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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 786/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI RC
PARTE ADOTTANTE
per l'adozione di
nato il [...] a [...] Persona_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 04/06/2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'adozione del maggiorenne Persona_1 Il ricorrente “celibe e privo di discendenti legittimi” ha dedotto di aver “instaurato nel tempo un forte legame affettivo, in tutto e per tutto assimilabile al rapporto di filiazione, con il signor considerandolo, per quanto qui interessa, come un figlio” e che Persona_1 tale “sentimento [è] totalmente ricambiato dall'adottando”. Pertanto, proprio in ragione di tale legame affettivo, intende “attribuire una dignità giuridica al rapporto umano e affettivo, assimilabile in tutto al legame padre/figlio, instauratosi con il
“figlioccio” dando, nel contempo, continuità al proprio cognome e al proprio Persona_1 patrimonio” (cfr. ricorso introduttivo).
Ebbene, a fronte dell'istruttoria svolta, risultano esistenti tutti i requisiti per la pronuncia richiesta.
Invero, sussistono i requisiti di cui all'art. 291 c.c.: l'adottante è celibe, non ha discendenti legittimi, naturali o adottivi di cui valutare l'interesse o acquisire il consenso, come risulta dai certificati in atti;
inoltre, ha compiuto Parte_1
i 62 anni di età, essendo nato nel 1963; sussiste il requisito di differenza di età fra le parti di almeno 18 anni, essendo l'adottando nato nel 1998 (27 anni).
Sussistono altresì tutte le manifestazioni di volontà richieste dalla normativa ex artt. 296 e 297 c.c., considerato che all'udienza del 15/10/2025, adottante e adottando hanno prestato il necessario consenso e i genitori dell'adottando,
(padre) e (madre), mediante l'ausilio di interprete di Persona_2 Persona_3 lingua albanese, hanno prestato il loro assenso all'adozione.
Su questa scorta risulta indubitabile la convenienza dell'adozione per Per_1 che consente allo stesso di formalizzare un profondo rapporto con
[...]
l'adottante, consolidatosi nel tempo (“mi sono molto affezionato a lui perché mi è stato molto vicino nei momenti di bisogno. Io ho perso tutti i miei parenti più stretti, da ultima mia madre, e ho trovato conforto nel rapporto quasi filiale che ho avuto con mentre Per_1 tutti gli altri miei parenti sono di fatto spariti. Se potrò lasciare qualcosa a qualcuno vorrei che fosse Indrit”; cfr. verbale d'udienza del 15/10/2025).
All'udienza del 15/10/2025, le parti hanno dichiarato, inoltre, che il cognome dell'adottante venga posposto a quello dell'adottando, anziché anteporlo al proprio, assumendo così il nome . Controparte_1
Considerato che con la sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s.
05/07/2023, n. 27), la Corte Costituzionale, con ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto", la suddetta richiesta deve trovare accoglimento. Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, non sussistono i presupposti per adottare alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA l'adozione di nato a [...] Persona_1
(Albania), il 06/09/1998, da parte di (C.F. Parte_1
nato a [...], il [...]; C.F._1
2) DISPONE che l'adottato assuma il cognome Persona_1 Pt_1 aggiungendolo al proprio, assumendo così il nome;
Controparte_1
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 786/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI RC
PARTE ADOTTANTE
per l'adozione di
nato il [...] a [...] Persona_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 04/06/2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'adozione del maggiorenne Persona_1 Il ricorrente “celibe e privo di discendenti legittimi” ha dedotto di aver “instaurato nel tempo un forte legame affettivo, in tutto e per tutto assimilabile al rapporto di filiazione, con il signor considerandolo, per quanto qui interessa, come un figlio” e che Persona_1 tale “sentimento [è] totalmente ricambiato dall'adottando”. Pertanto, proprio in ragione di tale legame affettivo, intende “attribuire una dignità giuridica al rapporto umano e affettivo, assimilabile in tutto al legame padre/figlio, instauratosi con il
“figlioccio” dando, nel contempo, continuità al proprio cognome e al proprio Persona_1 patrimonio” (cfr. ricorso introduttivo).
Ebbene, a fronte dell'istruttoria svolta, risultano esistenti tutti i requisiti per la pronuncia richiesta.
Invero, sussistono i requisiti di cui all'art. 291 c.c.: l'adottante è celibe, non ha discendenti legittimi, naturali o adottivi di cui valutare l'interesse o acquisire il consenso, come risulta dai certificati in atti;
inoltre, ha compiuto Parte_1
i 62 anni di età, essendo nato nel 1963; sussiste il requisito di differenza di età fra le parti di almeno 18 anni, essendo l'adottando nato nel 1998 (27 anni).
Sussistono altresì tutte le manifestazioni di volontà richieste dalla normativa ex artt. 296 e 297 c.c., considerato che all'udienza del 15/10/2025, adottante e adottando hanno prestato il necessario consenso e i genitori dell'adottando,
(padre) e (madre), mediante l'ausilio di interprete di Persona_2 Persona_3 lingua albanese, hanno prestato il loro assenso all'adozione.
Su questa scorta risulta indubitabile la convenienza dell'adozione per Per_1 che consente allo stesso di formalizzare un profondo rapporto con
[...]
l'adottante, consolidatosi nel tempo (“mi sono molto affezionato a lui perché mi è stato molto vicino nei momenti di bisogno. Io ho perso tutti i miei parenti più stretti, da ultima mia madre, e ho trovato conforto nel rapporto quasi filiale che ho avuto con mentre Per_1 tutti gli altri miei parenti sono di fatto spariti. Se potrò lasciare qualcosa a qualcuno vorrei che fosse Indrit”; cfr. verbale d'udienza del 15/10/2025).
All'udienza del 15/10/2025, le parti hanno dichiarato, inoltre, che il cognome dell'adottante venga posposto a quello dell'adottando, anziché anteporlo al proprio, assumendo così il nome . Controparte_1
Considerato che con la sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s.
05/07/2023, n. 27), la Corte Costituzionale, con ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto", la suddetta richiesta deve trovare accoglimento. Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, non sussistono i presupposti per adottare alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA l'adozione di nato a [...] Persona_1
(Albania), il 06/09/1998, da parte di (C.F. Parte_1
nato a [...], il [...]; C.F._1
2) DISPONE che l'adottato assuma il cognome Persona_1 Pt_1 aggiungendolo al proprio, assumendo così il nome;
Controparte_1
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti