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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 07 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Giovanni Finocchiaro, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Finocchiaro, opponente contro
(c.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Marco Pesenti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 aprile 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2021 del 15 febbraio 2021, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.263,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed Controparte_1
interessi derivanti dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 1 febbraio 2002.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del contratto per non essere stato firmato dall'istituto di credito, l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, contestando il quantum richiesto, nonché l'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto” in violazione dell'art. 10 della Circolare ABI LG/000906 del 25 febbraio 2005, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 giugno 2022, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di apertura di credito sottoscritto da , con la conseguenza che, in Parte_1 assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto dalla società opposta ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria
(doc. 8 allegato al fascicolo del ricorso monitorio), che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. L'omessa specifica contestazione dell'estratto conto prodotto già in sede monitoria comporta il rigetto dell'ulteriore eccezione svolta da in ordine Parte_1
all'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto” in violazione della Circolare ABI LG/000906 del 25 febbraio 2005, considerato che (e prescindendo dalla circostanza che l'odierna controversia non ha ad aggetto un rapporto di conto corrente e che l'opponente non ha depositato la circolare
ABI, che non ha natura normativa e, in quanto tale, non può essere conosciuta dal Giudice in assenza di produzione della parte: cfr. Tribunale di Napoli , 22/07/2024, n. 7287) l'istituto bancario ha omesso di applicare tali spese alla data del 21 giugno 2019 e l'ultima operazione contabile è stata posta in essere dal cliente in data 4 marzo 2019.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019,
n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto di finanziamento recante le firme di e Parte_1
nel quale è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto ed emergendo dalla predisposizione del contratto da parte della banca la volontà della medesima di avvalersi del documento negoziale e di darvi esecuzione.
Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1651/2021 R.G., promossa da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 188/2021, emesso dal Tribunale di
Messina in data 15 febbraio 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Parte_1
società opposta, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 07 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Giovanni Finocchiaro, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4572/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Finocchiaro, opponente contro
(c.f. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Marco Pesenti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 aprile 2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2021 del 15 febbraio 2021, con il quale il
Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.263,24, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed Controparte_1
interessi derivanti dal contratto di apertura di credito sottoscritto in data 1 febbraio 2002.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del contratto per non essere stato firmato dall'istituto di credito, l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, contestando il quantum richiesto, nonché l'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto” in violazione dell'art. 10 della Circolare ABI LG/000906 del 25 febbraio 2005, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 giugno 2022, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di apertura di credito sottoscritto da , con la conseguenza che, in Parte_1 assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto dalla società opposta ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria
(doc. 8 allegato al fascicolo del ricorso monitorio), che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. L'omessa specifica contestazione dell'estratto conto prodotto già in sede monitoria comporta il rigetto dell'ulteriore eccezione svolta da in ordine Parte_1
all'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto” in violazione della Circolare ABI LG/000906 del 25 febbraio 2005, considerato che (e prescindendo dalla circostanza che l'odierna controversia non ha ad aggetto un rapporto di conto corrente e che l'opponente non ha depositato la circolare
ABI, che non ha natura normativa e, in quanto tale, non può essere conosciuta dal Giudice in assenza di produzione della parte: cfr. Tribunale di Napoli , 22/07/2024, n. 7287) l'istituto bancario ha omesso di applicare tali spese alla data del 21 giugno 2019 e l'ultima operazione contabile è stata posta in essere dal cliente in data 4 marzo 2019.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019,
n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo la società opposta prodotto in atti copia del contratto di finanziamento recante le firme di e Parte_1
nel quale è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto ed emergendo dalla predisposizione del contratto da parte della banca la volontà della medesima di avvalersi del documento negoziale e di darvi esecuzione.
Va, altresì, rigettata la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1651/2021 R.G., promossa da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma e Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 188/2021, emesso dal Tribunale di
Messina in data 15 febbraio 2021;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Parte_1
società opposta, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli