Decreto presidenziale 10 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Brienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Artistico -OMISSIS-, USP - Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Consiglio di Classe della Terza A Indirizzo Cinema e Fotografia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
n parte qua dei seguenti atti:
- verbale n. -OMISSIS- del Consiglio di classe della 3 A) AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024 di data 13/06/2024, indirizzo Cinema e Fotografia, del Liceo Artistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui prevede l’attribuzione del voto di comportamento pari a sei, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi: a) la pagella conclusiva dell’anno scolastico 2023/2024 comunicata elettronicamente in data 15/06/2024; b) il registro elettronico dai quali si evince che il Consiglio di Classe riteneva di assegnare alla studentessa -OMISSIS- il voto di 6 per il comportamento; c) le griglie di valutazione delle condotte; d) il verbale dell’incontro del 18/06/2024; e) il modello a griglia valutazione comportamento, presente sul sito istituzionale e nel Ptof; f) griglia valutazione comportamento della studentessa nel Trimestre (dal 31/10/2023, data di iscrizione presso la scuola); g) - griglia valutazione della studentessa nel Pentamestre; h) copia verbale degli scrutini intermedio e finale; i) report con il riepilogo delle Assenze Trimestre e Pentamestre; l) report con il riepilogo dei Ritardi e delle Uscite;
- la nota di data 18/06/2024 inviata con e-mail, a seguito dell’avvenuto incontro con la Dirigente Scolastica Dott.ssa -OMISSIS- del Liceo Artistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con la quale la stessa esplicitava le motivazioni che avevano determinato l’attribuzione, da parte del Consiglio di Classe del voto 6 di comportamento, motivazioni che in ogni caso non sono presenti nel verbale n. 5 e che costituiscono inammissibili integrazioni postume all’assoluta carenza di motivazione dell’atto amministrativo;
- ove possa occorrere, il Piano dell’offerta formativa del Liceo Artistico “-OMISSIS-”;
-la comunicazione Prot. -OMISSIS- dell’11/07/2024 e il verbale dell’incontro del giorno 18/06/2024 portante il medesimo numero di protocollo;
- nei limiti di interesse il Regolamento di Istituto e del relativo Regolamento Disciplinare apertamente violati;
- ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti della minore -OMISSIS- e ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Artistico “-OMISSIS-”, dell’USP - Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS---OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa ON De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, i ricorrenti, in qualità di genitori dell’alunna in argomento, frequentante, nell’anno scolastico 2023/2024, il terzo anno del Liceo artistico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato di assegnare alla propria figlia il voto di 6 (sei) per il comportamento.
In particolare, come risulta dalla pagella relativa allo scrutinio finale datata 13 giugno 2024, in considerazione del fatto che il voto di comportamento fa media a partire dal terzo anno, la studentessa, sulla base dei voti conseguiti (e non contestati) e del voto di comportamento, ha ottenuto una media di 6,87 e un credito scolastico pari a 9.
A sostegno del gravame i ricorrenti contestato l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione del regolamento d’Istituto, del D.M. n. 5/2009 e del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria e motivazione e da totale assenza di proporzionalità. Più in dettaglio, seppur sinteticamente, essi lamentano che la Scuola non avrebbe debitamente considerato la condizione psicofisica dell’alunna, colpita da sordità congenita neurosensoriale; lamentano, altresì, che la valutazione sarebbe stata immotivata e posta in essere in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, oltre che sproporzionata e basata su un’istruttoria assente. I ricorrenti lamentano ancora che la Scuola avrebbe omesso di comunicare alla famiglia i ritardi effettuati dalla studentessa e i comportamenti attestanti una ridotta partecipazione all’attività scolastica.
L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della pubblica udienza del 12 giugno 2025, il Collegio ha pronunciato l’ordinanza n. 536/2025, con cui ha disposto istruttoria al fine di acquisire taluni chiarimenti da parte dell’Istituto scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nonché maggiori dettagli “ in merito ai richiami (che, in base alla griglia per il voto di comportamento relativa al pentamestre, hanno determinato l’attribuzione del punteggio di 8) e alle eventuali note di comportamento posti in essere nei confronti dell’alunna, anche mediante deposito della relativa documentazione a comprova (verbalizzazioni, annotazioni, ecc.) ”.
L’istanza istruttoria è stata riscontrata dall’Istituto scolastico in data 8 agosto 2025, mediante il deposito di una relazione corredata di allegati.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, il Collegio reputa opportuno chiarire, in merito al contenuto dell’ordinanza istruttoria n. 536/2025 e a quanto evidenziato da parte ricorrente alle pagine 1 e 2 dell’ultima memoria difensiva, che la locuzione “… che, in base alla griglia per il voto di comportamento relativa al pentamestre, hanno determinato l’attribuzione del punteggio di 8 ” non si riferisce al voto di comportamento in pagella, bensì al punteggio di 8 assegnato all’alunna per la voce “Note disciplinari sospensioni” di cui alla griglia contenente i criteri per il voto di comportamento, corrispondente al criterio “Massimo due richiami”; pertanto, l’ordinanza non contiene alcun refuso, atteso che il riferimento, si ribadisce, non è al voto di comportamento ma al punteggio corrispondente al criterio.
3. Tanto precisato, il ricorso non è fondato e va respinto.
All’Istituzione scolastica, e in particolare al Consiglio di classe, è attribuita ampia autonomia decisionale nel valutare il comportamento degli alunni, anche attraverso la predisposizione di criteri valutativi che rendano più agevole e più trasparente il giudizio, quest’ultimo connotato da ampia discrezionalità.
Nel caso in esame, come evincibile dagli atti depositati e dai chiarimenti dell’Amministrazione scolastica, la valutazione del comportamento attribuito alla studentessa è stata effettuata dalla Scuola attraverso l’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati, puntualmente contenuti in un’apposita griglia, dove sono precisate le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del voto. Ciò implica, innanzitutto, che non vi è alcun difetto di motivazione né di istruttoria, atteso che l’utilizzo della griglia già restituisce una valutazione motivata e consente non soltanto di giungere all’attribuzione di un voto numerico di cui è agevole ricostruire l’iter logico-argomentativo, ma è sintomatica di un giudizio trasparente all’esterno, quindi di agevole comprensione per le famiglie e per gli stessi alunni, oltre che improntato a parità di trattamento.
In particolare, nella griglia sono elaborati sei indicatori e, per ogni indicatore (1. Frequenza, 2. Ritardi/uscite anticipate, 3. Impegno e rispetto delle consegne; 4. Interesse e partecipazione, 5. Comportamento e rapporto con gli altri, 6. Note disciplinari/sospensioni), la Scuola ha individuato una serie di criteri cui corrispondono determinati punteggi. Tenuto conto della situazione scolastica dell’alunna (debitamente documentata in atti), al fine di determinare il voto di comportamento alla stessa spettante, sono stati individuati i criteri da applicare per ciascun indicatore ed è stato attribuito il punteggio relativo (cfr., relazione a firma del Dirigente scolastico del 7 agosto 2025, a cui per brevità si rimanda). L’esito complessivo, dato dalla somma dei singoli indicatori, tutti di uguale peso, ha portato a un valore numerico pari a 6,33, cui è corrisposta la valutazione di 6 per il comportamento, dato l’arrotondamento per difetto.
Tale modus operandi non è illegittimo, dal momento che la graduazione dei voti di condotta risponde all’esigenza di rendere ciascun allievo consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e delle eventuali sanzioni, nell'ottica della funzione di formazione globale che è riconosciuta alla istituzione scolastica. Il fatto che detta graduazione avvenga attraverso l’applicazione di criteri ben precisi nulla toglie alla bontà della valutazione, che piuttosto resta ancorata a parametri oggettivi ed è dunque maggiormente rispondente ad un principio di equità e di trasparenza.
Ad ogni modo, sebbene non sussista un ulteriore onere motivazionale rispetto all’estrinsecazione del voto numerico sulla base dei criteri stabiliti e delle risultanze della situazione scolastica dell’alunna, nel verbale dello scrutinio finale sono stati esplicitati in maniera dettagliata i criteri di attribuzione del voto di comportamento, con la precisazione che esso dipende dall’atteggiamento dimostrato dagli studenti nei confronti delle regole e che deve essere espressione della consapevolezza acquisita di una coscienza civile e morale e della partecipazione alla vita didattica. Sulla base di tali premesse, il coordinatore di classe ha formulato le proprie proposte di voto e, nel caso dell’alunna in parola, la proposta è corrispondente alla valutazione emersa attraverso l’utilizzo della griglia.
Né può sostenersi che l’Istituto scolastico avrebbe dovuto tenere conto, ai fini di una diversa valutazione, della condizione psicofisica dell’alunna, dal momento che la stessa non è stata portata a conoscenza della Scuola, come si evince dall’assenza di annotazioni specifiche nella domanda di iscrizione e di un piano didattico personalizzato.
Inoltre, quanto all’asserita mancanza di comunicazioni scuola-famiglia, la censura è smentita dal fatto che i ritardi risultano visibili nel registro elettronico, strumento sufficiente a tali fini, e che le informazioni sul comportamento dell’alunna risultano fornite alla famiglia in occasione dei colloqui (cfr., documenti da 10 a 13 allegati alla memoria dell’Avvocatura depositata in data 28 aprile 2025).
Per tutto quanto esposto, l’operato dell’Amministrazione risulta esente dalle censure sollevate con il ricorso.
4. Vale la pena di aggiungere, sotto il profilo dell’interesse, che il voto di condotta, a prescindere dalla soddisfazione di un interesse morale, può rilevare ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Ebbene, in base ai criteri di attribuzione del credito scolastico contenuti nella tabella ministeriale (d.lgs. n. 62/2017) e alla griglia di valutazione relativa ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti (dove si precisa che “ è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza della media con il primo numero decimale uguale o superiore a 5 o di almeno tre dei sei indicatori B, C, D, E, F, G ”), all’alunna in questione, tenuto conto della media scolastica del pentamestre e del possesso di soli due requisiti (indicatori D, F), è stato riconosciuto il credito massimo possibile, pari a 9; l’aumento, anche fino a 10, del voto di comportamento non avrebbe determinato grossi spostamenti nel risultato finale, innalzando la media a 7,1, che, nella relativa fascia di credito, le avrebbe consentito di ottenere ugualmente un credito di 9 e non oltre. L’eventuale accoglimento del ricorso, dunque, non avrebbe portato all’alunna alcun concreto vantaggio, come già evidenziato nell’ordinanza istruttoria.
In definitiva, il ricorso va respinto.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate, stanti i profili peculiari della vicenda e la delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
ON De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De MA | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.