Articolo 61 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 60Articolo 62
Versione
1 giugno 1924
Art. 61.

Le societa' o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente ufficio del Genio civile o dello Ispettorato forestale.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della sistemazione e l'indicazione grafica delle opere da eseguire;
b) un progetto sommario di massima dei lavori di sistemazione;
c) i documenti atti a dimostrare l'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria ad eseguire le opere.

L'ufficio del Genio civile o l'ispettorato forestale, accertata la regolarita' degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglia degli annunzi legali della provincia.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924