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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4515/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004431722000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7375/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.05.2025 e depositato in data 09.06.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00044317 22 000, notificatagli in data 24.04.2025, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 371,88 a titolo di "Raccolta rifiuti anni
2006-2007", oltre diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, non avendo mai ricevuto alcun avviso di liquidazione o fattura per le annualità richieste, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Prescrizione del diritto di credito, eccependo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n.
4 c.c. per le prestazioni periodiche, quali la tassa sui rifiuti, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto il ruolo risulterebbe formato e sottoscritto nell'anno 2024 dal Dott.
Nominativo_1, soggetto che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe privo di legittimazione per essere in quiescenza dal 01.02.2020.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC, la quale, con memoria depositata in data
18.11.2025, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo agito quale mero esattore sulla base di un ruolo validamente trasmesso dall'ente creditore. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Si è altresì costituita la Società d'Ambito ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 11.12.2025, ha dichiarato che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di provvedimento di sgravio totale, allegando la relativa documentazione. Sulla base di tale circostanza, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione prodotta dall'ente impositore ("Provvedimento di DISCARICO", prot. E1763303), si evince l'annullamento dei carichi relativi agli anni 2006 e 2007, oggetto della cartella impugnata, con la motivazione "DISCARICO PER MANCATA EVIDENZA NOTIFICA INTIMAZIONE POSTE".
All'udienza del 12.12.2025, tenutasi con collegamento da remoto, nessuna delle parti risultava presente. La causa è stata quindi posta in decisione dal Giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere definito con una pronuncia di cessata materia del contendere, con conseguente regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
In via preliminare, si rileva che l'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha depositato in giudizio un provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo e richieste con la cartella di pagamento impugnata. Tale atto, intervenuto in pendenza di giudizio, determina il venir meno dell'oggetto della controversia e, di conseguenza, dell'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità della pretesa tributaria.
L'annullamento in autotutela della pretesa creditoria da parte dell'Amministrazione resistente comporta, infatti, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, 21/05/2008, n. 12986).
Tuttavia, la declaratoria di cessata materia del contendere non esime questa Corte dal provvedere in ordine al governo delle spese processuali, che devono essere regolate secondo il principio della "soccombenza virtuale". Occorre, a tal fine, procedere a una valutazione sommaria della fondatezza dei motivi di ricorso, al fine di individuare quale parte sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino a una decisione di merito.
Nel caso di specie, il ricorso del contribuente appare, prima facie, fondato. Il primo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica degli atti presupposti, trova diretto e inconfutabile riscontro nella stessa motivazione del provvedimento di sgravio emesso dall'ATO ME 1 S.p.A., che ha annullato il debito per "MANCATA EVIDENZA
NOTIFICA INTIMAZIONE POSTE". Tale circostanza conferma la fondatezza della doglianza del ricorrente, il quale è stato costretto ad adire la giustizia tributaria per tutelare le proprie ragioni a fronte di una pretesa avanzata senza il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge a garanzia del diritto di difesa del contribuente.
L'accoglimento, anche solo in via potenziale, del primo motivo di ricorso, assorbirebbe gli altri motivi pure sollevati. Ne consegue che la parte virtualmente soccombente è l'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la cui condotta ha dato causa al presente contenzioso. Pertanto, in applicazione del principio di causalità, detto ente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente con la conseguenziale sua condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.500.00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del CUT se assolto, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tale somma và distratta in favore del procuratore, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistataria.
Per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate-SC, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi di merito della pretesa.
L'Agente della riscossione, infatti, è un mero esecutore dei ruoli formati dall'ente creditore e non ha titolo per contestare il merito della pretesa. Non essendo stati dedotti vizi propri della cartella di pagamento o della sua notifica imputabili all'Agente, le spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-SC possono essere integralmente compensate.
La Corte di G.T. in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione. Così deciso in Messina,lì 12.12.2025
Il Giudice OL IN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4515/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004431722000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7375/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.05.2025 e depositato in data 09.06.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00044317 22 000, notificatagli in data 24.04.2025, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 371,88 a titolo di "Raccolta rifiuti anni
2006-2007", oltre diritti di notifica.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, non avendo mai ricevuto alcun avviso di liquidazione o fattura per le annualità richieste, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Prescrizione del diritto di credito, eccependo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n.
4 c.c. per le prestazioni periodiche, quali la tassa sui rifiuti, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto il ruolo risulterebbe formato e sottoscritto nell'anno 2024 dal Dott.
Nominativo_1, soggetto che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe privo di legittimazione per essere in quiescenza dal 01.02.2020.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-SC, la quale, con memoria depositata in data
18.11.2025, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo agito quale mero esattore sulla base di un ruolo validamente trasmesso dall'ente creditore. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Si è altresì costituita la Società d'Ambito ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 11.12.2025, ha dichiarato che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di provvedimento di sgravio totale, allegando la relativa documentazione. Sulla base di tale circostanza, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione prodotta dall'ente impositore ("Provvedimento di DISCARICO", prot. E1763303), si evince l'annullamento dei carichi relativi agli anni 2006 e 2007, oggetto della cartella impugnata, con la motivazione "DISCARICO PER MANCATA EVIDENZA NOTIFICA INTIMAZIONE POSTE".
All'udienza del 12.12.2025, tenutasi con collegamento da remoto, nessuna delle parti risultava presente. La causa è stata quindi posta in decisione dal Giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere definito con una pronuncia di cessata materia del contendere, con conseguente regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
In via preliminare, si rileva che l'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ha depositato in giudizio un provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo e richieste con la cartella di pagamento impugnata. Tale atto, intervenuto in pendenza di giudizio, determina il venir meno dell'oggetto della controversia e, di conseguenza, dell'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità della pretesa tributaria.
L'annullamento in autotutela della pretesa creditoria da parte dell'Amministrazione resistente comporta, infatti, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, 21/05/2008, n. 12986).
Tuttavia, la declaratoria di cessata materia del contendere non esime questa Corte dal provvedere in ordine al governo delle spese processuali, che devono essere regolate secondo il principio della "soccombenza virtuale". Occorre, a tal fine, procedere a una valutazione sommaria della fondatezza dei motivi di ricorso, al fine di individuare quale parte sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino a una decisione di merito.
Nel caso di specie, il ricorso del contribuente appare, prima facie, fondato. Il primo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica degli atti presupposti, trova diretto e inconfutabile riscontro nella stessa motivazione del provvedimento di sgravio emesso dall'ATO ME 1 S.p.A., che ha annullato il debito per "MANCATA EVIDENZA
NOTIFICA INTIMAZIONE POSTE". Tale circostanza conferma la fondatezza della doglianza del ricorrente, il quale è stato costretto ad adire la giustizia tributaria per tutelare le proprie ragioni a fronte di una pretesa avanzata senza il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge a garanzia del diritto di difesa del contribuente.
L'accoglimento, anche solo in via potenziale, del primo motivo di ricorso, assorbirebbe gli altri motivi pure sollevati. Ne consegue che la parte virtualmente soccombente è l'ente impositore, ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la cui condotta ha dato causa al presente contenzioso. Pertanto, in applicazione del principio di causalità, detto ente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente con la conseguenziale sua condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.500.00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del CUT se assolto, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
tale somma và distratta in favore del procuratore, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistataria.
Per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate-SC, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi di merito della pretesa.
L'Agente della riscossione, infatti, è un mero esecutore dei ruoli formati dall'ente creditore e non ha titolo per contestare il merito della pretesa. Non essendo stati dedotti vizi propri della cartella di pagamento o della sua notifica imputabili all'Agente, le spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-SC possono essere integralmente compensate.
La Corte di G.T. in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione. Così deciso in Messina,lì 12.12.2025
Il Giudice OL IN