Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere estensore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
per sé e unitamente a , in qualità di genitori Controparte_6
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
e , Persona_1 Persona_2 Controparte_7 [...]
, rappresentati e Controparte_8 Controparte_9
difesi dall'Avv. Carlofernando Parisi, presso il cui studio sito
1
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis
reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in
atto di appello, rigettando per effetto la domanda di riconoscimento
della cittadinanza italiana, non ricorrendone i presupposti di
legge.
Con vittoria di spese del grado di appello”;
Per gli appellati: “rigettare l'appello e confermare la sentenza n.
283/24 del Tribunale di Genova.“
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento dello stato di cittadini italiani, precisando di esser discendenti diretti di
(alias o Persona_3 Persona_4 Per_5
), cittadino italiano nato a [...], il [...]
[...]
emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano,
il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti allegavano e documentavano quanto segue.
in data 18.08.1866 contraeva matrimonio Persona_3
con (alias ): Persona_6 Persona_7
dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 19.01.1874, Per_8
(alias o .
[...] Persona_9 Persona_10
in data 28.10.1899 contraeva matrimonio con con Persona_8
(alias : dalla Persona_11 Persona_12
2 loro unione nasceva in Brasile, in data 14.10.1911, Per_13 [...]
(alias ). Parte_2 Persona_14 Parte_3
in data 30.10.1933 contraeva matrimonio con Persona_15
cittadino straniero quindi per effetto della legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 24.11.1937, . Persona_16
in data 23.05.1949, contraeva Persona_16
matrimonio con dalla loro unione Controparte_10
nascevano in Brasile: in data 31.07.1960, Controparte_8
in data 24.11.1961 e in Persona_17 Controparte_7
data 31.03.1965. , in data 03.09.1992, contraeva Controparte_7
matrimonio con dalla loro unione nascevano Controparte_11
in Brasile in data 03.03.1993 e Controparte_9 Controparte_1
in data 03.01.1996. , in data 14.02.1985
[...] Persona_17
contraeva matrimonio con dalla loro unione Persona_18
nascevano in Brasile in data 11.08.1986 Controparte_2
e in data 13.10.1992. Controparte_3 Controparte_8
, in data 17.07.1980 contraeva matrimonio con
[...] Persona_19
: dalla loro unione nascevano in Brasile
[...] Controparte_5
in data 13.12.1981 e data
[...] Controparte_4
21.05.1987. in data 22.02.2014, Controparte_5
contraeva matrimonio con dalla loro unione Persona_20
nascevano in Brasile in data 05.06.2013 e Persona_1
in data 03.06.2018. Persona_2
Il si costituiva in giudizio, il quale, nel Parte_1
rimettere al Tribunale la valutazione della sussistenza della prova della discendenza invocata osservava, tuttavia, come vi fossero dubbi circa l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. Nella
specie l'Amministrazione osservava che l'avo invocato aveva perduto
3 la cittadinanza italiana per effetto della definitiva emigrazione in
Brasile realizzatasi nel tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837, che prevedeva un'apposita ipotesi di perdita della cittadinanza, statuendo all'art. 34 che “il suddito che
acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con
animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili
inerenti alla qualità di suddito”.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 283/2024, accoglieva la domanda degli odierni appellati, riconoscendo la cittadinanza italiana. Evidenziava, difatti, che “Le parti ricorrenti hanno
provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata,
mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva
della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in
tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175;
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono
dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana
interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai
certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-
consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di
dubitare”.
2. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il ha impugnato la predetta decisione, deducendo Parte_1
un unico motivo (Omesso esame e in ogni caso violazione e falsa
applicazione dell'artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in
ispecie 6 et 11) CC 1865).
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la disciplina di cui all'art. 34 c.c. albertino il quale statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi
4 si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei
diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Difatti, la suddetta norma troverebbe applicazione nel caso di specie avendo l'avo lasciato l'Italia presumibilmente prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano (primo gennaio 1866).
Con comparsa costituzione e risposta depositata il 5/07/2024 gli appellati contestano le argomentazioni del sostenendo che Parte_1
“non vi è alcuna prova, di una espressa e consapevole rinuncia da
parte del capostipite ovvero di una dichiarazione espressa che
implichi la volontà di avere un legame definitivo con altro stato,
sussistendo dunque tutti i presupposti per la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati”.
3. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 3/04/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
Si evidenzia innanzitutto che il non ha Parte_1
contestato alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice
di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Per_21
(e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita
[...]
del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini
5 italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del . Per_21 Per_21
Tanto premesso, occorre innanzitutto evidenziare che non è certo che l'avo sia emigrato prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865 (1 gennaio del 1866). Difatti, è stato documentato che in data 18.08.1866 contraeva matrimonio con Persona_6
(alias . Tale circostanza - non disponendo Persona_7
di altri documenti che attestano la presenza dell'avo in Brasile in data anteriore - non è in grado di escludere con certezza la possibilità che l'avo possa essere emigrato in un momento successivo all'entrata in vigore del codice civile del 1865, con conseguente inapplicabilità al caso di specie della disciplina del codice civile albertino invocata dal . Parte_1
Tuttavia, anche ammettendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, si evidenzia quanto segue.
Da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita
Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica,
definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo
decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
6 Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione
temporis applicabile.
Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di con il Congresso di Vienna nel 1814, Per_21
prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero
- il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese
straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde
il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal
) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese Parte_1
straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, epoca in cui – sostiene l'appellante - era difficoltoso viaggiare.
E' una tesi infondata.
In primo lugo, si evidenzia che è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio
trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non
basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare”
7 e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati
come fatti con animo di non più ritornare”.
In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul Parte_1
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
8 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
In conclusione, nel caso di specie, il su Parte_1
cui gravava l'onere di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha comunque dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più
tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del bensì il Persona_21
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dai successivi artt.
36 e 37 del codice civile albertino, da cui si ricava che il suddito rimane tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientra perdono ulteriori diritti
9 relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
Tali articoli, nel prevedere il potere del RA di richiamare in
Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in
paese estero”, inducono a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di
non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno che, Per_21
tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che
“Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà
essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll'
autorizzazione del RA , e con dichiarare nel modo prescritto
nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca
10 effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così
ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di
Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese
nato in [...] padre genovese, non aveva Persona_22
ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e
quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la
promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti
internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare
all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla
sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento
rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli
mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto
di verni prosciolto”.
Si consideri, inoltre, quanto espresso dalla Corte di Appello di
Casale Monferrato nella sentenza del 16 aprile 1859 (in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto
arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo
dall'originaria sudditanza, di modo che la sovranità del principe
rimaneva integra tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona
del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora
si dubitò e fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione
11 dell'emigrato, sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei
fatti e dei nuovi rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu
sempre e puramente in relazione all'esercizio e godimento dei diritti
civili inerenti alla qualità di suddito, alla capacità attiva e
passiva del medesimo, cioè se in relazione a tali diritti dovesse,
o non, considerarsi a guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o
non cessata la sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno
straniero, e sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del
1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal
Ministero dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
sentenza n. 283 pubblicata il 31/01/2024 dal Tribunale di Genova
respinge l'appello e conferma l'ordinanza di primo grado.
Spese del grado di appello compensate
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
13