Articolo 1 della Legge 29 maggio 1962, n. 583
Versione
18 luglio 1962
Art. 1. Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 , e' ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1964.

Entrata in vigore il 18 luglio 1962