Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
48.6 6 1 / 02 REPUB LICA ITAL ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 22890/99 1133/00 Cron. N. 1900s composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Alberto Spanò -Presidente- 2. " Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 20.03.2002 3. " Attilio Celentano -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Giuseppe Cellerino -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE per diniti € 1.55 dal Sig. SENTENZA 9-MAG. 2002 sul ricorso n. 22890 proposto il IL CANCELLIERE DA EK EZ, elettivamente domiciliata in Roma, Via €0,77 L.1500 Mordini 14 A/2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Antonucci, che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv. Armando Murano del foro di Bolzano come da procura a margine del ricorso J120571 Ricorrente €0,77 L.1500 CANCELLER 1179
CONTRO
ER UD, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi J120572 Intimato e sul ricorso n. 1133/00 proposto 2 DA ER UD, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi, che lo raprresenta, disgiuntamente e congiuntamente, con l'Avv. Al- berto Pasquali del foro di Bolzano come da procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
EK EZ, elettivamente domiciliata in Roma, Via Moldini 14/A/2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Antonucci Intimata per la cassazione della sentenza n. 936/98 del Tribunale del La- Bolzano del 4.12.1998/17.12.1998 nella causa n. 1200voro di R.G. 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.03. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Paolo Antonucci per la ricorrente LE;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 17.9.1993, NA LE, premesso di avere lavorato, in qualità di cameriera alle dipendenze della pen- sione La Pineta di SN DI in Selva Val Gardena, dal posizione23.3.1992 al 20.8.1992, con regolarizzata dall'1.8.1992 e con orario dalle ore 8 alle ore 15; che era stata 3 costretta a dimettersi a causa dell'irregolare trattamento econo- mico e contributivo, avendo maturato il credito complessivo di £. 13.426.897; conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Bolzano il SN per sentirlo condannare all'anzidetto im- porto, oltre accessori. Il convenuto costituendosi in via principale contestava la fonda- tezza del ricorso chiedendone il rigetto, in via riconvenzionale avanzava richiesta di condanna della ricorrente al pagamento di £. 833.031. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio e escussi i testi ammessi, l'adito Pretore con sentenza del n. 316 del 1997 condannava, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, il convenuto al pagamento della somma di £.
5.449.582 e rigettava la domanda riconvenzionale. Proposto appello da parte de SN, il Tribunale di Bolzano, espletato interrogatorio libero delle parti e rinnovata l'audizione dei testi escussi in primo grado, con sentenza del 4.12.1999/17.12.1999, in riforma della decisione pretorile, re- spingeva le domande proposte da NA LE, che condannava al pagamento a favore del SN della somma di £. 785.877 a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre accessori. In particolare il Tribunale, sulla base delle risultanze probatorie testimoniali e della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, riteneva infondata la domanda della ricorrente, per essere il suo credito pari a complessive £.
8.701.083 e per essere stato corri- sposto l'importo di £.
8.750.000 dal SN, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale di quest'ultimo nella misura di £. 785.877. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione NA LE con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. I SN resiste con controricorso, contenente ricorso inci- dentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Sussistono i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi ex art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 C.P.C. per omessa considerazione di deduzioni di valore determinante per errata e contraddittoria motivazione cir- ca la valutazione delle prove. In particolare la LE osserva che il Tribunale ha completamente omesso di considerare le deduzioni riferite al netto contrasto tra le dichiarazioni rese in primo grado dalle testi Frena- SN NA e SN LV e quelle di secondo grado, mentre nella impugnata sentenza ha riportato soltanto quanto dichiarato dalle stesse testi in grado di appello. La ricorrente rileva altresì che il giudice di appello si è limitato in modo del tutto apodittico ad affermare l'esistenza di una pale- se reticenza del SN, senza spiegare la divergenza tra 5 l'importo di £. 3.000.000, dichiarato pagato alla LE, e quello di £. 3.500.000, successivamente dichiarato corrisposto alla stes- sa. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di prin- cipi e norme in materia di lavoro subordinato, con particolare ri- guardo alle norme inderogabili in materia di lavoro straordinario, festivo e riposi settimanali (artt. 2108 2109 Cod. Civ.- art. 36 Cost.). La LE al riguardo si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi EI e Gi- nika, dalle quali avrebbe dovuto dedursi lavoro alterno il sabato e la domenica e quindi lavoro durante sei giorni settimanali. Le riferite censure, contenute negli anzidetti motivi, non sono fondate. Il Tribunale ha proceduto ad un attento e puntuale esame delle deposizioni testimoniali nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di valutazione delle prove ex art. 116 C.P.C. Tale valutazione delle risultanze probatorie è congruamente mo- tivato ed immune da vizi logici e giuridici, mentre le censure della ricorrente attribuiscono a tali risultanze una diversa valenza e in definitiva si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove acquisite rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, il che è inammissibile in sede di legittimità. Con riguardo al profilo, contenuto nel secondo motivo, relativo alla mancata considerazione dell'intero periodo del rapporto ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, si osserva che la doglianza è priva di pregio, in quanto in relazione al principio di autosufficienza la ricorrente non ha adempiuto all'onere di riportare tutti gli elementi necessari per la valutazio- ne di tale aspetto e della fondatezza delle ragioni per cui ha chie- sto la cassazione della sentenza di merito (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 9734 del 13 settembre 1999, Cass. sentenza n. 5742 de 17 giugno 1995; Cass. sentenza n. 7392 del 12 agosto 1994). Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 418 C.P.C. in relazione alla domanda riconvenzionale di controparte, nonché vizio di motivazione su punti decisivi e violazione dell'art. 2119 Cod. Civ. in tema di recesso per giusta causa. In particolare la LE sostiene l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta dal SN, in relazione all'omessa istanza di fissazione dell'udienza ex art. 418 C.P.C. Il rilievo non può essere condiviso, giacché l'eccezione non ri- sulta proposta nel giudizio di primo grado e non ha costituito oggetto di specifico motivo di appello. D'altro canto nel caso di specie non si è avuta alcuna violazione del diritto di difesa in danno della ricorrente, la quale ha potuto contestare le avverse deduzioni ed argomentazioni. Quanto ai rilievi relativi alla violazione dell'art. 2119 Cod. Civ. in tema di giusto recesso (mancata regolarizzazione contributiva, tardivo inquadramento a decorrere dal 1.8.1992, mancata eroga- 7 zione delle retribuzioni mediante busta paga) va osservato che il Tribunale ha accertato l'insussistenza di alcun credito della LE nei confronti del SN e da ciò, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, ha tratto la conclusione che non ricor- resse ragione, neppure soggettiva da parte della LE, che legit- timasse le dimissioni in tronco. Con il quarto motivo la ricorrente, nel denunciare violazione delle norme in tema di spese processuali (art. 90 e seguenti C.P.C.), nonché errata e carente motivazione ex art. 360 n. 5, C.P.C., sostiene che il Tribunale, a parte il generico riferimento alla soccombenza, non ha tenuto conto della natura della lite, della situazione di inferiorità della dipendente, delle gravi re- sponsabilità del datore di lavoro relative alla mancata regolariz- zazione della lavoratrice e alla mancata effettuazione di paga- menti mediante regolare busta paga. Le doglianze non sono fondate e vanno disattese, in quanto rien- tra nel potere discrezionale del giudice di merito il regolamento delle spese processuali, nonché la valutazione della soccombenza in relazione all'esito finale della lite, mentre il sindacato di que- sta Corte è limitato alla sola ipotesi di violazione del principio secondo cui non può essere condannata alle spese la parte total- mente vittoriosa. Nessun rilievo assume il richiamo alla mancata giustificazione Joel della liquidazione quantum delle spese, non essendo stata fatta contestazione specifica in relazione alle singole voci della tariffa 8 professionale. Da parte sua il SN ha proposto ricorso incidentale chieden- do l'imposizione, ai sensi dell'art. 98 C.P.C., di congrua cauzio- ne per il rimborso delle spese a carico della ricorrente principale. Il ricorso è infondato, in quanto con sentenza n. 67 del 23 no- vembre 1960 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'invocato art. 98 C.P.C., che disciplinava la cauzione per le spese in caso di soccombenza e nel fondato timore di inesecuzio- ne dell'eventuale condanna. In conclusione il ricorso principale e il ricorso incidentale sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. Sussistono giusti motivi, in relazione alle complessive vicende processuali e alla non conformità delle decisioni di merito, per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione..
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 20 marzo 2002 O C D Il Presidente Il Consigliere relatore estensore I I S N I alessandro be reusis seisent R L O O O 1 V F 1 N - A I 8 V S - E O 4 0 N D I S I N zauco IL CANCELLIERE I V N S Depositato in Cancelleria N D I I 6 N T 6 O V 8 I oggi, 9 MAG. 2002 L T V O S IL CANCELLIERE I zauco