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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/09/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 65/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Alessia Vicini - giudice dott. Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Patrizia Nardella contro
Controparte_1
(C.F. con sede in EN (RA) Viale della Lirica n. 61
[...] P.IVA_2
***
Convocati il ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCII;
accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 27 CCII, considerato che la sede legale del debitore è sita in EN (RA) e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società; rilevato che all'udienza del 2.09.2025 per la parte resistente nessuno è comparso;
accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 40 co. 6
CCII, con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
considerato che
il ricorrente ha allegato un credito nei confronti di pari ad euro CP_1
27.114,90, oltre interessi e spese, documentato da atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 489/2024 emesso dal Tribunale di EN in data 07-10/06/2024;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati di risultano certamente di importo CP_1 superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. co. CCII, atteso che, oltre al credito vantato dalla ricorrente, dall'informativa resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione è emerso un debito
1 erariale pari ad € 34.694,60, mentre ha indicato un importo contributivo da recuperare CP_2 ancora in fase amministrativa pari a euro 15.740,41, oltre a quello già inviato in esattoria per il recupero coattivo pari a euro 25.650,77; ritenuto il debitore soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 lett. d)
e 121 CCII, trattandosi di imprenditore commerciale che esercita attività edile che non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando anzi ricavi (negli esercizi 2023 e 2022) superiori ad € 200.000,00; considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e 121 CCII, che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:
- l'esistenza di debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo pari ad € 34.694,60, dei quali € 25.650,77 nei confronti dell' per contributi non versati;
CP_2
- la sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 15.740,41;
- la sussistenza di un decreto ingiuntivo emesso contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, non opposto;
- l'esistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari promossi contro la debitrice;
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliare e presso terzi promossi dalla ricorrente;
- la cessazione dell'attività d'impresa risultante dalla visura storica in atti.
- essendo la società resistente in liquidazione è necessario “accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
(cfr. Cass. n. 25167/2016); la palese insufficienza dell'attivo patrimoniale ad estinguere le passività si evince dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2023), nel quale sono indicati debiti per un ammontare pari ad € 175.439,00 e un attivo patrimoniale (peraltro costituito nella quasi totalità da crediti) pari ad € 107.294,00.
Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
P.Q.M.
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
(C.F. Controparte_3
) con sede in EN (RA) Viale della Lirica n. 61 P.IVA_2
NOMINA giudice delegato la dott. Elisa Romagnoli;
NOMINA curatore la dott. di Faenza, che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione Persona_1 della procedura;
ORDINA
2 al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 15.01.2026 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di EN (nell'aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1
CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
3 il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
EN, Camera di Consiglio del 03/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Elisa Romagnoli Dott. Giovanni Trerè
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Alessia Vicini - giudice dott. Elisa Romagnoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Patrizia Nardella contro
Controparte_1
(C.F. con sede in EN (RA) Viale della Lirica n. 61
[...] P.IVA_2
***
Convocati il ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCII;
accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 27 CCII, considerato che la sede legale del debitore è sita in EN (RA) e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società; rilevato che all'udienza del 2.09.2025 per la parte resistente nessuno è comparso;
accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento previsto dall'art. 40 co. 6
CCII, con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
considerato che
il ricorrente ha allegato un credito nei confronti di pari ad euro CP_1
27.114,90, oltre interessi e spese, documentato da atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 489/2024 emesso dal Tribunale di EN in data 07-10/06/2024;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati di risultano certamente di importo CP_1 superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. co. CCII, atteso che, oltre al credito vantato dalla ricorrente, dall'informativa resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione è emerso un debito
1 erariale pari ad € 34.694,60, mentre ha indicato un importo contributivo da recuperare CP_2 ancora in fase amministrativa pari a euro 15.740,41, oltre a quello già inviato in esattoria per il recupero coattivo pari a euro 25.650,77; ritenuto il debitore soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 lett. d)
e 121 CCII, trattandosi di imprenditore commerciale che esercita attività edile che non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando anzi ricavi (negli esercizi 2023 e 2022) superiori ad € 200.000,00; considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e 121 CCII, che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:
- l'esistenza di debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo pari ad € 34.694,60, dei quali € 25.650,77 nei confronti dell' per contributi non versati;
CP_2
- la sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 15.740,41;
- la sussistenza di un decreto ingiuntivo emesso contro la debitrice, per crediti di natura lavoristica, non opposto;
- l'esistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari promossi contro la debitrice;
- l'esito infruttuoso dei pignoramenti mobiliare e presso terzi promossi dalla ricorrente;
- la cessazione dell'attività d'impresa risultante dalla visura storica in atti.
- essendo la società resistente in liquidazione è necessario “accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”
(cfr. Cass. n. 25167/2016); la palese insufficienza dell'attivo patrimoniale ad estinguere le passività si evince dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2023), nel quale sono indicati debiti per un ammontare pari ad € 175.439,00 e un attivo patrimoniale (peraltro costituito nella quasi totalità da crediti) pari ad € 107.294,00.
Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
P.Q.M.
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
(C.F. Controparte_3
) con sede in EN (RA) Viale della Lirica n. 61 P.IVA_2
NOMINA giudice delegato la dott. Elisa Romagnoli;
NOMINA curatore la dott. di Faenza, che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione Persona_1 della procedura;
ORDINA
2 al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e
193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 15.01.2026 ore 10:00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il
Tribunale di EN (nell'aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1
CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
3 il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
EN, Camera di Consiglio del 03/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Elisa Romagnoli Dott. Giovanni Trerè
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