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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 967/22 RG
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Pugnana, Tavarini e Dazzi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Pugnana conclude come da foglio depositato telematicamente.
Gli avv.ti Tavarini e Dazzi concludono come da atto introduttivo.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 967/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
[...]
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
: Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che nel 2017-2018 l'impresa edile della aveva realizzato, con la CP_2 direzione dei lavori del i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del proprio fabbricato CP_2
1 sito in Carrara, loc. Corvenale, v. Ripazzi 98; che a seguito di tali lavori si erano verificati fenomeni di infiltrazioni, muffe, e distacco del parquet;
che, effettuato un intervento per cercare di risolvere il problema, questo si era invece ripresentato;
che, esperito un atp, il tecnico aveva riscontrato la presenza dei fenomeni, individuandone i responsabili ed indicando gli interventi necessari per porvi rimedio.
L'attore ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi separatamente, hanno entrambi eccepito la decadenza/prescrizione, comunque contestando la propria responsabilità, ed hanno quindi chiesto il rigetto della domanda. Cont
Il ha peraltro chiamato in garanzia la quale compagnia assicuratrice della CP_2 propria responsabilità professionale. Cont
La aderito alle difese dei convenuti, per ciò che concerne la domanda di garanzia ha eccepito l'inoperatività della polizza e comunque la tardività della denuncia, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. Sulla decadenza/prescrizione.
L'eccezione, che presuppone la riconducibilità dei vizi lamentati dall'attore nell'ambito delle difformità/vizi di cui all'art. 1667 cc, è infondata, in quanto i vizi in questione sono in realtà da ricondurre nell'ambito dei gravi vizi di cui all'art. 1669 cc (norma questa nella prospettiva della cui applicabilità i convenuti non hanno eccepito alcuna decadenza/prescrizione).
In questione è infatti una diffusa presenza di umidità nell'immobile, oltretutto non eliminabile totalmente, tanto che, premessa la necessità di opere edilizie, il ctu indica fra gli interventi necessari anche l'installazione di un apparecchio per la ventilazione forzata, ciò che implica che, pur a seguito delle opere, il problema è destinato a non essere completamente risolto. Premesso che l'essere l'immobile comunque fruibile di per sé non significa che i vizi dai quali sia affetto non siano gravi, nessun dubbio può dunque sussistere circa il fatto che quelli in questione rientrino appunto nell'ambito di quest'ultima categoria di vizi.
2. Sui vizi, sulla relativa responsabilità, sugli interventi necessari e sui costi.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha riscontrato la presenza dei fenomeni lamentati, attribuendone la responsabilità in parte all'impresa, in parte al direttore dei lavori, in parte minima all'impresa fornitrice ed installatrice degli infissi ed in parte all'opera di altri soggetti intervenuti nella ristrutturazione, ed ha indicato gli interventi necessari per porvi rimedio, suddividendo il relativo costo in base alla predetta responsabilità.
2 Più specificamente, tralasciando la parte relativa all'impresa fornitrice ed installatrice degli infissi, non in causa, il costo degli interventi è stato suddiviso come segue:
- impresa della € 8.093,22; CP_2
- € 8.720,66; CP_2
- attore: € 9.478,16.
Complessivamente, il costo a carico dei convenuti, solidalmente responsabili, ammonta dunque ad € (8.093,22 + 8.720,66 =) 16,813,88 e questa è conseguentemente la somma al cui pagamento essi dovranno essere condannati, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda in sede di atp nella misura di cui all'art. 12844 cc) dalla relazione del ctu (la quantificazione è in valori di tale epoca) al saldo.
3. Sulla domanda di garanzia.
Premesso che i danni e le perdite pecuniarie “alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudi e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori”, esclusi dalla polizza-base [art. 22, lett. b), n. 9 delle condizioni generali di assicurazione], risultano ugualmente coperti, avendo l'attore sottoscritto anche la garanzia complementare A01, va tuttavia osservato che, tale copertura non opera con riferimento ai lavori già ultimati al momento della sottoscrizione della polizza.
Poiché questa è pacificamente la fattispecie per la quale è causa, ne consegue che la garanzia non può ritenersi operante.
In contrario non vale il fatto che, ex art. 15 delle condizioni generali di assicurazione,
l'assicurazione opera, in generale, anche per i fatti colposi degli ultimi 5 anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza, se la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato è stata proposta successivamente a quest'ultima.
Tale previsione vale infatti con riferimento a quanto previsto nella polizza-base, laddove, come visto, la fattispecie per la quale è causa rientra invece nella garanzia complementare, la cui espressa esclusione di tutti i lavori già ultimati al momento della sottoscrizione non può dunque che prevalere.
La domanda va conseguentemente respinta.
4. Sulle spese.
Quanto alle spese, anche dell'atp, nei rapporti fra attore e convenuti, dato il solo parziale accoglimento della domanda, esse devono essere compensate nella misura di due terzi. Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, deve invece essere posto a carico dei convenuti.
Il deve poi rifonderle per intero alla chiamata, nella misura parimenti liquidata in CP_2 dispositivo.
P. Q. M.
3 Il Tribunale condanna i convenuti in solido a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
16,813,88, oltre interessi come indicato;
nei rapporti fra attore e convenuti compensa le spese, anche dell'atp, nella misura di due terzi;
condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore il residuo terzo, che liquida (unitariamente per la presente causa e per l'atp) in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 91,55 per spese non imponibili, oltre spese di consulenza, come liquidate, nella misura concretamente sopportata in misura tale che esse gravino per due sesti sugli attori e per quattro sesti sui convenuti, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
Cont condanna il a rifondere alla le spese di lite, che liquida (unitariamente per la presente CP_2 causa e per l'atp) in € 6.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di consulenza, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
4
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Pugnana, Tavarini e Dazzi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Pugnana conclude come da foglio depositato telematicamente.
Gli avv.ti Tavarini e Dazzi concludono come da atto introduttivo.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 967/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
[...]
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
: Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che nel 2017-2018 l'impresa edile della aveva realizzato, con la CP_2 direzione dei lavori del i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del proprio fabbricato CP_2
1 sito in Carrara, loc. Corvenale, v. Ripazzi 98; che a seguito di tali lavori si erano verificati fenomeni di infiltrazioni, muffe, e distacco del parquet;
che, effettuato un intervento per cercare di risolvere il problema, questo si era invece ripresentato;
che, esperito un atp, il tecnico aveva riscontrato la presenza dei fenomeni, individuandone i responsabili ed indicando gli interventi necessari per porvi rimedio.
L'attore ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi separatamente, hanno entrambi eccepito la decadenza/prescrizione, comunque contestando la propria responsabilità, ed hanno quindi chiesto il rigetto della domanda. Cont
Il ha peraltro chiamato in garanzia la quale compagnia assicuratrice della CP_2 propria responsabilità professionale. Cont
La aderito alle difese dei convenuti, per ciò che concerne la domanda di garanzia ha eccepito l'inoperatività della polizza e comunque la tardività della denuncia, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. Sulla decadenza/prescrizione.
L'eccezione, che presuppone la riconducibilità dei vizi lamentati dall'attore nell'ambito delle difformità/vizi di cui all'art. 1667 cc, è infondata, in quanto i vizi in questione sono in realtà da ricondurre nell'ambito dei gravi vizi di cui all'art. 1669 cc (norma questa nella prospettiva della cui applicabilità i convenuti non hanno eccepito alcuna decadenza/prescrizione).
In questione è infatti una diffusa presenza di umidità nell'immobile, oltretutto non eliminabile totalmente, tanto che, premessa la necessità di opere edilizie, il ctu indica fra gli interventi necessari anche l'installazione di un apparecchio per la ventilazione forzata, ciò che implica che, pur a seguito delle opere, il problema è destinato a non essere completamente risolto. Premesso che l'essere l'immobile comunque fruibile di per sé non significa che i vizi dai quali sia affetto non siano gravi, nessun dubbio può dunque sussistere circa il fatto che quelli in questione rientrino appunto nell'ambito di quest'ultima categoria di vizi.
2. Sui vizi, sulla relativa responsabilità, sugli interventi necessari e sui costi.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha riscontrato la presenza dei fenomeni lamentati, attribuendone la responsabilità in parte all'impresa, in parte al direttore dei lavori, in parte minima all'impresa fornitrice ed installatrice degli infissi ed in parte all'opera di altri soggetti intervenuti nella ristrutturazione, ed ha indicato gli interventi necessari per porvi rimedio, suddividendo il relativo costo in base alla predetta responsabilità.
2 Più specificamente, tralasciando la parte relativa all'impresa fornitrice ed installatrice degli infissi, non in causa, il costo degli interventi è stato suddiviso come segue:
- impresa della € 8.093,22; CP_2
- € 8.720,66; CP_2
- attore: € 9.478,16.
Complessivamente, il costo a carico dei convenuti, solidalmente responsabili, ammonta dunque ad € (8.093,22 + 8.720,66 =) 16,813,88 e questa è conseguentemente la somma al cui pagamento essi dovranno essere condannati, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda in sede di atp nella misura di cui all'art. 12844 cc) dalla relazione del ctu (la quantificazione è in valori di tale epoca) al saldo.
3. Sulla domanda di garanzia.
Premesso che i danni e le perdite pecuniarie “alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudi e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori”, esclusi dalla polizza-base [art. 22, lett. b), n. 9 delle condizioni generali di assicurazione], risultano ugualmente coperti, avendo l'attore sottoscritto anche la garanzia complementare A01, va tuttavia osservato che, tale copertura non opera con riferimento ai lavori già ultimati al momento della sottoscrizione della polizza.
Poiché questa è pacificamente la fattispecie per la quale è causa, ne consegue che la garanzia non può ritenersi operante.
In contrario non vale il fatto che, ex art. 15 delle condizioni generali di assicurazione,
l'assicurazione opera, in generale, anche per i fatti colposi degli ultimi 5 anni antecedenti alla sottoscrizione della polizza, se la richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato è stata proposta successivamente a quest'ultima.
Tale previsione vale infatti con riferimento a quanto previsto nella polizza-base, laddove, come visto, la fattispecie per la quale è causa rientra invece nella garanzia complementare, la cui espressa esclusione di tutti i lavori già ultimati al momento della sottoscrizione non può dunque che prevalere.
La domanda va conseguentemente respinta.
4. Sulle spese.
Quanto alle spese, anche dell'atp, nei rapporti fra attore e convenuti, dato il solo parziale accoglimento della domanda, esse devono essere compensate nella misura di due terzi. Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, deve invece essere posto a carico dei convenuti.
Il deve poi rifonderle per intero alla chiamata, nella misura parimenti liquidata in CP_2 dispositivo.
P. Q. M.
3 Il Tribunale condanna i convenuti in solido a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
16,813,88, oltre interessi come indicato;
nei rapporti fra attore e convenuti compensa le spese, anche dell'atp, nella misura di due terzi;
condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore il residuo terzo, che liquida (unitariamente per la presente causa e per l'atp) in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 91,55 per spese non imponibili, oltre spese di consulenza, come liquidate, nella misura concretamente sopportata in misura tale che esse gravino per due sesti sugli attori e per quattro sesti sui convenuti, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
Cont condanna il a rifondere alla le spese di lite, che liquida (unitariamente per la presente CP_2 causa e per l'atp) in € 6.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di consulenza, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
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