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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 15748/2023 e pendente tra
(Avv. CACCIATO INSILLA ANDREA) Parte_1
Parte opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
Parte opposta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11/05/2023, ha convenuto in giudizio l' e l' Parte_1 CP_3 [...]
, chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito Controparte_1 di cui all'intimazione di pagamento 09720239020933925000 con segnato riguardo ai seguenti avvisi CP_3 di addebito:
1. avviso di addebito n. 39720170011464915000 di €. 23.293,09 Ente creditore: sede CP_3 di Roma – data di presunta notifica 29.09.2017, relativa a presunti crediti relativamente all'anno 2011/2012. 2. avviso di addebito n. 39720180008780430000 di €. 11.796,76 Ente creditore: sede CP_3 di Roma - data di presunta notifica 18.07.2018, relativa a presunti crediti relativamente all'anno 2011/2017. 3. avviso di addebito n. 39720180028658469000 di €. 2.514,00” (cfr., in termini, pag. 10 del ricorso).
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239020933925000, notificata in data 02/05/2023 articolando vari motivi: con il primo motivo deduceva l'illegittimità iscrizione gestione separata commercianti in violazione l. 662/1996; con il secondo motivo deduceva la prescrizione del credito;
con il terzo motivo deduceva l'illegittimità della sanzione. non si è costituito nel corso del giudizio e ne va dichiarata la contumacia, stante la tempestiva e CP_4 regolare notifica del ricorso introduttivo.
Analoga declaratoria di contumacia va pronunciata nei confronti dell' Controparte_1 che non si è costituito nel corso del giudizio nonostante la tempestiva e regolare notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito si osserva quanto segue.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 39720180008780430000 di €. 11.796,76, il ricorrente ha dedotto di aver impugnato innanzi l'autorità giudiziaria il medesimo avviso di accertamento ed il relativo procedimento si è concluso con la sentenza n. 3424/2022 della Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro CP_ che ha accolto la domanda della ricorrente dichiarando “non dovute da all' le somme portate Parte_1 nell'avviso di addebito n. 397 2018 0008780430 000” (doc. 4 ricorso introduttivo).
Rilevato pertanto che la richiesta di pagamento di cui all'intimazione impugnata e relativa al predetto avviso di addebito n. 397 2018 0008780430 000 - la cui pretesa contributiva, giova evidenziarlo, è stata dichiarata non dovuta con sentenza della locale Corte di appello dianzi citata -, deve ritenersi illegittima e il credito ivi vantato non dovute.
Per quanto concerne l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione gestione separata commercianti in violazione l. 662/1996, osserva il giudicante che secondo quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3424/2022 alla quale si intende dare continuità, tenuto conto anche del giudicato formatosi, “l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa;
[…] la qualità di socio di società di capitali non determina automaticamente l'obbligo all'iscrizione alla gestione separata, essendo necessario che il soggetto fornisca in concreto il proprio contributo personale, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, all'attività lavorativa dell'azienda. L'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti normativi legittimanti obbligatorietà dell'iscrizione, è posto a carico dell'Ente impositore che esige i contributi, il quale non ha offerto alcun elemento concreto sul punto in ordine alla prevalenza e abitualità della partecipazione personale dell'azienda della ricorrente”.
Rilevato che l'Ente impositore, neanche in questa sede, ha fornito alcun elemento probatorio in ordine alla prevalenza ed abitualità della partecipazione personale dell'azienda della ricorrente, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della Sig.ra alla gestione separata commercianti e conseguentemente, Parte_1 le pretese somme non dovute.
Per tutto quanto sopra precede, la fondatezza dell'eccezione inerente la non debenza delle somme posta la illegittimità dell'iscrizione gestione separata commercianti in violazione della l. 662/1996, conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione agli avvisi di addebito sottesi e impugnati in questa sede.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede: annulla l'intimazione di pagamento n. 09720239020933925000 relativamente agli avvisi di addebito nn 39720170011464915000, n. 39720180008780430000 e n. 39720180028658469000, dichiarando non dovute le pretese contributive ivi azionate;
condanna l' e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_3 Controparte_1 lite, che liquida in misura pari a euro 6580,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 02/10/2024
Il giudice
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 15748/2023 e pendente tra
(Avv. CACCIATO INSILLA ANDREA) Parte_1
Parte opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
Parte opposta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11/05/2023, ha convenuto in giudizio l' e l' Parte_1 CP_3 [...]
, chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito Controparte_1 di cui all'intimazione di pagamento 09720239020933925000 con segnato riguardo ai seguenti avvisi CP_3 di addebito:
1. avviso di addebito n. 39720170011464915000 di €. 23.293,09 Ente creditore: sede CP_3 di Roma – data di presunta notifica 29.09.2017, relativa a presunti crediti relativamente all'anno 2011/2012. 2. avviso di addebito n. 39720180008780430000 di €. 11.796,76 Ente creditore: sede CP_3 di Roma - data di presunta notifica 18.07.2018, relativa a presunti crediti relativamente all'anno 2011/2017. 3. avviso di addebito n. 39720180028658469000 di €. 2.514,00” (cfr., in termini, pag. 10 del ricorso).
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239020933925000, notificata in data 02/05/2023 articolando vari motivi: con il primo motivo deduceva l'illegittimità iscrizione gestione separata commercianti in violazione l. 662/1996; con il secondo motivo deduceva la prescrizione del credito;
con il terzo motivo deduceva l'illegittimità della sanzione. non si è costituito nel corso del giudizio e ne va dichiarata la contumacia, stante la tempestiva e CP_4 regolare notifica del ricorso introduttivo.
Analoga declaratoria di contumacia va pronunciata nei confronti dell' Controparte_1 che non si è costituito nel corso del giudizio nonostante la tempestiva e regolare notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito si osserva quanto segue.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 39720180008780430000 di €. 11.796,76, il ricorrente ha dedotto di aver impugnato innanzi l'autorità giudiziaria il medesimo avviso di accertamento ed il relativo procedimento si è concluso con la sentenza n. 3424/2022 della Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro CP_ che ha accolto la domanda della ricorrente dichiarando “non dovute da all' le somme portate Parte_1 nell'avviso di addebito n. 397 2018 0008780430 000” (doc. 4 ricorso introduttivo).
Rilevato pertanto che la richiesta di pagamento di cui all'intimazione impugnata e relativa al predetto avviso di addebito n. 397 2018 0008780430 000 - la cui pretesa contributiva, giova evidenziarlo, è stata dichiarata non dovuta con sentenza della locale Corte di appello dianzi citata -, deve ritenersi illegittima e il credito ivi vantato non dovute.
Per quanto concerne l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione gestione separata commercianti in violazione l. 662/1996, osserva il giudicante che secondo quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 3424/2022 alla quale si intende dare continuità, tenuto conto anche del giudicato formatosi, “l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa;
[…] la qualità di socio di società di capitali non determina automaticamente l'obbligo all'iscrizione alla gestione separata, essendo necessario che il soggetto fornisca in concreto il proprio contributo personale, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, all'attività lavorativa dell'azienda. L'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti normativi legittimanti obbligatorietà dell'iscrizione, è posto a carico dell'Ente impositore che esige i contributi, il quale non ha offerto alcun elemento concreto sul punto in ordine alla prevalenza e abitualità della partecipazione personale dell'azienda della ricorrente”.
Rilevato che l'Ente impositore, neanche in questa sede, ha fornito alcun elemento probatorio in ordine alla prevalenza ed abitualità della partecipazione personale dell'azienda della ricorrente, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della Sig.ra alla gestione separata commercianti e conseguentemente, Parte_1 le pretese somme non dovute.
Per tutto quanto sopra precede, la fondatezza dell'eccezione inerente la non debenza delle somme posta la illegittimità dell'iscrizione gestione separata commercianti in violazione della l. 662/1996, conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione agli avvisi di addebito sottesi e impugnati in questa sede.
Le spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando, così provvede: annulla l'intimazione di pagamento n. 09720239020933925000 relativamente agli avvisi di addebito nn 39720170011464915000, n. 39720180008780430000 e n. 39720180028658469000, dichiarando non dovute le pretese contributive ivi azionate;
condanna l' e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_3 Controparte_1 lite, che liquida in misura pari a euro 6580,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 02/10/2024
Il giudice
Paola Farina