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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19243/2023 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. ,, rappresentata e difesa dall'avv.to MERCURIO MARIA Parte_1
ANTONELLA
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to CIRINO ANDREA Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.10.2022 a seguito di ordinanza di riassegnazione della Presidenza del
Tribunale di Napoli del 20.10.2023, in atti, che, in adesione alla ordinanza emessa da giudice di altra sezione civile, riconosceva la competenza funzionale di codesta sezione, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90120055 10/000, notificata il 26.06.2023, e relativa, tra l'altro, ai sette avvisi di addebito analiticamente indicati nel prospetto alla pagina 2 del ricorso per la somma CP_ complessiva di 117,400,45 riguardante crediti per presunte violazioni riferite agli anni dal 2016 al 2022.
Lamentando l'omessa e/o irregolare notifica dei predetti avvisi di addebito, e per conseguenza le legittimità delle intimazioni di pagamento per inesistenza del presupposto impositivo, nonché l'illegittimità dell' intimazione di pagamento per assoluta carenza di motivazione concludeva chiedendo di: provvedere alla declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nel resistere alla domanda l eccepiva la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto le censure avanzate dalla parte ricorrente attengono ad una fase prodromica alla notifica della impugnata intimazione di pagamento. Asseriva che le attribuzioni dell'Agente della
Riscossione sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, devono essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Inoltre eccepiva l'inammissibilità della domanda da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, evidenziando che la opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza dell'atto ex articolo 417 c.p.c., termine perentorio non rispettato nel caso di specie. Pertanto concludeva chiedendo in primo luogo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e in via subordinata l'infondatezza l'inammissibilità della domanda.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Atteso che nel ricorso parte ricorrente, sostenendo in punto di diritto la proponibilità della domanda avverso l'intimazione di pagamento, ha lamentato esclusivamente il vizio della mancata notifica degli avvisi sottesi allo stesso e quello della carenza di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento, che parte riconon è revocabile in dubbio che la parte ricorrente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Non avendo infatti inteso far valere vizi formali o di merito in relazione alla pretesa revocata dagli avvisi di addebito deve ritenersi che non ha in alcun modo inteso contestare l'an debeatur, ma esclusivamente il quo modo executionis .
Tanto premesso in ordine alla natura dell'azione intrapresa, deve dichiararsene senz'altro la inammissibilità per tardività , atteso che l'impugnazione non è stata depositata nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto previsto dall'art 417 cpc per l' opposizione agli atti esecutivi, termine della cui perentorietà non si può dubitare.
Ad ogni buon conto per completezza motivazionale si rileva aggiuntivamente la franca impossibilità nel presente giudizio di seriamente considerare la domanda fondata sulla doglianza della omessa notifica degli CP_ avvisi di addebito in assenza della instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore CP_
.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' CP_4
P.Q.M.
a) dichiara la inammissibilità della opposizione b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di , spese che si CP_4 liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19243/2023 vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. ,, rappresentata e difesa dall'avv.to MERCURIO MARIA Parte_1
ANTONELLA
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to CIRINO ANDREA Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.10.2022 a seguito di ordinanza di riassegnazione della Presidenza del
Tribunale di Napoli del 20.10.2023, in atti, che, in adesione alla ordinanza emessa da giudice di altra sezione civile, riconosceva la competenza funzionale di codesta sezione, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90120055 10/000, notificata il 26.06.2023, e relativa, tra l'altro, ai sette avvisi di addebito analiticamente indicati nel prospetto alla pagina 2 del ricorso per la somma CP_ complessiva di 117,400,45 riguardante crediti per presunte violazioni riferite agli anni dal 2016 al 2022.
Lamentando l'omessa e/o irregolare notifica dei predetti avvisi di addebito, e per conseguenza le legittimità delle intimazioni di pagamento per inesistenza del presupposto impositivo, nonché l'illegittimità dell' intimazione di pagamento per assoluta carenza di motivazione concludeva chiedendo di: provvedere alla declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nel resistere alla domanda l eccepiva la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto le censure avanzate dalla parte ricorrente attengono ad una fase prodromica alla notifica della impugnata intimazione di pagamento. Asseriva che le attribuzioni dell'Agente della
Riscossione sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, devono essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Inoltre eccepiva l'inammissibilità della domanda da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, evidenziando che la opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza dell'atto ex articolo 417 c.p.c., termine perentorio non rispettato nel caso di specie. Pertanto concludeva chiedendo in primo luogo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e in via subordinata l'infondatezza l'inammissibilità della domanda.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
Atteso che nel ricorso parte ricorrente, sostenendo in punto di diritto la proponibilità della domanda avverso l'intimazione di pagamento, ha lamentato esclusivamente il vizio della mancata notifica degli avvisi sottesi allo stesso e quello della carenza di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento, che parte riconon è revocabile in dubbio che la parte ricorrente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Non avendo infatti inteso far valere vizi formali o di merito in relazione alla pretesa revocata dagli avvisi di addebito deve ritenersi che non ha in alcun modo inteso contestare l'an debeatur, ma esclusivamente il quo modo executionis .
Tanto premesso in ordine alla natura dell'azione intrapresa, deve dichiararsene senz'altro la inammissibilità per tardività , atteso che l'impugnazione non è stata depositata nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto previsto dall'art 417 cpc per l' opposizione agli atti esecutivi, termine della cui perentorietà non si può dubitare.
Ad ogni buon conto per completezza motivazionale si rileva aggiuntivamente la franca impossibilità nel presente giudizio di seriamente considerare la domanda fondata sulla doglianza della omessa notifica degli CP_ avvisi di addebito in assenza della instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore CP_
.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' CP_4
P.Q.M.
a) dichiara la inammissibilità della opposizione b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di , spese che si CP_4 liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )