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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha preventiva di fermo pronunciato la seguente amministrativo
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2041/24 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
N. 2041/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 04.02.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di fermo amministrativo”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Riccio del Foro di N. ______________ Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente P.IVA_ n. R.B. Prev.
domiciliato presso lo studio del difensore in Piano di Sorrento (Na),
Via Corbo, n. 8;
Discusso nel termine
Ricorrente del 04.02.2025
e con scambio di note scritte
, in persona Parte_2 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente Deposito minuta domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, _________________
Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2041/24 R.G. c/o + 2 pag. 1 Pt_1 Pt_2 e
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dagli avv.ti D. Cantore e A. Sacco in virtù di procura generale in data 18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. D'Amora del Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria la Carità (Na),
Via Petraro, n. 40;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 04.02.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 09.04.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 100 80 2023 00003949 000, notificata dall in data 01.04.2024, Controparte_2
relativamente a n. 6 cartelle di pagamento e a n. 5 avvisi di addebito per premi e contributi previdenziali non versati per la somma CP_1
complessiva di euro 38.717,69, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la
Giudizio n. 2041/24 R.G. Fusco c/o + 2 pag. 2 Pt_2 decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999; 2) la prescrizione;
3) la mancata prova dell'esistenza del credito.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 04.02.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Innanzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, relativamente alle seguenti n. 4 cartelle di pagamento per premi n. 100 2016 00139503 76 000 di euro 628,05, n. 100 CP_1
2017 00109914 44 000 di euro 832,18, n. 100 2017 00229972 39 000 di euro 206,17 e n. 100 2018 00185351 41 000 di euro 619,74.
Infatti, come evidenziato dal resistente le suddette cartelle sono CP_1
state oggetto di discarico, circostanza rilevabile, tra l'altro, anche dalla stampa dei relativi iter dei ruoli, allegata dall' resistente e dalla Pt_2
stessa relazione amministrativa (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente).
III. Il ricorso proposto da , in riferimento agli altri atti Parte_1
impositivi oggetto del preavviso impugnato, è fondato e, pertanto, va accolto.
Innanzitutto, posto che la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e avvisi di addebito, che pertanto devono ritenersi notificati ritualmente nelle date riportate nel preavviso impugnato), va evidenziato che del tutto inammissibili
Giudizio n. 2041/24 R.G. c/o + 2 pag. 3 Pt_1 Pt_2 sono le eccezioni relative all'intervenuta decadenza e alla mancata prova dell'esistenza del credito, dal momento che trattasi di eccezioni riferibili alle cartelle e agli avvisi di addebito, mentre il preavviso di fermo amministrativo, una volta notificati i suddetti atti prodromici ovvero non contestate le relative notificazioni, non può essere impugnato che per vizi suoi propri.
E' noto, infatti, che se la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle, avvisi di addebito o precedenti intimazioni di pagamento), alla stessa è, poi, definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (l'inesistenza del credito, la decadenza ovvero vizi inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Invece risulta fondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. In particolare, gli atti prodromici, cioè le cartelle di pagamento (escluse le sopra richiamate cartelle oggetto di discarico) e gli avvisi di addebito, sono stati notificati in data 12.11.2012, in data
18.01.2013, in data 06.02.2014, in data 25.03.2014, in data 09.07.2014, in data 06.08.2015 e in data 19.12.2017 (circostanza, si ripete, non oggetto di contestazioni da parte dell'odierno ricorrente).
Successivamente non risultano, però, posti in essere atti interruttivi della prescrizione ovvero gli stessi non sono stati allegati agli atti di causa dalle parti resistenti (cfr. i fascicoli telematici di parte); d'altra parte, al fine di impedire il maturare della prescrizione quinquennale, non giovano la proroga di 311 giorni prevista dalla normativa Covid 19 nè la sospensione ex lege n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), tenuto conto che il preavviso impugnato è stato notificato in data 01.03.2024.
Di conseguenza, risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ali
Giudizio n. 2041/24 R.G. Fusco c/o + 2 pag. 4 Pt_2 crediti portati dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte ricorrente di rinvio della discussione con concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, relativamente agli altri atti impositivi diversi dalle sopra richiamate cartelle oggetto di discarico.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell dell' e dell' Pt_2 CP_1 Controparte_2
, con ricorso depositato in data 09.04.2024 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, relativamente alle seguenti n. 4 cartelle di pagamento:
a) n. 100 2016 00139503 76 000;
b) n. 100 2017 00109914 44 000;
Giudizio n. 2041/24 R.G. Fusco c/o + 2 pag. 5 Pt_2 c) n. 100 2017 00229972 39 000;
d) n. 100 2018 00185351 41 000;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, relativamente agli altri atti impositivi oggetto del preavviso impugnato;
3) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 04.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2041/24 R.G. c/o + 2 pag. 6 Pt_1 Pt_2