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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PASCA ROBERTO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Vial Europa, 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
RUOLO n. 2025/000092 REC.CREDITO.IMP 2016
RUOLO n. 2025/000092 REC.CREDITO.IMP 2017
-
- RUOLO n. 2025/250092 IVA-ALTRO 2021
- ATTO RECUPERO n. T8VCRAI00052 2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T8VCRAI00053 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso in relazione alle partite sopra indicate sia contro la Direzione Provinciale di Siena contro la Direzione Provinciale di Livorno.
Vengono impugnati gli atti di recupero n. T8VCRAI00052/2024 relativo ai periodi d'imposta 2016 e n.
T8VCRAI00053/2024 relativo ai periodi d'imposta 2017 emessi dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena nonché il Ruolo n. 2025/000092 recupero crediti di imposta anni 2016 e 2017 emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate D.P. di Sienza e il Ruolo n. 2025/250092 liquidazione periodica IVA anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Livorno.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Livorno, in persona del suo Direttore pro tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Deve subito evidenziarsi che la cartella di pagamento per cui è parte la Direzione Provinciale di Livorno, per quanto rappresentato dalla stessa nei propri atti, è stata emessa a seguito del mancato pagamento della rata n. 4 relativa alla comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica IVA A.I. 2021.
A tale proposito si deve subito osservare che in relazione alla partita avente il seguente numero n.2021VP000000000000283816882/D00 (IVA 1° TRIM. importo di €8.364,11) nonché in relazione alla partita n. 2021VP000000000000295609233/D00 (IVA 3° TRIM. importo €19.241,01), su istanza di autotutela presentata dalla stessa parte ricorrente, la Divisione Contribuenti (trattandosi di iscrizione a ruolo automatizzata), in epoca precedente la notifica del ricorso, ha proceduto allo sgravio totale delle somme dovute per mancato computo dei versamenti da ravvedimento, così come documentato negli allegati numero 3 numero 4 delle produzioni dell'ufficio tributario. Tuttavia, a fronte di tale sgravio la
Direzione Provinciale di Livorno ha emesso nuovamente la partita avente numero
2021VP000000000000283816882/D10 nonché la partita avente numero
2021VP000000000000295609233/D10 di cui alla cartella di pagamento n. 06120250008325260 notificata in data 11/06/2025.
Da quanto precede, pertanto oggetto di contestazione nei confronti della Direzione Provinciale di Livorno
è solamente la partita n. 2021VP000000000000289347637/D00 (IVA 2° TRIM.).
*
All'udienza del 13 ottobre 2025, il procedimento è stato rinviato per la trattazione della sospensiva all'udienza del 10 novembre 2025 disponendo accertarsi la circostanza che un procedimento, riguardante la stessa società e pregiudiziale al presente, sia stato trattato in data 19 maggio 2025 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena ma che non sia stato letto il dispositivo in udienza, ad oggi non ancora depositato, così come riferito dal rag. Difensore_1 difensore della parte contribuente e dalla consultazione odierna dello stesso a sistema informatico, consultazione della quale il difensore depositerà screenshot.
È stata pertanto disposta la trasmissione del verbale alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena. Sospendendo tuttavia la cartella impugnata con il ricorso di cui all'RGR n. 139/25 fino all'11 novembre
2025.
* Alla successiva udienza dell'11 novembre II Collegio, non essendo stata dimostrata l'esistenza del periculum, in quanto il contribuente non ha dato interamente conto del proprio complessivo patrimonio
(redditi da lavoro e da rendite finanziarie;
rendite immobiliari;
rendite all'estero e assimilati;
giacenze presso banche, assicurazioni, finanziarie e assimilati;
diritti reali su immobili), il che rende superfluo l'esame del fumus;
considerata la possibilità di rateizzare il debito in 120 rate;
ha rigettato pertanto l'istanza di sospensiva anche in considerazione della fissazione a breve dell'esame nel merito. L'udienza
è stata rinviata al 12 gennaio 2026 per la trattazione del merito.
*
A tale udienza il collegio ha disposto la restituzione degli atti processuali alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena per le valutazioni delle richieste del ricorrente in quanto questa Corte di Giustizia è incompetente territorialmente.
Sono stati assegnati giorni giorni 90 (novanta) per la riassunzione della causa davanti alla C.G.T. di I grado di Siena da parte della ricorrente.
Mentre l'udienza è stata rinviata alla data del 15 giugno 2026 ore 9:45 per le verifiche in ordine ad una possibile adesione alla rottamazione di cui alla Legge n. 199/2025 (c.d. rottamazione quinquies).
A questo punto, così come richiesto dal sistema informatico, è stato disposto che la segreteria di questa
Corte procedesse a formare autonomo fascicolo per la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
*
Con un ulteriore decreto di fissazione dell'udienza si è proceduto a trattare il procedimento all'odierna udienza al fine della sola trasmissione con sentenza degli atti relativi alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
*
All'odierna udienza così come da verbale il presente procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre immediatamente premettere che il sistema informatico non ha permesso il rinvio degli atti relativi alle posizioni di competenza della Direzione Provinciale di Siena a mezzo di ordinanza ed è stato perciò necessario formare autonomo fascicolo che viene trattato all'odierna udienza.
Così come già chiarito nel corso dello svolgimento del processo la cartella di pagamento per cui è parte la Direzione Provinciale di Livorno, per quanto rappresentato dalla stessa nel proprio atto di controdeduzioni, è stata emessa a seguito del mancato pagamento della rata n. 4 relativa alla comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica IVA A.I. 2021.
A tale proposito si deve subito osservare che in relazione alla partita avente il seguente numero n.2021VP000000000000283816882/D00 (IVA 1° TRIM. importo di €8.364,11) nonché in relazione alla partita n. 2021VP000000000000295609233/D00 (IVA 3° TRIM. importo €19.241,01), su istanza di autotutela presentata dalla stessa parte ricorrente, la Divisione Contribuenti (trattandosi di iscrizione a ruolo automatizzata), in epoca precedente la notifica del ricorso, ha proceduto allo sgravio totale delle somme dovute per mancato computo dei versamenti da ravvedimento, così come documentato negli allegati numero 3 numero 4 delle produzioni dell'ufficio tributario.
*
In ragione di quanto precede, oggetto di contestazione nei confronti della Direzione Provinciale di Livorno
è solamente la partita n. 2021VP000000000000289347637/D00 (IVA 2° TRIM.).
*
Deve pertanto disporsi la formazione di autonomo fascicolo per la trattazione delle partite di esclusiva competenza della Direzione Provinciale di Livorno.
Conseguentemente per quanto riguarda le restanti partite di cui al ricorso presentato dalla contribuente
Ricorrente 1 Srl deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
Pertanto deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di giustizia
Tributaria di Siena con riferimento agli atti di recupero n. T8VCRAI00052/2024 e n. T8VCRAI00053/2024 nonché al Ruolo n. 2025/000092 e disporsi la trasmissione degli atti relativi sopra indicati alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Siena per le valutazioni delle richieste del ricorrente. Devono altresì essere assegnati 90 giorni a far data dal 12 gennaio 2026 per la riassunzione del presente procedimento davanti alla C.G.T. di I grado di Siena da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli atti ai precedenti verbali, dispone la trasmissione alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado Siena per quanto di competenza.
I termini per le parti restano quelli di cui all'ordinanza interlocutoria n. 9/2026 emessa da questa Corte di Giustizia.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: PASCA ROBERTO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 139/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Vial Europa, 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
RUOLO n. 2025/000092 REC.CREDITO.IMP 2016
RUOLO n. 2025/000092 REC.CREDITO.IMP 2017
-
- RUOLO n. 2025/250092 IVA-ALTRO 2021
- ATTO RECUPERO n. T8VCRAI00052 2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T8VCRAI00053 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso in relazione alle partite sopra indicate sia contro la Direzione Provinciale di Siena contro la Direzione Provinciale di Livorno.
Vengono impugnati gli atti di recupero n. T8VCRAI00052/2024 relativo ai periodi d'imposta 2016 e n.
T8VCRAI00053/2024 relativo ai periodi d'imposta 2017 emessi dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena nonché il Ruolo n. 2025/000092 recupero crediti di imposta anni 2016 e 2017 emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate D.P. di Sienza e il Ruolo n. 2025/250092 liquidazione periodica IVA anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Livorno.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Livorno, in persona del suo Direttore pro tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Deve subito evidenziarsi che la cartella di pagamento per cui è parte la Direzione Provinciale di Livorno, per quanto rappresentato dalla stessa nei propri atti, è stata emessa a seguito del mancato pagamento della rata n. 4 relativa alla comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica IVA A.I. 2021.
A tale proposito si deve subito osservare che in relazione alla partita avente il seguente numero n.2021VP000000000000283816882/D00 (IVA 1° TRIM. importo di €8.364,11) nonché in relazione alla partita n. 2021VP000000000000295609233/D00 (IVA 3° TRIM. importo €19.241,01), su istanza di autotutela presentata dalla stessa parte ricorrente, la Divisione Contribuenti (trattandosi di iscrizione a ruolo automatizzata), in epoca precedente la notifica del ricorso, ha proceduto allo sgravio totale delle somme dovute per mancato computo dei versamenti da ravvedimento, così come documentato negli allegati numero 3 numero 4 delle produzioni dell'ufficio tributario. Tuttavia, a fronte di tale sgravio la
Direzione Provinciale di Livorno ha emesso nuovamente la partita avente numero
2021VP000000000000283816882/D10 nonché la partita avente numero
2021VP000000000000295609233/D10 di cui alla cartella di pagamento n. 06120250008325260 notificata in data 11/06/2025.
Da quanto precede, pertanto oggetto di contestazione nei confronti della Direzione Provinciale di Livorno
è solamente la partita n. 2021VP000000000000289347637/D00 (IVA 2° TRIM.).
*
All'udienza del 13 ottobre 2025, il procedimento è stato rinviato per la trattazione della sospensiva all'udienza del 10 novembre 2025 disponendo accertarsi la circostanza che un procedimento, riguardante la stessa società e pregiudiziale al presente, sia stato trattato in data 19 maggio 2025 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena ma che non sia stato letto il dispositivo in udienza, ad oggi non ancora depositato, così come riferito dal rag. Difensore_1 difensore della parte contribuente e dalla consultazione odierna dello stesso a sistema informatico, consultazione della quale il difensore depositerà screenshot.
È stata pertanto disposta la trasmissione del verbale alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena. Sospendendo tuttavia la cartella impugnata con il ricorso di cui all'RGR n. 139/25 fino all'11 novembre
2025.
* Alla successiva udienza dell'11 novembre II Collegio, non essendo stata dimostrata l'esistenza del periculum, in quanto il contribuente non ha dato interamente conto del proprio complessivo patrimonio
(redditi da lavoro e da rendite finanziarie;
rendite immobiliari;
rendite all'estero e assimilati;
giacenze presso banche, assicurazioni, finanziarie e assimilati;
diritti reali su immobili), il che rende superfluo l'esame del fumus;
considerata la possibilità di rateizzare il debito in 120 rate;
ha rigettato pertanto l'istanza di sospensiva anche in considerazione della fissazione a breve dell'esame nel merito. L'udienza
è stata rinviata al 12 gennaio 2026 per la trattazione del merito.
*
A tale udienza il collegio ha disposto la restituzione degli atti processuali alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena per le valutazioni delle richieste del ricorrente in quanto questa Corte di Giustizia è incompetente territorialmente.
Sono stati assegnati giorni giorni 90 (novanta) per la riassunzione della causa davanti alla C.G.T. di I grado di Siena da parte della ricorrente.
Mentre l'udienza è stata rinviata alla data del 15 giugno 2026 ore 9:45 per le verifiche in ordine ad una possibile adesione alla rottamazione di cui alla Legge n. 199/2025 (c.d. rottamazione quinquies).
A questo punto, così come richiesto dal sistema informatico, è stato disposto che la segreteria di questa
Corte procedesse a formare autonomo fascicolo per la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
*
Con un ulteriore decreto di fissazione dell'udienza si è proceduto a trattare il procedimento all'odierna udienza al fine della sola trasmissione con sentenza degli atti relativi alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
*
All'odierna udienza così come da verbale il presente procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre immediatamente premettere che il sistema informatico non ha permesso il rinvio degli atti relativi alle posizioni di competenza della Direzione Provinciale di Siena a mezzo di ordinanza ed è stato perciò necessario formare autonomo fascicolo che viene trattato all'odierna udienza.
Così come già chiarito nel corso dello svolgimento del processo la cartella di pagamento per cui è parte la Direzione Provinciale di Livorno, per quanto rappresentato dalla stessa nel proprio atto di controdeduzioni, è stata emessa a seguito del mancato pagamento della rata n. 4 relativa alla comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica IVA A.I. 2021.
A tale proposito si deve subito osservare che in relazione alla partita avente il seguente numero n.2021VP000000000000283816882/D00 (IVA 1° TRIM. importo di €8.364,11) nonché in relazione alla partita n. 2021VP000000000000295609233/D00 (IVA 3° TRIM. importo €19.241,01), su istanza di autotutela presentata dalla stessa parte ricorrente, la Divisione Contribuenti (trattandosi di iscrizione a ruolo automatizzata), in epoca precedente la notifica del ricorso, ha proceduto allo sgravio totale delle somme dovute per mancato computo dei versamenti da ravvedimento, così come documentato negli allegati numero 3 numero 4 delle produzioni dell'ufficio tributario.
*
In ragione di quanto precede, oggetto di contestazione nei confronti della Direzione Provinciale di Livorno
è solamente la partita n. 2021VP000000000000289347637/D00 (IVA 2° TRIM.).
*
Deve pertanto disporsi la formazione di autonomo fascicolo per la trattazione delle partite di esclusiva competenza della Direzione Provinciale di Livorno.
Conseguentemente per quanto riguarda le restanti partite di cui al ricorso presentato dalla contribuente
Ricorrente 1 Srl deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Tributaria di Siena.
Pertanto deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore della Corte di giustizia
Tributaria di Siena con riferimento agli atti di recupero n. T8VCRAI00052/2024 e n. T8VCRAI00053/2024 nonché al Ruolo n. 2025/000092 e disporsi la trasmissione degli atti relativi sopra indicati alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Siena per le valutazioni delle richieste del ricorrente. Devono altresì essere assegnati 90 giorni a far data dal 12 gennaio 2026 per la riassunzione del presente procedimento davanti alla C.G.T. di I grado di Siena da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli atti ai precedenti verbali, dispone la trasmissione alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado Siena per quanto di competenza.
I termini per le parti restano quelli di cui all'ordinanza interlocutoria n. 9/2026 emessa da questa Corte di Giustizia.