TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Filomena Girardi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 877/2024, posta in decisione all'udienza del 21.1.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nais Gentile, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bojano (CB), Via Calderari n. 4;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Nicola Lavanga, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale -Interventore ex lege-
Oggetto: modifica dei provvedimenti ex art. 473 bis.29 c.p.c.
Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
ha chiesto la modifica delle condizioni economiche, sub specie di Parte_1 assegno di mantenimento dei figli minori, come disciplinate nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, accolto con sentenza n. 723/2022 emessa dall'intestato Tribunale in data 2/12/2022, chiedendo l'aumento dell'importo mensile ad euro 250,00 per ciascun figlio (complessivi euro 500,00 mensili), ovvero alla diversa somma ritenuta equa dal Tribunale, da rivalutare secondo gli indici ISTAT e, in via subordinata, disporre la devoluzione dell'assegno unico esclusivamente in proprio favore.
La parte ricorrente ha premesso che i rapporti patrimoniali e non sono disciplinati dalla predetta sentenza nel modo che segue:
- il SI. corrisponde alla SI.ra , quale mantenimento per i _1 Pt_1 figli minori (nata nel 2014) e (nato nel 2017), un assegno Per_1 Per_2 mensile di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- assegno unico ripartito nella misura del 50% a ciascun genitore;
- a partire dal mese di novembre 2022 il SI. corrisponde alla SI.ra _1
, una parte dell'assegno unico che percepisce, pari ad € 100,00, a Pt_1 titolo di maggior aiuto economico per i figli;
- i figli sono collocati in prevalenza presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale in Bojano;
- il padre ha diritto di visita dei figli tre volte a settimana, dalle 18.30 alle
20.30 e i fine settimana alternativamente con la madre, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica.
A sostegno della domanda ha dedotto l'aumento delle eSIenze dei minori proporzionalmente alla loro crescita, precisando che le sue condizioni economiche sono rimaste pressoché invariate. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la _1 conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio, evidenziando: l'assenza dei presupposti di legge per la revisione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, in assenza di giustificati motivi – da intendersi quali fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati dal Tribunale in sede di scioglimento del matrimonio - , a fronte della situazione reddituale delle parti sostanzialmente immutata;
la mancanza di prova delle condizioni economiche della ricorrente, in assenza del deposito della documentazione richiesta dalla legge nelle cause del tipo di quella che occupa;
la mancanza di prova delle mutate eSIenze dei bambini, a fronte del decorso di un ristretto intervallo temporale rispetto alla disciplina fissata dal Tribunale;
l'impossibilità, per l'AG, di compiere una comparazione delle condizioni economiche delle parti;
l'impossibilità di corrispondere la cifra richiesta, in ragione dell'incremento di spesa che naturalmente ha fatto seguito alla separazione e alla non assegnazione della casa coniugale, a fronte del suo reddito sostanzialmente immutato pari all'incirca ad euro 1.100,00 mensili;
le SInificative spese delle quali è già gravato (tra le quali si annoverano: il mantenimento dei figli, per euro 300,00 complessivi, oltre euro
100,00 tratti dalla sua quota parte di assegno unico;
la quota di mutuo di euro
176,00 circa, relativo all'acquisto della casa familiare attualmente assegnata alla ricorrente e ai figli, ove vivrebbe anche il nuovo compagno della prima;
tre finanziamenti, collegati ai figli e alle necessita di ristrutturare un immobile di proprietà dei genitori al fine di adibirlo a propria abitazione, per complessivi euro
330 circa;
oltre alla metà di tutte le spese straordinarie e al mantenimento diretto anche oltre i termini previsti per l'esercizio del diritto di visita).
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma delle condizioni patrimoniali disciplinate dalla sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Occorre altresì rammentare che anche al cd. rito famiglia, che caratterizza il contenzioso in epigrafe, si applicano i principi generali in punto di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; a ciò occorre aggiungere che, in ragione della delicatezza della materia, il legislatore ha previsto un particolare onere di allegazione documentale alla domanda che contempli contributi economici e comunque in presenza di figli minori, posto che, ai sensi dell'art. 427bis.12 c.p.c.,
“in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
- la ricorrente: non ha depositato alcuna documentazione in ordine alla sua situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale, venendo dunque meno all'onere della prova su di lei gravante;
le uniche informazioni che la riguardano si evincono dal contenuto del ricorso per scioglimento del matrimonio, nel quale si legge, a pag. 2, che “la SInora lavora presso la Regione Molise, Parte_1 assunta dalla Società Molise Verso il 2000 con contratto a determinato, ed essendo, allo stato, economicamente autosufficienti”, e si rivelano comunque insufficienti in quanto generiche;
- il convenuto: lavora come guardia giurata con stipendio mensile pari all'incirca ad euro 1.100,00; sostiene, oltre alle spese già disciplinate per il mantenimento dei figli, le ulteriori descritte in parte motiva, puntualmente documentate come da allegati in atti.
Ritiene allora il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento e che le condizioni patrimoniali che regolano i rapporti delle parti non debbano essere mutate, sulla scorta della valutazione complessiva dei seguenti elementi:
- la sentenza che la disciplinato le predette condizioni è stata emessa nel dicembre
2022, di tal che il lasso di tempo trascorso fino ad oggi risulta in effetti breve e non è stata fornita la prova di elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una modifica della regolamentazione in commento;
- la predetta disciplina è frutto dell'accordo delle parti, e ciò sia con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio (euro 150,00, per complessivi euro 300,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, al quale si aggiungono ulteriori complessivi euro 100,00 tratti dall'assegno unico, sia con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di visita;
- in particolare, detto importo, come articolato nel suo complesso, risulta congruo rispetto alle possibilità economiche del padre e rispetto all'impegno SInificativo del padre per i tre pomeriggi settimanali e per i fine settimana alternati. In definitiva, quantomeno nella presente fase, ad appena due anni di distanza dalla pronuncia di divorzio, la presenza dei figli quasi paritaria con ciascuno dei genitori e dunque la SInificativa permanenza dei figli presso il padre – ciò che rende necessario che anche il padre percepisca la sua quota di assegno unico da destinare direttamente ai figli in ragione della permanenza presso di sé - , in mancanza di prova del peggioramento delle condizioni economiche della madre
(sul punto, occorre ribadire che la ricorrente nulla ha provato in ordine alle sue sostanze, non avendo depositato la specifica documentazione prevista dalla legge, oltre alla circostanza per cui non ha contestato l'avverso assunto in base al quale avrebbe iniziato una convivenza con un nuovo compagno presso la casa familiare a lei assegnata: ciò che, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, in realtà implica un miglioramento delle condizioni economiche, potendo fare affidamento anche sul reddito del nuovo compagno, del quale comunque nulla è dato sapere), sostanzialmente invariate le condizioni economiche del primo, conduce al rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà – nonostante la censurabile condotta processuale della parte ricorrente, avuto riguardo alla mancata comparizione non giustificata e alla genericità del ricorso, privo della documentazione di legge - , avuto riguardo alle condizioni delle parti;
per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori intermedi tra minimi e medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale a complessità bassa, riconoscendo le fasi studio e introduttiva, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.090,00, _1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti. Campobasso, così deciso nella camera di conSIlio del 17.2.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Filomena Girardi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 877/2024, posta in decisione all'udienza del 21.1.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nais Gentile, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bojano (CB), Via Calderari n. 4;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Nicola Lavanga, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale -Interventore ex lege-
Oggetto: modifica dei provvedimenti ex art. 473 bis.29 c.p.c.
Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
ha chiesto la modifica delle condizioni economiche, sub specie di Parte_1 assegno di mantenimento dei figli minori, come disciplinate nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, accolto con sentenza n. 723/2022 emessa dall'intestato Tribunale in data 2/12/2022, chiedendo l'aumento dell'importo mensile ad euro 250,00 per ciascun figlio (complessivi euro 500,00 mensili), ovvero alla diversa somma ritenuta equa dal Tribunale, da rivalutare secondo gli indici ISTAT e, in via subordinata, disporre la devoluzione dell'assegno unico esclusivamente in proprio favore.
La parte ricorrente ha premesso che i rapporti patrimoniali e non sono disciplinati dalla predetta sentenza nel modo che segue:
- il SI. corrisponde alla SI.ra , quale mantenimento per i _1 Pt_1 figli minori (nata nel 2014) e (nato nel 2017), un assegno Per_1 Per_2 mensile di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- assegno unico ripartito nella misura del 50% a ciascun genitore;
- a partire dal mese di novembre 2022 il SI. corrisponde alla SI.ra _1
, una parte dell'assegno unico che percepisce, pari ad € 100,00, a Pt_1 titolo di maggior aiuto economico per i figli;
- i figli sono collocati in prevalenza presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale in Bojano;
- il padre ha diritto di visita dei figli tre volte a settimana, dalle 18.30 alle
20.30 e i fine settimana alternativamente con la madre, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica.
A sostegno della domanda ha dedotto l'aumento delle eSIenze dei minori proporzionalmente alla loro crescita, precisando che le sue condizioni economiche sono rimaste pressoché invariate. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la _1 conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio, evidenziando: l'assenza dei presupposti di legge per la revisione dell'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli, in assenza di giustificati motivi – da intendersi quali fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati dal Tribunale in sede di scioglimento del matrimonio - , a fronte della situazione reddituale delle parti sostanzialmente immutata;
la mancanza di prova delle condizioni economiche della ricorrente, in assenza del deposito della documentazione richiesta dalla legge nelle cause del tipo di quella che occupa;
la mancanza di prova delle mutate eSIenze dei bambini, a fronte del decorso di un ristretto intervallo temporale rispetto alla disciplina fissata dal Tribunale;
l'impossibilità, per l'AG, di compiere una comparazione delle condizioni economiche delle parti;
l'impossibilità di corrispondere la cifra richiesta, in ragione dell'incremento di spesa che naturalmente ha fatto seguito alla separazione e alla non assegnazione della casa coniugale, a fronte del suo reddito sostanzialmente immutato pari all'incirca ad euro 1.100,00 mensili;
le SInificative spese delle quali è già gravato (tra le quali si annoverano: il mantenimento dei figli, per euro 300,00 complessivi, oltre euro
100,00 tratti dalla sua quota parte di assegno unico;
la quota di mutuo di euro
176,00 circa, relativo all'acquisto della casa familiare attualmente assegnata alla ricorrente e ai figli, ove vivrebbe anche il nuovo compagno della prima;
tre finanziamenti, collegati ai figli e alle necessita di ristrutturare un immobile di proprietà dei genitori al fine di adibirlo a propria abitazione, per complessivi euro
330 circa;
oltre alla metà di tutte le spese straordinarie e al mantenimento diretto anche oltre i termini previsti per l'esercizio del diritto di visita).
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, con conseguente conferma delle condizioni patrimoniali disciplinate dalla sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Occorre altresì rammentare che anche al cd. rito famiglia, che caratterizza il contenzioso in epigrafe, si applicano i principi generali in punto di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; a ciò occorre aggiungere che, in ragione della delicatezza della materia, il legislatore ha previsto un particolare onere di allegazione documentale alla domanda che contempli contributi economici e comunque in presenza di figli minori, posto che, ai sensi dell'art. 427bis.12 c.p.c.,
“in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
- la ricorrente: non ha depositato alcuna documentazione in ordine alla sua situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale, venendo dunque meno all'onere della prova su di lei gravante;
le uniche informazioni che la riguardano si evincono dal contenuto del ricorso per scioglimento del matrimonio, nel quale si legge, a pag. 2, che “la SInora lavora presso la Regione Molise, Parte_1 assunta dalla Società Molise Verso il 2000 con contratto a determinato, ed essendo, allo stato, economicamente autosufficienti”, e si rivelano comunque insufficienti in quanto generiche;
- il convenuto: lavora come guardia giurata con stipendio mensile pari all'incirca ad euro 1.100,00; sostiene, oltre alle spese già disciplinate per il mantenimento dei figli, le ulteriori descritte in parte motiva, puntualmente documentate come da allegati in atti.
Ritiene allora il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento e che le condizioni patrimoniali che regolano i rapporti delle parti non debbano essere mutate, sulla scorta della valutazione complessiva dei seguenti elementi:
- la sentenza che la disciplinato le predette condizioni è stata emessa nel dicembre
2022, di tal che il lasso di tempo trascorso fino ad oggi risulta in effetti breve e non è stata fornita la prova di elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una modifica della regolamentazione in commento;
- la predetta disciplina è frutto dell'accordo delle parti, e ciò sia con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio (euro 150,00, per complessivi euro 300,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, al quale si aggiungono ulteriori complessivi euro 100,00 tratti dall'assegno unico, sia con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di visita;
- in particolare, detto importo, come articolato nel suo complesso, risulta congruo rispetto alle possibilità economiche del padre e rispetto all'impegno SInificativo del padre per i tre pomeriggi settimanali e per i fine settimana alternati. In definitiva, quantomeno nella presente fase, ad appena due anni di distanza dalla pronuncia di divorzio, la presenza dei figli quasi paritaria con ciascuno dei genitori e dunque la SInificativa permanenza dei figli presso il padre – ciò che rende necessario che anche il padre percepisca la sua quota di assegno unico da destinare direttamente ai figli in ragione della permanenza presso di sé - , in mancanza di prova del peggioramento delle condizioni economiche della madre
(sul punto, occorre ribadire che la ricorrente nulla ha provato in ordine alle sue sostanze, non avendo depositato la specifica documentazione prevista dalla legge, oltre alla circostanza per cui non ha contestato l'avverso assunto in base al quale avrebbe iniziato una convivenza con un nuovo compagno presso la casa familiare a lei assegnata: ciò che, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, in realtà implica un miglioramento delle condizioni economiche, potendo fare affidamento anche sul reddito del nuovo compagno, del quale comunque nulla è dato sapere), sostanzialmente invariate le condizioni economiche del primo, conduce al rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà – nonostante la censurabile condotta processuale della parte ricorrente, avuto riguardo alla mancata comparizione non giustificata e alla genericità del ricorso, privo della documentazione di legge - , avuto riguardo alle condizioni delle parti;
per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori intermedi tra minimi e medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale a complessità bassa, riconoscendo le fasi studio e introduttiva, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.090,00, _1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti. Campobasso, così deciso nella camera di conSIlio del 17.2.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda