soffici, Via Quasimodo,
Via delle Badie, Via dell'Alloro, Via Castellani, Via Traversa delle Fontanelle, Via Parini ed in Poggio a Caiano, in Via Pascoli. In sostanza, Lei ha posto in essere, creato, organizzato, gestito una vera e propria attività in concorrenza con quella esercitata dalla scrivente Società, provvedendo ad effettuare servizi di vigilanza, scorta e tutela in violazione di tutta la normativa in materia. Lo svolgimento di attività diverse da quelle di servizio, non comprese in quelle gestite dalla scrivente Società integra una gravissima violazione dei doveri di diligenza, buonafede e correttezza, indica l'esistenza di una attività svolta in concorrenza con la Società, la quale, inoltre, si trova esposta a potenziali conseguenze di tipo amministrativo afferenti alla corretta gestione della licenza in essere. La rilevanza della condotta contestata pare idonea a ledere il vincolo fiduciario in essere fra le parti”. Il ricorrente non ha negato di essersi recato in data 26.9.2021 presso via Soffici 72 a RA in giornata in cui non era in servizio, ma ha dedotto che presso quell'indirizzo “abitano diversi cittadini cinesi clienti, all'epoca dei fatti, della società convenuta”.
Ancora, il ricorrente non ha contestato l'esistenza della chat cui si fa riferimento nella contestazione, negando però di averla creata e rilevando che di essa ne era pienamente a conoscenza il datore di lavoro, per farne parte e la segretaria di Vip Securtal S.p.A. oltre Parte_3 Persona_5 all'addetto alla centrale “tanto da condividerne pienamente le richieste e le modalità Controparte_5
operative
Sennonchè, quanto al primo aspetto, il ricorrente non ha dimostrato che presso l'indirizzo in questione abitassero cittadini cinesi clienti al tempo del datore di lavoro (non sono stati nemmeno indicati i nominativi di tali clienti);
Quanto al secondo aspetto, è emerso dall'istruttoria orale1 che esistevano due chat in cui erano inserite le guardie giurate addette al Macrolotto di RA: una prima, nella quale i testi Testimone_1
e hanno riferito essere inserito anche (la circostanza è stata Parte_2 Parte_3
confermata, seppur in termini dubitativi, dal teste mentre è stata negata dal teste KE Tes_2
MA), oltre agli addetti alla centrale operativa e (teste , che CP_5 Testimone_3 Tes_2
serviva per segnalare anomalie legate al servizio di ronda e nella quale erano presenti i numerosi clienti
(per lo più cinesi) della società interessati da tale servizio;
e una seconda – composta da un numero più ristretto di persone (quantificate in 15 dal teste KE MA) di cui e non Parte_3 Controparte_5
facevano parte (teste KE MA) e di cui il responsabile operativo non era a Persona_6 conoscenza (vedi deposizione resa da quest'ultimo) – che serviva per svolgere servizi di accompagnamento di persone cinesi (spesso legali rappresentanti delle aziende clienti di Vip Securtal presso luoghi diversi da quelli ove si svolgeva il servizio di ronda al Macrolotto e che vedeva CP_1
coinvolto il ricorrente quale persona che aveva inserito nella chat e KE MA e Persona_2
che dava indicazioni a questi (e agli altri partecipanti) sulle attività da svolgere, organizzava e teneva i contatti con queste persone cinesi.
In particolare, questi diversi servizi prevedevano che la persona venisse accompagnata nel luogo prescelto e fatta scendere dopo che fosse stata verificata la sicurezza ambientale, senza che a sua volta dovesse scendere la guardia che l'aveva accompagnata.
Tali risultanze, di cui forniscono elementi atti a corroborarne la relazione del titolare di licenza e relativi allegati (doc. 10 fasc. e le relazioni di servizio a suo tempo sottoscritte da _1
(doc. 10 fasc, , successivamente deceduto, e da KE MA (doc. Persona_2 _1
10 cit., il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato in sede testimoniale), danno conto dell'effettuazione di un servizio diverso da quello di ronda reso presso il Macrolotto e di cui né il
[...]
(qualificato dallo stesso ricorrente come “titolare” dell'azienda), né il responsabile operativo Pt_3
erano a conoscenza, servizio che vedeva il ricorrente nella posizione di interfaccia tra coloro che ne usufruivano e i suoi colleghi e che dava disposizioni a questi ultimi, in un ruolo quindi organizzativo e sovraordinato rispetto ai medesimi.
Nei relativi tratti essenziali e rilevanti disciplinarmente, quindi, risultano sussistenti i fatti materiali posti a base della sanzione espulsiva e provati i comportamenti addebitati al ricorrente nella lettera di contestazione disciplinare, rispetto ai quali non rileva che, successivamente al recesso, tale tipologia di servizio sia stata attuata dalla resistente mediante creazione di apposita chat nella _1
quale sono stati inseriti e addetti alla centrale operativa, in quanto il suddetto servizio è stato Parte_3
attuato attraverso modalità operative diverse, ovvero mediante chiamata del cliente alla centrale operativa (testi e KE MA); né incide la circostanza che, già prima del Testimone_4
licenziamento del ricorrente, tali servizi aggiuntivi fossero fatti da per soggetti _1
titolari di aziende clienti (teste , in quanto al tempo ciò era effettuato nella zona di Scandicci Tes_2
(teste e non nella zona relativa ai fatti oggetto della contestazione. Tes_2
La sussistenza materiale delle condotte contestate rende infondata la censura circa l'asserita ritorsività del licenziamento, che deve assumere carattere esclusivo nella determinazione datoriale di recesso.
Infondata è altresì l'asserita illegittimità del recesso per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, in quanto risulta documentalmente che, con autorizzazione n. 119 del 16.05.2016, il Ministero del Lavoro DTL
Firenze, abbia autorizzato ex art. 4 L. 300/70 la dotazione ad ogni guardia di uno smartphone in cui era caricata un'applicazione denominata “NAV NET”, sistema GPS in grado di creare un continuo scambio dati/informazioni tra la pattuglia/guardia in servizio e la centrale operativa (docc. 15-18 fasc. , come comunicato a tutti i dipendenti, compreso il ricorrente (doc. 19 fasc. cit.); _1
mentre la presenza di un secondo rilevatore GSM, anche a ritenerla sussistente (vd. doc. 14 fasc. ric.), può dirsi giustificata dall'esigenza di verificare il compimento di condotte illecite del lavoratore idonee a pregiudicare il patrimonio aziendale.
Infine, sussiste la giusta causa del recesso, riferito a condotta che, in ragione del ruolo ricoperto dal ricorrente e dei tratti caratterizzanti il comportamento sul piano oggettivo e soggettivo, è tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, stante l'irrimediabile venir meno del vincolo fiduciario.
Statuizioni finali
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza tener conto delle fasi di studio e introduttiva, già liquidate nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate Parte_1 _1 in € 3.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € Parte_1 _1
3.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono stati escussi, quali testi di parte ricorrente, (dipendente di Testimone_1 CP_1 negli anni 2018 e 2019 quale guardia armata, adibito dal 2019 al servizio di ronda e pronto intervento
[...] presso Macrolotto di RA, quando ha conosciuto il ricorrente) e (fratello del ricorrente e Parte_2 dipendente di da gennaio 2019 ad ottobre 2021 quale guardia giurata presso la zona del _1
Macrolotto); e, quali testi di parte resistente, KE MA (dipendente di al tempo quale CP_1 guardia giurata e ora quale coordinatore e responsabile territoriale delle guardie) e Testimone_4
(dipendente di da maggio 2019 a febbraio 2024 quale responsabile operativo del settore _1 vigilanza).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1837/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 244 PRATO presso il difensore avv. LAI
ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO, elettivamente _1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAGENTA 31 FIRENZE presso il difensore avv. PIRAINO VALERIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 44 FIRENZE presso il difensore avv. LORENZI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.6.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e formulando le seguenti conclusioni: _1 _1
“a) diritto alle differenze retributive
In tesi
Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la natura simulata della lettera di incarico come procacciatore d'affari in favore di sottoscritta per accettazione da _1 Parte_1
da considerare a tutti gli effetti come accordo sulla retribuzione relativo al rapporto di natura subordinata già intercorrente con e per l'effetto condannare in solido le società _1 convenute a corrispondere al ricorrente l'importo di €.208.486,99 - di cui €.98.830,47 per differenze retributive sulle differite ed €.109.656,52 per contribuzione a fini previdenziali non versata sulle retribuzioni - come indicato nel conteggio sindacale che si allega e notifica come parte integrante del presente atto ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, in una con gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo come per legge. Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento della parte variabile della retribuzione per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e per le differenze nell'intera durata del rapporto di lavoro, nell'importo che verrà determinato all'esito della produzione in giudizio da parte delle convenute della documentazione relativa agli incassi ricevuti derivanti dai contratti stipulati con l'intervento del ricorrente durante l'intera durata del rapporto di lavoro di cui si chiede che il Giudice ordini alle convenute la produzione in giudizio.
In ipotesi
Nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere come parte della retribuzione i compensi percepiti dal a titolo di provvigioni ed a lui erogati sotto forma di “trasferta Italia” e Pt_1
“rimborsi chilometrici”, il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il suo diritto a percepire le provvigioni maturate e non corrisposte nei termini di cui alla lettera di incarico come procacciatori di affari sottoscritto per accettazione in data 28.05.2018 per l'intera durata del rapporto di lavoro e sino alla scadenza dei contratti stessi tra le due società del oggi convenute in giudizio, Controparte_2
con richiesta di condanna generica della convenuta.
b) su licenziamento – diritto alla reintegrazione e diritto alla indennità risarcitoria
In tesi
Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato da con lettera datata in Controparte_3
data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.201 per motivo illecito determinante ovvero per violazione dell'art. 4 St. Lav. e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. 23/2015 disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In ipotesi
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera datata in data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.2021 in conseguenza della manifesta insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento, ovvero della non ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, dichiarare illegittimo il licenziamento e disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento;
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In ipotesi ulteriormente gradata
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera datata in data 08.11.2021 e recapitata al ricorrente in data 27.12.201 ai sensi dell'art. per sproporzione della sanzione disciplinare irrogata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €.5.519,92 salvo diversa misura di giustizia anche maggiore) comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, in relazione all'anzianità di servizio del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento.
c) In ogni caso
Con vittoria di compensi professionali e refusione delle spese di lite”.
Il ricorrente ha riferito:
- di aver lavorato dal 17.4.2018 al 27.12.2021 alle dipendenze di (società che opera _1 nel settore della sicurezza offrendo servizi di custodia e vigilanza e che fa parte del “gruppo ), CP_1
inizialmente inquadrato nel 4° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata come guardia particolare giurata e,
a partire da luglio 2018, inquadrato al superiore livello 3 come coordinatore della squadra di RA
(composta dal figlio dal fratello e da altri addetti: e Persona_1 Parte_2 Persona_2
saltuariamente MA KE, oltre ad solo per un anno); Persona_3
- che del “gruppo fa parte anche che si occupa della tecnologia (sistemi CP_1 _1
antifurto e bonifiche ambientali);
- di aver sottoscritto in data 24.5.2018 lettera di incarico come procacciatore di affari per conto di con riconoscimento di relative provvigioni;
_1
- che, da settembre 2018 (dopo quattro fatture emesse nel periodo maggio-agosto 2018), i compensi provvigionali pattuiti per le “proposte d'ordine” sottoscritte con i nuovi clienti e per gli impianti di allarme venduti tramite il ricorrente (proposte riportanti come “codice produttore” il n. 10215) sono stati in realtà inseriti da nelle buste paga emesse sotto le voci “Trasferte Italia” e _1 “Rimborsi Chilometrici”, peraltro non più corrisposte a partire da settembre 2021 e in precedenza mai conteggiate sulla 13a e 14a mensilità, sulle ferie e sul TFR, né considerate ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
- che, a partire da giugno 2019, ha trattenuto mensilmente dalla busta paga la somma _1 di € 468,99 per noleggio a lungo termine di autovettura intestata a e in uso promiscuo _1
(lavorativo e personale) al ricorrente, consegnatagli in fringe benefit;
- di aver ricevuto in data 25.10.202 lettera di contestazione disciplinare, cui ha fatto seguito irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (dapprima comunicato con lettera del 3.11.2021, ricevuta il 4.11.2021; e, successivamente, notificato con lettera dell'8.11.2021, ricevuta il 27.12.2021, contenente anche revoca della precedente comunicazione di recesso);
Il ricorrente ha quindi fatto valere:
a) il diritto al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione differita e TFR e illegittima trattenuta del fringe benefit per complessivi € 98.830,47 (calcolati sulla parte variabile della retribuzione) e al pagamento di € 109.656,52 a titolo di contribuzione previdenziale, sul presupposto che
“tutte le prestazioni rese a favore della società convenuta o comunque del nel periodo Controparte_2
dedotto debbano essere considerate come un unico rapporto da ricondurre nella sua interezza nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato” facente capo a (“effettivo datore di Parte_3 lavoro e titolare del , da considerarsi “centro unitario di interesse economico: vd. pag. Controparte_2
37 ricorso) e che, quindi, l'incarico come procacciatore d'affari sia in realtà qualificabile come accordo relativo alla retribuzione variabile;
b) la nullità e/o ritorsività del recesso e, comunque, la sua illegittimità per infondatezza e genericità dei fatti contestati e per assenza di giusta causa.
Costituitesi in giudizio con separate memorie, e hanno negato _1 _1
l'esistenza di qualsiasi centro unitario di imputazione del rapporto, hanno sostenuto che l'attività di procacciatore d'affari per conto di è stata svolta dal ricorrente solo per i mesi (da maggio _1
ad agosto 2018) per i quali sono state emesse le relative fatture, hanno rilevato che gli importi in busta paga a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici sono stati riconosciuti al lavoratore per le trasferte eseguite da RA alla sede societaria di Scandicci e per l'utilizzo della autovettura (come da distinte di trasferta e prospetti di rimborsi chilometrici elaborati, datati e sottoscritti dallo stesso ricorrente), hanno negato la concessione dell'utilizzo dell'auto quale fringe benefit, hanno ribadito la validità e legittimità del licenziamento, hanno entrambe concluso per il rigetto delle domande del ricorso.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ***
Domanda di pagamento di differenze retributive e contributive
Il ricorrente ha sostenuto che la lettera di incarico come procacciatore d'affari, sottoscritta con CP_1
abbia in realtà costituito accordo avente ad oggetto la retribuzione variabile nell'ambito del
[...]
rapporto di lavoro subordinato facente capo alle resistenti quale unitario centro di imputazione del rapporto, retribuzione variabile corrisposta sino a settembre 2021 nelle buste paga emesse da
[...] attraverso le (fittizie) voci “Trasferta Italia” e “Rimborsi chilometrici” e da considerare, _1
quindi, nella base di computo della retribuzione differita.
Per contro, entrambe le società resistenti hanno riferito che abbia svolto attività di Parte_1
procacciamento di affari solo nel periodo da maggio ad agosto 2018 (attività compensata mediante pagamento delle fatture in atti) e che l'abbia cessata da settembre 2018, aggiungendo che le voci in busta paga a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici siano stati riconosciuti al lavoratore per le trasferte eseguite da RA alla sede societaria di Scandicci e per l'utilizzo della autovettura.
Orbene, entrambe le resistenti (come doc. 7) hanno depositato distinte delle trasferte e prospetti dei rimborsi chilometrici elaborati, datati e sottoscritti dal ricorrente, che non sono stati contestati da quest'ultimo (che nemmeno ha disconosciuto le firme in essi riportate): da ciò si ricava che mensilmente il ricorrente attestava a prospetti per trasferte e rimborsi chilometrici che poi sono stati _1
inseriti nelle buste paga alle voci sopra indicate.
Del reso, la voce rimborsi chilometrici è presente anche nelle buste paga di giugno e luglio 2018 (doc. 5 fasc. ric.), ovvero nei mesi per i quali il ricorrente ha emesso fattura a (doc. 6 fasc. res.), di _1
cui il pagamento è pacifico (perché non contestato); detto altrimenti, il ricorrente non spiega la ragione per la quale – seguendo la propria prospettazione – con riferimento ai mesi di giugno e luglio 2018 avrebbe ricevuto due volte la retribuzione variabile collegata agli affari conclusi (una prima volta mediante pagamento da parte di della fattura emessa e, una seconda volta, mediante _1
inserimento della voce rimborsi chilometrici nella busta paga emessa da . _1
Esclusa quindi che vi sia prova che le voci “Trasferta Italia” e “Rimborsi chilometrici” celino la corresponsione di retribuzione variabile, i relativi importi non devono essere conteggiati nella retribuzione differita (art. 112 CCNL applicato), con conseguente rigetto della relativa domanda (anche con riferimento alla collegata richiesta di pagamento delle corrispondenti differenze contributive, peraltro domandate inammissibilmente in proprio favore e non a favore di ), al pari di quella volta CP_4 ad ottenere il pagamento della “retribuzione variabile” per i mesi da agosto a dicembre 2021, infondata anche qualora riqualificata come rimborso chilometrico e per spese di trasferta (non essendovi in atti distinte e prospetti per tali mensilità). Ancora, non spetta la retribuzione (fissa) per i mesi di novembre e dicembre 2021, avendo il recesso avuto effetto ex art. 1, comma 41, L. 92/2021 dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato (a prescindere, quindi, dal fatto che vi sia stato un secondo recesso che ha revocato il precedente).
Nemmeno spetta alcunchè a titolo di provvigioni (secondo quanto domandato in ricorso via subordinata): con il doc. 10 fasc. ric., il ricorrente – oltre a liste di clienti – ha depositato 3 contratti, di cui uno peraltro privo di sottoscrizione, uno privo di data e il terzo sottoscritto e datato 19.4.2021: anche per questi ultimi due non spetta il compenso, perché non vi prova della relativa esigibilità, che – in base a quanto previsto nel relativo accordo (doc. 4 fasc. ric.) – presupponeva l'avvenuto incasso;
né sono state ammesse sul punto la prova per testi e l'istanza di ordine di esibizione, in quanto formulate genericamente e, quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c., anche in via esplorativa.
Infondata è, infine, la domanda di ripetizione della somma di € 468,99 trattenuta mensilmente dalla busta paga per noleggio a lungo termine di autovettura, essendo il doc. 11 un mero documento di parte privo di attitudine probatoria.
Impugnazione del licenziamento per giusta causa ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione del licenziamento per giusta causa _1
(comunicazione dell'8.11.2021, che ha revocato il recesso precedentemente comunicato con lettera del
4.11.2021; docc. 20 e 23 fasc. ric.) sulla base della contestazione disciplinare del 25.10.2021 (doc. 17 fasc. ric.), di cui si riporta il contenuto:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. n. 300/1970, siamo a formalizzare nei Suoi confronti la seguente contestazione disciplinare. Lei ha svolto attività non compresa nei servizi assegnati ed in favore di soggetti con i quali la scrivente Società non ha in essere alcun servizio di vigilanza. In particolare, Lei, in data 26.9.2021, alle ore 23.30, nonostante non fosse in servizio, si è recato presso Via Soffici, n. 72
(nella città di RA), ed ivi ha svolto un servizio di scorta e protezione in favore di soggetti di etnia cinese. Infatti, Lei si è recato al civico suddetto con un'automobile privata ma con indosso l'uniforme di servizio, recante i segni distintivi della Società. All'esito degli ulteriori accertamenti ed approfondimenti posti in essere dalla scrivente Società è emerso quanto di seguito. Lei ha organizzato un servizio di vigilanza, scorta e tutela in favore di cittadini di etnia cinese, coinvolgendo nella suddetta attività alcuni Suoi Colleghi, dipendenti della scrivente Società. Nel dettaglio, Lei ha creato una chat nell'applicazione telefonica Wechat nella quale ha inserito anche circa 20 soggetti prevalentemente di etnia cinese i quali, al bisogno, chiedevano l'intervento, Suo e dei che lei Per_4 ha coinvolto in simile attività. Detto intervento consisteva nel recarsi presso le abitazioni dei predetti soggetti ed ivi attendere il loro arrivo, al fine di assicurarsi che ai medesimi non accadesse nulla fino al rientro presso la propria abitazione. Detti servizi venivano da Lei organizzati e svolti sia durante i turni di servizio, sia al difuori dal predetto orario. Qualora non fosse stato possibile utilizzare uno dei
Colleghi in servizio, Lei provvedeva a fornire una automobile privata (la medesima di quella da Lei utilizzata il giorno 26.9.2021), con la quale gli stessi avrebbero prestato l'attività richiesta con la divisa riportante le effigie della Società, nonostante fossero fuori servizio. I servizi da Lei gestiti, organizzati e predisposti sono stati effettuati in RA, nelle seguenti vie: Via Soffici, Via Quasimodo,
Via delle Badie, Via dell'Alloro, Via Castellani, Via Traversa delle Fontanelle, Via Parini ed in Poggio a Caiano, in Via Pascoli. In sostanza, Lei ha posto in essere, creato, organizzato, gestito una vera e propria attività in concorrenza con quella esercitata dalla scrivente Società, provvedendo ad effettuare servizi di vigilanza, scorta e tutela in violazione di tutta la normativa in materia. Lo svolgimento di attività diverse da quelle di servizio, non comprese in quelle gestite dalla scrivente Società integra una gravissima violazione dei doveri di diligenza, buonafede e correttezza, indica l'esistenza di una attività svolta in concorrenza con la Società, la quale, inoltre, si trova esposta a potenziali conseguenze di tipo amministrativo afferenti alla corretta gestione della licenza in essere. La rilevanza della condotta contestata pare idonea a ledere il vincolo fiduciario in essere fra le parti”. Il ricorrente non ha negato di essersi recato in data 26.9.2021 presso via Soffici 72 a RA in giornata in cui non era in servizio, ma ha dedotto che presso quell'indirizzo “abitano diversi cittadini cinesi clienti, all'epoca dei fatti, della società convenuta”.
Ancora, il ricorrente non ha contestato l'esistenza della chat cui si fa riferimento nella contestazione, negando però di averla creata e rilevando che di essa ne era pienamente a conoscenza il datore di lavoro, per farne parte e la segretaria di Vip Securtal S.p.A. oltre Parte_3 Persona_5 all'addetto alla centrale “tanto da condividerne pienamente le richieste e le modalità Controparte_5
operative
Sennonchè, quanto al primo aspetto, il ricorrente non ha dimostrato che presso l'indirizzo in questione abitassero cittadini cinesi clienti al tempo del datore di lavoro (non sono stati nemmeno indicati i nominativi di tali clienti);
Quanto al secondo aspetto, è emerso dall'istruttoria orale1 che esistevano due chat in cui erano inserite le guardie giurate addette al Macrolotto di RA: una prima, nella quale i testi Testimone_1
e hanno riferito essere inserito anche (la circostanza è stata Parte_2 Parte_3
confermata, seppur in termini dubitativi, dal teste mentre è stata negata dal teste KE Tes_2
MA), oltre agli addetti alla centrale operativa e (teste , che CP_5 Testimone_3 Tes_2
serviva per segnalare anomalie legate al servizio di ronda e nella quale erano presenti i numerosi clienti
(per lo più cinesi) della società interessati da tale servizio;
e una seconda – composta da un numero più ristretto di persone (quantificate in 15 dal teste KE MA) di cui e non Parte_3 Controparte_5
facevano parte (teste KE MA) e di cui il responsabile operativo non era a Persona_6 conoscenza (vedi deposizione resa da quest'ultimo) – che serviva per svolgere servizi di accompagnamento di persone cinesi (spesso legali rappresentanti delle aziende clienti di Vip Securtal presso luoghi diversi da quelli ove si svolgeva il servizio di ronda al Macrolotto e che vedeva CP_1
coinvolto il ricorrente quale persona che aveva inserito nella chat e KE MA e Persona_2
che dava indicazioni a questi (e agli altri partecipanti) sulle attività da svolgere, organizzava e teneva i contatti con queste persone cinesi.
In particolare, questi diversi servizi prevedevano che la persona venisse accompagnata nel luogo prescelto e fatta scendere dopo che fosse stata verificata la sicurezza ambientale, senza che a sua volta dovesse scendere la guardia che l'aveva accompagnata.
Tali risultanze, di cui forniscono elementi atti a corroborarne la relazione del titolare di licenza e relativi allegati (doc. 10 fasc. e le relazioni di servizio a suo tempo sottoscritte da _1
(doc. 10 fasc, , successivamente deceduto, e da KE MA (doc. Persona_2 _1
10 cit., il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato in sede testimoniale), danno conto dell'effettuazione di un servizio diverso da quello di ronda reso presso il Macrolotto e di cui né il
[...]
(qualificato dallo stesso ricorrente come “titolare” dell'azienda), né il responsabile operativo Pt_3
erano a conoscenza, servizio che vedeva il ricorrente nella posizione di interfaccia tra coloro che ne usufruivano e i suoi colleghi e che dava disposizioni a questi ultimi, in un ruolo quindi organizzativo e sovraordinato rispetto ai medesimi.
Nei relativi tratti essenziali e rilevanti disciplinarmente, quindi, risultano sussistenti i fatti materiali posti a base della sanzione espulsiva e provati i comportamenti addebitati al ricorrente nella lettera di contestazione disciplinare, rispetto ai quali non rileva che, successivamente al recesso, tale tipologia di servizio sia stata attuata dalla resistente mediante creazione di apposita chat nella _1
quale sono stati inseriti e addetti alla centrale operativa, in quanto il suddetto servizio è stato Parte_3
attuato attraverso modalità operative diverse, ovvero mediante chiamata del cliente alla centrale operativa (testi e KE MA); né incide la circostanza che, già prima del Testimone_4
licenziamento del ricorrente, tali servizi aggiuntivi fossero fatti da per soggetti _1
titolari di aziende clienti (teste , in quanto al tempo ciò era effettuato nella zona di Scandicci Tes_2
(teste e non nella zona relativa ai fatti oggetto della contestazione. Tes_2
La sussistenza materiale delle condotte contestate rende infondata la censura circa l'asserita ritorsività del licenziamento, che deve assumere carattere esclusivo nella determinazione datoriale di recesso.
Infondata è altresì l'asserita illegittimità del recesso per violazione dell'art. 4 L. 300/1970, in quanto risulta documentalmente che, con autorizzazione n. 119 del 16.05.2016, il Ministero del Lavoro DTL
Firenze, abbia autorizzato ex art. 4 L. 300/70 la dotazione ad ogni guardia di uno smartphone in cui era caricata un'applicazione denominata “NAV NET”, sistema GPS in grado di creare un continuo scambio dati/informazioni tra la pattuglia/guardia in servizio e la centrale operativa (docc. 15-18 fasc. , come comunicato a tutti i dipendenti, compreso il ricorrente (doc. 19 fasc. cit.); _1
mentre la presenza di un secondo rilevatore GSM, anche a ritenerla sussistente (vd. doc. 14 fasc. ric.), può dirsi giustificata dall'esigenza di verificare il compimento di condotte illecite del lavoratore idonee a pregiudicare il patrimonio aziendale.
Infine, sussiste la giusta causa del recesso, riferito a condotta che, in ragione del ruolo ricoperto dal ricorrente e dei tratti caratterizzanti il comportamento sul piano oggettivo e soggettivo, è tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, stante l'irrimediabile venir meno del vincolo fiduciario.
Statuizioni finali
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza tener conto delle fasi di studio e introduttiva, già liquidate nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per territorio).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate Parte_1 _1 in € 3.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € Parte_1 _1
3.185,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono stati escussi, quali testi di parte ricorrente, (dipendente di Testimone_1 CP_1 negli anni 2018 e 2019 quale guardia armata, adibito dal 2019 al servizio di ronda e pronto intervento
[...] presso Macrolotto di RA, quando ha conosciuto il ricorrente) e (fratello del ricorrente e Parte_2 dipendente di da gennaio 2019 ad ottobre 2021 quale guardia giurata presso la zona del _1
Macrolotto); e, quali testi di parte resistente, KE MA (dipendente di al tempo quale CP_1 guardia giurata e ora quale coordinatore e responsabile territoriale delle guardie) e Testimone_4
(dipendente di da maggio 2019 a febbraio 2024 quale responsabile operativo del settore _1 vigilanza).