Ordinanza cautelare 18 giugno 2016
Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2016, proposto da
Telecom IT S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Riccardo Leonardi in Ancona, corso Stamira, 49;
contro
Comune di Morrovalle, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso lo studio -Scaleggi-Guidobaldi Studio Legale Grandinetti in Ancona, via I° Maggio, n.142/B;
per l'annullamento
- della nota prot. n.202 del 12 marzo 2016 mediante cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Morrovalle ha ordinato di non effettuare l'intervento di cui alla SCIA presentata ai sensi dell''art. 87-bis del d.lgs.259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base ubicata in via Matteotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morrovalle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia concerne il provvedimento con cui il Comune di Morrovalle ha ordinato a Telecom IT S.p.A. di non effettuare un intervento oggetto di SCIA presentata ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, consistente nell’installazione di una stazione radio base (appresso “SRB”), composta da due nuove antenne di telefonia mobile, oltre a una nuova parabola per la telefonia fissa, con contestuale divieto di proseguire l’attività segnalata.
Parte ricorrente è proprietaria di un edificio (ospitante una centrale telefonica) sito nel Comune di Morrovalle, in via Matteotti, sulla cui copertura insiste un traliccio idoneo all’installazione di antenne e parabole per l’implementazione della rete fissa e mobile.
La ricorrente, in data 14 novembre 2015, ha quindi presentato al Comune di Morrovalle una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 87-bis co. 2 del D.Lgs. 259/2003.
Nel mese di febbraio 2016 AR Marche e l’ASUR hanno reso pareri favorevoli per quanto concerne, rispettivamente, gli aspetti radioprotezionistici e gli aspetti sanitari del progetto.
In data 3 febbraio 2016 il Comune ha trasmesso a Telecom una richiesta di integrazioni, riscontrata dalla ricorrente.
Il Comune di Morrovalle, con l’impugnata nota prot. n. 202 del 12 marzo 2016, ha ordinato alla ricorrente di non effettuare l’intervento oggetto della SCIA, con contestuale divieto di proseguire l’attività segnalata, nell’assunto che, per quanto concerne le due antenne della telefonia mobile, l’intervento non rientrerebbe nella disciplina dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, ma sarebbe inquadrato tra quelli dell’art. 87, cui si applicherebbe l’autorizzazione ordinaria e quindi il permesso di costruire. Anche rispetto alla parabola della telefonia fissa non troverebbe applicazione il procedimento abilitativo di cui all’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, con la conseguenza che, sempre secondo il Comune, avrebbe dovuto presentarsi la domanda di rilascio del permesso di costruire, avviando la relativa pratica.
Con il ricorso in epigrafe, Telecom ha promosso il presente giudizio, impugnando la nota comunale con contestuale istanza sospensiva, che è respinta con ordinanza n. 210 del 18 giugno 2016, sulla base dell’insussistenza del periculum.
Il provvedimento è impugnato con cinque articolati motivi di ricorso.
Il Comune di Morrovalle, costituito in giudizio, ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, in relazione a una successiva istanza di rilascio di titolo unico per il medesimo edificio, il cui esito (solo parzialmente favorevole alla ricorrente) non è stato mai contestato.
Ha controdedotto la ricorrente sul punto, dichiarando che, nelle more del giudizio, senza con ciò prestare acquiescenza al provvedimento impugnato, aveva presentato al Comune un’istanza di rilascio del titolo unico per l’installazione di una parabola per la telefonia fissa e di una SRB per la telefonia mobile Rispetto a tale istanza, il Comune ha, da un lato, negato l’installazione della SRB adducendo la presunta non conformità dell’intervento con il piano comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici e dall’altro lato, ha rilasciato l’autorizzazione all’innalzamento del traliccio esistente ai fini della installazione della parabola, opera, quest’ultima, che la ricorrente ha quindi provveduto a realizzare e attivare. Rimarrebbe quindi l’interesse di Telecom a censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui pretende di esercitare i poteri inibitori rispetto alla SCIA, in particolare con riguardo all’impianto SRB.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 IL Collegio ritiene che debba essere accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dedotta dal Comune di Morrovalle.
1.2 L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è resa possibile (traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda) soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente; per costante giurisprudenza, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è quindi ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o del vantaggio al quale mira il ricorso giurisdizionale, di modo che anche il suo esito eventualmente positivo non potrebbe più giovare al ricorrente. A tale proposito, la sopravvenuta carenza di interesse può essere determinata anche dal sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando un nuovo assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato, ovvero dal verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza Non è poi superfluo rammentare che l’art. 84 cod. proc. amm. (“Rinuncia”) prevede inoltre che “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa (tra le tante Cons. Stato VI 5 ottobre 2021 n. 7077).
1.3. Alla luce dei su riportati principi, il Collegio qui rileva come l’indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso originario conduce al convincimento che la modificazione intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere alla ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione.
1. L’atto impugnato dispone, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, co4munque, sino alla conclusione dell’avviato procedimento di autotutela, il Divieto di esecuzione dei lavori indicati nella SCIA prot. 23914 presentata dalla ricorrente.
1.5 L’autotutela non veniva esercitata e con atto Prot. Arr. 21304 del 20 ottobre 2016, la ditta Telecom IT PA presentava istanza di Permesso di Costruire, ai fini del rilascio del Titolo Unico - Pratica P.E. 305/2016 del 20/10/2016 (P. SUAP 63/2017), per “l’installazione di parabola ed antenne per i servizi a larga banda di telefonia fissa e mobile su traliccio esistente” per la medesima area.
1.6 Con Determina n. 9 (R.G. 139) del 25 febbraio 2017, pacificamente rimasta inoppugnata, avente per oggetto “Parziale diniego istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile e per l’installazione di una parabola per telefonia fissa”, veniva emesso provvedimento di diniego parziale della richiesta di Permesso di Costruire Pratica presentata al Suap in data 20 ottobre 2016, per la parte relativa alla richiesta di installazione di una nuova stazione radiobase per telefonia mobile e il medesimo giorno è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 2 del 25 febbraio/2017 per l’ “installazione della parabola per telefonia fissa e della relativa sopraelevazione del traliccio esistente ubicato nel comune di Morrovalle in p.le G. Matteotti”.
1.7 Alla luce degli sviluppi successivi all’impugnazione (la cui ricostruzione, effettata nel dettaglio dal Comune non è contestata fattualmente da parte ricorrente), non è chiaro quale utilità rivestirebbe per la ricorrente l’eventuale annullamento di un provvedimento inibitorio totalmente superato da fatti successivi. che appaiono peraltro frutto di scelte del tutto incompatibili con la decisione di coltivare l’impugnazione.
1.8 Del resto parte ricorrente non ha documentato alcuna riserva al momento della presentazione dell’istanza del 20 ottobre 2016. la quale richiede il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della parabola e della SRB. Allo stesso modo, parte ricorrente ha ritenuto di non impugnare il diniego parziale al permesso di costruire.
1.9 In tutta evidenza, il provvedimento inibitorio impugnato risulta superato falla presentazione di un’istanza per il diverso titolo edilizio (permesso di costruire) e dalla mancata contestazione del permesso di costruire rilasciato. A fronte della presenza del permesso di costruire del 25 febbraio 2017, non appare sostenibile che l’eventuale annullamento del divieto di prosecuzione lavori impugnato possa provocare, ad esempio, la reviviscenza della SCIA o che l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’atto inibitorio possa provocare un qualche tipo di effetto conformativo sul permesso di costruire rilasciato
1.10 La ricorrente ha infatti installato, in base al rilasciato permesso di costruire, la parabola per la telefonia fissa, e non ha impugnato la determina n. 9 del 25 febbraio 2017 di diniego alla realizzazione della nuova SRB. su piazzale Matteotti. Non appare quindi convincente la tesi della Società per cui “rimane infatti fermo l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia che attesti come “a monte” l’intervento di installazione della SRB avrebbe già dovuto ritenersi assentito in virtù della presentazione della SCIA di cui all’art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003, a prescindere dal successivo “tentativo” di autorizzazione tramite titolo unico, richiesto solamente in via cautelativa”. Infatti, il successivo rilascio del permesso di costruire, inoppugnato, appare del tutto incompatibile con la persistenza della SCIA, non essendo possibile prescindere da una richiesta di permesso di costruire priva di riserve e il cui esisto non è stato contestato da parte ricorrente. E ciò indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione di una SRB, poi rinunciata, in altra parte del Comune, che non rileva ai fini del presente ricorso.
1.11 Del resto, come è stato osservato in giurisprudenza, vi è la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso promosso dal segnalante avverso la nota con cui sia stata dichiarata l'inefficacia della SCIA. presentata, laddove il medesimo abbia successivamente presentato, per lo stesso identico progetto, una richiesta volta a conseguire un titolo diverso e dalla maggiore portata abilitante (permesso di costruire). Tale richiesta non può che superare la precedente rendendola superflua e manifestando, nei fatti, l'intendimento del presentatore di rinunciare al percorso precedentemente seguito, con la conseguenza di determinare la carenza di interesse di parte ricorrente a conseguire una pronuncia nel merito in ordine alla impugnazione della stessa nota. (Tar Lazio Roma 27 dicembre 2022, n. 17543).
2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2.1 In considerazione delle circostanze che hanno portato al superamento provvedimento impugnato, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO