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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5032/2023 R.G.
TRA
[...]
Parte_1 elettivamente domiciliati in Lecce, alla via S. Trinchese n. 126, presso lo studio legale , Pt_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bianco, come da mandato in calce all'atto di citazione, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al n. di fax 0832.364162 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
E
Controparte_1 in persona del procuratore speciale , giusta nomina dell'Amministratore Delegato. e CP_2
l.r.p.t., n. 48051 di repertorio e n. 15970 di raccolta del notar , rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Davide De Vivo (pec , giusta procura in calce alla comparsa Email_2 di risposta, e domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti n. 58;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 24.10.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 14.7.2023, e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio (già Controparte_3 Controparte_4
deducendo che: con atto pubblico del 7.6.2016 avevano acquistato un immobile dai coniugi
[...]
– , accollandosi il mutuo fondiario da questi contratto, per l'acquisto del medesimo Pt_3 Pt_4 immobile, con che, in occasione del predetto atto, essi avevano Controparte_4 pagato una parte del prezzo agli alienanti ed erano subentrati nella posizione debitoria dei secondi pari ad € 106.250,09, corrispondenti al capitale residuo del mutuo, alle rate scadute e non pagate, ivi inclusi gli interessi sino alla data di stipula;
che si erano impegnati a pagare le residue rate del mutuo come da piano di ammortamento a partire dalla rata con scadenza 20.07.2016; che da una consulenza di parte, che depositavano, era emersa una serie di difformità riguardo agli oneri applicati;
che era stato esperito un tentativo di mediazione, a cui la resistente non aveva inteso presenziare. CP_4
Lamentavano: la discrasia tra TAEG pattuito e TAEG applicato;
la nullità parziale del contratto di mutuo per mancata/errata indicazione dell'ISC/TAEG; la violazione della normativa in materia di usura.
Pertanto, concludevano chiedendo di: “a) Accertare le nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato con già relativamente alla CP_1 Controparte_4 violazione dell'art. 117 TUB con riferimento alla mancanza della statuizione per iscritto del TAEG realmente applicato al contratto;
b) Conseguentemente, dichiarare non dovuti gli interessi corrispettivi così come statuiti in contratto né quelli realmente applicati;
c) Conseguentemente, dichiarare dovuta la restituzione della somma capitale erogata, maggiorata del solo tasso BOT che si indica nella misura del 3,412% annuo, con esclusione di ogni altro onere
e carico economico, portando in compensazione con la sorte capitale residua gli interessi già pagati dal debitore, gli interessi legali maturati sulle somme versate a titolo di interessi corrispettivi, oltre gli interessi moratori e le spese di recupero illegittimamente pagate, oltre i successivi interessi maturandi. Il tutto con ricostituzione del piano di ammortamento, come da contratto.
d) Conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto versato in eccedenza dagli CP_1 attori a titolo di interesse corrispettivo e gli interessi legali maturati sulle dette somme oltre i successivi interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero portare detta somma in compensazione con l'eventuale sorte capitale ancora dovuta.
e) Accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 644
c.p. e della Legge n. 108/96; f) Consequenzialmente accertare e dichiarare, a norma dell'art. 1815 co. 2 c.c. non dovuti interessi, ad alcun titolo, per il contratto di mutuo in oggetto;
Cont g) Conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza dagli attori a detto titolo e gli interessi legali maturati sulle dette somme oltre i successivi interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero portare detta somma in compensazione con la eventuale sorte capitale ancora dovuta.
h) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Par Si costituiva in giudizio sostenendo che l'errata/omessa indicazione dell' nel Controparte_1 contratto di mutuo, stante la mancanza di una previsione normativa in tal senso riferibile ai mutui fondiari, non incide sulla validità dello stesso, contestando il superamento dei tassi usurari e affermando la legittimità dell'ammortamento alla francese. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, tramite una CTU di tipo contabile.
All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
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La domanda attorea è parzialmente fondata, per i motivi di seguito esposti.
Dalla CTU effettuata è emersa effettivamente una difformità tra il TAEG pattuito e quello realmente applicato, per cui, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, correttamente il consulente d'ufficio ha applicato il tasso medio dei BOT dei 12 mesi precedenti all'operazione, come previsto dall'art. 117 TUB.
In base alle disposizioni di cui all'art. 117, comma 6, del T.U.B.: “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. L'errata indicazione del TAEG comporta, quindi, la sanzione di cui al successivo comma 7: “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Sulla rilevanza del TAEG, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione osservando che “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto)” (Cass. 13.6.2024, n. 16456).
Il consulente d'ufficio ha evidenziato che nel primo contratto di mutuo il totale degli interessi, come calcolato dalla era pari ad € 145.989,89. Nel piano di ammortamento ricalcolato, con CP_4
l'applicazione del tasso BOT, il totale degli interessi è pari ad € 83.265,88. Quindi la differenza è pari ad € 62.724,01.
Gli interessi complessivamente dovuti devono essere, dunque, ricalcolati nella misura di € 83.265,88.
Non è, tuttavia, emersa l'applicazione di tassi usurari, con la conseguenza che la relativa domanda va rigettata.
Per quanto concerne l'omessa/errata indicazione dell' , deve osservarsi che la Corte di Pt_6 legittimità ha avuto modo di sottolineare, in modo condivisibile, che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.
14.2.2023, n, 4597; in senso analogo anche Cass. 9.12.2021, n. 39169).
Nel caso di specie, sotto il profilo risarcitorio, non è stato dimostrato che i ricorrenti abbiano subito un danno. Il ctu ha, infatti, osservato che i ricorrenti non avevano provato di aver già versato interessi in misura superiore a quella dovuta. Gli stessi ricorrenti hanno rappresentato, nel ricorso, di non aver pagato le rate di mutuo con regolarità a causa della situazione di precarietà conseguente alla pandemia
COVID - 19. Dunque, neppure può essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate in eccesso.
In ragione della soccombenza reciproca appare opportuno compensare le spese di lite.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Ridetermina la somma complessiva dovuta per interessi relativi al contratto di mutuo in €
83.265,88, accertando che non sono dovute somme ulteriori per violazione dell'art. 117 TUB;
2) Rigetta le restanti domande dei ricorrenti;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Lecce, 16.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino