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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 188 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 e promossa
DA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Marchegiani del foro di CO ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in CO, Via Menicucci 3;
APPELLANTE
CONTRO
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Roberto Buccolini (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in CO, Piazza della Repubblica n. 1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di CO 1413/2022 del 02/12/2022 pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l'Avv. al fine di ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1
professionista per responsabilità professionale conseguente alla soccombenza in un contenzioso promosso presso il Tribunale di CO e successivo procedimento di impugnazione, chiedendo in via subordinata, una condanna risarcitoria, su base equitativa, per l'asserita perdita di chance di poter conseguire un esito favorevole in entrambi i giudizi.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 1102/2011 con cui il Tribunale di CO ha respinto la domanda del all'epoca assistito dall'Avv. volta ad ottenere la condanna della Parte_1 CP_1
società al pagamento della somma di €. 85.745,00 oltre interessi. Pt_2
L'appellante deduce che il legale sarebbe incorso in un grave inadempimento del contratto d'opera professionale per non avere dapprima tempestivamente contestato e disconosciuto un documento prodotto dalla controparte, nonché in sede di escussione testi, per non avere tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare del teste allegando la visura camerale della Tes_1 Pt_2
Il Tribunale di CO, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato la domanda compensando integralmente le spese.
Ha interposto appello il sig. ; si è costituito l'Avv. resistendo e Parte_1 Controparte_1
proponendo impugnazione incidentale.
Primo Motivo- Errata ricostruzione dei fatti sulla base delle vicende processuali, dei fatti pacifici in atti e della documentazione prodotta. Violazione e/o Falsa applicazione degli art. 1326 c.c. e ss.
c.c. con particolare riferimento alle modalità di conclusione dei contratti nonché errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 215 c.p.c - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. per parte in cui il giudice ritiene non provato il danno subito dall'attore alla stregua del principio del “più probabile che non” ritenendo “indifferente”
l'errore dell'appellato ai fini di una prognosi negativa circo l'esito della causa.
Secondo Motivo- Violazione dell'art. 132 c.p.c. con riferimento alla motivazione, illogica, tautologica e meramente apparente - Errata ricostruzione dei fatti sulla base delle vicende processuali, dei fatti pacifici in atti e sulla documentazione prodotta. - Violazione e/o Falsa applicazione degli art. 1326 c.c. e ss. c.c. con particolare riferimento alle modalità di conclusione dei contratti nonché errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 215 c.p.c - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. Per la parte in cui il giudice di primo grado non prende per nulla in considerazione il dedotto errore professionale consistente nella errata eccezione sulla incapacità di testimoniare del sig. o comunque lo ritiene Tes_1 irrilevante.
pagina 2 di 5 Terzo Motivo: In subordine - Errata applicazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. per parte in cui il Giudice di primo grado ha respinto anche la domanda subordinata del di risarcimento del danno da Parte_1
perdita di chance.
Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. - CP_2
Rapporto causa-effetto tra l'omissione dell'avvocato contestata e il danno subito dal
[...]
dei danni subiti dall'attore in conseguenza della contestata negligente Controparte_3
esecuzione del mandato
I motivi, siccome strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
La difesa dell'appellante innanzitutto si duole del fatto che l'omesso tempestivo disconoscimento del documento allegato con la comparsa di costituzione dalla , rappresentato dal fax del 06.02.2003 Pt_2
inviato con tutte le pattuizioni “sbarrate” e l'aggiunta, a penna e firma del titolare “importo Pt_2
concordato per Montebelluna”. (c.f.r. doc. all. c 2, Fascicolodi Parte - r.g. 4709/19, Parte_1
contratto prodotto dalla avrebbe determinato l'ingresso del documento come prova nel Parte_2
processo formando il convincimento dei giudici che l'accordo raggiunto tra le parti fosse quello siglato nel documento stesso, facendo degradare lo stesso fax del 06.02.2003 inviato dapprima dal Parte_1
(quale legale rappresentante della RCS) a mere trattative tra le parti.
L'appellante non lamenta che la firma sul documento non sarebbe la propria bensì di non averlo ricevuto con le pattuizioni sbarrate e l'aggiunta a penna che l'importo sarebbe stato concordato solo per il cantiere di Montebelluna.
Dunque non si trattava di disconoscimento della sottoscrizione, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 214 c.p.c. bensì di contestazione del solo contenuto del fax.
Pertanto il documento non doveva essere disconosciuto ed in ciò hanno errato entrambe le sentenze, quella del Tribunale e quella di questa Corte, che hanno fondato il rigetto della domanda del anche sul mancato disconoscimento. Parte_1
Vi è da considerare, tuttavia, che la sentenza di questa Corte, pur accennando al mancato disconoscimento, mostra di ritener fondato il suo convincimento sulle prove per testi che hanno confermato il tenore del fax oggetto del preteso mancato disconoscimento, ciò che svuota di ogni interesse la questione del disconoscimento.
Quest'ultima considerazione introduce l'esame del motivo che imputa all'avvocato la negligenza di non aver eccepito l'incapacità a testimoniare del teste, siccome socio della parte.
Questo errore è ininfluente, posto che non vi sarebbe stata incapacità del teste, essendo pacifico che nei procedimenti in cui sia parte una società con personalità giuridica sono incapaci a testimoniare le pagina 3 di 5 sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole: caso che non ricorre nella fattispecie.
Si ritiene pertanto che difetti il nesso di causalità tra i pretesi errori e l'esito sfavorevole della controversia, per modo che la responsabilità dell'avvocato va esclusa.
Appello incidentale.
I° motivo - Sull'errata statuizione di un tardivo disconoscimento di una scrittura prodotta dalla convenuta all'atto della costituzione nel giudizio rubricato al n. 2430/2007 R.G. del Parte_2
Tribunale di CO. Violazione della disciplina in tema di disconoscimento e riconoscimento tacito (artt. 214, 215 cpc), errata ricostruzione dell'onere di contestazione, anche ai fini dell'art
115 cpc.
II° motivo. - Sull'errata ritenuta sussistenza di una sottoscrizione congiunta del documento prodotto da (doc. 6, prodotto da questa difesa in primo grado). Violazione degli artt. Parte_2
1325 n. 1, 1326, 2722, 2697 c.c
Entrambi questi motivi sono assorbiti dalla decisione sui motivi di appello principale.
III° motivo - Sull'errata integrale compensazione, non motivata, delle spese di lite. Violazione dell'art. 92 cpc
In effetti il primo giudice non spiega il motivo per cui abbia ritenuto di compensare le spese di giudizio.
Ad avviso di questa Corte, stante la soccombenza del non v'è motivo di operare la Parte_1
compensazione, ed in tal senso la sentenza dovrà riformarsi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La parziale riforma della sentenza impugnata, conseguente all'appello incidentale obbliga questa Corte
a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n.
15233, ex multis) che si liquidano in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal Signor
contro l'Avv. e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 4 di 5 Respinge l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna il sig. al pagamento in favore dell'Avv. della Parte_1 Controparte_1
somma di €. 7.052,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come previsto per legge per il primo grado ed per l'appello in €. 4.997,00 i oltre 15% cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante principale la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
CO così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 188 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024 e promossa
DA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Marchegiani del foro di CO ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in CO, Via Menicucci 3;
APPELLANTE
CONTRO
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Roberto Buccolini (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in CO, Piazza della Repubblica n. 1
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di CO 1413/2022 del 02/12/2022 pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l'Avv. al fine di ottenere la condanna del Parte_1 Controparte_1
professionista per responsabilità professionale conseguente alla soccombenza in un contenzioso promosso presso il Tribunale di CO e successivo procedimento di impugnazione, chiedendo in via subordinata, una condanna risarcitoria, su base equitativa, per l'asserita perdita di chance di poter conseguire un esito favorevole in entrambi i giudizi.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 1102/2011 con cui il Tribunale di CO ha respinto la domanda del all'epoca assistito dall'Avv. volta ad ottenere la condanna della Parte_1 CP_1
società al pagamento della somma di €. 85.745,00 oltre interessi. Pt_2
L'appellante deduce che il legale sarebbe incorso in un grave inadempimento del contratto d'opera professionale per non avere dapprima tempestivamente contestato e disconosciuto un documento prodotto dalla controparte, nonché in sede di escussione testi, per non avere tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare del teste allegando la visura camerale della Tes_1 Pt_2
Il Tribunale di CO, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato la domanda compensando integralmente le spese.
Ha interposto appello il sig. ; si è costituito l'Avv. resistendo e Parte_1 Controparte_1
proponendo impugnazione incidentale.
Primo Motivo- Errata ricostruzione dei fatti sulla base delle vicende processuali, dei fatti pacifici in atti e della documentazione prodotta. Violazione e/o Falsa applicazione degli art. 1326 c.c. e ss.
c.c. con particolare riferimento alle modalità di conclusione dei contratti nonché errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 215 c.p.c - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. per parte in cui il giudice ritiene non provato il danno subito dall'attore alla stregua del principio del “più probabile che non” ritenendo “indifferente”
l'errore dell'appellato ai fini di una prognosi negativa circo l'esito della causa.
Secondo Motivo- Violazione dell'art. 132 c.p.c. con riferimento alla motivazione, illogica, tautologica e meramente apparente - Errata ricostruzione dei fatti sulla base delle vicende processuali, dei fatti pacifici in atti e sulla documentazione prodotta. - Violazione e/o Falsa applicazione degli art. 1326 c.c. e ss. c.c. con particolare riferimento alle modalità di conclusione dei contratti nonché errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 215 c.p.c - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. Per la parte in cui il giudice di primo grado non prende per nulla in considerazione il dedotto errore professionale consistente nella errata eccezione sulla incapacità di testimoniare del sig. o comunque lo ritiene Tes_1 irrilevante.
pagina 2 di 5 Terzo Motivo: In subordine - Errata applicazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. per parte in cui il Giudice di primo grado ha respinto anche la domanda subordinata del di risarcimento del danno da Parte_1
perdita di chance.
Violazione e/o falsa applicazione degli art. dell'art. 1176 c.c., 1218 e 2236 cc. - CP_2
Rapporto causa-effetto tra l'omissione dell'avvocato contestata e il danno subito dal
[...]
dei danni subiti dall'attore in conseguenza della contestata negligente Controparte_3
esecuzione del mandato
I motivi, siccome strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
La difesa dell'appellante innanzitutto si duole del fatto che l'omesso tempestivo disconoscimento del documento allegato con la comparsa di costituzione dalla , rappresentato dal fax del 06.02.2003 Pt_2
inviato con tutte le pattuizioni “sbarrate” e l'aggiunta, a penna e firma del titolare “importo Pt_2
concordato per Montebelluna”. (c.f.r. doc. all. c 2, Fascicolodi Parte - r.g. 4709/19, Parte_1
contratto prodotto dalla avrebbe determinato l'ingresso del documento come prova nel Parte_2
processo formando il convincimento dei giudici che l'accordo raggiunto tra le parti fosse quello siglato nel documento stesso, facendo degradare lo stesso fax del 06.02.2003 inviato dapprima dal Parte_1
(quale legale rappresentante della RCS) a mere trattative tra le parti.
L'appellante non lamenta che la firma sul documento non sarebbe la propria bensì di non averlo ricevuto con le pattuizioni sbarrate e l'aggiunta a penna che l'importo sarebbe stato concordato solo per il cantiere di Montebelluna.
Dunque non si trattava di disconoscimento della sottoscrizione, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 214 c.p.c. bensì di contestazione del solo contenuto del fax.
Pertanto il documento non doveva essere disconosciuto ed in ciò hanno errato entrambe le sentenze, quella del Tribunale e quella di questa Corte, che hanno fondato il rigetto della domanda del anche sul mancato disconoscimento. Parte_1
Vi è da considerare, tuttavia, che la sentenza di questa Corte, pur accennando al mancato disconoscimento, mostra di ritener fondato il suo convincimento sulle prove per testi che hanno confermato il tenore del fax oggetto del preteso mancato disconoscimento, ciò che svuota di ogni interesse la questione del disconoscimento.
Quest'ultima considerazione introduce l'esame del motivo che imputa all'avvocato la negligenza di non aver eccepito l'incapacità a testimoniare del teste, siccome socio della parte.
Questo errore è ininfluente, posto che non vi sarebbe stata incapacità del teste, essendo pacifico che nei procedimenti in cui sia parte una società con personalità giuridica sono incapaci a testimoniare le pagina 3 di 5 sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole: caso che non ricorre nella fattispecie.
Si ritiene pertanto che difetti il nesso di causalità tra i pretesi errori e l'esito sfavorevole della controversia, per modo che la responsabilità dell'avvocato va esclusa.
Appello incidentale.
I° motivo - Sull'errata statuizione di un tardivo disconoscimento di una scrittura prodotta dalla convenuta all'atto della costituzione nel giudizio rubricato al n. 2430/2007 R.G. del Parte_2
Tribunale di CO. Violazione della disciplina in tema di disconoscimento e riconoscimento tacito (artt. 214, 215 cpc), errata ricostruzione dell'onere di contestazione, anche ai fini dell'art
115 cpc.
II° motivo. - Sull'errata ritenuta sussistenza di una sottoscrizione congiunta del documento prodotto da (doc. 6, prodotto da questa difesa in primo grado). Violazione degli artt. Parte_2
1325 n. 1, 1326, 2722, 2697 c.c
Entrambi questi motivi sono assorbiti dalla decisione sui motivi di appello principale.
III° motivo - Sull'errata integrale compensazione, non motivata, delle spese di lite. Violazione dell'art. 92 cpc
In effetti il primo giudice non spiega il motivo per cui abbia ritenuto di compensare le spese di giudizio.
Ad avviso di questa Corte, stante la soccombenza del non v'è motivo di operare la Parte_1
compensazione, ed in tal senso la sentenza dovrà riformarsi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello principale deve rigettarsi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La parziale riforma della sentenza impugnata, conseguente all'appello incidentale obbliga questa Corte
a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n.
15233, ex multis) che si liquidano in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di CO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal Signor
contro l'Avv. e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 4 di 5 Respinge l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna il sig. al pagamento in favore dell'Avv. della Parte_1 Controparte_1
somma di €. 7.052,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come previsto per legge per il primo grado ed per l'appello in €. 4.997,00 i oltre 15% cassa ed iva di legge.
Accerta in capo all'appellante principale la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
CO così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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