Ordinanza cautelare 3 dicembre 2020
Decreto presidenziale 5 maggio 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Sentenza 16 maggio 2022
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/02/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01385/2025REG.PROV.COLL.
N. 09011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9011 del 2022, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
ON AN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00740/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Signor ON AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1054/2020 R.R. il Signor ON AN impugnava dinanzi al Tar per il Veneto la cartella di pagamento n. 3002018000001176 emessa da AGEA a titolo di prelievo latte per le annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2001/02 per un importo totale di € 114.044,62.
Il Tar, accoglieva il ricorso con sentenza n. 740 del 16 maggio 2022 che AGEA impugnava con appello depositato il 25 novembre 2022 deducendone l’erroneità per « ILLEGITTIMITA’, ERRONEITA’ IN DIRITTO E, COMUNQUE, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA RESA IN PRIME CURE, PER AVERE IL TAR ANNULLATO INTERAMENTE LA CARTELLA DI PAGAMENTO PUR NELLA DICHIARATA CONSAPEVOLEZZA CHE SOLAMENTE ALCUNI TRA GLI ATTI “A MONTE”, SU CUI LA RIDETTA CARTELLA È FONDATA, SONO STATI ANNULLATI GIUDIZIALMENTE ».
La parte appellata, costituita in giudizio il 30 novembre 2022, eccepiva in via pregiudiziale la « inammissibilità dell’impugnazione per tardività » essendo documentata mediante deposito della « ricevuta di avvenuta consegna », la notifica a mezzo posta elettronica certificata della sentenza oggetto di impugnazione all’Avvocatura Distrettuale, perfezionatasi in data 16 maggio 2022, a fronte della notifica dell’appello intervenuta solo il 14 novembre 2022 a termine decadenziale già spirato.
Con atto depositato il 3 febbraio 2025 la difesa erariale rinunziava all’appello.
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025, in assenza di ulteriori contributi delle parti, la causa veniva decisa.
Preso atto del deposito da ultimo richiamato, non resta al Collegio che prendere atto della rinunzia che, benché priva delle formalità previste, testimonia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese del presente grado di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia a seguito della formulata rinunzia dell’appellante, possono essere per la metà compensate e per la restante parte poste a carico dell’amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, ne dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa per la metà le spese del presente grado di giudizio e per la metà le pone a carico dell’appellante liquidandole in complessivi € 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO