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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3072 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Castel San Giorgio, alla via L. Guerrasio n. 52;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.6.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura non inferiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere l'invocata prestazione assistenziale;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al
74% a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 10.6.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio per Controparte_2
aveva invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza
[...]
dello stato invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate alla comportavano un grado di Pt_1
invalidità pari al 66%, inferiore al limite fissato dalla legge n. 118/71 ai fini dell'erogazione dell'invocata prestazione assistenziale.
Anche il c.t.u. nominato in questa fase è pervenuto a conclusioni non dissimili: il dott. , specialista in Medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni, ha infatti precisato che la ricorrente è affetta da “Esiti di tiroidectomia per gozzo multinodulare nel cui contesto erano presenti due microcarcinomi stadio pT1a. Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico. Obesità con note di artrosi. Stato ansioso depressivo reattivo”.
Ha poi aggiunto che, per effetto delle suddette infermità, la dev'essere Pt_1
riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Ritiene il decidente che la valutazione espressa dal dott. (che, Per_1
peraltro, ricalca sostanzialmente quella già formulata dal c.t.u. nominato nella precedente fase) sia senz'altro appropriata e condivisibile, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle infermità riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto della domanda proposta da . Parte_1 Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Vanno infine poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3072 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3072 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Castel San Giorgio, alla via L. Guerrasio n. 52;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.6.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura non inferiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere l'invocata prestazione assistenziale;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al
74% a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 10.6.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio per Controparte_2
aveva invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza
[...]
dello stato invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate alla comportavano un grado di Pt_1
invalidità pari al 66%, inferiore al limite fissato dalla legge n. 118/71 ai fini dell'erogazione dell'invocata prestazione assistenziale.
Anche il c.t.u. nominato in questa fase è pervenuto a conclusioni non dissimili: il dott. , specialista in Medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni, ha infatti precisato che la ricorrente è affetta da “Esiti di tiroidectomia per gozzo multinodulare nel cui contesto erano presenti due microcarcinomi stadio pT1a. Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico. Obesità con note di artrosi. Stato ansioso depressivo reattivo”.
Ha poi aggiunto che, per effetto delle suddette infermità, la dev'essere Pt_1
riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Ritiene il decidente che la valutazione espressa dal dott. (che, Per_1
peraltro, ricalca sostanzialmente quella già formulata dal c.t.u. nominato nella precedente fase) sia senz'altro appropriata e condivisibile, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle infermità riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto della domanda proposta da . Parte_1 Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Vanno infine poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3072 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni