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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3790/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3790/2019 promossa da:
P.IVA: ), in persona dei curatori e Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, con sede in Siracusa, via Agati nn. 3-5-7, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Senatore Giuseppe Maielli n. 12/B, presso lo studio dell'avv. PAOLO MUNAFO', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, via Flaminia Nuova n. 280, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana
n. 44, presso lo studio dell'avv. STEFANO SANTAROSSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio, l'attrice in epigrafe ha rappresentato:
- che con sentenza n. 53/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12.11.2013 era stato dichiarato il fallimento di Controparte_1
- che la società aveva presentato in data 22.9.2014 domanda di ammissione Controparte_1 al passivo fallimentare di al fine di ottenere “la restituzione Controparte_1 dell'intera azienda momentaneamente gestita dal fallimento o in via subordinata […] la restituzione dell'azienda al netto dei beni mobili oggetto di domande di rivendicazione/restituzione di terzi” o, ancora, “in via subordinata […] l'ammissione in prededuzione del controvalore dei beni oggetto del contratto di affitto d'azienda e non inventariati per essere stati dispersi dopo il fallimento, o in via chirografaria per essere stati dispersi prima del fallimento”, nonché “in via chirografaria il credito di €. 8.193,54 relativo alla fattura n. 13/2013 relativa al canone di locazione dal 1.11.2013 al
19.11.2013”;
- che, in parziale accoglimento della superiore domanda di ammissione al passivo, il Giudice Delegato del fallimento di con decreto del 21.1.2015, aveva accolto la Controparte_1 rivendica proposta da limitatamente all'immobile di via Agati nn. 3-5-7, Controparte_1
respingendola per il resto;
- che, adito ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare, il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con decreto del 29.9.2015, aveva revocato il menzionato provvedimento del Giudice
Delegato, aveva disposto “la restituzione dell'azienda al netto dei beni mobili oggetto di domande di rivendicazione e restituzione di terzi”, aveva dichiarato “inammissibile” sia “la domanda riconvenzionale della curatela” sia “la domanda di opposizione allo stato passivo relativa al credito di €. 8.913,54” e, infine, aveva provveduto sulle spese;
- che, in attuazione del superiore decreto del 29.9.2015, il fallimento di Controparte_1 aveva consegnato a “l'azienda costituita dall'immobile sito in Siracusa
[...] Controparte_1 via Agati 3/5/7, […] dall'altro immobile sito in Siracusa Via Zappalà 12 […] e dai beni mobili di cui le parti provvedevano a redigere inventario”, come documentato dal verbale di restituzione del
30.11.2015;
- che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15703 del 2018, investita della impugnazione proposta avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa il 29.9.2015, aveva cassato in parte qua senza rinvio quest'ultimo, “ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché l'opposizione della società avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza”, Controparte_1 mantenendo invece “ferma la statuizione (ben vero solo processuale) che ha sorretto la revoca del decreto del giudice delegato nella parte concernente la restituzione dell'immobile di via Agati, in virtù del giudicato interno sulla dichiarata nullità di quel decreto ex art. 112 cod. proc. civ.”.
In ragione di quanto sopra, il fallimento di invocando il disposto Controparte_1 dell'art. 389 c.p.c. e ritenendo venuto meno il titolo in forza del quale era intervenuta in data
30.11.2015 la consegna dell'azienda in favore di ha chiesto condannarsi Controparte_1 quest'ultima alla restituzione del complesso aziendale costituito – nella sua attuale composizione - da
“tutti i beni strumentali, attrezzature ed arredi (compresi, pertanto, sia i beni restituiti dal
[...]
che i beni apportati da successivamente alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione e consegna in suo favore dell'azienda)”, dall'immobile “sito in Siracusa via Agati
3/5/7”, dall'immobile “sito in Siracusa via Zappalà 12” nonché dalle “autorizzazioni amministrative” e dai “rapporti ad esse inerenti (titolarità dell'autorizzazione sanitaria;
accreditamento; budget)”.
In secondo luogo, in virtù della medesima norma sopra richiamata, la curatela attrice ha domandato la condanna della convenuta in epigrafe al pagamento di €. 2.801,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, importo già corrisposto in esecuzione del cassato decreto del 29.9.2015.
Infine, il fallimento di ha chiesto il risarcimento del danno subito per Controparte_1 la privazione della detta azienda, da quantificarsi in misura pari al canone locativo calcolato in €.
35.400,00 mensili con decorrenza dalla restituzione effettuata a il 30.11.2015 Controparte_1
fino al rilascio in proprio favore.
Successivamente alla prima udienza, si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 24.9.2020. ha contestato la domanda di restituzione proposta da parte attrice, sostenendo Controparte_1
che la sentenza n. 15703 del 2018 emessa dalla Corte di cassazione da un lato non consentirebbe nel caso di specie l'applicazione del disposto dell'art. 389 c.p.c. e da un altro lato non risulterebbe idonea in alcun modo ad inficiare il proprio diritto di proprietà su ogni elemento dell'azienda oggetto di causa.
In subordine, per l'ipotesi di accertata configurabilità di una obbligazione restitutoria a proprio carico, la convenuta ha chiesto circoscriversi quest'ultima ai soli beni aziendali restituiti dalla curatela del fallimento di in data 30.11.2015 e, potendosi in relazione agli stessi Controparte_1
prospettare esclusivamente un obbligo risarcitorio per equivalente, ha eccepito in compensazione svariati controcrediti vantati nei confronti della predetta società fallita.
Infine, si è opposta alla domanda di risarcimento del danno articolata da Controparte_1
parte attrice, lamentandone la infondatezza sia sul piano dell'an sia sul piano del quantum.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e accolta solo parzialmente l'istanza proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, fallito ogni tentativo di conciliazione, essa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1177/2024 del 13.5.2024 il Tribunale di Siracusa, in virtù del combinato disposto dell'art. 389 c.p.c. e dell'art. 2561 c.c. – analogicamente applicato -, ha condannato CP_1
a restituire al fallimento di l'azienda tuttora in mano alla
[...] Controparte_1
società convenuta, nella sua attuale composizione – pur diversa da quella riscontrabile alla data del
30.11.2015 – e dunque con l'inclusione di tutti i beni strumentali - compresi, oltre ai cespiti illo tempore restituiti dalla curatela attrice, anche quelli apportati dalla controparte successivamente -, dell'immobile sito in Siracusa via Agati nn. 3-5-7, dell'immobile sito in Siracusa via Zappalà n. 12 e delle autorizzazioni amministrative e dei rapporti ad esse inerenti.
Ancora, la menzionata pronuncia ha confermato l'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. in data
30.1.2022.
La sentenza n. 1177/2024 ha poi dichiarato inammissibili in quanto tardive le eccezioni sollevate dalla convenuta Controparte_1
Con separata ordinanza il Tribunale di Siracusa ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di istruire compiutamente la domanda risarcitoria proposta dal fallimento di Controparte_1
[...]
Acquisita nuova relazione peritale in data 28.10.2024, tentata ancora una volta – con esito negativo
– la conciliazione della lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anche la pretesa risarcitoria proposta da parte attrice si fonda sull'applicazione dell'art. 389 c.p.c.
Quest'ultimo – da ritenersi applicabile nel caso di specie, come già ampiamente precisato nella sentenza n. 1177/2024 emessa nel presente giudizio - dispone testualmente che “le domande di restituzione o di riduzione in pristino o altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
Interpellato ai sensi della menzionata norma, il Supremo Collegio ha inequivocabilmente chiarito che
“l'art. 389 c.p.c. – relativo alle domande conseguenti alla Cassazione della sentenza – non postula affatto che per ottenere la restituzione la parte debba dimostrare, con una delle azioni previste dal codice civile, che tale restituzione corrisponda ad un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di quella sentenza, illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino” (così Cass. Civ. Sez. III 24.1.1975, n. 285).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che l'art. 389 c.p.c., che autorizza a chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, si fonda sul criterio che, posto nel nulla (con la cassazione della sentenza) il titolo che abbia causato la privazione di un bene, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa, ancorché sia intervenuta la discrezionalità o l'errore del giudice, di per sé non escludenti la responsabilità di chi sollecita detta tutela, onde, non in relazione alla disciplina della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. bensì alla stregua di tale criterio, tra le misure restitutorie in questione, non postulanti la prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta, deve inquadrarsi anche quella di risarcimento dei danni per l'estromissione dal godimento del bene nel periodo intercorso tra l'esecuzione, forzata o spontanea, della sentenza poi cassata e la successiva reintegrazione nel possesso del bene stesso (così Cass. Civ. Sez. III 5.2.1987, n. 1135, che ha cassato la sentenza di appello resa in sede di rinvio con la quale, mediante condanna di una parte alla restituzione parziale di quanto riconosciutole in prime cure, erano stati liquidati gli accessori ex art. 2033 c.c. dal giorno della domanda;
v. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 26.11.1987, n. 8755, per cui l'art. 389 c.p.c., che autorizza a chiedere al giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti cioè direttamente dall'annullamento di questa, ma ad ogni altra azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, non esclusa quella di risarcimento del danno, prescindendo dalla prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta per avere assunto su di sé i rischi collegati all'attuazione della tutela giurisdizionale).
Come si è osservato in dottrina, lo scopo della disposizione in esame è quello di neutralizzare con immediatezza gli effetti prodotti dagli spostamenti patrimoniali imposti da un provvedimento cassato.
Conseguentemente, non deve farsi in alcun modo applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo e non occorre distinguere, ai fini della individuazione del giorno a partire dal quale spettano i frutti sulla res da restituire, a seconda che l'accipiens abbia ottenuto in buona fede o in mala fede la consegna della cosa in virtù di un provvedimento giurisdizionale poi cassato.
In altri termini, il risarcimento del danno va riconosciuto, in favore di chi abbia eseguito una pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, sin dal giorno della esecuzione rivelatasi non dovuta.
Precisato quanto sopra, venendo in rilievo una fattispecie di estromissione dal godimento del bene
(così, ancora, la già citata Cass. Civ. Sez. III 5.2.1987, n. 1135), possono applicarsi i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la sentenza n. 33645 del
15.11.2022, per l'ipotesi di occupazione sine titulo della res.
A quest'ultima va infatti ricondotta la posizione di chi ha ottenuto la restituzione della cosa in virtù di un provvedimento giurisdizionale poi annullato dalla Corte di cassazione.
Ed invero, come si è ripetutamente affermato, gli effetti della pronuncia cassata vanno neutralizzati per il solo fatto dell'annullamento disposto in sede di legittimità, senza che occorra l'accertamento di un diritto restitutorio preesistente (v., ancora, la già citata Cass. Civ. Sez. III 24.1.1975, n. 285) e senza che il giudice possa omettere di applicare l'art. 389 c.p.c. sul rilievo che, in base ad altro titolo, colui che aveva in precedenza ottenuto il bene potrebbe riottenerne la consegna (così Cass. Civ. Sez.
II 6.2.1970, n. 259).
Tanto premesso, secondo il richiamato arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (così Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n.
33645, in cui si aggiunge che “si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di
“danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario”).
In altri termini, la Corte regolatrice, nel suo supremo consesso, ha affermato che, allorché il danno lamentato si identifichi con l'impossibilità di godere – in via diretta o indiretta - di un bene alla cui restituzione si ha diritto, il pregiudizio si traduce - non in lucro cessante, bensì – in una perdita subita.
Quest'ultima deve ritenersi non già esistente in re ipsa, ma presuntivamente sussistente in misura pari al canone locatizio ritraibile attraverso la concessione a terzi del godimento della cosa. La presunzione sopra delineata è tuttavia superabile allorché il soggetto chiamato a rispondere del danno dimostri che il bene non avrebbe potuto essere goduto in alcun modo dall'avente diritto alla sua restituzione.
Che le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano inteso raggiungere i risultati poc'anzi esposti, con la pronuncia n. 33645 del 15.11.2022, è confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Quest'ultima, in tempi recenti, ha ribadito come, con tale precedente, si sia affermato che “il riconoscimento del risarcimento del danno da mancato godimento” di un bene, “benché non possa ammettersi la sussistenza di danni c.d. in re ipsa, può avvenire in modo sostanzialmente automatico, quanto meno in via equitativa, in considerazione del criterio della “normalità” del danno per le ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento e della possibile liquidazione attraverso il valore locativo, laddove sia semplicemente allegata dall'attore la perdita della facoltà di godimento e non emerga in concreto la prova (a carico dell'occupante) che il bene non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato” (così Cass. Civ. Sez. III 16.7.2024, n. 19597).
Ancora, la Corte regolatrice ha ritenuto sufficiente, ai fini della affermazione della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, l'emersione – “sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio” – del “persistente valore produttivo d'uso del bene sottratto”, suscettibile di traduzione in termini monetari attraverso “un parametro equitativo analogo a quello del valore locativo di mercato” ed ha ricordato come ad integrare la “perdita subita” - e non, dunque, il lucro cessante – sia “la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (v. ancora Cass. Civ. Sez. III
16.7.2024, n. 19597, che ha cassato la pronuncia di appello con cui, sul rilievo della mancata prova del lucro cessante, era stata rigettata la domanda risarcitoria, che il tribunale di primo grado aveva invece accolto dopo aver “fatto espletare una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se” il bene “era effettivamente in condizioni tali da poter essere utilizzato e, in tal caso, di stimare l'eventuale danno per la perdita del relativo godimento”, con particolare riguardo al “valore potenzialmente ricavabile dal noleggio” della cosa).
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, deve ritenersi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata da nella seconda comparsa conclusionale al fine di Controparte_1
contestare il raggiungimento della prova del danno di cui la curatela attrice ha chiesto il risarcimento.
Ed infatti, come ammesso dalla stessa convenuta, essa attiene esclusivamente alla fattispecie – non ricorrente nella vicenda in esame – in cui sia domandata la riparazione di pregiudizi consistenti nel lucro cessante (v. pagg. 25-26 della seconda comparsa conclusionale di parte convenuta, ove si richiama Cass. Civ. Sez. II 3.4.2025, n. 8905, relativa al danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno;
Cass. Civ. Sez. III 9.4.2025, n. 9314, in cui si discute di “mancata dimostrazione del credito risarcitorio da lucro cessante”; Cass. Civ. Sez. III 2.4.2025, n. 8758, per cui il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità).
Identificandosi il danno lamentato da parte attrice nella perdita del godimento subita, ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria deve reputarsi sufficiente che il complesso aziendale, al tempo in cui è insorto il diritto alla sua restituzione, versasse in condizioni tali da consentirne lo sfruttamento.
Ebbene, a tal riguardo insuscettibile di condivisione si mostra l'affermazione del precedente consulente tecnico d'ufficio per cui il 30.11.2015 “l'azienda” oggetto di causa “non appariva avere un'autonoma autosufficienza di impianti e mezzi per poter continuare ad esercitare l'attività senza l'apporto di mezzi e capitali esterni” (v. pag. 46 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Tale conclusione si scontra, infatti, con l'incontestato ed incontestabile rilievo del secondo ausiliario del Tribunale successivamente nominato per cui “a tale data l'azienda erogava normalmente le prestazioni mediche richieste, era accreditata e convenzionata presso il SSN e aveva recentemente ottenuto l'assegnazione del budget (con contratto sottoscritto il 25.9.2015 per €. 4,8 milioni circa).
In altre parole, l'azienda era in funzionamento, sebbene gestita attraverso l'esercizio provvisorio nell'ambito di una procedura fallimentare” (v. pag. 12 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Il superiore dato non è stato confutato dalla convenuta che dunque, pur Controparte_1
essendo onerata della relativa prova, non ha dimostrato che il complesso aziendale oggetto di causa non avrebbe potuto in alcun modo essere utilizzato.
Precisato quanto sopra, l'applicazione dei richiamati principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 - per la quantificazione del danno normalmente configurabile in caso di impossibilità di godere di un bene alla cui restituzione si ha diritto – esige, come si è visto, l'individuazione del canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi dell'azienda.
Non occorre, invece, accertare quale risultato avrebbe ottenuto la curatela fallimentare attraverso la gestione diretta del complesso aziendale.
Chiarito ciò, si osserva preliminarmente che la ricostruzione dei frutti ricavabili in via indiretta mediante una azienda impone, a monte, la valutazione di quest'ultima.
Secondo la più condivisibile opinione formatasi in proposito, a tal fine occorre avere riguardo alle elaborazioni ed alle tecniche proprie della dottrina aziendalistica. Com'è noto, quest'ultima ha proposto, per la valutazione dell'azienda, sia metodi analitici sia metodi sintetici.
Tra i primi, riveste particolare importanza il c.d. metodo patrimoniale, basato sulla esposizione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi del complesso da valutare e sulla rettifica dei risultati emergenti dalla mera applicazione dei principi contabili civilistici.
Rientra tra i metodi analitici anche il c.d. metodo reddituale, fondato sulla individuazione del reddito atteso normalizzato – ossia realizzabile in condizioni normali di mercato senza considerazione degli eventi eccezionali o estranei alla gestione – e sulla sua attualizzazione secondo un tasso idoneo a rappresentare il rendimento dell'investimento alla luce del rischio esistente.
Sempre nell'ambito di tale metodica, la dottrina aziendalistica ha precisato che la previsione dei redditi – e, dunque, la elaborazione del c.d. reddito atteso – può basarsi su risultati storici, sulle loro proiezioni e sui risultati programmati.
Ancora, il metodo patrimoniale ed il metodo reddituale vengono spesso coniugati (c.d. metodo misto), in modo da assumere quale valore minimo del capitale economico il valore del patrimonio netto rettificato e procedere, una volta determinato il possibile rendimento, con la quantificazione dell'eventuale sovra-reddito (c.d. goodwill) da capitalizzare (o, in caso contrario, con la riduzione del valore del patrimonio netto alla luce del c.d. badwill, ossia del sotto-reddito risultante dalla differenza negativa tra reddito atteso e rendimento del patrimonio netto stesso).
La categoria dei metodi analitici comprende altresì il c.d. metodo finanziario, con cui il valore potenziale dell'azienda è stimato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali secondo il costo medio ponderato del capitale.
L'impiego di siffatta metodica – si è evidenziato – risente delle politiche aziendali, frutto di soggettive scelte imprenditoriali, e la sua efficacia dipende dalla disponibilità e dalla attendibilità dei dati relativi alle entrate ed uscite monetarie e dal livello di sviluppo dei mercati mobiliari del sistema economico di appartenenza dell'azienda.
Quanto ai metodi sintetici, essi assumono come riferimento essenzialmente il prezzo delle azioni quotate in borsa o si fondano sulla metodologia dei moltiplicatori ed, infine, sul ricorso a indici rilevanti per particolari settori (come la testata per le aziende editrici o il portafoglio premi per le compagnie assicurative).
In altri termini, tali metodiche si basano su parametri di mercato e vengono sovente utilizzate al fine di riscontrare le valutazioni ottenute con i metodi analitici.
Come ancora è stato precisato sia dalla dottrina aziendalistica sia da quella civilistica formatasi in proposito, la scelta della metodologia da seguire per la valutazione dell'azienda presenta sempre un certo margine di discrezionalità e dipende dalle caratteristiche del complesso da valutare e dai dati disponibili nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez. II 20.8.2014, n. 18080, da cui emerge – nell'ambito della selezione del criterio di valutazione dell'azienda e dei documenti da esaminare – la necessità di prestare affidamento alle risultanze più affidabili e fedeli nonché di valorizzare, al fine di validare queste ultime, l'eventuale assenza di adeguati dati di segno diverso;
per il medesimo ordine di idee v. anche App. Catania Sez. II 27.7.2023, n. 1458, in cui – in linea con la superiore impostazione - sono state rigettate “le critiche dell'appellante … sul metodo di stima adottato dal C.T.U. per l'azienda”, avendo l'ausiliario, “con argomentazioni ampie ed esaustive, immuni da vizi logici, esposto … le ragioni per cui ha scelto di utilizzare, tra i vari possibili metodi di stima, il metodo diretto sintetico – comparativo”).
Orbene, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott.
[...]
, ha operato nel pieno rispetto di tutte le superiori indicazioni, non tenendo conto degli Per_2
specifici risultati economici conseguiti in passato dalla curatela fallimentare in sede di esercizio provvisorio della impresa fallita ed illustrando compiutamente le ragioni sottese alla individuazione della metodologia valutativa impiegata.
Dal primo angolo visuale, l'ausiliario del Tribunale ha puntualizzato che “a nulla rilevano «… le condizioni soggettive e oggettive necessarie per il mantenimento dell'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale …», «… la disdetta del contratto di affitto di azienda in epoca antecedente al fallimento …» e «… il fatto che il fallimento non aveva la disponibilità dell'immobile di via Agati … », circostanze che parte convenuta ha chiesto di tenere conto ai fini dell'espletamento del mandato conferito. Si precisa, infine, che la stima è stata elaborata in una prospettiva ex ante e, quindi, alla luce del corredo informativo esistente alla data di riferimento della stessa, senza considerare eventi e informazioni finanziarie all'epoca non disponibili […] lo scrivente ribadisce
[…] che i risultati economici dell'esercizio provvisorio non sono stati presi in considerazione in quanto non ritenuti significativi ai fini della stima, stante la peculiarità del contesto in cui opera una curatela fallimentare e dei relativi limiti gestionali rispetto a un imprenditore in bonis” (v. pag. 12 e pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Quanto al secondo profilo, si legge nella relazione peritale da ultimo acquisita in data 28.10.2024 che
“la scelta del metodo di valutazione da adottare in concreto […] è funzione delle caratteristiche peculiari dell'azienda oggetto di stima, dell'attività economica espletata, della sua attitudine a produrre redditi futuri e della sua struttura patrimoniale. Tale scelta, infine, è significativamente influenzata dalla quantità e qualità delle informazioni nella disponibilità del soggetto chiamato ad effettuare la stima. […] dalla documentazione complessivamente versata agli atti del giudizio non è consentito ricavare informazioni sul valore di mercato del compendio aziendale esistente alla data di riferimento della presente stima, né alla data del fallimento di NCVR. Ed infatti, non risulta versata in atti alcuna perizia che individui il valore dei beni materiali costituenti il compendio aziendale al momento in cui l'azienda è stata consegnata alla società convenuta. Dalla relazione rassegnata in data 10.6.2014 dal dott. al Giudice delegato della procedura fallimentare (cfr. Persona_3 citazione, doc. 19) emerge unicamente che, alla data del fallimento, l'azienda condotta dalla società poi fallita era dotata di un fabbricato in proprietà (quello sito in Siracusa, Via Zappalà) stimato nell'ambito di detta procedura in €. 428.600,00 e di numerosi beni strumentali all'attività, parte dei quali condotti mediante contratti di noleggio. Informazioni più puntuali non si rinvengono nemmeno dal “verbale di restituzione di restituzione d'azienda” del 30.11.2015 (cfr. citazione, doc. 8), né dagli allegati D, E, F e G al suddetto verbale (che costituiscono una mera elencazione di strumentazione da sala operatoria, presidi medico-chirurgici e farmaci vari - cfr. citazione, doc. 12). In conseguenza, non potendosi esprimere alcun giudizio valutativo sulla componente patrimoniale dell'azienda, risulta oggettivamente preclusa l'adozione del metodo patrimoniale (sia semplice che complesso) e di quelli misti patrimoniali-reddituali (che contemplano la valutazione dei beni utilizzati nell'espletamento dell'attività aziendale). Per contro, per come riferito nelle pagine che precedono, sia dalla citata relazione del 10.6.2014 rassegnata dal dott. , sia dalle relazioni rassegnate Per_3 dai curatori, è consentito ricavare informazioni utili ad individuare l'attitudine dell'azienda a generare flussi di ricavi. Ed infatti: - nella relazione del 10.6.2014 si dà atto che in data 8.10.2013 la società fallita aveva stipulato con l' il contratto di assegnazione del budget di €. Controparte_2
4.843.123,71 per l'anno 2013; - nella relazione avente ad oggetto “ Controparte_1
in esercizio provvisorio - Relazione sull'esercizio provvisorio nel periodo maggio 2015
[...] ottobre 2015 in relazione ai dati contabili e all'andamento della azienda e alla gestione con le previsioni di gestione” i curatori danno atto di aver sottoscritto in data 25.9.2014 il contratto di assegnazione del budget per l'anno 2015 per un importo di €. 4.794.136,84 (cfr. comparsa di costituzione doc. 35 pag.16 del file pdf). Per completezza si precisa che nella relazione rassegnata in data 2.12.2014 i curatori fallimentari danno atto di aver sottoscritto il contratto di assegnazione del budget per l'anno 2014 (in data 28.11.2014), senza tuttavia specificarne l'importo (cfr. comparsa di costituzione, doc. 35 pag.3 del file pdf) Alla luce di quanto precede, in ragione della oggettiva impossibilità di adottare metodologie di valutazione alternative in relazione al corredo informativo a disposizione, la stima demandata è stata operata in applicazione del metodo reddituale” (v. pagg.
10-11 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta il fatto che le relazioni Controparte_1
del 10.4.2014 e del 14.11.2014 non consentano di ricostruire adeguatamente il valore dei singoli beni costituenti l'azienda oggetto di causa non impedisce in alcun modo di procedere alla valutazione di quest'ultima. Diversamente, come affermato dal secondo consulente tecnico d'ufficio, l'assenza dei superiori dati giustifica il ricorso a metodi valutativi di tipo reddituale e l'esclusione di quelli patrimoniali.
Del resto, come ha segnalato la giurisprudenza sopra richiamata, la scelta della metodologia di valutazione va compiuta tenendo conto delle specificità del caso concreto, mentre le relazioni del
10.4.2014 e del 14.11.2014 – menzionate nel mandato conferito con ordinanza del 13.5.2024 – costituivano solo alcuni degli elementi – e non certamente le uniche basi - da valorizzare per l'espletamento dell'incarico (v., testualmente, la detta ordinanza, con cui si è conferito il seguente incarico: “alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili – tra i quali le relazioni del 10.4.2014
(all. 19 della citazione) e del 14.11.2014 (all. 20 della citazione) - e di quanto eventualmente acquisito nei limiti consentiti dal recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ. Sez.
Un. 1.2.2022, n. 3086), accerti il consulente tecnico d'ufficio il valore locativo dell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015”).
Condivisibili appaiono pertanto le affermazioni rese nella consulenza tecnica d'ufficio da ultimo depositata il 28.10.2024 per cui “l'impossibilità di ricostruire i beni aziendali nella loro effettiva consistenza (ma principalmente il loro valore) è cosa ben diversa dall'impossibilità di rivenire (o rinvenire) un'azienda. Al riguardo, anche al fine evitare qualsivoglia fraintendimento sull'argomento, lo scrivente rammenta che nel corpo della dell'elaborato peritale rassegnato ha affermato: “dalla documentazione complessivamente versata agli atti del giudizio non è consentito ricavare informazioni sul valore di mercato del compendio aziendale esistente alla data di riferimento della presente stima, né alla data del fallimento di NCVR. Ed infatti, non risulta versata in atti alcuna perizia che individui il valore dei beni materiali costituenti il compendio aziendale al momento in cui l'azienda è stata consegnata alla società convenuta”. Tale considerazione, letta nel contesto nel quale è stata resa, ossia quello della scelta del metodo di valutazione da adottare per la stima del valore aziendale, non poteva (e non può) essere interpretata nel senso prospettato dal procuratore” di parte convenuta;
“la riscontrata impossibilità di individuare l'esatta consistenza dei beni aziendali e soprattutto il relativo valore, se, da un lato, preclude l'utilizzo di una metodologia di tipo patrimoniale, dall'altro, non conduce alla conclusione che l'azienda all'epoca non esistesse
[…] lo scrivente se, da un lato, ha rappresentato l'oggettiva impossibilità di procedere ad una valutazione del compendio aziendale in applicazione di metodologie patrimoniali, dall'altro, non ha affermato che quello adottato sia un criterio residuale (o, comunque, scarsamente idoneo ai fini della valutazione demandata), bensì l'unico applicabile in relazione alle informazioni e ai documenti in atti. Ciò posto, senza volersi dilungare sulle metodologie di stima suggerite in seno al documento allegato dal consulente di parte, si precisa che la preferenza accordata alle metodologie patrimoniali nell'ambito di stime relative ad aziende fallite risiede nella circostanza che, di regola, dette aziende mostrano risultati storici disastrosi, proprio a causa della cattiva gestione e delle diseconomie che le hanno condotte al fallimento (spesso anche a causa di circostanze ed eventi avulsi dalla mera gestione aziendale e da ricercarsi in condotte censurabili tenute dall'organo amministrativo). In conseguenza, venendo a mancare il parametro sul quale ancorare la valutazione con il metodo reddituale (ossia l'utile dell'esercizio), la stessa non può essere utilmente adottata, posto che si perverrebbe alla determinazione di canoni locativi nulli o irrisori (che non terrebbero conto delle effettive potenzialità dell'azienda ove gestita con criteri di economicità). Nel caso di specie, invece, considerate le descritte caratteristiche dell'azienda in esame, il metodo reddituale appare idoneo, disponendosi di un dato certo consistente nei ricavi conseguibili dai quali desumere (con le modalità analiticamente indicate nelle pagine che precedono) il reddito ordinariamente realizzabile attraverso uno sfruttamento mediamente efficiente del compendio aziendale nella consistenza e alle condizioni esistenti all'epoca di riferimento della stima” (v. pagg. 24-25 e pagg. 31-32 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Si è del resto evidenziato sopra che l'elaborazione del reddito atteso non necessariamente deve fondarsi sui risultati storici.
Operate le superiori premesse, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. , ha osservato che “con il metodo reddituale il valore dell'azienda viene Persona_2 determinato in applicazione della sotto indicata formula: [1] W= R/i Dove: W = valore dell'azienda;
R = reddito medio prospettico;
i = tasso di attualizzazione. La superiore formula è, tuttavia, applicabile nell'ipotesi in cui si possa ragionevolmente assumere che la capacità dell'azienda di produrre redditi nella misura stabilita (reddito medio prospettico) abbia una durata illimitata nel tempo. Laddove, invece, sia maggiormente ragionevole stimare una durata limitata di detta capacità, il valore dell'azienda va determinato in applicazione della sotto indicata formula [2]: W= R a ¬ ni
Dove: Dove: W = valore dell'azienda; R = reddito medio prospettico;
a ¬ = simbolo matematico- finanziario che indica il valore attuale di una rendita con durata definita;
n = numero di anni dell'orizzonte temporale definito;
i = tasso di attualizzazione” (v. pagg. 12-13 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
L'ausiliario del Tribunale da ultimo nominato ha optato per la seconda formula riportata, rilevando che “il reddito medio prospettico (R) […] viene di regola individuato sulla base di risultati programmati futuri determinati in base a programmi aziendali attendibili e, in mancanza, sulla scorta dei dati storici conseguiti dall'azienda nel periodo prossimo alla stima (3/5 esercizi), sul presupposto che gli stessi, permanendo nel tempo le condizioni economiche che ne hanno consentito la formazione, si ripetano in futuro. Ciò posto, si rammenta che, per quanto emerge dalle informazioni desumibili dalla documentazione versata in atti, nel quinquennio antecedente alla data di riferimento della stima l'azienda ha conseguito risultati economici negativi, maggiormente rilevanti negli esercizi 2011/2013, nei quali la stessa è stata gestita in bonis dalla società poi fallita
(fatta eccezione per un modesto utile nell'esercizio 2012), e più contenuti nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 2013 e il mese novembre 2015, nel quale l'azienda è stata gestita dalla curatela fallimentare (attraverso un esercizio provvisorio disposto dal Tribunale). Giova rilevare al riguardo che le perdite generatesi nel periodo sub a) scaturiscono da squilibri economico-finanziari e da inefficienze imprenditoriali proprie della società fallita, mentre la contenuta perdita generatasi nel periodo sub b) non appare comunque significativa, stante la peculiarità del contesto in cui opera una curatela fallimentare e dei relativi limiti gestionali rispetto a un imprenditore in bonis. Per tali ragioni, ai fini della valorizzazione del parametro in commento, lo scrivente ha ritenuto scarsamente significativi risultati storici appena evidenziati. Tali risultati, infatti, non esprimono la reale attitudine dell'azienda a produrre redditi, risentendo di circostanze non ripetibili nell'ambito di una gestione affidata ad un imprenditore mediamente efficiente. Il parametro in commento è stato, quindi, individuato nel reddito ordinariamente realizzabile attraverso uno sfruttamento mediamente efficiente del compendio aziendale nella consistenza e alle condizioni esistenti all'epoca di riferimento della stima. Gli elementi posti a fondamento di tale reddito sono: - i ricavi ordinariamente realizzabili dalla gestione;
- la redditività media di settore. Il primo elemento è stato individuato nel budget assegnato alla clinica, in quanto rappresentativo dell'ammontare dei ricavi annualmente realizzabili in via ordinaria, pari a €. 4.843.123,71 nell'anno 2013 e a €. 4.794.136,84 nell'anno
2015 (secondo le informazioni desumibili dalla documentazione versata in atti). Al fine di confermare gli importi in questione (sebbene non oggetto di contestazione), lo scrivente ha estratto dal sito web dell' (amministrazione trasparente) i contratti relativi all'assegnazione del budget Controparte_2 alla clinica per gli anni dal 2013 al 2023 (cfr. all.5), fatta eccezione per l'anno 2018 non reperito
[…] nel triennio antecedente alla data di riferimento della presente stima (anni dal 2013 al 2015), assunto quale parametro di commisurazione dei ricavi mediamente conseguibili, il budget assegnato alla clinica ammonta a circa €. 4,8 milioni. I dati relativi alle annualità successive (anni 2016/2023), benché non rilevanti ai fini della stima, evidenziano che il budget assegnato alla clinica non ha riportato scostamenti significativi rispetto al triennio preso in esame (attestando, quindi, un elevato grado di stabilità quantomeno nel medio periodo). In conseguenza, l'ammontare dei ricavi annualmente conseguibili mediante lo sfruttamento dell'azienda è stato determinato in €.
4.800.000,00. Il secondo elemento è stato individuato nella redditività media (rapporto tra utili e ricavi) conseguita dalle case di cura accreditate/convenzionate operanti nel territorio di Siracusa, quali risultano indicate nel citato sito web dell' (cfr. All. 6)”, ossia “ Controparte_2 [...]
, “ , “ Controparte_3 Controparte_4 [...] e “ […] In particolare, sulla Controparte_5 Controparte_6 scorta dei dati relativi all'ammontare dei ricavi e al risultato di esercizio desunti dai bilanci degli esercizi 2013/2015, all'uopo estratti da apposita banca dati professionale (AIDA B.V.D.), lo scrivente ha determinato la redditività media (utili diviso ricavi per 100) realizzata dalle predette società in ogni esercizio esaminato, nonché quella media del periodo 2013/2015, pari al 3,81% […] non si è tenuto conto della redditività eccezionalmente negativa realizzata nell'esercizio 2015 della
“ , in quanto dal bilancio di detto esercizio, all'uopo estratto Controparte_3 dall'archivio del registro delle imprese (cfr. All.7), si è accertato che la rilevantissima perdita patita
è stata determinata dalla contabilizzazione di partite non ricorrenti (perdite su crediti risalenti agli esercizi 2002/2007 e oneri straordinari non di competenza dell'esercizio). In definitiva, pertanto, applicando la percentuale di redditività media del settore ai ricavi sopra individuati è stato determinato l'utile annuo mediamente realizzabile, pari ad €. 182.880,00 (€.
4.800.000 x 3,81%), e che rappresenta il “reddito medio prospettico” assunto ai fini della stima con il metodo reddituale.
[…] Essendo l'azienda un'entità destinata a perdurare nel tempo, in linea di principio si dovrebbe assumere un orizzonte temporale di durata indefinita e, quindi, applicare formula sub [1], fatta ovviamente eccezione per i casi in cui l'attività aziendale sia soggetta a vincoli che ne limitino la durata. Tuttavia, il minor grado di attendibilità della previsione di flussi reddituali che superino un determinato arco temporale e la crescente decurtazione che i flussi attesi subiscono in funzione del tempo a causa del processo di attualizzazione (che genera contenute differenze di valutazione nel lungo periodo), rendono spesso preferibile l'adozione della formula sub [2]. Nel caso di specie, sebbene la stabilità dei ricavi (budget assegnati alla clinica) nel tempo e, quindi, dei redditi conseguibili possa astrattamente indurre a privilegiare la scelta di un orizzonte temporale illimitato, in considerazione dell'oggettiva impossibilità di prevedere eventi futuri (scenario macroeconomico, future scelte politiche nel campo della sanità privata convenzionata, ecc.) e la difficoltà di operare previsioni attendibili dei premi per il rischio di mercato in un arco temporale indefinito, lo scrivente ha ritenuto opportuno assumere un orizzonte temporale limitato, pur sempre di lungo periodo, pari ad anni 15 (e, quindi, la formula sub [2]). Si precisa, in ogni caso, che su un arco temporale di anni
15, l'approssimazione per difetto rispetto all'ipotesi di durata illimitata si attesta intorno al 15/20% del valore aziendale finale. Il tasso di attualizzazione (i). La dottrina aziendalistica fornisce due diverse metodologie di determinazione del paramento in commento che dipendono dall'approccio adottato: - approccio “equity-side”, in applicazione del quale i flussi vanno considerati al netto degli oneri finanziari e il tasso (i) va determinato con il metodo CAPM;
- approccio “asset-side”, in applicazione del quale i flussi vanno considerati al lordo degli oneri finanziari e il tasso (i) va determinato con metodo WACC. Nel caso di specie è stato adottato il primo approccio, poiché maggiormente appropriato per le stime operate con metodi reddituali […] e, pertanto, il tasso (i) è stato determinato in applicazione la sotto indicata formula (CAPM) […]: i = Rf + (Rm – Rf) x
Dove: Rf = tasso che esprime la remunerazione per il “puro investimento di capitale” (“risk free rate” o “tasso privo di rischio”); (Rm – Rf) = tasso che esprime la remunerazione per il rischio di impresa (“equity risk premuim” EPR o “premio per il rischio di mercato”), dove Rm = il rendimento medio atteso del mercato azionario;
coefficiente che esprime il fattore di correlazione tra il rendimento di una specifica attività ed il rendimento del mercato. Esso misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. In merito alla concreta individuazione dei superiori parametri si rileva quanto segue. (Rf) tasso di remunerazione per il “puro investimento di capitale”. Sulla scorta degli insegnamenti forniti dalla dottrina aziendalistica, il tasso di rendimento risk free deve essere coerente con l'orizzonte temporale adottato per la valutazione e con la tipologia del flusso da attualizzare. Al riguardo, si precisa che: - avendo assunto un orizzonte temporale di anni 15, è stato impiegato un tasso pari alla media dei Btp a 15 anni emessi nell'anno 2015, pari al 2,03% […]; - avendo considerato il reddito medio prospettico al netto dell'imposizione fiscale, il superiore tasso è stato depurato del relativo onere fiscale (12,5%) pervenendosi ad un tasso netto dell'1,78%. Equity risk premium – EPR (Rm – Rf) Il premio per il rischio di mercato (equity risk premium - EPR) è stato assunto in misura pari al sovra rendimento registrato dal mercato azionario nell'anno 2015 rispetto ai titoli privi di rischio, pari al 6,12% […], corretto in aumento del 2,13% in relazione al rischio paese (“country risk premium”) determinato secondo il rating all'epoca assegnato allo stato italiano dall'agenzia specializzata Moody's (Baa3) […], e, quindi, complessivamente pari al 8,25%.
Coefficiente . Tale coefficiente è stato assunto pari ad 1 e, quindi, ininfluente ai fini della correzione dell'EPR, attesa la modesta entità dell'asset e, quindi, l'oggettiva impossibilità di equipararlo alle società del settore quotate in borsa. A ciò si deve aggiungere che la borsa italiana contempla una sola azienda che svolge attività analoga a quella dell'azienda stimata (Garofalo Health Care), quotata solo alla fine del 2018, sicché appare oggettivamente preclusa la possibilità di individuare il fattore di correlazione tra il rendimento della specifica attività ed il rendimento del mercato (sia per l'assenza di un campione significativo di riferimento, sia per il diverso riferimento temporale atteso che la stima è riferita all'anno 2015). Alla luce di quanto precede, il tasso di attualizzazione è stato determinato nella misura del 10,03% (1,78% + 8,25%). Sulla scorta dei parametri sopra individuati, e precisamente: - il reddito medio prospettico, pari ad €. 182.880,00; - il tasso di attualizzazione, pari al 10,03%; - l'orizzonte temporale, pari a 15 anni, in applicazione della richiamata formula matematico-finanziaria sub [2], il valore dell'azienda va determinato in €. 1.388.620,00 (arr.to)” (v. pagg. 13-19 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta del tutto condivisibile Controparte_1 appare la scelta del secondo consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , di Persona_2
attribuire rilievo al budget ai fini della valutazione del complesso aziendale oggetto di causa.
Il fatto che di tale dato si sia tenuto conto a fini valutativi non implica in alcun modo che esso sia stato reputato suscettibile di autonoma cessione.
Più precisamente, il secondo consulente tecnico d'ufficio ha opportunamente rilevato che “è ben noto allo scrivente che il budget, così come la convenzione (ed anche l'accreditamento presso il SSN), non costituiscono assets aziendali autonomamente alienabili. Ma è altrettanto noto a tutti come tali fattori influenzino in modo determinante la valutazione di una azienda, caratterizzandola rispetto ad altre che non dispongono delle medesime prerogative. In altre parole, sebbene il budget non rappresenti un asset autonomamente alienabile, esso conferisce valore all'azienda attestandone l'attitudine a produrre ricavi e costituisce, pertanto, un elemento determinante nella sua valutazione. La convenzione e il budget seguono le sorti dell'azienda quando viene alienata, ferma restando la facoltà dell'ente preposto di non confermarli ove l'acquirente non possieda requisiti idonei. Opinando diversamente, nel mercato non si osserverebbero transazioni riguardanti cliniche convenzionate, mentre nella realtà tali transazioni sono piuttosto frequenti” (v. pagg. 25-26 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Del resto, come si è già evidenziato nella sentenza n. 1177 del 2024 emessa in questo giudizio il
13.5.2024, la stessa convenuta , sulla scorta di quanto dettato dalla Regione Controparte_1
Siciliana con nota del 14.2.2014, premesso che “è evidente la nullità di un eventuale atto di cessione di un contratto o di un accreditamento atteso che oggetto di cessione può essere un'azienda […] o un ramo di azienda […] e non certamente, in modo avulso da essa, i provvedimenti di accreditamento e di attribuzione del budget che ad essa ineriscono”, ha testualmente affermato che la curatela del fallimento di “essendo oramai prossima la scadenza del contratto Controparte_1 di affitto d'azienda, potrà solo limitarsi a gestire per il periodo residuo ma non richiedere una cessione dell'accreditamento, in quanto col venir meno della gestione aziendale, verificato il permanere dei presupposti, la titolarità dell'accreditamento ritornerà alla Regione o verrà riconosciuta in capo alla proprietà o comunque al nuovo soggetto gestore della clinica fermo restando che il nuovo soggetto subentrante dovrà superare le verifiche sul possesso dei requisiti per l'accreditamento” (v. quanto affermato dalla parte convenuta alle pagg. 14-15 della comparsa di costituzione e risposta, nonché l'all. 12 di quest'ultima). Conseguentemente, le considerazioni effettuate dal secondo consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, consentono senz'altro di superare i risultati raggiunti dal primo ausiliario nominato, che, Per_2 in contrasto con il superiore condivisibile rilievo, “nell'espletamento della valutazione dell'azienda, non ha altresì tenuto conto del valore dell'accreditamento nonché del budget” (v. pag. 58 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Ancora, nella originaria relazione peritale si legge che, premesso che in data 10.4.2014 e in data
14.11.2014 “la composizione aziendale era […] costituita” da un “immobile di via Zappalà” e da
“attrezzature mediche, la cui proprietà era però della società TD Medical”, si è ritenuto opportuno,
“al fine di addivenire ad un valore locativo dell'azienda congruo, espletare il relativo calcolo separando il canone locativo delle attrezzature da quello inerente all'immobile” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Tale modalità di valutazione – che non consente di individuare un unico canone ritraibile dalla concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa - non è in linea con la stessa nozione di azienda fornita dall'art. 2555 c.c. quale insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e contrasta con gli approdi raggiunti dalla dottrina aziendalistica.
Ponendosi nel solco di quest'ultima, il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_2 ha invece sviluppato le premesse metodologiche sopra individuate, rilevando come “il canone da corrispondere al proprietario per il godimento dell'azienda sia funzione del suo valore e debba essere determinato applicando al valore dell'azienda un appropriato coefficiente, secondo la seguente espressione: C = R * W Dove: C = canone d'affitto R = coefficiente da applicare al valore dell'azienda W = valore dell'azienda. Dato il superiore assunto, le diverse metodologie di stima si differenziano tra loro in relazione ai criteri da adottare per determinare la misura di “R”. Una prima corrente dottrinale […] sostiene che il coefficiente in parola è rappresentato dal “tasso di congrua remunerazione del capitale investito nell'azienda”, sicché il “congruo” canone di affitto deve essere determinato dal prodotto tra tale tasso (determinato con il metodo CAPM) e il valore del capitale economico dell'azienda concesso in affitto, con la precisazione che per la sua determinazione occorre fare ricorso ai metodi patrimoniali (viene, infatti, esclusa l'adozione dei metodi fondati su grandezze flusso, quali quelli finanziari, reddituali e misti, in quanto nell'applicazione della formula di determinazione del canone “congruo” i flussi attesi rappresentano l'incognita da determinare, generando problemi di circolarità). Un secondo filone dottrinale […] sostiene che non esisterebbe un canone astrattamente congruo, bensì un canone minimo di break even (ossia una soglia di indifferenza al di sopra della quale l'affitto dell'azienda risulta preferibile rispetto alla gestione diretta), ottenuto eguagliando il valore attuale dei canoni al valore attuale dei flussi attesi dalla gestione diretta. In altre parole, il canone di break even deve essere stimato ricercando quella struttura di flussi di canoni il cui valore attuale è pari al valore attuale dei flussi netti attesi derivanti dalla gestione diretta del concedente, mentre i tassi di attualizzazione dei due flussi devono esprimere, oltre il tasso di rendimento risk free, un premio per il rischio (diverso in relazione alla prospettiva del concedente o dell'affittuario). Un terzo filone […] ha equiparato l'affitto di azienda a una operazione di finanziamento garantito dall'azienda stessa, nella quale il capitale prestato è rappresentato dal valore dell'azienda e i canoni di affitto costituiscono la remunerazione del finanziamento concesso. Secondo tale impostazione, il canone di affitto d'azienda è equiparabile all'interesse a servizio del finanziamento che, in alternativa, l'affittuario potrebbe accendere per acquistare un'azienda avente caratteristiche analoghe, vincolata al rimborso del finanziamento, realizzando così un'operazione dall'identico pay-off dell'affitto. In conseguenza, il congruo canone d'affitto è dato dal prodotto tra il valore economico dell'azienda e un coefficiente corrispondente al tasso di interesse di mercato a cui l'affittuario potrebbe ricevere un finanziamento da parti indipendenti, garantito dalla stessa azienda affittata, avente durata pari al contratto d'affitto e da rimborsare in un'unica soluzione. Lo scrivente, sia per la razionalità che per l'oggettività […] che la caratterizzano, ha ritenuto di adottare tale ultima impostazione (e stante, comunque,
l'impossibilità in relazione al corredo informativo a disposizioni di adottare le altre impostazioni).
Ciò posto, avendo determinato nelle pagine che precedono il valore economico dell'azienda in €.
1.388.620,00, occorre individuare il saggio di mercato di remunerazione del capitale di un prestito garantito dall'azienda. Tale saggio può essere ragionevolmente individuato, per l'ovvia similarità, nel tasso effettivo medio globale (ossia il tasso medio praticato dagli istituti finanziari) riferito alle operazioni di leasing strumentale (oltre 25 mila euro), che viene pubblicato trimestralmente dalla
Banca d'Italia. Tale tasso, determinato quale media delle rilevazioni effettuate nell'anno 2015, è pari al 4,72% […] Alla luce di quanto precede, il canone annuo di affitto del ramo di azienda in questione va determinato in €. 65.542,86 annui, che si arrotonda in €. 65.550,00 (€. 5.462,50 mensili). Come è dato vedere, il canone annuale sopra determinato è pari a 1/3 circa (per l'esattezza il 35,8%) del reddito medio annuale determinato ai fini della stima del valore dell'azienda (quale reddito ordinariamente ritraibile da un soggetto economico mediamente efficiente dallo sfruttamento del compendio aziendale esistente alla data della sua consegna alla società convenuta)” (v. pagg. 20-23 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha confermato il superiore esito Persona_2
replicando adeguatamente a tutte le ulteriori osservazioni sollevate dalla convenuta CP_1
[...] In particolare, si legge nella seconda relazione peritale del 28.10.2024 che, “per individuare il campione di aziende prescelto si è ritenuto opportuno fare riferimento a quelle che risiedono nella medesima provincia (Siracusa) di quella oggetto d'indagine, onde tenere conto delle specifiche condizioni del territorio. Ciò ha comportato l'individuazione di un campione sì ristretto, ma maggiormente significativo e puntuale. In particolare, si rammenta che sono state selezionate tutte le case di cura all'epoca convenzionate e assegnatarie di budget, quali risultano indicate nel sito web dell' (cfr. All.6). Tanto premesso, in merito alle aziende per le quali ne è stata Controparte_2 contestata l'inclusione nell'ambito del campione selezionato, si rileva quanto segue. 1. “
[...]
. a) La circostanza che la casa di cura in questione Controparte_4
possa far parte di un più articolato gruppo di imprese non determina il fatto che la stessa operi con criteri di economicità diversi da altre imprese. Peraltro, non vengono dedotte (nemmeno astrattamente) quali possano essere le operazioni economiche infragruppo che altererebbero le performances reddituali;
b) sebbene il maggior fatturato realizzato da tale azienda rispetto a NCVR comporti un maggior assorbimento dei costi fissi di gestione, tale circostanza non inficia i risultati dell'indagine, trattandosi pur sempre di un dato mediato negli anni e tra più aziende. Al riguardo, va precisato che, ove si escludesse dal campione solo l'azienda in questione, la redditività media assurgerebbe al 5,50% (con conseguente incremento del valore dell'azienda e, per l'effetto, del canone di affitto). c) Nemmeno la circostanza che il 20% circa del fatturato di detta azienda sia stato realizzato attraverso prestazioni extra budget rileva nel caso di specie, posto che nella valutazione di NCVR lo scrivente non ha tenuto conto, non potendone determinare la misura, dei ricavi relativi a prestazioni extra budget e che avrebbero incrementato l'ammontare dei ricavi complessivi e, quindi, i redditi (e, quindi il valore dell'azienda e del canone di affitto). 2. “ Controparte_6
. a) Si rinvia a quanto precisato al superiore punto 1.a); b) dall'esame dei
[...] contratti stipulati da tale struttura sanitaria con l' , estratti dal citato sito web Controparte_2 dell' (cfr. all.10), emerge che solo il 17% circa del budget assegnato era riferito a Controparte_2
prestazioni di riabilitazione. Alla luce di quanto precede, non può sostenersi che la struttura sanitaria in questione, almeno nel periodo oggetto d'indagine, svolgesse prevalentemente attività riabilitativa come sostenuto dal procuratore e dal CT della società convenuta, ma piuttosto il contrario. Invero,
l'operatività di detta struttura sanitaria potrebbe essere mutata anche radicalmente nel corso degli anni e oggi avere l'operatività rappresentata dal CT (e da ciò scaturirebbero le osservazioni in commento), ma, come ovvio, tale circostanza non rileva ai fini della presente indagine” (v. pagg. 33-
35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Ancora, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , ha rilevato che Persona_2
“l'adozione di un “equity risk premium” (o ERP) in misura inferiore rispetto a quella utilizzata, così come richiesto dal consulente di parte, si tradurrebbe in un maggior valore dell'azienda e, per l'effetto, in un maggior valore del canone di locazione. Come già chiarito, il metodo reddituale si fonda sulla capacità dell'azienda di produrre redditi per un determinato arco temporale futuro, sicché il valore dell'azienda è dato dal prodotto tra il reddito mediamente realizzabile nel tempo futuro e gli anni di durata di tale tempo futuro (l'orizzonte temporale adottato). Il valore futuro cui si previene deve essere poi ricondotto all'attualità attraverso un processo di attualizzazione in applicazione di un tasso che è espressione della remunerazione per rischio di mercato (“equity risk premium”) e della remunerazione per il mero trascorrere del tempo (tasso “risk free”). Come ovvio, trattandosi di un processo di attualizzazione e non di capitalizzazione, l'adozione di un ERP più basso condurrebbe ad un valore più alto dell'azienda (e, quindi, del canone di affitto della stessa)”
(v. pagg. 35-36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
In altri termini, l'impiego di dati corrispondenti a quelli prospettati da Controparte_1
avrebbe condotto ad una quantificazione del canone più elevata rispetto a quella contestata dalla stessa convenuta.
Per altro verso, nessuna “interruzione del nesso causale” idonea a neutralizzare la pretesa risarcitoria attorea può configurarsi nel caso di specie.
Sul punto, occorre ricordare che nella citazione introduttiva del giudizio la curatela attrice ha chiesto il risarcimento del “danno commisurato al valore locativo dell'azienda […] con decorrenza dalla data del 30/11/2015” (v. pag. 12 della citazione).
Si è poi già ripetutamente precisato come, in linea con gli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, nel caso di specie la ricostruzione della perdita subita imponga di quantificare il canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, al tempo in cui è maturato il diritto alla restituzione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Essendosi demandato al secondo consulente tecnico d'ufficio il compito di accertare “il valore locativo dell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015” (v. ancora il mandato conferito con l'ordinanza del 13.5.2024), non coglie nel segno la censura di per cui “si Controparte_1
deve considerare il quesito posto del Giudice, che ha limitato/individuato (senza alcuna domanda attorea al riguardo, con violazione tra l'altro di quanto disposto dall'art. 112 cod. proc. civ.) il possibile danno nella determinazione del valore locativo di quell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015 (e poi sino ad oggi)” (v. pag. 19 della seconda comparsa conclusionale di
[...]
. Controparte_1
Ancora, si legge condivisibilmente nella relazione peritale da ultimo depositata il 28.10.2024 che
“dall'esame della documentazione versata agli atti dalla società convenuta emerge che, a seguito del decesso di una paziente ricoverata presso la struttura sanitaria in questione, verificatosi poco dopo la riconsegna dell'azienda ad opera dei curatori, in data 8.2.2016 gli enti competenti disponevano una visita ispettiva all'esito della quale venivano rilevate numerose criticità riconducibili principalmente al mancato rispetto dei protocolli e delle procedure che le case di cura sono tenute a osservare. Anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza della struttura venivano rilevate alcune criticità, e precisamente: a) nella 1^ sala operatoria era presente una soluzione di continuità della copertura in PVC del pavimento;
b) l'insufficienza dei volumi degli ambienti destinati a zona preparazione e risveglio del paziente (cfr. comparsa di costituzione, doc. 25, nota prot.19168 del
25.2.2016 avente ad oggetto “comunicazione di avvio procedimento di sospensione dell'attività sanitaria connessa all'autorizzazione sanitaria e all'accreditamento istituzionale”). Con decreto del
4.4.2016, a causa delle non conformità rilevate nella relazione del 4.4.2016 (prot. 30554),
l'Assessorato della Salute sospendeva l'autorizzazione sanitaria e il rapporto di accreditamento istituzionale della casa di cura, obbligandola ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'assistenza ai pazienti ricoverati e a predisporre un piano dettagliato, corredato di cronoprogramma, finalizzato al superamento delle criticità e non conformità rilevate. Per quanto si evince dalla citata nota del 4.4.2016, ma anche dalle successive note del 29.4.2016 (prot.38429/69) e 11.5.2016 (prot. 42135), le “non conformità” riguardavano unicamente protocolli e procedure obbligatorie non rispettati. Con decreto dell'11.5.2016
l'Assessorato della Salute revocava il precedente decreto di sospensione del 4.4.2016, imponendo alla casa di cura, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento, la rimozione delle criticità rilevate. Con provvedimento dell'11.1.2017, infine, l'Assessorato della Salute decretava il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale della società “ alla società “ Controparte_1 Controparte_1
per la gestione del presidio sanitario in questione. Come è dato vedere dalla superiore disamina, le
“non conformità” rilevate dagli enti competenti, ostative al mantenimento dell'accreditamento, riguardavano il mancato rispetto di protocolli e procedure, mentre le criticità strutturali evidenziate apparivano marginali. Alla luce di quanto precede, […] non può ritenersi che senza i rilevanti investimenti strutturali effettuati dalla società convenuta dopo la riconsegna dell'azienda sarebbero stati revocati l'accreditamento e la convenzione. Ed infatti, le criticità riguardanti il mancato rispetto dei protocolli e delle procedure avrebbero potuto essere rimossi senza la necessità di effettuare gli investimenti milionari dedotti dalla convenuta. In ogni caso, si rammenta che la valutazione dell'azienda è stata rassegnata: - avuto riguardo alle condizioni esistenti alla data in cui la curatela fallimentare ha effettuato la consegna dell'azienda alla società convenuta (30.11.2015, data di riferimento della stima), precisando che, a tale data, l'azienda erogava normalmente le prestazioni mediche richieste, era accreditata e convenzionata presso il SSN e aveva recentemente ottenuto l'assegnazione del budget (in altre parole, l'azienda era in regolare funzionamento, sebbene gestita attraverso l'esercizio provvisorio nell'ambito di una procedura fallimentare); - tenuto conto della sua attitudine a produrre redditi futuri mediante l'utilizzo del compendio aziendale all'epoca esistente, senza entrare nel merito di valutazioni in ordine all'effettiva disponibilità giuridica in capo alla curatela fallimentare di tale compendio […]; - in una prospettiva ex ante e, quindi, alla luce del corredo informativo esistente alla data di riferimento della stessa, senza considerare eventi e informazioni finanziarie all'epoca non noti o non disponibili” (v. pagg. 26-28 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Va infine respinta, sotto ogni profilo, la doglianza con cui la società convenuta ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva in primo luogo che la scelta del sistema valutativo dell'azienda è stata compiutamente argomentata dal secondo ausiliario nominato - dott. - nell'ambito della bozza della Persona_2
relazione, sulla quale ciascuna delle parti è stata posta nelle condizioni di articolare i propri rilievi.
Ciò deve senz'altro reputarsi sufficiente ai fini del rispetto del contraddittorio.
Del resto, la stessa convenuta ha – come si è visto – sollevato osservazioni avverso la relazione, debitamente esaminate dal secondo consulente tecnico d'ufficio.
A fronte di ciò, irrilevante si mostra il fatto che “sia stata svolta una sola riunione peritale nella quale il CTU non ha minimamente affrontato il tema della metodologia da utilizzare per la risposta al quesito” (v. pag. 5 della seconda comparsa conclusionale di . Controparte_1
Non risulta invero in alcun modo imposto dalla normativa processuale che, fermo il diritto alla articolazione delle osservazioni spettante alle parti, l'ausiliario del Tribunale anticipi oralmente nel corso dell'incontro con queste ultime le conclusioni destinate ad essere esposte nella bozza della relazione.
Per altro verso, la seconda consulenza tecnica d'ufficio depositata non può considerarsi nulla in ragione della acquisizione illegittima di nuovi documenti.
In proposito, devono richiamarsi le conclusioni recentemente esposte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Com'è noto, queste ultime hanno enunciato – per quanto interessa in questa sede – i due seguenti principi di diritto: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”;
“in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (così le massime ufficiali di Cass. Civ. Sez. Un. 1.2.2022, n. 3086).
Si è aggiunto, successivamente, che, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (così la massima ufficiale di Cass. Civ. Sez. III 1.6.2022, n. 17916).
I superiori esiti sono stati confermati anche in tempi recenti (così Cass. Civ. Sez. III 16.6.2025, n.
16182).
Nel caso di specie, i documenti della cui acquisizione parte convenuta si duole consistono nei “bilanci delle società prese a riferimento per pervenire alla risposta al quesito” (v. pag. 5 della seconda comparsa conclusionale di . Controparte_1
Ebbene, non può ritenersi che tali allegati attengano a fatti principali, dal momento che essi, nella relazione redatta dal secondo consulente tecnico d'ufficio – dott. -, sono stati Persona_2
impiegati esclusivamente come strumento per ricostruire i redditi delle imprese operanti nel medesimo settore di quella fallita e, dunque, per rettificare i – già individuati - ricavi attesi per quest'ultima, secondo il tasso della redditività media quantificato nel 3,81% (v. pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Anche prima dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente ritenuto acquisibili, senza ipotizzare alcuna illegittimità, documenti di tal fatta, previa indicazione della fonte da cui essi sono stati acquisiti (v., già Cass. Civ. Sez. III 23.6.2015, n. 12921, che ha ritenuto legittimamente acquisibili i documenti con cui è possibile identificare “il coefficiente per determinare il canone di locazione”, aggiungendo che il consulente tecnico d'ufficio “può acquisire inoltre dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo”). Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio da ultimo nominato, dott. , ha Persona_2 specificato di aver estratto i bilanci “da apposita banca dati professionale (AIDA B.V.D.)” e
“dall'archivio del registro delle imprese (cfr. All. 7)” (v. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
In disparte le superiori considerazioni – già di per sé sufficienti ai fini del rigetto della eccezione di parte convenuta -, va ribadito, in linea con gli indirizzi della Corte regolatrice testé richiamati, che ogni eventuale nullità, in quanto relativa, risulterebbe soggetta al regime di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c. ed avrebbe dovuto essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, pur essendo quest'ultimo intervenuto il 28.10.2024, all'udienza immediatamente posteriore del 5.12.2024 nulla ha sul punto osservato Controparte_1
La convenuta ha infatti in tale occasione mosso altri rilievi alla seconda consulenza tecnica d'ufficio, senza prospettare alcuna censura di nullità per illegittima acquisizione di nuovi documenti (v., in proposito, il verbale dell'udienza del 5.12.2024, in cui il difensore di “si Controparte_1
riporta alle Osservazioni Tecniche alla Bozza di CTU, del 24 ottobre 2024 (una a firma dell'Avv.
Per_ SS ed una a firma del Dott. ) e contesta l'esito della CTU in quanto tesa, nella sostanza,
a rendere a tutti i costi una risposta al Giudice;
l'Avv. Gargante, sempre sulla CTU (la seconda) osserva che essa risulta al tempo stesso meramente teorica (i.e. non sull'azienda oggetto di restituzione con verbale del 30 novembre 2015) e basata esclusivamente su un metodo reddituale ossia, per usare le parole del CTU sull'”Attitudine” a produrre un reddito, valorizzando esclusivamente il contratto di Budget;
tale assunto-presupposto: A. è proprio errato, in quanto valorizza esclusivamente il contratto di Budget con l'equivalenza - manifestamente errata - per cui valore azienda = margini dal contratto di budget che, come noto a codesto Giudice e come ribadito dall' e dalla Cassazione in questo caso specifico (rif. all.ti nn. 11 e 12 di parte Controparte_2
convenuta) non è un asset aziendale;
B. codesto Giudice, con ordinanza del 13 maggio 2024, nel cassare le risultanze della 1° CTU ha motivato tra l'altro sul fatto che in atti erano state depositate le relazioni periodiche dei curatori del fallimento e che tali dati non erano stati presi in considerazioni e valutati ai fini della risposta al quesito;
tuttavia, ora, il secondo CTU non ha utilizzato i dati di fatturato ed altri dati contenuti delle citate Relazioni dei Curatori ma, al contrario, un diverso metodo reddituale, semplicemente perché quei dati (i.e. fatturato dell'esercizio provvisorio) erano tutti in perdita (ossia nuovi debiti) e sarebbe uscito un risultato negativo;
l'Avv.
Gargante rileva poi come il CTU non abbia concretamente risposto alle Osservazioni della parte convenuta, trincerandosi dietro il primitivo elaborato in bozza e rimettendo ogni decisione a codesto
Giudice; si pensi, a titolo esemplificativo, che in risposta alla 2° Osservazione contenuta nell'elaborato di Parte convenuta (a firma dell'Avv. SS) del 24 ottobre 2024 (per cui, subito dopo la ripresa della , nel dicembre del 2015, vi sono stati fatti tali da interrompere il nesso CP_1 causale;
i.e. tra Affitto/Godimento/Attitudine a produrre un reddito che, per l'effetto, si sarebbe interrotto ad aprile 2016, senza i documentati investimenti - straordinari e strutturali - operati dalla convenuta), il CTU smarca il punto asserendo (circostanza non corrispondente al vero) che il tutto riguardava mere procedure burocratiche e di mancato rispetto dei protocolli;
in ragione di quanto sopra, l'Avv. Gargante contesta l'elaborato definitivo della CTU, richiedendo la convocazione del
Perito a chiarimenti (scritti ed orali) nonché si richiede - vista la risposta resa dal CTU alla 2°
Osservazione sopra indicata, che incide grandemente sulle somme oggetto di contesa, dal momento che in caso di accoglimento si parlerebbe di un affitto che si fermerebbe a marzo-aprile 2016 - di nominare un CTU esperto in ambito sanitario, formulando all'uopo specifico quesito teso ad identificare e descrivere le contestazioni sollevate dalla Siracusa nonché ad identificare e Pt_1
descrivere quanto necessario per il relativo adeguamento alla specifica normativa sanitaria ed ai protocolli per l'Accreditamento”).
Ancora, nulla è stato censurato nelle successive udienze del 17.12.2024 e del 16.1.2025.
Solo con la tardiva istanza del 5.3.2025 la convenuta ha per la prima volta eccepito la nullità della seconda consulenza tecnica d'ufficio per illegittima acquisizione di documenti.
Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, a titolo risarcitorio ex art. 389 Controparte_1
c.p.c., va condannata a corrispondere al fallimento di la somma di €. Controparte_1
655.500,00, corrispondente al canone percepibile mediante la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa per il periodo compreso tra il 30.11.2015 e la data odierna (120 mensilità x €. 5.462,50).
Su tale importo vanno riconosciuti – come richiesto da parte attrice (v. pagg. 12-13 della citazione e pag. 11 della seconda comparsa conclusionale di parte attrice) – gli interessi al tasso legale dalle scadenze mensili di occupazione sino al soddisfo (così Cass. Civ. Sez. II 15.5.2013, n. 11736, richiamata – unitamente a Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645 – da Cass. Civ. Sez. III 4.7.2024,
n. 18318, resa in tema di danno quantificato in misura corrispondente al canone di locazione ritraibile dal bene illegittimamente occupato).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta.
La liquidazione – relativa anche alle domande già decise con sentenza n. 1177/2024 del 13.5.2024 - viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva ed in misura prossima ai massimi per le fasi istruttoria e decisionale. Queste ultime si sono infatti mostrate estremamente dispendiose, essendo state espletate ben due consulenze tecniche d'ufficio – che hanno reso necessario il puntuale esame dei loro contenuti e l'articolazione ad opera della curatela attrice di osservazioni e obiezioni alle censure avversarie – ed essendo state depositate due comparse conclusionali e due memorie di replica.
Il valore della controversia va determinato alla luce dell'importo risarcitorio posto a carico della convenuta (€. 655.500,00) e di quanto emerso in sede di stima dell'azienda (€. 1.388.620,00) di cui è stata disposta la restituzione con la sentenza n. 1177/2024 (scaglione di riferimento: €. 2.000.000,01
- €. 4.000.000,00; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 4.5.2012, n. 6765, in cui si legge che “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato” – con cui, nel caso di specie, parte attrice ha richiamato le cause di valore indeterminabile a pag. 14 della citazione – “è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda”; v., oltretutto, la nota spese depositata da parte attrice con la prima memoria di replica).
Gli oneri di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate, per come già in atti liquidati, devono del pari gravare in via definitiva su in ragione del principio di soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3790/2019:
- condanna la convenuta a titolo risarcitorio ex art. 389 c.p.c., a Controparte_1 corrispondere al fallimento di la somma di €. 655.500,00, Controparte_1
corrispondente al canone percepibile mediante la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa per il periodo compreso tra il 30.11.2015 e la data odierna (120 mensilità
x €. 5.462,50), oltre interessi al tasso legale dalle scadenze mensili di occupazione sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare al fallimento di Controparte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida per compensi in €. 58.000,00 ed in €. 545,00 per esborsi, oltre spese
[...]
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di entrambe le consulenze tecniche Controparte_1
d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 30.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3790/2019 promossa da:
P.IVA: ), in persona dei curatori e Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, con sede in Siracusa, via Agati nn. 3-5-7, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Senatore Giuseppe Maielli n. 12/B, presso lo studio dell'avv. PAOLO MUNAFO', che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, via Flaminia Nuova n. 280, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana
n. 44, presso lo studio dell'avv. STEFANO SANTAROSSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio, l'attrice in epigrafe ha rappresentato:
- che con sentenza n. 53/2013 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12.11.2013 era stato dichiarato il fallimento di Controparte_1
- che la società aveva presentato in data 22.9.2014 domanda di ammissione Controparte_1 al passivo fallimentare di al fine di ottenere “la restituzione Controparte_1 dell'intera azienda momentaneamente gestita dal fallimento o in via subordinata […] la restituzione dell'azienda al netto dei beni mobili oggetto di domande di rivendicazione/restituzione di terzi” o, ancora, “in via subordinata […] l'ammissione in prededuzione del controvalore dei beni oggetto del contratto di affitto d'azienda e non inventariati per essere stati dispersi dopo il fallimento, o in via chirografaria per essere stati dispersi prima del fallimento”, nonché “in via chirografaria il credito di €. 8.193,54 relativo alla fattura n. 13/2013 relativa al canone di locazione dal 1.11.2013 al
19.11.2013”;
- che, in parziale accoglimento della superiore domanda di ammissione al passivo, il Giudice Delegato del fallimento di con decreto del 21.1.2015, aveva accolto la Controparte_1 rivendica proposta da limitatamente all'immobile di via Agati nn. 3-5-7, Controparte_1
respingendola per il resto;
- che, adito ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare, il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con decreto del 29.9.2015, aveva revocato il menzionato provvedimento del Giudice
Delegato, aveva disposto “la restituzione dell'azienda al netto dei beni mobili oggetto di domande di rivendicazione e restituzione di terzi”, aveva dichiarato “inammissibile” sia “la domanda riconvenzionale della curatela” sia “la domanda di opposizione allo stato passivo relativa al credito di €. 8.913,54” e, infine, aveva provveduto sulle spese;
- che, in attuazione del superiore decreto del 29.9.2015, il fallimento di Controparte_1 aveva consegnato a “l'azienda costituita dall'immobile sito in Siracusa
[...] Controparte_1 via Agati 3/5/7, […] dall'altro immobile sito in Siracusa Via Zappalà 12 […] e dai beni mobili di cui le parti provvedevano a redigere inventario”, come documentato dal verbale di restituzione del
30.11.2015;
- che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15703 del 2018, investita della impugnazione proposta avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa il 29.9.2015, aveva cassato in parte qua senza rinvio quest'ultimo, “ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché l'opposizione della società avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza”, Controparte_1 mantenendo invece “ferma la statuizione (ben vero solo processuale) che ha sorretto la revoca del decreto del giudice delegato nella parte concernente la restituzione dell'immobile di via Agati, in virtù del giudicato interno sulla dichiarata nullità di quel decreto ex art. 112 cod. proc. civ.”.
In ragione di quanto sopra, il fallimento di invocando il disposto Controparte_1 dell'art. 389 c.p.c. e ritenendo venuto meno il titolo in forza del quale era intervenuta in data
30.11.2015 la consegna dell'azienda in favore di ha chiesto condannarsi Controparte_1 quest'ultima alla restituzione del complesso aziendale costituito – nella sua attuale composizione - da
“tutti i beni strumentali, attrezzature ed arredi (compresi, pertanto, sia i beni restituiti dal
[...]
che i beni apportati da successivamente alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione e consegna in suo favore dell'azienda)”, dall'immobile “sito in Siracusa via Agati
3/5/7”, dall'immobile “sito in Siracusa via Zappalà 12” nonché dalle “autorizzazioni amministrative” e dai “rapporti ad esse inerenti (titolarità dell'autorizzazione sanitaria;
accreditamento; budget)”.
In secondo luogo, in virtù della medesima norma sopra richiamata, la curatela attrice ha domandato la condanna della convenuta in epigrafe al pagamento di €. 2.801,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, importo già corrisposto in esecuzione del cassato decreto del 29.9.2015.
Infine, il fallimento di ha chiesto il risarcimento del danno subito per Controparte_1 la privazione della detta azienda, da quantificarsi in misura pari al canone locativo calcolato in €.
35.400,00 mensili con decorrenza dalla restituzione effettuata a il 30.11.2015 Controparte_1
fino al rilascio in proprio favore.
Successivamente alla prima udienza, si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta del 24.9.2020. ha contestato la domanda di restituzione proposta da parte attrice, sostenendo Controparte_1
che la sentenza n. 15703 del 2018 emessa dalla Corte di cassazione da un lato non consentirebbe nel caso di specie l'applicazione del disposto dell'art. 389 c.p.c. e da un altro lato non risulterebbe idonea in alcun modo ad inficiare il proprio diritto di proprietà su ogni elemento dell'azienda oggetto di causa.
In subordine, per l'ipotesi di accertata configurabilità di una obbligazione restitutoria a proprio carico, la convenuta ha chiesto circoscriversi quest'ultima ai soli beni aziendali restituiti dalla curatela del fallimento di in data 30.11.2015 e, potendosi in relazione agli stessi Controparte_1
prospettare esclusivamente un obbligo risarcitorio per equivalente, ha eccepito in compensazione svariati controcrediti vantati nei confronti della predetta società fallita.
Infine, si è opposta alla domanda di risarcimento del danno articolata da Controparte_1
parte attrice, lamentandone la infondatezza sia sul piano dell'an sia sul piano del quantum.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e accolta solo parzialmente l'istanza proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, fallito ogni tentativo di conciliazione, essa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1177/2024 del 13.5.2024 il Tribunale di Siracusa, in virtù del combinato disposto dell'art. 389 c.p.c. e dell'art. 2561 c.c. – analogicamente applicato -, ha condannato CP_1
a restituire al fallimento di l'azienda tuttora in mano alla
[...] Controparte_1
società convenuta, nella sua attuale composizione – pur diversa da quella riscontrabile alla data del
30.11.2015 – e dunque con l'inclusione di tutti i beni strumentali - compresi, oltre ai cespiti illo tempore restituiti dalla curatela attrice, anche quelli apportati dalla controparte successivamente -, dell'immobile sito in Siracusa via Agati nn. 3-5-7, dell'immobile sito in Siracusa via Zappalà n. 12 e delle autorizzazioni amministrative e dei rapporti ad esse inerenti.
Ancora, la menzionata pronuncia ha confermato l'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. in data
30.1.2022.
La sentenza n. 1177/2024 ha poi dichiarato inammissibili in quanto tardive le eccezioni sollevate dalla convenuta Controparte_1
Con separata ordinanza il Tribunale di Siracusa ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di istruire compiutamente la domanda risarcitoria proposta dal fallimento di Controparte_1
[...]
Acquisita nuova relazione peritale in data 28.10.2024, tentata ancora una volta – con esito negativo
– la conciliazione della lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anche la pretesa risarcitoria proposta da parte attrice si fonda sull'applicazione dell'art. 389 c.p.c.
Quest'ultimo – da ritenersi applicabile nel caso di specie, come già ampiamente precisato nella sentenza n. 1177/2024 emessa nel presente giudizio - dispone testualmente che “le domande di restituzione o di riduzione in pristino o altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.
Interpellato ai sensi della menzionata norma, il Supremo Collegio ha inequivocabilmente chiarito che
“l'art. 389 c.p.c. – relativo alle domande conseguenti alla Cassazione della sentenza – non postula affatto che per ottenere la restituzione la parte debba dimostrare, con una delle azioni previste dal codice civile, che tale restituzione corrisponda ad un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di quella sentenza, illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino” (così Cass. Civ. Sez. III 24.1.1975, n. 285).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che l'art. 389 c.p.c., che autorizza a chiedere al giudice di rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, si fonda sul criterio che, posto nel nulla (con la cassazione della sentenza) il titolo che abbia causato la privazione di un bene, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa, ancorché sia intervenuta la discrezionalità o l'errore del giudice, di per sé non escludenti la responsabilità di chi sollecita detta tutela, onde, non in relazione alla disciplina della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. bensì alla stregua di tale criterio, tra le misure restitutorie in questione, non postulanti la prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta, deve inquadrarsi anche quella di risarcimento dei danni per l'estromissione dal godimento del bene nel periodo intercorso tra l'esecuzione, forzata o spontanea, della sentenza poi cassata e la successiva reintegrazione nel possesso del bene stesso (così Cass. Civ. Sez. III 5.2.1987, n. 1135, che ha cassato la sentenza di appello resa in sede di rinvio con la quale, mediante condanna di una parte alla restituzione parziale di quanto riconosciutole in prime cure, erano stati liquidati gli accessori ex art. 2033 c.c. dal giorno della domanda;
v. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 26.11.1987, n. 8755, per cui l'art. 389 c.p.c., che autorizza a chiedere al giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti cioè direttamente dall'annullamento di questa, ma ad ogni altra azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, non esclusa quella di risarcimento del danno, prescindendo dalla prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta per avere assunto su di sé i rischi collegati all'attuazione della tutela giurisdizionale).
Come si è osservato in dottrina, lo scopo della disposizione in esame è quello di neutralizzare con immediatezza gli effetti prodotti dagli spostamenti patrimoniali imposti da un provvedimento cassato.
Conseguentemente, non deve farsi in alcun modo applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo e non occorre distinguere, ai fini della individuazione del giorno a partire dal quale spettano i frutti sulla res da restituire, a seconda che l'accipiens abbia ottenuto in buona fede o in mala fede la consegna della cosa in virtù di un provvedimento giurisdizionale poi cassato.
In altri termini, il risarcimento del danno va riconosciuto, in favore di chi abbia eseguito una pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, sin dal giorno della esecuzione rivelatasi non dovuta.
Precisato quanto sopra, venendo in rilievo una fattispecie di estromissione dal godimento del bene
(così, ancora, la già citata Cass. Civ. Sez. III 5.2.1987, n. 1135), possono applicarsi i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la sentenza n. 33645 del
15.11.2022, per l'ipotesi di occupazione sine titulo della res.
A quest'ultima va infatti ricondotta la posizione di chi ha ottenuto la restituzione della cosa in virtù di un provvedimento giurisdizionale poi annullato dalla Corte di cassazione.
Ed invero, come si è ripetutamente affermato, gli effetti della pronuncia cassata vanno neutralizzati per il solo fatto dell'annullamento disposto in sede di legittimità, senza che occorra l'accertamento di un diritto restitutorio preesistente (v., ancora, la già citata Cass. Civ. Sez. III 24.1.1975, n. 285) e senza che il giudice possa omettere di applicare l'art. 389 c.p.c. sul rilievo che, in base ad altro titolo, colui che aveva in precedenza ottenuto il bene potrebbe riottenerne la consegna (così Cass. Civ. Sez.
II 6.2.1970, n. 259).
Tanto premesso, secondo il richiamato arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (così Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n.
33645, in cui si aggiunge che “si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di
“danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario”).
In altri termini, la Corte regolatrice, nel suo supremo consesso, ha affermato che, allorché il danno lamentato si identifichi con l'impossibilità di godere – in via diretta o indiretta - di un bene alla cui restituzione si ha diritto, il pregiudizio si traduce - non in lucro cessante, bensì – in una perdita subita.
Quest'ultima deve ritenersi non già esistente in re ipsa, ma presuntivamente sussistente in misura pari al canone locatizio ritraibile attraverso la concessione a terzi del godimento della cosa. La presunzione sopra delineata è tuttavia superabile allorché il soggetto chiamato a rispondere del danno dimostri che il bene non avrebbe potuto essere goduto in alcun modo dall'avente diritto alla sua restituzione.
Che le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano inteso raggiungere i risultati poc'anzi esposti, con la pronuncia n. 33645 del 15.11.2022, è confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Quest'ultima, in tempi recenti, ha ribadito come, con tale precedente, si sia affermato che “il riconoscimento del risarcimento del danno da mancato godimento” di un bene, “benché non possa ammettersi la sussistenza di danni c.d. in re ipsa, può avvenire in modo sostanzialmente automatico, quanto meno in via equitativa, in considerazione del criterio della “normalità” del danno per le ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento e della possibile liquidazione attraverso il valore locativo, laddove sia semplicemente allegata dall'attore la perdita della facoltà di godimento e non emerga in concreto la prova (a carico dell'occupante) che il bene non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato” (così Cass. Civ. Sez. III 16.7.2024, n. 19597).
Ancora, la Corte regolatrice ha ritenuto sufficiente, ai fini della affermazione della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, l'emersione – “sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio” – del “persistente valore produttivo d'uso del bene sottratto”, suscettibile di traduzione in termini monetari attraverso “un parametro equitativo analogo a quello del valore locativo di mercato” ed ha ricordato come ad integrare la “perdita subita” - e non, dunque, il lucro cessante – sia “la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (v. ancora Cass. Civ. Sez. III
16.7.2024, n. 19597, che ha cassato la pronuncia di appello con cui, sul rilievo della mancata prova del lucro cessante, era stata rigettata la domanda risarcitoria, che il tribunale di primo grado aveva invece accolto dopo aver “fatto espletare una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare se” il bene “era effettivamente in condizioni tali da poter essere utilizzato e, in tal caso, di stimare l'eventuale danno per la perdita del relativo godimento”, con particolare riguardo al “valore potenzialmente ricavabile dal noleggio” della cosa).
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, deve ritenersi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata da nella seconda comparsa conclusionale al fine di Controparte_1
contestare il raggiungimento della prova del danno di cui la curatela attrice ha chiesto il risarcimento.
Ed infatti, come ammesso dalla stessa convenuta, essa attiene esclusivamente alla fattispecie – non ricorrente nella vicenda in esame – in cui sia domandata la riparazione di pregiudizi consistenti nel lucro cessante (v. pagg. 25-26 della seconda comparsa conclusionale di parte convenuta, ove si richiama Cass. Civ. Sez. II 3.4.2025, n. 8905, relativa al danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno;
Cass. Civ. Sez. III 9.4.2025, n. 9314, in cui si discute di “mancata dimostrazione del credito risarcitorio da lucro cessante”; Cass. Civ. Sez. III 2.4.2025, n. 8758, per cui il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità).
Identificandosi il danno lamentato da parte attrice nella perdita del godimento subita, ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria deve reputarsi sufficiente che il complesso aziendale, al tempo in cui è insorto il diritto alla sua restituzione, versasse in condizioni tali da consentirne lo sfruttamento.
Ebbene, a tal riguardo insuscettibile di condivisione si mostra l'affermazione del precedente consulente tecnico d'ufficio per cui il 30.11.2015 “l'azienda” oggetto di causa “non appariva avere un'autonoma autosufficienza di impianti e mezzi per poter continuare ad esercitare l'attività senza l'apporto di mezzi e capitali esterni” (v. pag. 46 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il
2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Tale conclusione si scontra, infatti, con l'incontestato ed incontestabile rilievo del secondo ausiliario del Tribunale successivamente nominato per cui “a tale data l'azienda erogava normalmente le prestazioni mediche richieste, era accreditata e convenzionata presso il SSN e aveva recentemente ottenuto l'assegnazione del budget (con contratto sottoscritto il 25.9.2015 per €. 4,8 milioni circa).
In altre parole, l'azienda era in funzionamento, sebbene gestita attraverso l'esercizio provvisorio nell'ambito di una procedura fallimentare” (v. pag. 12 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Il superiore dato non è stato confutato dalla convenuta che dunque, pur Controparte_1
essendo onerata della relativa prova, non ha dimostrato che il complesso aziendale oggetto di causa non avrebbe potuto in alcun modo essere utilizzato.
Precisato quanto sopra, l'applicazione dei richiamati principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 - per la quantificazione del danno normalmente configurabile in caso di impossibilità di godere di un bene alla cui restituzione si ha diritto – esige, come si è visto, l'individuazione del canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi dell'azienda.
Non occorre, invece, accertare quale risultato avrebbe ottenuto la curatela fallimentare attraverso la gestione diretta del complesso aziendale.
Chiarito ciò, si osserva preliminarmente che la ricostruzione dei frutti ricavabili in via indiretta mediante una azienda impone, a monte, la valutazione di quest'ultima.
Secondo la più condivisibile opinione formatasi in proposito, a tal fine occorre avere riguardo alle elaborazioni ed alle tecniche proprie della dottrina aziendalistica. Com'è noto, quest'ultima ha proposto, per la valutazione dell'azienda, sia metodi analitici sia metodi sintetici.
Tra i primi, riveste particolare importanza il c.d. metodo patrimoniale, basato sulla esposizione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi del complesso da valutare e sulla rettifica dei risultati emergenti dalla mera applicazione dei principi contabili civilistici.
Rientra tra i metodi analitici anche il c.d. metodo reddituale, fondato sulla individuazione del reddito atteso normalizzato – ossia realizzabile in condizioni normali di mercato senza considerazione degli eventi eccezionali o estranei alla gestione – e sulla sua attualizzazione secondo un tasso idoneo a rappresentare il rendimento dell'investimento alla luce del rischio esistente.
Sempre nell'ambito di tale metodica, la dottrina aziendalistica ha precisato che la previsione dei redditi – e, dunque, la elaborazione del c.d. reddito atteso – può basarsi su risultati storici, sulle loro proiezioni e sui risultati programmati.
Ancora, il metodo patrimoniale ed il metodo reddituale vengono spesso coniugati (c.d. metodo misto), in modo da assumere quale valore minimo del capitale economico il valore del patrimonio netto rettificato e procedere, una volta determinato il possibile rendimento, con la quantificazione dell'eventuale sovra-reddito (c.d. goodwill) da capitalizzare (o, in caso contrario, con la riduzione del valore del patrimonio netto alla luce del c.d. badwill, ossia del sotto-reddito risultante dalla differenza negativa tra reddito atteso e rendimento del patrimonio netto stesso).
La categoria dei metodi analitici comprende altresì il c.d. metodo finanziario, con cui il valore potenziale dell'azienda è stimato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali secondo il costo medio ponderato del capitale.
L'impiego di siffatta metodica – si è evidenziato – risente delle politiche aziendali, frutto di soggettive scelte imprenditoriali, e la sua efficacia dipende dalla disponibilità e dalla attendibilità dei dati relativi alle entrate ed uscite monetarie e dal livello di sviluppo dei mercati mobiliari del sistema economico di appartenenza dell'azienda.
Quanto ai metodi sintetici, essi assumono come riferimento essenzialmente il prezzo delle azioni quotate in borsa o si fondano sulla metodologia dei moltiplicatori ed, infine, sul ricorso a indici rilevanti per particolari settori (come la testata per le aziende editrici o il portafoglio premi per le compagnie assicurative).
In altri termini, tali metodiche si basano su parametri di mercato e vengono sovente utilizzate al fine di riscontrare le valutazioni ottenute con i metodi analitici.
Come ancora è stato precisato sia dalla dottrina aziendalistica sia da quella civilistica formatasi in proposito, la scelta della metodologia da seguire per la valutazione dell'azienda presenta sempre un certo margine di discrezionalità e dipende dalle caratteristiche del complesso da valutare e dai dati disponibili nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez. II 20.8.2014, n. 18080, da cui emerge – nell'ambito della selezione del criterio di valutazione dell'azienda e dei documenti da esaminare – la necessità di prestare affidamento alle risultanze più affidabili e fedeli nonché di valorizzare, al fine di validare queste ultime, l'eventuale assenza di adeguati dati di segno diverso;
per il medesimo ordine di idee v. anche App. Catania Sez. II 27.7.2023, n. 1458, in cui – in linea con la superiore impostazione - sono state rigettate “le critiche dell'appellante … sul metodo di stima adottato dal C.T.U. per l'azienda”, avendo l'ausiliario, “con argomentazioni ampie ed esaustive, immuni da vizi logici, esposto … le ragioni per cui ha scelto di utilizzare, tra i vari possibili metodi di stima, il metodo diretto sintetico – comparativo”).
Orbene, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott.
[...]
, ha operato nel pieno rispetto di tutte le superiori indicazioni, non tenendo conto degli Per_2
specifici risultati economici conseguiti in passato dalla curatela fallimentare in sede di esercizio provvisorio della impresa fallita ed illustrando compiutamente le ragioni sottese alla individuazione della metodologia valutativa impiegata.
Dal primo angolo visuale, l'ausiliario del Tribunale ha puntualizzato che “a nulla rilevano «… le condizioni soggettive e oggettive necessarie per il mantenimento dell'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale …», «… la disdetta del contratto di affitto di azienda in epoca antecedente al fallimento …» e «… il fatto che il fallimento non aveva la disponibilità dell'immobile di via Agati … », circostanze che parte convenuta ha chiesto di tenere conto ai fini dell'espletamento del mandato conferito. Si precisa, infine, che la stima è stata elaborata in una prospettiva ex ante e, quindi, alla luce del corredo informativo esistente alla data di riferimento della stessa, senza considerare eventi e informazioni finanziarie all'epoca non disponibili […] lo scrivente ribadisce
[…] che i risultati economici dell'esercizio provvisorio non sono stati presi in considerazione in quanto non ritenuti significativi ai fini della stima, stante la peculiarità del contesto in cui opera una curatela fallimentare e dei relativi limiti gestionali rispetto a un imprenditore in bonis” (v. pag. 12 e pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Quanto al secondo profilo, si legge nella relazione peritale da ultimo acquisita in data 28.10.2024 che
“la scelta del metodo di valutazione da adottare in concreto […] è funzione delle caratteristiche peculiari dell'azienda oggetto di stima, dell'attività economica espletata, della sua attitudine a produrre redditi futuri e della sua struttura patrimoniale. Tale scelta, infine, è significativamente influenzata dalla quantità e qualità delle informazioni nella disponibilità del soggetto chiamato ad effettuare la stima. […] dalla documentazione complessivamente versata agli atti del giudizio non è consentito ricavare informazioni sul valore di mercato del compendio aziendale esistente alla data di riferimento della presente stima, né alla data del fallimento di NCVR. Ed infatti, non risulta versata in atti alcuna perizia che individui il valore dei beni materiali costituenti il compendio aziendale al momento in cui l'azienda è stata consegnata alla società convenuta. Dalla relazione rassegnata in data 10.6.2014 dal dott. al Giudice delegato della procedura fallimentare (cfr. Persona_3 citazione, doc. 19) emerge unicamente che, alla data del fallimento, l'azienda condotta dalla società poi fallita era dotata di un fabbricato in proprietà (quello sito in Siracusa, Via Zappalà) stimato nell'ambito di detta procedura in €. 428.600,00 e di numerosi beni strumentali all'attività, parte dei quali condotti mediante contratti di noleggio. Informazioni più puntuali non si rinvengono nemmeno dal “verbale di restituzione di restituzione d'azienda” del 30.11.2015 (cfr. citazione, doc. 8), né dagli allegati D, E, F e G al suddetto verbale (che costituiscono una mera elencazione di strumentazione da sala operatoria, presidi medico-chirurgici e farmaci vari - cfr. citazione, doc. 12). In conseguenza, non potendosi esprimere alcun giudizio valutativo sulla componente patrimoniale dell'azienda, risulta oggettivamente preclusa l'adozione del metodo patrimoniale (sia semplice che complesso) e di quelli misti patrimoniali-reddituali (che contemplano la valutazione dei beni utilizzati nell'espletamento dell'attività aziendale). Per contro, per come riferito nelle pagine che precedono, sia dalla citata relazione del 10.6.2014 rassegnata dal dott. , sia dalle relazioni rassegnate Per_3 dai curatori, è consentito ricavare informazioni utili ad individuare l'attitudine dell'azienda a generare flussi di ricavi. Ed infatti: - nella relazione del 10.6.2014 si dà atto che in data 8.10.2013 la società fallita aveva stipulato con l' il contratto di assegnazione del budget di €. Controparte_2
4.843.123,71 per l'anno 2013; - nella relazione avente ad oggetto “ Controparte_1
in esercizio provvisorio - Relazione sull'esercizio provvisorio nel periodo maggio 2015
[...] ottobre 2015 in relazione ai dati contabili e all'andamento della azienda e alla gestione con le previsioni di gestione” i curatori danno atto di aver sottoscritto in data 25.9.2014 il contratto di assegnazione del budget per l'anno 2015 per un importo di €. 4.794.136,84 (cfr. comparsa di costituzione doc. 35 pag.16 del file pdf). Per completezza si precisa che nella relazione rassegnata in data 2.12.2014 i curatori fallimentari danno atto di aver sottoscritto il contratto di assegnazione del budget per l'anno 2014 (in data 28.11.2014), senza tuttavia specificarne l'importo (cfr. comparsa di costituzione, doc. 35 pag.3 del file pdf) Alla luce di quanto precede, in ragione della oggettiva impossibilità di adottare metodologie di valutazione alternative in relazione al corredo informativo a disposizione, la stima demandata è stata operata in applicazione del metodo reddituale” (v. pagg.
10-11 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta il fatto che le relazioni Controparte_1
del 10.4.2014 e del 14.11.2014 non consentano di ricostruire adeguatamente il valore dei singoli beni costituenti l'azienda oggetto di causa non impedisce in alcun modo di procedere alla valutazione di quest'ultima. Diversamente, come affermato dal secondo consulente tecnico d'ufficio, l'assenza dei superiori dati giustifica il ricorso a metodi valutativi di tipo reddituale e l'esclusione di quelli patrimoniali.
Del resto, come ha segnalato la giurisprudenza sopra richiamata, la scelta della metodologia di valutazione va compiuta tenendo conto delle specificità del caso concreto, mentre le relazioni del
10.4.2014 e del 14.11.2014 – menzionate nel mandato conferito con ordinanza del 13.5.2024 – costituivano solo alcuni degli elementi – e non certamente le uniche basi - da valorizzare per l'espletamento dell'incarico (v., testualmente, la detta ordinanza, con cui si è conferito il seguente incarico: “alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili – tra i quali le relazioni del 10.4.2014
(all. 19 della citazione) e del 14.11.2014 (all. 20 della citazione) - e di quanto eventualmente acquisito nei limiti consentiti dal recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ. Sez.
Un. 1.2.2022, n. 3086), accerti il consulente tecnico d'ufficio il valore locativo dell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015”).
Condivisibili appaiono pertanto le affermazioni rese nella consulenza tecnica d'ufficio da ultimo depositata il 28.10.2024 per cui “l'impossibilità di ricostruire i beni aziendali nella loro effettiva consistenza (ma principalmente il loro valore) è cosa ben diversa dall'impossibilità di rivenire (o rinvenire) un'azienda. Al riguardo, anche al fine evitare qualsivoglia fraintendimento sull'argomento, lo scrivente rammenta che nel corpo della dell'elaborato peritale rassegnato ha affermato: “dalla documentazione complessivamente versata agli atti del giudizio non è consentito ricavare informazioni sul valore di mercato del compendio aziendale esistente alla data di riferimento della presente stima, né alla data del fallimento di NCVR. Ed infatti, non risulta versata in atti alcuna perizia che individui il valore dei beni materiali costituenti il compendio aziendale al momento in cui l'azienda è stata consegnata alla società convenuta”. Tale considerazione, letta nel contesto nel quale è stata resa, ossia quello della scelta del metodo di valutazione da adottare per la stima del valore aziendale, non poteva (e non può) essere interpretata nel senso prospettato dal procuratore” di parte convenuta;
“la riscontrata impossibilità di individuare l'esatta consistenza dei beni aziendali e soprattutto il relativo valore, se, da un lato, preclude l'utilizzo di una metodologia di tipo patrimoniale, dall'altro, non conduce alla conclusione che l'azienda all'epoca non esistesse
[…] lo scrivente se, da un lato, ha rappresentato l'oggettiva impossibilità di procedere ad una valutazione del compendio aziendale in applicazione di metodologie patrimoniali, dall'altro, non ha affermato che quello adottato sia un criterio residuale (o, comunque, scarsamente idoneo ai fini della valutazione demandata), bensì l'unico applicabile in relazione alle informazioni e ai documenti in atti. Ciò posto, senza volersi dilungare sulle metodologie di stima suggerite in seno al documento allegato dal consulente di parte, si precisa che la preferenza accordata alle metodologie patrimoniali nell'ambito di stime relative ad aziende fallite risiede nella circostanza che, di regola, dette aziende mostrano risultati storici disastrosi, proprio a causa della cattiva gestione e delle diseconomie che le hanno condotte al fallimento (spesso anche a causa di circostanze ed eventi avulsi dalla mera gestione aziendale e da ricercarsi in condotte censurabili tenute dall'organo amministrativo). In conseguenza, venendo a mancare il parametro sul quale ancorare la valutazione con il metodo reddituale (ossia l'utile dell'esercizio), la stessa non può essere utilmente adottata, posto che si perverrebbe alla determinazione di canoni locativi nulli o irrisori (che non terrebbero conto delle effettive potenzialità dell'azienda ove gestita con criteri di economicità). Nel caso di specie, invece, considerate le descritte caratteristiche dell'azienda in esame, il metodo reddituale appare idoneo, disponendosi di un dato certo consistente nei ricavi conseguibili dai quali desumere (con le modalità analiticamente indicate nelle pagine che precedono) il reddito ordinariamente realizzabile attraverso uno sfruttamento mediamente efficiente del compendio aziendale nella consistenza e alle condizioni esistenti all'epoca di riferimento della stima” (v. pagg. 24-25 e pagg. 31-32 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Si è del resto evidenziato sopra che l'elaborazione del reddito atteso non necessariamente deve fondarsi sui risultati storici.
Operate le superiori premesse, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, dott. , ha osservato che “con il metodo reddituale il valore dell'azienda viene Persona_2 determinato in applicazione della sotto indicata formula: [1] W= R/i Dove: W = valore dell'azienda;
R = reddito medio prospettico;
i = tasso di attualizzazione. La superiore formula è, tuttavia, applicabile nell'ipotesi in cui si possa ragionevolmente assumere che la capacità dell'azienda di produrre redditi nella misura stabilita (reddito medio prospettico) abbia una durata illimitata nel tempo. Laddove, invece, sia maggiormente ragionevole stimare una durata limitata di detta capacità, il valore dell'azienda va determinato in applicazione della sotto indicata formula [2]: W= R a ¬ ni
Dove: Dove: W = valore dell'azienda; R = reddito medio prospettico;
a ¬ = simbolo matematico- finanziario che indica il valore attuale di una rendita con durata definita;
n = numero di anni dell'orizzonte temporale definito;
i = tasso di attualizzazione” (v. pagg. 12-13 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
L'ausiliario del Tribunale da ultimo nominato ha optato per la seconda formula riportata, rilevando che “il reddito medio prospettico (R) […] viene di regola individuato sulla base di risultati programmati futuri determinati in base a programmi aziendali attendibili e, in mancanza, sulla scorta dei dati storici conseguiti dall'azienda nel periodo prossimo alla stima (3/5 esercizi), sul presupposto che gli stessi, permanendo nel tempo le condizioni economiche che ne hanno consentito la formazione, si ripetano in futuro. Ciò posto, si rammenta che, per quanto emerge dalle informazioni desumibili dalla documentazione versata in atti, nel quinquennio antecedente alla data di riferimento della stima l'azienda ha conseguito risultati economici negativi, maggiormente rilevanti negli esercizi 2011/2013, nei quali la stessa è stata gestita in bonis dalla società poi fallita
(fatta eccezione per un modesto utile nell'esercizio 2012), e più contenuti nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 2013 e il mese novembre 2015, nel quale l'azienda è stata gestita dalla curatela fallimentare (attraverso un esercizio provvisorio disposto dal Tribunale). Giova rilevare al riguardo che le perdite generatesi nel periodo sub a) scaturiscono da squilibri economico-finanziari e da inefficienze imprenditoriali proprie della società fallita, mentre la contenuta perdita generatasi nel periodo sub b) non appare comunque significativa, stante la peculiarità del contesto in cui opera una curatela fallimentare e dei relativi limiti gestionali rispetto a un imprenditore in bonis. Per tali ragioni, ai fini della valorizzazione del parametro in commento, lo scrivente ha ritenuto scarsamente significativi risultati storici appena evidenziati. Tali risultati, infatti, non esprimono la reale attitudine dell'azienda a produrre redditi, risentendo di circostanze non ripetibili nell'ambito di una gestione affidata ad un imprenditore mediamente efficiente. Il parametro in commento è stato, quindi, individuato nel reddito ordinariamente realizzabile attraverso uno sfruttamento mediamente efficiente del compendio aziendale nella consistenza e alle condizioni esistenti all'epoca di riferimento della stima. Gli elementi posti a fondamento di tale reddito sono: - i ricavi ordinariamente realizzabili dalla gestione;
- la redditività media di settore. Il primo elemento è stato individuato nel budget assegnato alla clinica, in quanto rappresentativo dell'ammontare dei ricavi annualmente realizzabili in via ordinaria, pari a €. 4.843.123,71 nell'anno 2013 e a €. 4.794.136,84 nell'anno
2015 (secondo le informazioni desumibili dalla documentazione versata in atti). Al fine di confermare gli importi in questione (sebbene non oggetto di contestazione), lo scrivente ha estratto dal sito web dell' (amministrazione trasparente) i contratti relativi all'assegnazione del budget Controparte_2 alla clinica per gli anni dal 2013 al 2023 (cfr. all.5), fatta eccezione per l'anno 2018 non reperito
[…] nel triennio antecedente alla data di riferimento della presente stima (anni dal 2013 al 2015), assunto quale parametro di commisurazione dei ricavi mediamente conseguibili, il budget assegnato alla clinica ammonta a circa €. 4,8 milioni. I dati relativi alle annualità successive (anni 2016/2023), benché non rilevanti ai fini della stima, evidenziano che il budget assegnato alla clinica non ha riportato scostamenti significativi rispetto al triennio preso in esame (attestando, quindi, un elevato grado di stabilità quantomeno nel medio periodo). In conseguenza, l'ammontare dei ricavi annualmente conseguibili mediante lo sfruttamento dell'azienda è stato determinato in €.
4.800.000,00. Il secondo elemento è stato individuato nella redditività media (rapporto tra utili e ricavi) conseguita dalle case di cura accreditate/convenzionate operanti nel territorio di Siracusa, quali risultano indicate nel citato sito web dell' (cfr. All. 6)”, ossia “ Controparte_2 [...]
, “ , “ Controparte_3 Controparte_4 [...] e “ […] In particolare, sulla Controparte_5 Controparte_6 scorta dei dati relativi all'ammontare dei ricavi e al risultato di esercizio desunti dai bilanci degli esercizi 2013/2015, all'uopo estratti da apposita banca dati professionale (AIDA B.V.D.), lo scrivente ha determinato la redditività media (utili diviso ricavi per 100) realizzata dalle predette società in ogni esercizio esaminato, nonché quella media del periodo 2013/2015, pari al 3,81% […] non si è tenuto conto della redditività eccezionalmente negativa realizzata nell'esercizio 2015 della
“ , in quanto dal bilancio di detto esercizio, all'uopo estratto Controparte_3 dall'archivio del registro delle imprese (cfr. All.7), si è accertato che la rilevantissima perdita patita
è stata determinata dalla contabilizzazione di partite non ricorrenti (perdite su crediti risalenti agli esercizi 2002/2007 e oneri straordinari non di competenza dell'esercizio). In definitiva, pertanto, applicando la percentuale di redditività media del settore ai ricavi sopra individuati è stato determinato l'utile annuo mediamente realizzabile, pari ad €. 182.880,00 (€.
4.800.000 x 3,81%), e che rappresenta il “reddito medio prospettico” assunto ai fini della stima con il metodo reddituale.
[…] Essendo l'azienda un'entità destinata a perdurare nel tempo, in linea di principio si dovrebbe assumere un orizzonte temporale di durata indefinita e, quindi, applicare formula sub [1], fatta ovviamente eccezione per i casi in cui l'attività aziendale sia soggetta a vincoli che ne limitino la durata. Tuttavia, il minor grado di attendibilità della previsione di flussi reddituali che superino un determinato arco temporale e la crescente decurtazione che i flussi attesi subiscono in funzione del tempo a causa del processo di attualizzazione (che genera contenute differenze di valutazione nel lungo periodo), rendono spesso preferibile l'adozione della formula sub [2]. Nel caso di specie, sebbene la stabilità dei ricavi (budget assegnati alla clinica) nel tempo e, quindi, dei redditi conseguibili possa astrattamente indurre a privilegiare la scelta di un orizzonte temporale illimitato, in considerazione dell'oggettiva impossibilità di prevedere eventi futuri (scenario macroeconomico, future scelte politiche nel campo della sanità privata convenzionata, ecc.) e la difficoltà di operare previsioni attendibili dei premi per il rischio di mercato in un arco temporale indefinito, lo scrivente ha ritenuto opportuno assumere un orizzonte temporale limitato, pur sempre di lungo periodo, pari ad anni 15 (e, quindi, la formula sub [2]). Si precisa, in ogni caso, che su un arco temporale di anni
15, l'approssimazione per difetto rispetto all'ipotesi di durata illimitata si attesta intorno al 15/20% del valore aziendale finale. Il tasso di attualizzazione (i). La dottrina aziendalistica fornisce due diverse metodologie di determinazione del paramento in commento che dipendono dall'approccio adottato: - approccio “equity-side”, in applicazione del quale i flussi vanno considerati al netto degli oneri finanziari e il tasso (i) va determinato con il metodo CAPM;
- approccio “asset-side”, in applicazione del quale i flussi vanno considerati al lordo degli oneri finanziari e il tasso (i) va determinato con metodo WACC. Nel caso di specie è stato adottato il primo approccio, poiché maggiormente appropriato per le stime operate con metodi reddituali […] e, pertanto, il tasso (i) è stato determinato in applicazione la sotto indicata formula (CAPM) […]: i = Rf + (Rm – Rf) x
Dove: Rf = tasso che esprime la remunerazione per il “puro investimento di capitale” (“risk free rate” o “tasso privo di rischio”); (Rm – Rf) = tasso che esprime la remunerazione per il rischio di impresa (“equity risk premuim” EPR o “premio per il rischio di mercato”), dove Rm = il rendimento medio atteso del mercato azionario;
coefficiente che esprime il fattore di correlazione tra il rendimento di una specifica attività ed il rendimento del mercato. Esso misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. In merito alla concreta individuazione dei superiori parametri si rileva quanto segue. (Rf) tasso di remunerazione per il “puro investimento di capitale”. Sulla scorta degli insegnamenti forniti dalla dottrina aziendalistica, il tasso di rendimento risk free deve essere coerente con l'orizzonte temporale adottato per la valutazione e con la tipologia del flusso da attualizzare. Al riguardo, si precisa che: - avendo assunto un orizzonte temporale di anni 15, è stato impiegato un tasso pari alla media dei Btp a 15 anni emessi nell'anno 2015, pari al 2,03% […]; - avendo considerato il reddito medio prospettico al netto dell'imposizione fiscale, il superiore tasso è stato depurato del relativo onere fiscale (12,5%) pervenendosi ad un tasso netto dell'1,78%. Equity risk premium – EPR (Rm – Rf) Il premio per il rischio di mercato (equity risk premium - EPR) è stato assunto in misura pari al sovra rendimento registrato dal mercato azionario nell'anno 2015 rispetto ai titoli privi di rischio, pari al 6,12% […], corretto in aumento del 2,13% in relazione al rischio paese (“country risk premium”) determinato secondo il rating all'epoca assegnato allo stato italiano dall'agenzia specializzata Moody's (Baa3) […], e, quindi, complessivamente pari al 8,25%.
Coefficiente . Tale coefficiente è stato assunto pari ad 1 e, quindi, ininfluente ai fini della correzione dell'EPR, attesa la modesta entità dell'asset e, quindi, l'oggettiva impossibilità di equipararlo alle società del settore quotate in borsa. A ciò si deve aggiungere che la borsa italiana contempla una sola azienda che svolge attività analoga a quella dell'azienda stimata (Garofalo Health Care), quotata solo alla fine del 2018, sicché appare oggettivamente preclusa la possibilità di individuare il fattore di correlazione tra il rendimento della specifica attività ed il rendimento del mercato (sia per l'assenza di un campione significativo di riferimento, sia per il diverso riferimento temporale atteso che la stima è riferita all'anno 2015). Alla luce di quanto precede, il tasso di attualizzazione è stato determinato nella misura del 10,03% (1,78% + 8,25%). Sulla scorta dei parametri sopra individuati, e precisamente: - il reddito medio prospettico, pari ad €. 182.880,00; - il tasso di attualizzazione, pari al 10,03%; - l'orizzonte temporale, pari a 15 anni, in applicazione della richiamata formula matematico-finanziaria sub [2], il valore dell'azienda va determinato in €. 1.388.620,00 (arr.to)” (v. pagg. 13-19 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta del tutto condivisibile Controparte_1 appare la scelta del secondo consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , di Persona_2
attribuire rilievo al budget ai fini della valutazione del complesso aziendale oggetto di causa.
Il fatto che di tale dato si sia tenuto conto a fini valutativi non implica in alcun modo che esso sia stato reputato suscettibile di autonoma cessione.
Più precisamente, il secondo consulente tecnico d'ufficio ha opportunamente rilevato che “è ben noto allo scrivente che il budget, così come la convenzione (ed anche l'accreditamento presso il SSN), non costituiscono assets aziendali autonomamente alienabili. Ma è altrettanto noto a tutti come tali fattori influenzino in modo determinante la valutazione di una azienda, caratterizzandola rispetto ad altre che non dispongono delle medesime prerogative. In altre parole, sebbene il budget non rappresenti un asset autonomamente alienabile, esso conferisce valore all'azienda attestandone l'attitudine a produrre ricavi e costituisce, pertanto, un elemento determinante nella sua valutazione. La convenzione e il budget seguono le sorti dell'azienda quando viene alienata, ferma restando la facoltà dell'ente preposto di non confermarli ove l'acquirente non possieda requisiti idonei. Opinando diversamente, nel mercato non si osserverebbero transazioni riguardanti cliniche convenzionate, mentre nella realtà tali transazioni sono piuttosto frequenti” (v. pagg. 25-26 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Del resto, come si è già evidenziato nella sentenza n. 1177 del 2024 emessa in questo giudizio il
13.5.2024, la stessa convenuta , sulla scorta di quanto dettato dalla Regione Controparte_1
Siciliana con nota del 14.2.2014, premesso che “è evidente la nullità di un eventuale atto di cessione di un contratto o di un accreditamento atteso che oggetto di cessione può essere un'azienda […] o un ramo di azienda […] e non certamente, in modo avulso da essa, i provvedimenti di accreditamento e di attribuzione del budget che ad essa ineriscono”, ha testualmente affermato che la curatela del fallimento di “essendo oramai prossima la scadenza del contratto Controparte_1 di affitto d'azienda, potrà solo limitarsi a gestire per il periodo residuo ma non richiedere una cessione dell'accreditamento, in quanto col venir meno della gestione aziendale, verificato il permanere dei presupposti, la titolarità dell'accreditamento ritornerà alla Regione o verrà riconosciuta in capo alla proprietà o comunque al nuovo soggetto gestore della clinica fermo restando che il nuovo soggetto subentrante dovrà superare le verifiche sul possesso dei requisiti per l'accreditamento” (v. quanto affermato dalla parte convenuta alle pagg. 14-15 della comparsa di costituzione e risposta, nonché l'all. 12 di quest'ultima). Conseguentemente, le considerazioni effettuate dal secondo consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, consentono senz'altro di superare i risultati raggiunti dal primo ausiliario nominato, che, Per_2 in contrasto con il superiore condivisibile rilievo, “nell'espletamento della valutazione dell'azienda, non ha altresì tenuto conto del valore dell'accreditamento nonché del budget” (v. pag. 58 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Ancora, nella originaria relazione peritale si legge che, premesso che in data 10.4.2014 e in data
14.11.2014 “la composizione aziendale era […] costituita” da un “immobile di via Zappalà” e da
“attrezzature mediche, la cui proprietà era però della società TD Medical”, si è ritenuto opportuno,
“al fine di addivenire ad un valore locativo dell'azienda congruo, espletare il relativo calcolo separando il canone locativo delle attrezzature da quello inerente all'immobile” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2.11.2022 dal dott. ). Persona_1
Tale modalità di valutazione – che non consente di individuare un unico canone ritraibile dalla concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa - non è in linea con la stessa nozione di azienda fornita dall'art. 2555 c.c. quale insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e contrasta con gli approdi raggiunti dalla dottrina aziendalistica.
Ponendosi nel solco di quest'ultima, il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_2 ha invece sviluppato le premesse metodologiche sopra individuate, rilevando come “il canone da corrispondere al proprietario per il godimento dell'azienda sia funzione del suo valore e debba essere determinato applicando al valore dell'azienda un appropriato coefficiente, secondo la seguente espressione: C = R * W Dove: C = canone d'affitto R = coefficiente da applicare al valore dell'azienda W = valore dell'azienda. Dato il superiore assunto, le diverse metodologie di stima si differenziano tra loro in relazione ai criteri da adottare per determinare la misura di “R”. Una prima corrente dottrinale […] sostiene che il coefficiente in parola è rappresentato dal “tasso di congrua remunerazione del capitale investito nell'azienda”, sicché il “congruo” canone di affitto deve essere determinato dal prodotto tra tale tasso (determinato con il metodo CAPM) e il valore del capitale economico dell'azienda concesso in affitto, con la precisazione che per la sua determinazione occorre fare ricorso ai metodi patrimoniali (viene, infatti, esclusa l'adozione dei metodi fondati su grandezze flusso, quali quelli finanziari, reddituali e misti, in quanto nell'applicazione della formula di determinazione del canone “congruo” i flussi attesi rappresentano l'incognita da determinare, generando problemi di circolarità). Un secondo filone dottrinale […] sostiene che non esisterebbe un canone astrattamente congruo, bensì un canone minimo di break even (ossia una soglia di indifferenza al di sopra della quale l'affitto dell'azienda risulta preferibile rispetto alla gestione diretta), ottenuto eguagliando il valore attuale dei canoni al valore attuale dei flussi attesi dalla gestione diretta. In altre parole, il canone di break even deve essere stimato ricercando quella struttura di flussi di canoni il cui valore attuale è pari al valore attuale dei flussi netti attesi derivanti dalla gestione diretta del concedente, mentre i tassi di attualizzazione dei due flussi devono esprimere, oltre il tasso di rendimento risk free, un premio per il rischio (diverso in relazione alla prospettiva del concedente o dell'affittuario). Un terzo filone […] ha equiparato l'affitto di azienda a una operazione di finanziamento garantito dall'azienda stessa, nella quale il capitale prestato è rappresentato dal valore dell'azienda e i canoni di affitto costituiscono la remunerazione del finanziamento concesso. Secondo tale impostazione, il canone di affitto d'azienda è equiparabile all'interesse a servizio del finanziamento che, in alternativa, l'affittuario potrebbe accendere per acquistare un'azienda avente caratteristiche analoghe, vincolata al rimborso del finanziamento, realizzando così un'operazione dall'identico pay-off dell'affitto. In conseguenza, il congruo canone d'affitto è dato dal prodotto tra il valore economico dell'azienda e un coefficiente corrispondente al tasso di interesse di mercato a cui l'affittuario potrebbe ricevere un finanziamento da parti indipendenti, garantito dalla stessa azienda affittata, avente durata pari al contratto d'affitto e da rimborsare in un'unica soluzione. Lo scrivente, sia per la razionalità che per l'oggettività […] che la caratterizzano, ha ritenuto di adottare tale ultima impostazione (e stante, comunque,
l'impossibilità in relazione al corredo informativo a disposizioni di adottare le altre impostazioni).
Ciò posto, avendo determinato nelle pagine che precedono il valore economico dell'azienda in €.
1.388.620,00, occorre individuare il saggio di mercato di remunerazione del capitale di un prestito garantito dall'azienda. Tale saggio può essere ragionevolmente individuato, per l'ovvia similarità, nel tasso effettivo medio globale (ossia il tasso medio praticato dagli istituti finanziari) riferito alle operazioni di leasing strumentale (oltre 25 mila euro), che viene pubblicato trimestralmente dalla
Banca d'Italia. Tale tasso, determinato quale media delle rilevazioni effettuate nell'anno 2015, è pari al 4,72% […] Alla luce di quanto precede, il canone annuo di affitto del ramo di azienda in questione va determinato in €. 65.542,86 annui, che si arrotonda in €. 65.550,00 (€. 5.462,50 mensili). Come è dato vedere, il canone annuale sopra determinato è pari a 1/3 circa (per l'esattezza il 35,8%) del reddito medio annuale determinato ai fini della stima del valore dell'azienda (quale reddito ordinariamente ritraibile da un soggetto economico mediamente efficiente dallo sfruttamento del compendio aziendale esistente alla data della sua consegna alla società convenuta)” (v. pagg. 20-23 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha confermato il superiore esito Persona_2
replicando adeguatamente a tutte le ulteriori osservazioni sollevate dalla convenuta CP_1
[...] In particolare, si legge nella seconda relazione peritale del 28.10.2024 che, “per individuare il campione di aziende prescelto si è ritenuto opportuno fare riferimento a quelle che risiedono nella medesima provincia (Siracusa) di quella oggetto d'indagine, onde tenere conto delle specifiche condizioni del territorio. Ciò ha comportato l'individuazione di un campione sì ristretto, ma maggiormente significativo e puntuale. In particolare, si rammenta che sono state selezionate tutte le case di cura all'epoca convenzionate e assegnatarie di budget, quali risultano indicate nel sito web dell' (cfr. All.6). Tanto premesso, in merito alle aziende per le quali ne è stata Controparte_2 contestata l'inclusione nell'ambito del campione selezionato, si rileva quanto segue. 1. “
[...]
. a) La circostanza che la casa di cura in questione Controparte_4
possa far parte di un più articolato gruppo di imprese non determina il fatto che la stessa operi con criteri di economicità diversi da altre imprese. Peraltro, non vengono dedotte (nemmeno astrattamente) quali possano essere le operazioni economiche infragruppo che altererebbero le performances reddituali;
b) sebbene il maggior fatturato realizzato da tale azienda rispetto a NCVR comporti un maggior assorbimento dei costi fissi di gestione, tale circostanza non inficia i risultati dell'indagine, trattandosi pur sempre di un dato mediato negli anni e tra più aziende. Al riguardo, va precisato che, ove si escludesse dal campione solo l'azienda in questione, la redditività media assurgerebbe al 5,50% (con conseguente incremento del valore dell'azienda e, per l'effetto, del canone di affitto). c) Nemmeno la circostanza che il 20% circa del fatturato di detta azienda sia stato realizzato attraverso prestazioni extra budget rileva nel caso di specie, posto che nella valutazione di NCVR lo scrivente non ha tenuto conto, non potendone determinare la misura, dei ricavi relativi a prestazioni extra budget e che avrebbero incrementato l'ammontare dei ricavi complessivi e, quindi, i redditi (e, quindi il valore dell'azienda e del canone di affitto). 2. “ Controparte_6
. a) Si rinvia a quanto precisato al superiore punto 1.a); b) dall'esame dei
[...] contratti stipulati da tale struttura sanitaria con l' , estratti dal citato sito web Controparte_2 dell' (cfr. all.10), emerge che solo il 17% circa del budget assegnato era riferito a Controparte_2
prestazioni di riabilitazione. Alla luce di quanto precede, non può sostenersi che la struttura sanitaria in questione, almeno nel periodo oggetto d'indagine, svolgesse prevalentemente attività riabilitativa come sostenuto dal procuratore e dal CT della società convenuta, ma piuttosto il contrario. Invero,
l'operatività di detta struttura sanitaria potrebbe essere mutata anche radicalmente nel corso degli anni e oggi avere l'operatività rappresentata dal CT (e da ciò scaturirebbero le osservazioni in commento), ma, come ovvio, tale circostanza non rileva ai fini della presente indagine” (v. pagg. 33-
35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Ancora, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. , ha rilevato che Persona_2
“l'adozione di un “equity risk premium” (o ERP) in misura inferiore rispetto a quella utilizzata, così come richiesto dal consulente di parte, si tradurrebbe in un maggior valore dell'azienda e, per l'effetto, in un maggior valore del canone di locazione. Come già chiarito, il metodo reddituale si fonda sulla capacità dell'azienda di produrre redditi per un determinato arco temporale futuro, sicché il valore dell'azienda è dato dal prodotto tra il reddito mediamente realizzabile nel tempo futuro e gli anni di durata di tale tempo futuro (l'orizzonte temporale adottato). Il valore futuro cui si previene deve essere poi ricondotto all'attualità attraverso un processo di attualizzazione in applicazione di un tasso che è espressione della remunerazione per rischio di mercato (“equity risk premium”) e della remunerazione per il mero trascorrere del tempo (tasso “risk free”). Come ovvio, trattandosi di un processo di attualizzazione e non di capitalizzazione, l'adozione di un ERP più basso condurrebbe ad un valore più alto dell'azienda (e, quindi, del canone di affitto della stessa)”
(v. pagg. 35-36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
In altri termini, l'impiego di dati corrispondenti a quelli prospettati da Controparte_1
avrebbe condotto ad una quantificazione del canone più elevata rispetto a quella contestata dalla stessa convenuta.
Per altro verso, nessuna “interruzione del nesso causale” idonea a neutralizzare la pretesa risarcitoria attorea può configurarsi nel caso di specie.
Sul punto, occorre ricordare che nella citazione introduttiva del giudizio la curatela attrice ha chiesto il risarcimento del “danno commisurato al valore locativo dell'azienda […] con decorrenza dalla data del 30/11/2015” (v. pag. 12 della citazione).
Si è poi già ripetutamente precisato come, in linea con gli approdi raggiunti dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022, nel caso di specie la ricostruzione della perdita subita imponga di quantificare il canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, al tempo in cui è maturato il diritto alla restituzione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Essendosi demandato al secondo consulente tecnico d'ufficio il compito di accertare “il valore locativo dell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015” (v. ancora il mandato conferito con l'ordinanza del 13.5.2024), non coglie nel segno la censura di per cui “si Controparte_1
deve considerare il quesito posto del Giudice, che ha limitato/individuato (senza alcuna domanda attorea al riguardo, con violazione tra l'altro di quanto disposto dall'art. 112 cod. proc. civ.) il possibile danno nella determinazione del valore locativo di quell'azienda oggetto di causa alla data del 30.11.2015 (e poi sino ad oggi)” (v. pag. 19 della seconda comparsa conclusionale di
[...]
. Controparte_1
Ancora, si legge condivisibilmente nella relazione peritale da ultimo depositata il 28.10.2024 che
“dall'esame della documentazione versata agli atti dalla società convenuta emerge che, a seguito del decesso di una paziente ricoverata presso la struttura sanitaria in questione, verificatosi poco dopo la riconsegna dell'azienda ad opera dei curatori, in data 8.2.2016 gli enti competenti disponevano una visita ispettiva all'esito della quale venivano rilevate numerose criticità riconducibili principalmente al mancato rispetto dei protocolli e delle procedure che le case di cura sono tenute a osservare. Anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza della struttura venivano rilevate alcune criticità, e precisamente: a) nella 1^ sala operatoria era presente una soluzione di continuità della copertura in PVC del pavimento;
b) l'insufficienza dei volumi degli ambienti destinati a zona preparazione e risveglio del paziente (cfr. comparsa di costituzione, doc. 25, nota prot.19168 del
25.2.2016 avente ad oggetto “comunicazione di avvio procedimento di sospensione dell'attività sanitaria connessa all'autorizzazione sanitaria e all'accreditamento istituzionale”). Con decreto del
4.4.2016, a causa delle non conformità rilevate nella relazione del 4.4.2016 (prot. 30554),
l'Assessorato della Salute sospendeva l'autorizzazione sanitaria e il rapporto di accreditamento istituzionale della casa di cura, obbligandola ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'assistenza ai pazienti ricoverati e a predisporre un piano dettagliato, corredato di cronoprogramma, finalizzato al superamento delle criticità e non conformità rilevate. Per quanto si evince dalla citata nota del 4.4.2016, ma anche dalle successive note del 29.4.2016 (prot.38429/69) e 11.5.2016 (prot. 42135), le “non conformità” riguardavano unicamente protocolli e procedure obbligatorie non rispettati. Con decreto dell'11.5.2016
l'Assessorato della Salute revocava il precedente decreto di sospensione del 4.4.2016, imponendo alla casa di cura, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento, la rimozione delle criticità rilevate. Con provvedimento dell'11.1.2017, infine, l'Assessorato della Salute decretava il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale della società “ alla società “ Controparte_1 Controparte_1
per la gestione del presidio sanitario in questione. Come è dato vedere dalla superiore disamina, le
“non conformità” rilevate dagli enti competenti, ostative al mantenimento dell'accreditamento, riguardavano il mancato rispetto di protocolli e procedure, mentre le criticità strutturali evidenziate apparivano marginali. Alla luce di quanto precede, […] non può ritenersi che senza i rilevanti investimenti strutturali effettuati dalla società convenuta dopo la riconsegna dell'azienda sarebbero stati revocati l'accreditamento e la convenzione. Ed infatti, le criticità riguardanti il mancato rispetto dei protocolli e delle procedure avrebbero potuto essere rimossi senza la necessità di effettuare gli investimenti milionari dedotti dalla convenuta. In ogni caso, si rammenta che la valutazione dell'azienda è stata rassegnata: - avuto riguardo alle condizioni esistenti alla data in cui la curatela fallimentare ha effettuato la consegna dell'azienda alla società convenuta (30.11.2015, data di riferimento della stima), precisando che, a tale data, l'azienda erogava normalmente le prestazioni mediche richieste, era accreditata e convenzionata presso il SSN e aveva recentemente ottenuto l'assegnazione del budget (in altre parole, l'azienda era in regolare funzionamento, sebbene gestita attraverso l'esercizio provvisorio nell'ambito di una procedura fallimentare); - tenuto conto della sua attitudine a produrre redditi futuri mediante l'utilizzo del compendio aziendale all'epoca esistente, senza entrare nel merito di valutazioni in ordine all'effettiva disponibilità giuridica in capo alla curatela fallimentare di tale compendio […]; - in una prospettiva ex ante e, quindi, alla luce del corredo informativo esistente alla data di riferimento della stessa, senza considerare eventi e informazioni finanziarie all'epoca non noti o non disponibili” (v. pagg. 26-28 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Va infine respinta, sotto ogni profilo, la doglianza con cui la società convenuta ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva in primo luogo che la scelta del sistema valutativo dell'azienda è stata compiutamente argomentata dal secondo ausiliario nominato - dott. - nell'ambito della bozza della Persona_2
relazione, sulla quale ciascuna delle parti è stata posta nelle condizioni di articolare i propri rilievi.
Ciò deve senz'altro reputarsi sufficiente ai fini del rispetto del contraddittorio.
Del resto, la stessa convenuta ha – come si è visto – sollevato osservazioni avverso la relazione, debitamente esaminate dal secondo consulente tecnico d'ufficio.
A fronte di ciò, irrilevante si mostra il fatto che “sia stata svolta una sola riunione peritale nella quale il CTU non ha minimamente affrontato il tema della metodologia da utilizzare per la risposta al quesito” (v. pag. 5 della seconda comparsa conclusionale di . Controparte_1
Non risulta invero in alcun modo imposto dalla normativa processuale che, fermo il diritto alla articolazione delle osservazioni spettante alle parti, l'ausiliario del Tribunale anticipi oralmente nel corso dell'incontro con queste ultime le conclusioni destinate ad essere esposte nella bozza della relazione.
Per altro verso, la seconda consulenza tecnica d'ufficio depositata non può considerarsi nulla in ragione della acquisizione illegittima di nuovi documenti.
In proposito, devono richiamarsi le conclusioni recentemente esposte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Com'è noto, queste ultime hanno enunciato – per quanto interessa in questa sede – i due seguenti principi di diritto: “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”;
“in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (così le massime ufficiali di Cass. Civ. Sez. Un. 1.2.2022, n. 3086).
Si è aggiunto, successivamente, che, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (così la massima ufficiale di Cass. Civ. Sez. III 1.6.2022, n. 17916).
I superiori esiti sono stati confermati anche in tempi recenti (così Cass. Civ. Sez. III 16.6.2025, n.
16182).
Nel caso di specie, i documenti della cui acquisizione parte convenuta si duole consistono nei “bilanci delle società prese a riferimento per pervenire alla risposta al quesito” (v. pag. 5 della seconda comparsa conclusionale di . Controparte_1
Ebbene, non può ritenersi che tali allegati attengano a fatti principali, dal momento che essi, nella relazione redatta dal secondo consulente tecnico d'ufficio – dott. -, sono stati Persona_2
impiegati esclusivamente come strumento per ricostruire i redditi delle imprese operanti nel medesimo settore di quella fallita e, dunque, per rettificare i – già individuati - ricavi attesi per quest'ultima, secondo il tasso della redditività media quantificato nel 3,81% (v. pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
Anche prima dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente ritenuto acquisibili, senza ipotizzare alcuna illegittimità, documenti di tal fatta, previa indicazione della fonte da cui essi sono stati acquisiti (v., già Cass. Civ. Sez. III 23.6.2015, n. 12921, che ha ritenuto legittimamente acquisibili i documenti con cui è possibile identificare “il coefficiente per determinare il canone di locazione”, aggiungendo che il consulente tecnico d'ufficio “può acquisire inoltre dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo”). Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio da ultimo nominato, dott. , ha Persona_2 specificato di aver estratto i bilanci “da apposita banca dati professionale (AIDA B.V.D.)” e
“dall'archivio del registro delle imprese (cfr. All. 7)” (v. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.10.2024 dal dott. ). Persona_2
In disparte le superiori considerazioni – già di per sé sufficienti ai fini del rigetto della eccezione di parte convenuta -, va ribadito, in linea con gli indirizzi della Corte regolatrice testé richiamati, che ogni eventuale nullità, in quanto relativa, risulterebbe soggetta al regime di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c. ed avrebbe dovuto essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, pur essendo quest'ultimo intervenuto il 28.10.2024, all'udienza immediatamente posteriore del 5.12.2024 nulla ha sul punto osservato Controparte_1
La convenuta ha infatti in tale occasione mosso altri rilievi alla seconda consulenza tecnica d'ufficio, senza prospettare alcuna censura di nullità per illegittima acquisizione di nuovi documenti (v., in proposito, il verbale dell'udienza del 5.12.2024, in cui il difensore di “si Controparte_1
riporta alle Osservazioni Tecniche alla Bozza di CTU, del 24 ottobre 2024 (una a firma dell'Avv.
Per_ SS ed una a firma del Dott. ) e contesta l'esito della CTU in quanto tesa, nella sostanza,
a rendere a tutti i costi una risposta al Giudice;
l'Avv. Gargante, sempre sulla CTU (la seconda) osserva che essa risulta al tempo stesso meramente teorica (i.e. non sull'azienda oggetto di restituzione con verbale del 30 novembre 2015) e basata esclusivamente su un metodo reddituale ossia, per usare le parole del CTU sull'”Attitudine” a produrre un reddito, valorizzando esclusivamente il contratto di Budget;
tale assunto-presupposto: A. è proprio errato, in quanto valorizza esclusivamente il contratto di Budget con l'equivalenza - manifestamente errata - per cui valore azienda = margini dal contratto di budget che, come noto a codesto Giudice e come ribadito dall' e dalla Cassazione in questo caso specifico (rif. all.ti nn. 11 e 12 di parte Controparte_2
convenuta) non è un asset aziendale;
B. codesto Giudice, con ordinanza del 13 maggio 2024, nel cassare le risultanze della 1° CTU ha motivato tra l'altro sul fatto che in atti erano state depositate le relazioni periodiche dei curatori del fallimento e che tali dati non erano stati presi in considerazioni e valutati ai fini della risposta al quesito;
tuttavia, ora, il secondo CTU non ha utilizzato i dati di fatturato ed altri dati contenuti delle citate Relazioni dei Curatori ma, al contrario, un diverso metodo reddituale, semplicemente perché quei dati (i.e. fatturato dell'esercizio provvisorio) erano tutti in perdita (ossia nuovi debiti) e sarebbe uscito un risultato negativo;
l'Avv.
Gargante rileva poi come il CTU non abbia concretamente risposto alle Osservazioni della parte convenuta, trincerandosi dietro il primitivo elaborato in bozza e rimettendo ogni decisione a codesto
Giudice; si pensi, a titolo esemplificativo, che in risposta alla 2° Osservazione contenuta nell'elaborato di Parte convenuta (a firma dell'Avv. SS) del 24 ottobre 2024 (per cui, subito dopo la ripresa della , nel dicembre del 2015, vi sono stati fatti tali da interrompere il nesso CP_1 causale;
i.e. tra Affitto/Godimento/Attitudine a produrre un reddito che, per l'effetto, si sarebbe interrotto ad aprile 2016, senza i documentati investimenti - straordinari e strutturali - operati dalla convenuta), il CTU smarca il punto asserendo (circostanza non corrispondente al vero) che il tutto riguardava mere procedure burocratiche e di mancato rispetto dei protocolli;
in ragione di quanto sopra, l'Avv. Gargante contesta l'elaborato definitivo della CTU, richiedendo la convocazione del
Perito a chiarimenti (scritti ed orali) nonché si richiede - vista la risposta resa dal CTU alla 2°
Osservazione sopra indicata, che incide grandemente sulle somme oggetto di contesa, dal momento che in caso di accoglimento si parlerebbe di un affitto che si fermerebbe a marzo-aprile 2016 - di nominare un CTU esperto in ambito sanitario, formulando all'uopo specifico quesito teso ad identificare e descrivere le contestazioni sollevate dalla Siracusa nonché ad identificare e Pt_1
descrivere quanto necessario per il relativo adeguamento alla specifica normativa sanitaria ed ai protocolli per l'Accreditamento”).
Ancora, nulla è stato censurato nelle successive udienze del 17.12.2024 e del 16.1.2025.
Solo con la tardiva istanza del 5.3.2025 la convenuta ha per la prima volta eccepito la nullità della seconda consulenza tecnica d'ufficio per illegittima acquisizione di documenti.
Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, a titolo risarcitorio ex art. 389 Controparte_1
c.p.c., va condannata a corrispondere al fallimento di la somma di €. Controparte_1
655.500,00, corrispondente al canone percepibile mediante la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa per il periodo compreso tra il 30.11.2015 e la data odierna (120 mensilità x €. 5.462,50).
Su tale importo vanno riconosciuti – come richiesto da parte attrice (v. pagg. 12-13 della citazione e pag. 11 della seconda comparsa conclusionale di parte attrice) – gli interessi al tasso legale dalle scadenze mensili di occupazione sino al soddisfo (così Cass. Civ. Sez. II 15.5.2013, n. 11736, richiamata – unitamente a Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645 – da Cass. Civ. Sez. III 4.7.2024,
n. 18318, resa in tema di danno quantificato in misura corrispondente al canone di locazione ritraibile dal bene illegittimamente occupato).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta.
La liquidazione – relativa anche alle domande già decise con sentenza n. 1177/2024 del 13.5.2024 - viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva ed in misura prossima ai massimi per le fasi istruttoria e decisionale. Queste ultime si sono infatti mostrate estremamente dispendiose, essendo state espletate ben due consulenze tecniche d'ufficio – che hanno reso necessario il puntuale esame dei loro contenuti e l'articolazione ad opera della curatela attrice di osservazioni e obiezioni alle censure avversarie – ed essendo state depositate due comparse conclusionali e due memorie di replica.
Il valore della controversia va determinato alla luce dell'importo risarcitorio posto a carico della convenuta (€. 655.500,00) e di quanto emerso in sede di stima dell'azienda (€. 1.388.620,00) di cui è stata disposta la restituzione con la sentenza n. 1177/2024 (scaglione di riferimento: €. 2.000.000,01
- €. 4.000.000,00; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 4.5.2012, n. 6765, in cui si legge che “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato” – con cui, nel caso di specie, parte attrice ha richiamato le cause di valore indeterminabile a pag. 14 della citazione – “è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda”; v., oltretutto, la nota spese depositata da parte attrice con la prima memoria di replica).
Gli oneri di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio espletate, per come già in atti liquidati, devono del pari gravare in via definitiva su in ragione del principio di soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3790/2019:
- condanna la convenuta a titolo risarcitorio ex art. 389 c.p.c., a Controparte_1 corrispondere al fallimento di la somma di €. 655.500,00, Controparte_1
corrispondente al canone percepibile mediante la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale oggetto di causa per il periodo compreso tra il 30.11.2015 e la data odierna (120 mensilità
x €. 5.462,50), oltre interessi al tasso legale dalle scadenze mensili di occupazione sino al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare al fallimento di Controparte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida per compensi in €. 58.000,00 ed in €. 545,00 per esborsi, oltre spese
[...]
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di entrambe le consulenze tecniche Controparte_1
d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 30.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti